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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/06/2025, n. 5343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5343 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 59708/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Grazia
Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da
C.F. E C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore C.F._2
C.F. (Avv.ti Katia Puccio Mammola Persona_1 C.F._3
e Laura De Simone) –attori-
CONTRO
C.F. Controparte_2 P.IVA_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano) –convenuto-
C.F. Controparte_3
-convenuto contumace- P.IVA_2
e con la chiamata in causa di:
.I. (Avv.ti Raffaele Gagliardi e Stefano Bardelloni) Controparte_4 P.IVA_3
–terza chiamata-
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2048 C.C.
Conclusioni: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati per via telematica pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.12.2019 i signori e Parte_1 CP_1
, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ,
[...] Persona_1 convenivano in giudizio il (ora Controparte_5
) e l' sito Controparte_2 Controparte_3
in Rosate (MI), viale Rimembranze 34-36, per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dal figlio per il trauma al gomito destro, riportato a seguito della caduta dallo scivolo occorsa in data 18.9.2017 intorno alle 14,15, durante l'orario scolastico e in particolare nel corso della ricreazione.
In particolare deducevano che i bambini avrebbero giocato in modo non adeguato sullo scivolo, senza alcun insegnante che li controllasse, ragion per cui imputavano alla scuola l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e custodia su un bambino di soli 5 anni durante l'orario scolastico. Sulla scorta della relazione medico-legale di parte, quantificavano i danni subiti dal minore in € 53.950,00, affermando di aver trattenuto a titolo di acconto l'importo di € 7.000,00 versato dalla Compagnia assicurativa dell'Istituto scolastico in base alla polizza infortuni in essere al momento del fatto.
L' rimaneva contumace. Controparte_6
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito la pretesa CP_2 attorea in quanto l'infortunio di cui è causa si sarebbe verificato in modo repentino e imprevedibile, mentre il gruppo di bambini che utilizzava lo scivolo era sotto la costante sorveglianza delle insegnanti. Concludeva pertanto per il rigetto delle domande attoree siccome infondate nell'an e nel quantum, ed in subordine chiedeva di essere manlevato e tenuto indenne da che chiedeva ed otteneva di chiamare in causa Controparte_4
previo differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c..
A seguito di notifica dell'atto di chiamata in causa si costituiva infine la terza chiamata, che aderiva alle difese di merito svolte dall'assicurato, concludendo anch'essa per il rigetto della domanda attorea, con conseguente rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
Assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova per testi all'udienza del 10.3.2022.
pagina 2 di 10 A scioglimento della riserva all'esito dell'udienza di escussione testi, il sottoscritto
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in punto an, fissava per la precisione delle conclusioni l'udienza del 22.6.2023, che veniva tenuta con modalità di trattazione scritta, trattenendosi quindi la causa in decisione all'esito della scadenza dei termini massimi di legge concessi per il deposito di memorie finali.
In punto di diritto va premesso che sussiste la legittimazione passiva del CP_2
convenuto, trattandosi di controversia relativa ad illecito ascrivibile a culpa in vigilando dei docenti degli istituti statali di istruzione, atteso che questi ultimi si trovano in rapporto organico non con il singolo istituto, ma con l'Amministrazione statale, donde la diretta riferibilità a quest'ultima dei comportamenti anche illeciti da loro posti in essere. Non è invece passivamente legittimato l' convenuto, rimasto Controparte_6
contumace.
Nel merito la domanda attorea va respinta siccome infondata, dovendosi ritenere acclarata la dinamica del sinistro descritta dal convenuto e dalla Compagnia CP_2
di assicurazione, per come emergente dalle dichiarazioni testimoniali rese dalle tre testi
Con escusse intimate dalla terza chiamata , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, anche alla luce della loro concordanza e della coerenza interna ed esterna.
