Decreto cautelare 7 maggio 2019
Ordinanza cautelare 5 giugno 2019
Decreto cautelare 19 agosto 2019
Decreto cautelare 29 agosto 2019
Ordinanza cautelare 13 settembre 2019
Decreto cautelare 18 settembre 2019
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2019
Ordinanza collegiale 10 giugno 2020
Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, decreto cautelare 07/05/2019, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/05/2019
N. 05041/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5041 del 2019, proposto da
MA LB, RT RA, CC GI, VA NZ, LU NI, FA ZI, RE CC, IN UN, RO DO, SC AP, UI SO, IU AR, NR AR, FE AR, DA AR, NT CA, CI AN, CA LA, AS TA, LV OM IO AL, CA CE, ND VE, MA UI LA, MI AD, DA RS, LU TE, AL AR OS, NT ND, VA IO, DAilo D'AG, MA D'LE, DAiela D'AM, SC D'IA, IU De TE, AV De NT, LA DE Re, CL AN Di OM, AN Di RO, BR RC, IU FL, LA AN, CA NO, SC BA, NT OR, NG UL, IU NO, CA ID, DAiele AR, NT EL, AN NE, CO MA, TO NI, AN AR, MA IN, ER AS, GI TE, AN MI, AN CI, GO IN, AN UO, AN RE, LV RO, RO ON, NU EV, SI IG, VA AC, VA AG, TO PA, VA PE, RA LL, IU EL, PA GH, SC OM ET, SC LU TE, AN RG UL, SA RI, ZI RU, GO LL, LA RU, AS RU, UI NO, LA CA, ME AR, GI IA, LE LV, NI ZZ, SC PA, RA TI, ZO MA, EO RS, AN NO, AN CE, LA LA, rappresentati e difesi dall'avvocato RO Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, 219;
contro
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
nei confronti
SS LL non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 21 del 15 marzo 2019
- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 32 del 23 aprile 2019
e di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente,
previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale
della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, (…) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017 (…), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (…) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che le prove alle quali in sostanza i ricorrenti chiedono di essere ammessi sono calendarizzate a partire dal prossimo 8 maggio e dunque quantomeno per alcuni di essi in epoca antecedente l’esame in sede collegiale della domanda cautelare
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone l’ammissione con riserva dei ricorrenti all’espletamento delle dette prove, impregiudicata ogni valutazione in sede collegiale della proposta domanda cautelare.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 giugno 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 7 maggio 2019.
| Il Presidente |
| LV Mezzacapo |
IL SEGRETARIO