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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 19/02/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 717/2018
Sono presenti per parte attrice l'avv. CARANCI ANTONIO, per parte convenuta l'avv. DI VITO GIUSEPPE
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:34, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 717/2018 promossa da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. CARANCI ANTONIO contro
), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DI VITO GIUSEPPE
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 12 dicembre 2018 e Parte_1
hanno convenuto in giudizio la quale Parte_3 CP_1 amministratore del ” Controparte_2
chiedendo:
“1) In via principale e preliminarmente, revocare l'amministratore per gravi irregolarità così come previsto nell'art. 1129 c.c. e 1130 c.c.;
2) Sempre in via principale, in accoglimento della proposta domanda e per tutte le considerazioni sopra esposte, dichiarare nulla la deliberazione emessa dall'Assemblea dei condomini in data 26.04.2018, del predetto condominio, per grave irregolarità dell'amministratore (l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale annuale) che anche ai sensi del novellato art. 1130 c.c., il rendiconto condominiale deve essere approvato dall'assemblea, appositamente convocata entro centottantagiorni dalla chiusura dell'anno di gestione.
3) In via subordinata per le considerazioni sopra esposte al punto 2), dichiarare parimenti nulla la predetta delibera per una palese violazione dei diritti dei condomini sia quelli presenti, i quali avrebbero dovuto e potuto esaminare i rendiconti prima della discussione in assemblea, sia di quelli assenti i quali non solo non hanno potuto partecipare all'assemblea, ma non hanno avuto neanche la cognizione dei rendiconti approvati, poiché non hanno avuto tempestivamente i bilanci portati in assemblea per
l'approvazione”
A fondamento della domanda gli attori, allegato di essere proprietari di unità immobiliari nel condominio, hanno contestato all'amministratore che,
2 nonostante una richiesta formulata ex art. 66 disp. att. c.c. di convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore (contestando la mancata approvazione dei bilanci per gli anni precedenti), la società convenuta aveva convocato l'assemblea per l'approvazione dei bilanci e la
“revoca e riconferma dell'amministratore”.
In sintesi, gli autori contestano l'illegittimità dell'approvazione dei bilanci per gli anni precedenti perché in violazione del termine dettato dall'art. 1130, n. 10
c.c., stigmatizzando la condotta furbesca dell'amministratore che, con l'assemblea che prevedeva l'approvazione dei bilanci, aveva eluso la richiesta di convocazione dell'assemblea ex art. 66 disp. att. c.c. per la revoca dell'amministratore a cui erano contestate specifiche e gravi condotte omissive.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato sotto molteplici profili la CP_1
domanda, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e all'udienza odierna, dopo il deposito di note, la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La controversia viene decisa, come da premessa, in applicazione del principio della ragione più liquida.
La domanda di revoca dell'amministratore è da considerarsi rinunciata e abbandonata essendo stato separatamente promosso un giudizio ex art. 64 disp. att. c.c.
Una eventuale pronuncia sulla domanda, oltre che irrituale per violazione del citato art. 64 disp. att. c.c., sarebbe in violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Isernia, in composizione collegiale.
Occorre dunque pronunciarsi solo sulla seconda e la terza domanda con le quali gli attori, denunciata la condotta dell'amministratore, chiedono una sentenza dichiarativa della nullità della delibera, emessa in violazione del termine di centoottanta giorni concesso dall'art. 1130, n. 10 c.c. per l'approvazione del bilancio ovvero (punto 3) per la violazione dei diritti dei condomini che non sarebbero stati posti in condizioni di esaminare i rendiconti in tempo utile prima dell'assemblea.
3 Del tutto a margine rispetto all'odierna controversia è la decisione del collegio del Tribunale di Isernia.
Il citato art. 1130 c.c., nell'indicare i compiti dell'amministratore, detta al n. 10,
c.c., una norma solo apparentemente semplice imponendo all'amministratore di “10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare
l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.
La norma non indica espressamente alcuna conseguenza derivante dalla omissione del comportamento doveroso dell'amministratore; occorre pertanto comprendere quali siano le conseguenze della violazione della norma.
Una prima chiave di lettura è offerta dal titolo dell'art. 1130 c.c: attribuzioni dell'amministratore. La norma disciplina dunque le funzioni proprie dell'ufficio.
Ne discende in primo luogo che la violazione di un dovere da parte dell'amministratore non può ridondare in danno del , contro cui la CP_2
domanda di annullamento è proposta.