In particolare la teste , insegnante del minore , e la Testimone_1 Persona_1 teste , insegnante di un'altra classe presso la stessa scuola Testimone_2 dell'infanzia, hanno entrambe riferito che in data 18.9.2017 alle ore 14,15 circa si trovavano nel giardino della scuola dell'infanzia di Calvignasco e che vigilavano ai due lati dello scivolo sui bambini che lo stavano adoperando. La teste ha infatti Tes_1 dichiarato, sentita a prova contraria sul capitolo 3 di parte attrice: “Nel momento in cui
è caduto lo stavo guardando. Eravamo in due ai lati dello scivolo, ci mettiamo Per_1 sempre in due con la classe di 5 anni. C'era anche .” A sua volta la Testimone_2 teste , sentita sul capitolo 4 di parte terza chiamata ha dichiarato: “Nel Tes_2
momento in cui stava scendendo io ero dal lato opposto della palestrina, che ha Per_1 due scivoli ai lati opposti.” Ed ancora, sul capitolo 6: “Confermo che cadeva Per_1
nella parte finale dello scivolo battendo il gomito destro. ADR: Io sono andata vicino
pagina 3 di 10 allo scivolo dal quale era sceso , dove c'era la collega dopo Per_1 Testimone_1 averlo sentito piangere.”.
Quanto alle modalità di utilizzo del gioco, la teste si è così espressa: Tes_1
“Scendeva dallo scivolo in maniera corretta, ovvero scivolando. Voglio precisare che
è salito sulla pedana, si è seduto e ha percorso la scivolata. (…) Confermo che Per_1
ha percorso lo scivolo in maniera regolare e che nella parte finale ha battuto il Per_1 gomito destro.”. Anche la teste , che al momento della caduta di Testimone_3 Per_1 si trovava vicino all'altalena a sorvegliare altri bambini, ha dichiarato di aver visto dalla sua prospettiva che i bambini scendevano uno per volta dallo scivolo in maniera corretta. Sentita poi a prova contraria sul capitolo 3 di parte attrice, ha precisato che “la dinamica descritta nel capitolo non è compatibile con la palestrina sulla quale in quel momento si trovava , che non è un vero e proprio scivolo ma un gioco che Per_1
consente di accedere a due scivoli opposti di plastica, dopo aver percorso un tunnel centrale che li collega.”.
Ad inficiare la valenza probatoria di tali deposizioni non vale quanto dichiarato dall'unica teste intimata da parte attrice1, sig.ra mamma di un Testimone_4
compagno che all'epoca dei fatti di causa frequentava la scuola dell'infanzia con
. Trattasi infatti di teste de relato2, che ha deposto su una circostanza Persona_1
che le sarebbe stata riferita dal figlio, che aveva solo 5 anni e che può essere stato poco preciso nel racconto o può essere stato frainteso dagli adulti che lo hanno ascoltato.
Peraltro il salto dalla pedana di accesso allo scivolo (in luogo della regolare scivolata) sarebbe oggettivamente credibile se il gioco in questione fosse stato uno scivolo per così dire “semplice” e non un gioco complesso quale la palestrina raffigurata nelle fotografie sub doc. 7 Ministero e sub doc. 3 AIG. Anche sul punto la teste non appare Tes_4
credibile allorquando non ha riconosciuto le fotografie che sono state sottoposte alla sua attenzione, in assenza peraltro di diverse fotografie prodotte da parte attrice. Ed infatti la conoscenza sporadica della teste - che può aver fatto confusione tra più giochi, Tes_4 avendo avuto tre figli di età diverse presso la stessa scuola dell'infanzia in diversi periodi, come dalla stessa dichiarato - non può essere equiparata alla conoscenza quotidiana e diretta dello stato dei luoghi da parte delle tre maestre intimate quali testimoni di parte terza chiamata, che hanno tutte riconosciuto le fotografie loro rammostrate, fornendo anche particolari a conferma della veridicità del ricordo.
Si veda la dettagliata risposta al capitolo 22 attoreo della teste , sentita a Tes_2 prova contraria: “Non è vero che il gioco dello scivolo con torretta da cui è caduto
è stato sostituito con quello che il giudice mi fa vedere sul suo computer dopo Per_1
aver aperto le fotografie sub doc. 7 Ministero. Anzi riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate la palestrina con i due scivoli opposti che ho descritto prima, dalla quale è caduto in data 18.9.2017. Ad ulteriore chiarimento preciso che il gioco Per_1
da dove è caduto è stato sostituito un paio di anni fa durante la ristrutturazione Per_1 completa del giardino della scuola da parte dell'Amministrazione comunale.”
