Articolo 31 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 30Articolo 32
Versione
19 gennaio 1961
Art. 31.
Al personale che presenta domanda di cessazione dal servizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concesso, in aggiunta all'indennita' di anzianita' stabilita, dall'ordinamento che disciplina il relativo rapporto, una somma pari a due mensilita' della retribuzione complessiva in godimento quanti sono gli anni di servizio lino ad un massimo di dodici anni.
La cessazione dal servizio prevista ai sensi del precedente comma e' disposta dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, il quale deve provvedere entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda e con decorrenza non posteriore a tale termine.
Il personale che fruisca delle disposizioni del presente articolo non potra' essere riassunto alle dipendenze dello Stato salvo che per pubblico concorso.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1961