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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado d'appello, iscritto al n.r.g.4827/2023, riservato in decisione all'udienza collegiale del 14.1.2025, con concessione di termini successivi ex art. 190 c.p.c. per depositare comparse conclusionali e repliche, sino al 7.4.2025, vertente tra: vv. CF CP_1 CP_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.
269, presso lo studio dell'Avv. Prof. Romano Vaccarella indirizzo
1 PEC: , dal quale è Email_1
rappresentato e difeso per procura allegata all'appello
Appellante
E
CF Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Sergio Menchini del foro di
Lucca, indirizzo PEC e prof. Email_2
Giuseppe Ruffini del foro di Roma, indirizzo PEC
, fax 0645441043), ed Email_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Prof. Giuseppe
Ruffini in Roma, via Carlo Conti Rossini 95
Appellato
E
C.F. - già denominata Controparte_4 P.IVA_1
quale incorporante di Controparte_5 Controparte_6
[...] Controparte_7 Controparte_8
come da atto di fusione del 31/12/2013 per atto del Notaio Per_1
2 di Bologna, rep. 53712, raccolta 34018, in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. UC MA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Carlo Dossi, n. 15, nonché al domicilio digitale presso lo stesso Avv. UC MA all'indirizzo PEC: , per Email_4
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
12022/2023 pubblicata il 2.8.2023.
Conclusioni:
l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 12022/2023, pubblicata il 2.8.2023, nel giudizio R.G. 83229/2018, notificata il
7.8.2023, rigettata ogni diversa richiesta ed eccezione, dichiarare che la condotta del convenuto Ing. costituisce fatto illecito CP_3
con condanna dello stesso al risarcimento del danno sofferto da nel suo onore e nella sua reputazione in misura pari CP_9
3 a € 50.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari”;
l'appellato: Voglia la Corte d'appello adita, per tutti i motivi e le ragioni esposte in atti, ogni contrario appello, domanda, eccezione, istanza e deduzione respinta: nel merito, rigettare l'appello proposto dall'Avv. e confermare la sentenza CP_9
impugnata, respingendo le domande tutte proposte dall'Avv. CP_9
nei confronti dell'ing. perché infondate in fatto
[...] CP_3
e in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento totale o parziale dell'appello proposto dall'Avv. le domande proposte nei confronti CP_9
dell'Ing. fossero in tutto o in parte accolte, accertare e CP_3
dichiarare l'obbligo di in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, di manlevare e tenere indenne l'Ing. da ogni eventuale somma che lo stesso CP_3
fosse condannato a pagare (ovvero la minor somma ritenuta dovuta), in accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte nei propri confronti dall'attore (comprese le somme a titolo di spese giudiziali) e condannare Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare
[...]
direttamente all'avente diritto quanto accertato come dovuto in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917, comma 2,
4 c.c., ovvero a favore dell'ing. ogni somma che CP_3
quest'ultimo fosse in ipotesi tenuto a pagare all'avente diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CNPA, come per legge, sia del precedente sia del presente grado di giudizio, sia nei confronti della parte attrice, Avv. sia della terza CP_9
chiamata, Controparte_4
[...]
In via principale ed assorbente, respingere la domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto.Con vittoria delle spese, del compenso professionale, del rimborso delle spese forfettarie, oltre Iva e Cpa, .concludendo anche in via subordinata, con vittoria di spese.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.L'Avv. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale CP_9
di Roma l'ing. chiedendone la condanna al CP_3
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della lesione del proprio onore e della propria reputazione, derivata dal contenuto della memoria tecnica integrativa del 18.10.2018 – ed in particolare dall'incipit della stessa - redatta dal convenuto nella qualità di consulente della Procura di Roma, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.10455/2017. 5 Lamentò l'attore, premesso di essere stato indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di traffico illecito di rifiuti, che in data 8 febbraio 2018 i Pubblici Ministeri titolari dell'indagine penale avevano affidato al convenuto e al dott. Persona_2
l'incarico di rispondere a quesiti relativi alla determinazione dell'entità del percolato prodottosi nella discarica di Malagrotta, per effetto della degradazione organica (lisciviazione) dei rifiuti e alla determinazione del profitto conseguito in ipotesi di accertamento di un livello di percolato non conforme alle disposizioni di legge e di conseguente mancato smaltimento dello stesso. Ad avviso dell'attore, la relazione depositata dai consulenti il 18.10.2018, laddove essi avevano definito “ingiusto profitto” il costo dell'emungimento del percolato, determinato nella somma complessiva di euro 190.652.264,09, era diffamatoria nei propri confronti perché avrebbe già contenuto in sé la valutazione di illegittimità dell'operazione, viceversa preclusa ai consulenti.