Sostanzialmente conforme anche quanto ai dettagli la deposizione della teste sul Tes_3 medesimo capitolo di cui sopra: “Non è vero che il gioco dello scivolo con torretta dal quale è caduto in data 18.9.2017 è stato sostituito con quello che vedo nelle foto Per_1
che mi vengono mostrate dal Giudice (doc. 7 allegato alla comparsa del Ministero).
Anzi è proprio quello che vedo il gioco da cui è caduto scendendo da uno dei Per_1
due opposti scivoli rossi che indico al Giudice, dopo aver indicato anche i tre gradini di accesso al gioco. ADR: Posso dire che attualmente dall'esterno si vede che l'intero giardino è stato ristrutturato ed anche i giochi sono cambiati. Fino a quando sono rimasta come insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia, ovvero fino a giugno 2018, la palestrina con scivolo è rimasta in giardino.”
Dovendo dunque dar credito per le ragioni sin qui esposte alla versione conforme delle testi e , ne discende che alle insegnanti non è Tes_1 Tes_2 Tes_3 addebitabile l'omessa vigilanza, non potendosi pretendere che accompagnassero nella scivolata ogni singolo bambino, dovendosi quindi concludere che l'infortunio del minore , per le sue caratteristiche di repentinità ed imprevedibilità, è Persona_1
assimilabile al fortuito, con conseguente raggiungimento della prova liberatoria da parte del convenuto. Nessun appunto può essere mosso neppure avuto riguardo al CP_2
pagina 5 di 10 gioco che il minore stava adoperando, che in base a quanto visibile dalle fotografie confermate in sede testimoniale non presentava alcuna irregolarità ed era idoneo a bambini dell'età di Per_1
Volendo poi ricondurre i fatti di causa nell'alveo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, questo Giudice non ignora l'orientamento secondo il quale “in tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2048 cod. civ., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato”. (Cass. n.
8067/2007 ex multis; in senso parzialmente difforme v. Cass. n. 19110/2020).
Tuttavia si ritiene di dover prediligere, per i condivisibili approfondimenti e distinzioni operati sul piano dell'onere probatorio in tema di nesso causale da un lato e di responsabilità dall'altro, l'orientamento più recentemente espresso dalla stessa Suprema
Corte nella pronuncia così massimata: “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato).” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021).
pagina 6 di 10 Meritano di essere di seguito riportati alcuni passaggi fondamentali della pregevole motivazione della sentenza appena citata, là dove la Suprema Corte prende le mosse dai principi autorevolmente affermati in tema di condotta autolesiva dell'allievo dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 9346/2002 per confermare anzitutto come nella fattispecie de qua appaia più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.. Ed infatti, prosegue la Corte, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo nell'istituto scolastico determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, con conseguente assunzione da parte dell'istituto, tra le altre, dell'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso (Cass. n. 8811/2020).
Sulla base di tali premesse generali, la Corte arriva poi ad esprimersi sulle fondamentali questioni ad essa sottoposte con il primo motivo di ricorso, ovvero quello relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto in tema di onere probatorio:
“Quanto alla distribuzione dell'onere della prova è convincimento di questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare
l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta – in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. (…) la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla
pagina 7 di 10 parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire “la prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore dei fatti costitutivi della propria pretesa. (…) né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla “causa”, là dove richiede al debitore di provare che “l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”: come affermato da questa Corte
(Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla “non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un “ciclo causale” che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'inadempimento mancato o inesatto.” (Cass. n. 8849/2021 in motivazione, sottolineature di chi scrive).
Ad ogni modo, in base alla dinamica del sinistro per come genericamente dedotta dagli stessi attori sin dall'atto introduttivo (v. pag. 2: “giocava sullo scivolo, quando cadeva dal gioco scivolando a terra in velocità sbattendo il braccio e gomito destro”), la prova liberatoria del Ministero convenuto, inerente - come si è innanzi spiegato – al positivo adempimento dell'obbligo di vigilanza, appare evidente alla luce delle circostanze emerse dall'istruttoria orale ammessa, per come correttamente innanzi interpretate.
