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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/12/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2801/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2801/2025 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHETTO MARIA ELENA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. RACITI MARIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 22/09/2018 in Sulbiate, trascritto sul registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune nell'anno 2018 con atto n. 27 parte II provvedendo ad ordinare agli uffici competenti la trascrizione della sentenza di divorzio;
2)revocare l'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di separazione disponendo il non riconoscimento alla medesima di alcun contributo di qualsiasi natura;
3)il sig. riconosce alla signora a titolo di una tantum l'importo di Euro 5.000,00 di cui Euro Pt_1 Pt_2
400,00 sono state già state corrisposte nel mese di Luglio 2025 alla moglie la quale riceverà la somma residua di Euro 4.600,00 con bonifico bancario sul conto corrente già noto al sig. contestualmente alla sottoscrizione da parte delle Pt_1 parti delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza; 4)le parti sono d'accordo nell'imputare il contributo di mantenimento previsto dalla sentenza di euro 400,00 relativamente al mese di Luglio e già versato dal sig. a titolo Pt_1 di acconto sulla somma riconosciuta una tantum anche sulla scorta dell'impegno assunto dai coniugi in sede di udienza presidenziale di riconoscerlo sino alla proposizione della domanda di divorzio;
5)la signora lascerà la casa sita a Pt_2
Lesmo, alla Via Mazzini 31 di proprietà esclusiva del sig. entro e non oltre il 31 agosto 2025 provvedendo a Pt_1 restituirla al marito con la consegna delle chiavi nella stessa condizione in cui si trovava l'immobile all'atto di allontanamento del sig. Provvederà altresì a pagare le utenze ad essa intestate sino alla data di rilascio dell'immobile. Il signor Pt_1 si impegna ad effettuare le volture delle utenze della predetta abitazione entro il 20 agosto 2025 facendole decorrere Pt_1 dal 1.09.25, dandone prova alla signora via e-mail, la quale in difetto dopo il 20.08.25 chiuderà le utenze a Suo Pt_2 nome;
6)Le parti danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento dei suddetti accordi, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o tiolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente dal rapporto coniugale;
7)Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2025, le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Hanno rappresentato che, in data 22/09/2018, hanno contratto matrimonio civile in Sulbiate, iscritto nel Registro di Stato Civile di tale Comune nell'anno 2018 con atto n. 27, parte II e che dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza n. 693/2024 pubblicata il 26 novembre u.s., il Tribunale di Novara, sezione civile definitivamente pronunciando, così provvedeva: “1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. 3) Dispone che versi a a titolo di mantenimento, con decorrenza dal mese di Parte_1 Parte_2 novembre 2024, l'importo di € 400,00 da versarsi entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, sino alla proposizione della domanda di divorzio;
4) Prende atto delle ulteriori condizioni su cui si sono accordate le parti;
5) Compensa integralmente le spese di lite.
Quindi, decorso il termine di legge, rilevato che la convivenza non era ripresa hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
***
Con note depositate nei termini, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno rassegnato le conclusioni. Con ordinanza del 27/11/2025, depositata il 3/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 693/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Ritiene il Collegio che le altre condizioni rappresentate dalle parti debbano essere ratificate, essendo conformi alle norme di legge.
Dall'accordo discende la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in Parte_1 Parte_2 data 22/9/2018 e iscritto nel Registro di Stato Civile di tale Comune nell'anno 2018 con atto n. 27, parte II
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) omologa gli accordi tra le parti, sopra riportarti e da intendersi in questa sede integralmente trascritti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est. Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2801/2025 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHETTO MARIA ELENA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. RACITI MARIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 22/09/2018 in Sulbiate, trascritto sul registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune nell'anno 2018 con atto n. 27 parte II provvedendo ad ordinare agli uffici competenti la trascrizione della sentenza di divorzio;
2)revocare l'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di separazione disponendo il non riconoscimento alla medesima di alcun contributo di qualsiasi natura;
3)il sig. riconosce alla signora a titolo di una tantum l'importo di Euro 5.000,00 di cui Euro Pt_1 Pt_2
400,00 sono state già state corrisposte nel mese di Luglio 2025 alla moglie la quale riceverà la somma residua di Euro 4.600,00 con bonifico bancario sul conto corrente già noto al sig. contestualmente alla sottoscrizione da parte delle Pt_1 parti delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza; 4)le parti sono d'accordo nell'imputare il contributo di mantenimento previsto dalla sentenza di euro 400,00 relativamente al mese di Luglio e già versato dal sig. a titolo Pt_1 di acconto sulla somma riconosciuta una tantum anche sulla scorta dell'impegno assunto dai coniugi in sede di udienza presidenziale di riconoscerlo sino alla proposizione della domanda di divorzio;
5)la signora lascerà la casa sita a Pt_2
Lesmo, alla Via Mazzini 31 di proprietà esclusiva del sig. entro e non oltre il 31 agosto 2025 provvedendo a Pt_1 restituirla al marito con la consegna delle chiavi nella stessa condizione in cui si trovava l'immobile all'atto di allontanamento del sig. Provvederà altresì a pagare le utenze ad essa intestate sino alla data di rilascio dell'immobile. Il signor Pt_1 si impegna ad effettuare le volture delle utenze della predetta abitazione entro il 20 agosto 2025 facendole decorrere Pt_1 dal 1.09.25, dandone prova alla signora via e-mail, la quale in difetto dopo il 20.08.25 chiuderà le utenze a Suo Pt_2 nome;
6)Le parti danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento dei suddetti accordi, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o tiolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente dal rapporto coniugale;
7)Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2025, le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Hanno rappresentato che, in data 22/09/2018, hanno contratto matrimonio civile in Sulbiate, iscritto nel Registro di Stato Civile di tale Comune nell'anno 2018 con atto n. 27, parte II e che dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza n. 693/2024 pubblicata il 26 novembre u.s., il Tribunale di Novara, sezione civile definitivamente pronunciando, così provvedeva: “1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. 3) Dispone che versi a a titolo di mantenimento, con decorrenza dal mese di Parte_1 Parte_2 novembre 2024, l'importo di € 400,00 da versarsi entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, sino alla proposizione della domanda di divorzio;
4) Prende atto delle ulteriori condizioni su cui si sono accordate le parti;
5) Compensa integralmente le spese di lite.
Quindi, decorso il termine di legge, rilevato che la convivenza non era ripresa hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
***
Con note depositate nei termini, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno rassegnato le conclusioni. Con ordinanza del 27/11/2025, depositata il 3/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 693/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Ritiene il Collegio che le altre condizioni rappresentate dalle parti debbano essere ratificate, essendo conformi alle norme di legge.
Dall'accordo discende la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in Parte_1 Parte_2 data 22/9/2018 e iscritto nel Registro di Stato Civile di tale Comune nell'anno 2018 con atto n. 27, parte II
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) omologa gli accordi tra le parti, sopra riportarti e da intendersi in questa sede integralmente trascritti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est. Dr.ssa Maria AMORUSO