Sotto altro profilo, il rendiconto è annuale, a mente dell'art. 1130 bis c.c., contiene le voci di entrata e di uscita ... si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario è in sintesi, al rischio di accusa di tautologia, un rendiconto della gestione. Si tratta di un documento contabile in cui vengono riportate entrate e uscite ma che, per essere completo, deve contenere il risultato della precedente gestione e riportare in conclusione un altro risultato contabile da cui deve iniziare la gestione successiva.
La tardiva approvazione del rendiconto non può, dunque, comportare la nullità dell'assemblea, che proprio in applicazione del citato art. 1130, n. 10 c.c., non potrebbe più approvare un bilancio dopo i centoottanta giorni, con l'effetto di paralizzare l'attività del . CP_2
La stessa situazione si verificherebbe se l'assemblea non approvasse nei centoottanta giorni il bilancio.
Ne consegue che la violazione del termine di centoottanta giorni per la redazione del bilancio e la convocazione dell'assemblea non può produrre alcuna nullità del deliberato dell'assemblea.
Dalle prove testimoniali sembra poi emergere un risultato contraddittorio. In particolare, se da un lato all'udienza del 2 luglio 2024 ha Controparte_3 riferito che i bilanci sono posti a disposizione dei condomini (“prassi dell'ufficio
4 tre giorni prima dell'assemblea imbuchiamo la documentazione nelle cassette postali” ADR “lo facciamo sempre, a mia memoria non è mai successo che non sia stato fatto”), d'altro lato all'udienza del 3 settembre 2024
[...]
ha decisamente negato la medesima circostanza (“Non è CP_4
vero, i prospetti di bilancio non erano lasciati nelle cassette postali dei singoli condomini né erano altrimenti messi a disposizione dei condomini”).
Di fronte a un così stridente contrasto tra le testimonianze, non può che darsi applicazione all'art. 2697 c.c. e rigettare sul punto 3 la domanda, non essendo raggiunta la prova delle allegazioni difensive di parte attrice.
Pertanto, essendo rinunciata la prima domanda e non meritando accoglimento la seconda e la terza domanda, le richieste di parte attrice devono essere rigettate.
Sul governo delle spese, è noto che "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese. Nella fattispecie l'evidenza della condotta omissiva dell'amministratore, il contrasto tra le prove testimoniali e l'assoluta novità della questione trattata induce questo giudice all'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_3
quale amministratore del CP_1 Controparte_2
”, iscritta al RG 717/2018
[...] CP_2
rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 19 febbraio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
5
Verbale di udienza
All'udienza del 19/02/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 717/2018
Sono presenti per parte attrice l'avv. CARANCI ANTONIO, per parte convenuta l'avv. DI VITO GIUSEPPE
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:34, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 717/2018 promossa da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. CARANCI ANTONIO contro
), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DI VITO GIUSEPPE
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 12 dicembre 2018 e Parte_1
hanno convenuto in giudizio la quale Parte_3 CP_1 amministratore del ” Controparte_2
chiedendo:
“1) In via principale e preliminarmente, revocare l'amministratore per gravi irregolarità così come previsto nell'art. 1129 c.c. e 1130 c.c.;
2) Sempre in via principale, in accoglimento della proposta domanda e per tutte le considerazioni sopra esposte, dichiarare nulla la deliberazione emessa dall'Assemblea dei condomini in data 26.04.2018, del predetto condominio, per grave irregolarità dell'amministratore (l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale annuale) che anche ai sensi del novellato art. 1130 c.c., il rendiconto condominiale deve essere approvato dall'assemblea, appositamente convocata entro centottantagiorni dalla chiusura dell'anno di gestione.
3) In via subordinata per le considerazioni sopra esposte al punto 2), dichiarare parimenti nulla la predetta delibera per una palese violazione dei diritti dei condomini sia quelli presenti, i quali avrebbero dovuto e potuto esaminare i rendiconti prima della discussione in assemblea, sia di quelli assenti i quali non solo non hanno potuto partecipare all'assemblea, ma non hanno avuto neanche la cognizione dei rendiconti approvati, poiché non hanno avuto tempestivamente i bilanci portati in assemblea per
l'approvazione”
A fondamento della domanda gli attori, allegato di essere proprietari di unità immobiliari nel condominio, hanno contestato all'amministratore che,
2 nonostante una richiesta formulata ex art. 66 disp. att. c.c. di convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore (contestando la mancata approvazione dei bilanci per gli anni precedenti), la società convenuta aveva convocato l'assemblea per l'approvazione dei bilanci e la
“revoca e riconferma dell'amministratore”.