Se ne deve concludere che si sia trattato di una caduta che, per la sua natura repentina ed improvvisa, si è verificata in maniera fortuita e non prevedibile da parte delle insegnanti, che era pacifico fossero presenti al momento del fatto (tanto che sono immediatamente intervenuti ed hanno allertato i soccorsi), in adempimento dei propri doveri di sorveglianza, e nulla avrebbero potuto fare per evitarla.
pagina 8 di 10 Si rammenta infine che in un caso assimilabile a quello in oggetto la Suprema Corte, pur correggendo, ex art. 384, 2° comma, cod. proc. civ., la motivazione dell'impugnata sentenza, che aveva fatto applicazione dell'art. 2048 c.c. anziché della responsabilità contrattuale secondo il principio affermato da Cass., Sez. Un. n. 9346 del 2002, ha ritenuto “in base all'accertamento compiuto dal giudice del merito, non ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di "culpa in vigilando", in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo nonché stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità” (v. Cass. n. 24456/2005).
Dal rigetto della domanda attorea nei confronti del convenuto per le ragioni CP_2
sin qui spiegate discende anche il rigetto della domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti di essendo la chiamata in causa del terzo Controparte_4
non manifestamente infondata (Cass. n. 23123/2019).
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a € 52.000,00), della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice nei confronti del convenuto e, CP_2 conseguentemente, la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti di
[...]
CP_4
2) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere nei confronti del le CP_2 spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
pagina 9 di 10 3) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere nei confronti di Controparte_4 le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 28.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenta che con ordinanza del 20.5.2022 parte attrice è stata dichiarata decaduta ex art. 104 disp. att. c.p.c. dalla prova testimoniale quanto ai testi non intimati per l'udienza del 10.3.2022, che era stata fissata per l'audizione di tutti i testi indicati sui capitoli ammessi. 2 Sulla rilevanza attenuata delle deposizioni de relato, che necessitano di essere suffragate da altri elementi oggettivi e concordanti, v. da ultimo Cass. n. 4530/2025. pagina 4 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Grazia
Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da
C.F. E C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore C.F._2
C.F. (Avv.ti Katia Puccio Mammola Persona_1 C.F._3
e Laura De Simone) –attori-
CONTRO
C.F. Controparte_2 P.IVA_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano) –convenuto-
C.F. Controparte_3
-convenuto contumace- P.IVA_2
e con la chiamata in causa di:
.I. (Avv.ti Raffaele Gagliardi e Stefano Bardelloni) Controparte_4 P.IVA_3
–terza chiamata-
Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2048 C.C.
Conclusioni: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati per via telematica pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.12.2019 i signori e Parte_1 CP_1
, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ,
[...] Persona_1 convenivano in giudizio il (ora Controparte_5
) e l' sito Controparte_2 Controparte_3
in Rosate (MI), viale Rimembranze 34-36, per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dal figlio per il trauma al gomito destro, riportato a seguito della caduta dallo scivolo occorsa in data 18.9.2017 intorno alle 14,15, durante l'orario scolastico e in particolare nel corso della ricreazione.
In particolare deducevano che i bambini avrebbero giocato in modo non adeguato sullo scivolo, senza alcun insegnante che li controllasse, ragion per cui imputavano alla scuola l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e custodia su un bambino di soli 5 anni durante l'orario scolastico. Sulla scorta della relazione medico-legale di parte, quantificavano i danni subiti dal minore in € 53.950,00, affermando di aver trattenuto a titolo di acconto l'importo di € 7.000,00 versato dalla Compagnia assicurativa dell'Istituto scolastico in base alla polizza infortuni in essere al momento del fatto.
L' rimaneva contumace. Controparte_6
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito la pretesa CP_2 attorea in quanto l'infortunio di cui è causa si sarebbe verificato in modo repentino e imprevedibile, mentre il gruppo di bambini che utilizzava lo scivolo era sotto la costante sorveglianza delle insegnanti. Concludeva pertanto per il rigetto delle domande attoree siccome infondate nell'an e nel quantum, ed in subordine chiedeva di essere manlevato e tenuto indenne da che chiedeva ed otteneva di chiamare in causa Controparte_4
previo differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c..
A seguito di notifica dell'atto di chiamata in causa si costituiva infine la terza chiamata, che aderiva alle difese di merito svolte dall'assicurato, concludendo anch'essa per il rigetto della domanda attorea, con conseguente rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
Assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova per testi all'udienza del 10.3.2022.
pagina 2 di 10 A scioglimento della riserva all'esito dell'udienza di escussione testi, il sottoscritto
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in punto an, fissava per la precisione delle conclusioni l'udienza del 22.6.2023, che veniva tenuta con modalità di trattazione scritta, trattenendosi quindi la causa in decisione all'esito della scadenza dei termini massimi di legge concessi per il deposito di memorie finali.
In punto di diritto va premesso che sussiste la legittimazione passiva del CP_2
convenuto, trattandosi di controversia relativa ad illecito ascrivibile a culpa in vigilando dei docenti degli istituti statali di istruzione, atteso che questi ultimi si trovano in rapporto organico non con il singolo istituto, ma con l'Amministrazione statale, donde la diretta riferibilità a quest'ultima dei comportamenti anche illeciti da loro posti in essere. Non è invece passivamente legittimato l' convenuto, rimasto Controparte_6
contumace.
Nel merito la domanda attorea va respinta siccome infondata, dovendosi ritenere acclarata la dinamica del sinistro descritta dal convenuto e dalla Compagnia CP_2
di assicurazione, per come emergente dalle dichiarazioni testimoniali rese dalle tre testi
Con escusse intimate dalla terza chiamata , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, anche alla luce della loro concordanza e della coerenza interna ed esterna.
In particolare la teste , insegnante del minore , e la Testimone_1 Persona_1 teste , insegnante di un'altra classe presso la stessa scuola Testimone_2 dell'infanzia, hanno entrambe riferito che in data 18.9.2017 alle ore 14,15 circa si trovavano nel giardino della scuola dell'infanzia di Calvignasco e che vigilavano ai due lati dello scivolo sui bambini che lo stavano adoperando. La teste ha infatti Tes_1 dichiarato, sentita a prova contraria sul capitolo 3 di parte attrice: “Nel momento in cui
è caduto lo stavo guardando. Eravamo in due ai lati dello scivolo, ci mettiamo Per_1 sempre in due con la classe di 5 anni. C'era anche .” A sua volta la Testimone_2 teste , sentita sul capitolo 4 di parte terza chiamata ha dichiarato: “Nel Tes_2
momento in cui stava scendendo io ero dal lato opposto della palestrina, che ha Per_1 due scivoli ai lati opposti.” Ed ancora, sul capitolo 6: “Confermo che cadeva Per_1
nella parte finale dello scivolo battendo il gomito destro. ADR: Io sono andata vicino
pagina 3 di 10 allo scivolo dal quale era sceso , dove c'era la collega dopo Per_1 Testimone_1 averlo sentito piangere.”.
Quanto alle modalità di utilizzo del gioco, la teste si è così espressa: Tes_1
“Scendeva dallo scivolo in maniera corretta, ovvero scivolando. Voglio precisare che
è salito sulla pedana, si è seduto e ha percorso la scivolata. (…) Confermo che Per_1
ha percorso lo scivolo in maniera regolare e che nella parte finale ha battuto il Per_1 gomito destro.”. Anche la teste , che al momento della caduta di Testimone_3 Per_1 si trovava vicino all'altalena a sorvegliare altri bambini, ha dichiarato di aver visto dalla sua prospettiva che i bambini scendevano uno per volta dallo scivolo in maniera corretta. Sentita poi a prova contraria sul capitolo 3 di parte attrice, ha precisato che “la dinamica descritta nel capitolo non è compatibile con la palestrina sulla quale in quel momento si trovava , che non è un vero e proprio scivolo ma un gioco che Per_1
consente di accedere a due scivoli opposti di plastica, dopo aver percorso un tunnel centrale che li collega.”.