In sintesi, gli autori contestano l'illegittimità dell'approvazione dei bilanci per gli anni precedenti perché in violazione del termine dettato dall'art. 1130, n. 10
c.c., stigmatizzando la condotta furbesca dell'amministratore che, con l'assemblea che prevedeva l'approvazione dei bilanci, aveva eluso la richiesta di convocazione dell'assemblea ex art. 66 disp. att. c.c. per la revoca dell'amministratore a cui erano contestate specifiche e gravi condotte omissive.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato sotto molteplici profili la CP_1
domanda, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e all'udienza odierna, dopo il deposito di note, la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La controversia viene decisa, come da premessa, in applicazione del principio della ragione più liquida.
La domanda di revoca dell'amministratore è da considerarsi rinunciata e abbandonata essendo stato separatamente promosso un giudizio ex art. 64 disp. att. c.c.
Una eventuale pronuncia sulla domanda, oltre che irrituale per violazione del citato art. 64 disp. att. c.c., sarebbe in violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Isernia, in composizione collegiale.
Occorre dunque pronunciarsi solo sulla seconda e la terza domanda con le quali gli attori, denunciata la condotta dell'amministratore, chiedono una sentenza dichiarativa della nullità della delibera, emessa in violazione del termine di centoottanta giorni concesso dall'art. 1130, n. 10 c.c. per l'approvazione del bilancio ovvero (punto 3) per la violazione dei diritti dei condomini che non sarebbero stati posti in condizioni di esaminare i rendiconti in tempo utile prima dell'assemblea.
3 Del tutto a margine rispetto all'odierna controversia è la decisione del collegio del Tribunale di Isernia.
Il citato art. 1130 c.c., nell'indicare i compiti dell'amministratore, detta al n. 10,
c.c., una norma solo apparentemente semplice imponendo all'amministratore di “10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare
l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.
La norma non indica espressamente alcuna conseguenza derivante dalla omissione del comportamento doveroso dell'amministratore; occorre pertanto comprendere quali siano le conseguenze della violazione della norma.
Una prima chiave di lettura è offerta dal titolo dell'art. 1130 c.c: attribuzioni dell'amministratore. La norma disciplina dunque le funzioni proprie dell'ufficio.
Ne discende in primo luogo che la violazione di un dovere da parte dell'amministratore non può ridondare in danno del , contro cui la CP_2
domanda di annullamento è proposta.
Sotto altro profilo, il rendiconto è annuale, a mente dell'art. 1130 bis c.c., contiene le voci di entrata e di uscita ... si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario è in sintesi, al rischio di accusa di tautologia, un rendiconto della gestione. Si tratta di un documento contabile in cui vengono riportate entrate e uscite ma che, per essere completo, deve contenere il risultato della precedente gestione e riportare in conclusione un altro risultato contabile da cui deve iniziare la gestione successiva.
La tardiva approvazione del rendiconto non può, dunque, comportare la nullità dell'assemblea, che proprio in applicazione del citato art. 1130, n. 10 c.c., non potrebbe più approvare un bilancio dopo i centoottanta giorni, con l'effetto di paralizzare l'attività del . CP_2
La stessa situazione si verificherebbe se l'assemblea non approvasse nei centoottanta giorni il bilancio.
Ne consegue che la violazione del termine di centoottanta giorni per la redazione del bilancio e la convocazione dell'assemblea non può produrre alcuna nullità del deliberato dell'assemblea.
Dalle prove testimoniali sembra poi emergere un risultato contraddittorio. In particolare, se da un lato all'udienza del 2 luglio 2024 ha Controparte_3 riferito che i bilanci sono posti a disposizione dei condomini (“prassi dell'ufficio
4 tre giorni prima dell'assemblea imbuchiamo la documentazione nelle cassette postali” ADR “lo facciamo sempre, a mia memoria non è mai successo che non sia stato fatto”), d'altro lato all'udienza del 3 settembre 2024
[...]
ha decisamente negato la medesima circostanza (“Non è CP_4
vero, i prospetti di bilancio non erano lasciati nelle cassette postali dei singoli condomini né erano altrimenti messi a disposizione dei condomini”).
Di fronte a un così stridente contrasto tra le testimonianze, non può che darsi applicazione all'art. 2697 c.c. e rigettare sul punto 3 la domanda, non essendo raggiunta la prova delle allegazioni difensive di parte attrice.
Pertanto, essendo rinunciata la prima domanda e non meritando accoglimento la seconda e la terza domanda, le richieste di parte attrice devono essere rigettate.
Sul governo delle spese, è noto che "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese. Nella fattispecie l'evidenza della condotta omissiva dell'amministratore, il contrasto tra le prove testimoniali e l'assoluta novità della questione trattata induce questo giudice all'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_3
quale amministratore del CP_1 Controparte_2
”, iscritta al RG 717/2018
[...] CP_2
rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 19 febbraio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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