Ad inficiare la valenza probatoria di tali deposizioni non vale quanto dichiarato dall'unica teste intimata da parte attrice1, sig.ra mamma di un Testimone_4
compagno che all'epoca dei fatti di causa frequentava la scuola dell'infanzia con
. Trattasi infatti di teste de relato2, che ha deposto su una circostanza Persona_1
che le sarebbe stata riferita dal figlio, che aveva solo 5 anni e che può essere stato poco preciso nel racconto o può essere stato frainteso dagli adulti che lo hanno ascoltato.
Peraltro il salto dalla pedana di accesso allo scivolo (in luogo della regolare scivolata) sarebbe oggettivamente credibile se il gioco in questione fosse stato uno scivolo per così dire “semplice” e non un gioco complesso quale la palestrina raffigurata nelle fotografie sub doc. 7 Ministero e sub doc. 3 AIG. Anche sul punto la teste non appare Tes_4
credibile allorquando non ha riconosciuto le fotografie che sono state sottoposte alla sua attenzione, in assenza peraltro di diverse fotografie prodotte da parte attrice. Ed infatti la conoscenza sporadica della teste - che può aver fatto confusione tra più giochi, Tes_4 avendo avuto tre figli di età diverse presso la stessa scuola dell'infanzia in diversi periodi, come dalla stessa dichiarato - non può essere equiparata alla conoscenza quotidiana e diretta dello stato dei luoghi da parte delle tre maestre intimate quali testimoni di parte terza chiamata, che hanno tutte riconosciuto le fotografie loro rammostrate, fornendo anche particolari a conferma della veridicità del ricordo.
Si veda la dettagliata risposta al capitolo 22 attoreo della teste , sentita a Tes_2 prova contraria: “Non è vero che il gioco dello scivolo con torretta da cui è caduto
è stato sostituito con quello che il giudice mi fa vedere sul suo computer dopo Per_1
aver aperto le fotografie sub doc. 7 Ministero. Anzi riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate la palestrina con i due scivoli opposti che ho descritto prima, dalla quale è caduto in data 18.9.2017. Ad ulteriore chiarimento preciso che il gioco Per_1
da dove è caduto è stato sostituito un paio di anni fa durante la ristrutturazione Per_1 completa del giardino della scuola da parte dell'Amministrazione comunale.”
Sostanzialmente conforme anche quanto ai dettagli la deposizione della teste sul Tes_3 medesimo capitolo di cui sopra: “Non è vero che il gioco dello scivolo con torretta dal quale è caduto in data 18.9.2017 è stato sostituito con quello che vedo nelle foto Per_1
che mi vengono mostrate dal Giudice (doc. 7 allegato alla comparsa del Ministero).
Anzi è proprio quello che vedo il gioco da cui è caduto scendendo da uno dei Per_1
due opposti scivoli rossi che indico al Giudice, dopo aver indicato anche i tre gradini di accesso al gioco. ADR: Posso dire che attualmente dall'esterno si vede che l'intero giardino è stato ristrutturato ed anche i giochi sono cambiati. Fino a quando sono rimasta come insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia, ovvero fino a giugno 2018, la palestrina con scivolo è rimasta in giardino.”
Dovendo dunque dar credito per le ragioni sin qui esposte alla versione conforme delle testi e , ne discende che alle insegnanti non è Tes_1 Tes_2 Tes_3 addebitabile l'omessa vigilanza, non potendosi pretendere che accompagnassero nella scivolata ogni singolo bambino, dovendosi quindi concludere che l'infortunio del minore , per le sue caratteristiche di repentinità ed imprevedibilità, è Persona_1
assimilabile al fortuito, con conseguente raggiungimento della prova liberatoria da parte del convenuto. Nessun appunto può essere mosso neppure avuto riguardo al CP_2
pagina 5 di 10 gioco che il minore stava adoperando, che in base a quanto visibile dalle fotografie confermate in sede testimoniale non presentava alcuna irregolarità ed era idoneo a bambini dell'età di Per_1
Volendo poi ricondurre i fatti di causa nell'alveo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, questo Giudice non ignora l'orientamento secondo il quale “in tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2048 cod. civ., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato”. (Cass. n.
8067/2007 ex multis; in senso parzialmente difforme v. Cass. n. 19110/2020).
Tuttavia si ritiene di dover prediligere, per i condivisibili approfondimenti e distinzioni operati sul piano dell'onere probatorio in tema di nesso causale da un lato e di responsabilità dall'altro, l'orientamento più recentemente espresso dalla stessa Suprema
Corte nella pronuncia così massimata: “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato).” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021).
pagina 6 di 10 Meritano di essere di seguito riportati alcuni passaggi fondamentali della pregevole motivazione della sentenza appena citata, là dove la Suprema Corte prende le mosse dai principi autorevolmente affermati in tema di condotta autolesiva dell'allievo dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 9346/2002 per confermare anzitutto come nella fattispecie de qua appaia più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.. Ed infatti, prosegue la Corte, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo nell'istituto scolastico determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, con conseguente assunzione da parte dell'istituto, tra le altre, dell'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso (Cass. n. 8811/2020).
Sulla base di tali premesse generali, la Corte arriva poi ad esprimersi sulle fondamentali questioni ad essa sottoposte con il primo motivo di ricorso, ovvero quello relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto in tema di onere probatorio:
“Quanto alla distribuzione dell'onere della prova è convincimento di questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare
l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta – in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. (…) la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla
pagina 7 di 10 parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire “la prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore dei fatti costitutivi della propria pretesa. (…) né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla “causa”, là dove richiede al debitore di provare che “l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”: come affermato da questa Corte
(Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla “non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un “ciclo causale” che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'inadempimento mancato o inesatto.” (Cass. n. 8849/2021 in motivazione, sottolineature di chi scrive).
Ad ogni modo, in base alla dinamica del sinistro per come genericamente dedotta dagli stessi attori sin dall'atto introduttivo (v. pag. 2: “giocava sullo scivolo, quando cadeva dal gioco scivolando a terra in velocità sbattendo il braccio e gomito destro”), la prova liberatoria del Ministero convenuto, inerente - come si è innanzi spiegato – al positivo adempimento dell'obbligo di vigilanza, appare evidente alla luce delle circostanze emerse dall'istruttoria orale ammessa, per come correttamente innanzi interpretate.
Se ne deve concludere che si sia trattato di una caduta che, per la sua natura repentina ed improvvisa, si è verificata in maniera fortuita e non prevedibile da parte delle insegnanti, che era pacifico fossero presenti al momento del fatto (tanto che sono immediatamente intervenuti ed hanno allertato i soccorsi), in adempimento dei propri doveri di sorveglianza, e nulla avrebbero potuto fare per evitarla.
pagina 8 di 10 Si rammenta infine che in un caso assimilabile a quello in oggetto la Suprema Corte, pur correggendo, ex art. 384, 2° comma, cod. proc. civ., la motivazione dell'impugnata sentenza, che aveva fatto applicazione dell'art. 2048 c.c. anziché della responsabilità contrattuale secondo il principio affermato da Cass., Sez. Un. n. 9346 del 2002, ha ritenuto “in base all'accertamento compiuto dal giudice del merito, non ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di "culpa in vigilando", in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo nonché stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità” (v. Cass. n. 24456/2005).
Dal rigetto della domanda attorea nei confronti del convenuto per le ragioni CP_2
sin qui spiegate discende anche il rigetto della domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti di essendo la chiamata in causa del terzo Controparte_4
non manifestamente infondata (Cass. n. 23123/2019).
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a € 52.000,00), della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice nei confronti del convenuto e, CP_2 conseguentemente, la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti di
[...]
CP_4
2) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere nei confronti del le CP_2 spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
pagina 9 di 10 3) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere nei confronti di Controparte_4 le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 28.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenta che con ordinanza del 20.5.2022 parte attrice è stata dichiarata decaduta ex art. 104 disp. att. c.p.c. dalla prova testimoniale quanto ai testi non intimati per l'udienza del 10.3.2022, che era stata fissata per l'audizione di tutti i testi indicati sui capitoli ammessi. 2 Sulla rilevanza attenuata delle deposizioni de relato, che necessitano di essere suffragate da altri elementi oggettivi e concordanti, v. da ultimo Cass. n. 4530/2025. pagina 4 di 10