Sulla base di tale conclusione il Giudice per le Indagini Preliminari avrebbe autorizzato il sequestro preventivo dei beni dell'attore richiesto dalla Procura di Roma, nei limiti della somma di euro
190.652.264,09.
L'ing. si è costituito, contestando ampiamente la domanda, CP_3
in quanto:
6 il quesito posto dal Pubblico Ministero chiedeva di determinare l'ingiusto profitto, in ragione delle economie conseguite attraverso le condotte antigiuridiche descritte, l'espressione “ingiusto profitto” era pertanto contenuta nel quesito medesimo;
la memoria integrativa depositata non era stata oggetto di diffusione a terzi in alcun modo, bensì consegnata al P.M.; la qualificazione del profitto come ingiusto sarebbe stata peraltro riconducibile a numerosi ulteriori atti del procedimento penale, quali la pregressa richiesta di sequestro preventivo del 9 maggio
2018, il decreto di sequestro preventivo del 10 luglio 2018 e l'ordinanza di riesame del 7 settembre 2018; la notizia del sequestro preventivo e dell'ingiusto profitto ascritto all'Avv. sarebbe divenuta di dominio pubblico già a partire CP_1
dal mese di luglio del 2018, in quanto riportata da tutti i principali mezzi di informazione, anche di rilevanza nazionale.
Il giudizio si è svolto altresì in contraddittorio con Controparte_4
assicuratrice del convenuto, che questi ha ottenuto di chiamare in causa e che, nel costituirsi, ha ampiamente contestato la domanda.
Con la sentenza impugnata nel presente giudizio, il Tribunale ha respinto la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali nei confronti di entrambe le sue controparti.
7 Il primo Giudice ha dapprima circoscritto la domanda risarcitoria, in base al tenore della domanda, al risarcimento del danno alle conseguenze lesive del proprio onore e della propria reputazione riconducibili all'utilizzo della locuzione “ingiusto profitto” da parte del consulente del Pubblico Ministero in una delle memorie tecniche depositate nell'ambito del procedimento penale incardinato nei confronti dell'attore, per il reato di cui all'art. 452 quatordecies c.p. e per il reato di cui all'art. 256 comma quarto
d.lgs. n. 152/2006, senza alcuna contestazione da parte dell'Avv. in ordine al merito della perizia integrativa ed al suo CP_9
contenuto.
Di seguito ha osservato che:
l'espressione “ingiusto profitto”, unica censurata, compariva solo a pagina 1 della memoria, riportata in corsivo ed evidenziata in grassetto;
essa, in tal modo, era ripetitiva del quarto quesito proposto dai Pubblici Ministeri, laddove avevano chiesto che i consulenti: “calcolino il profitto ingiusto in ragione delle economie conseguite con dette condotte antigiuridiche”;
in alcuna altra parte della memoria del 18.10.2018 era dato riscontrare alcuna valutazione del consulente, con le quali egli si sarebbe sbilanciato a definire ingiusto profitto le modalità di gestione della discarica di Malagrotta dopo la sua chiusura;
8 l'espressione contestata era quindi sostanzialmente adoperata dal
Pubblico Ministero allorquando aveva proposto i quesiti;
era proprio il P.M., quindi, ad aver qualificato come ingiusto il profitto costituito dal risparmio di spesa conseguito mediante
l'omessa estrazione del percolato e il suo inadeguato smaltimento”.
Ha proseguito il primo Giudice: il CTU, riportando in corsivo e in grassetto il contenuto del quesito, non ha aggiunto alcuna personale valutazione in ordine alla ingiustizia del profitto, come qualificata dal Pubblico Ministero, limitandosi a richiamare
l'oggetto del quesito postogli.
Il riferimento all'ingiustizia del danno è stato quindi utilizzato al solo fine di perimetrare l'oggetto della relazione suppletiva, con riferimento ai quesiti originariamente posti dal Pubblico Ministero.
Il Tribunale ha altresì richiamato l'art. 51 c.p., applicabile analogicamente, escludendo pertanto la natura diffamatoria dello scritto, la quale non era ravvisabile, neppure avuto riguardo all'elemento soggettivo.
Ciò in quanto il consulente, nella memoria integrativa non evidenzia alcun collegamento diretto tra il profitto ingiusto e la persona dell'attore.
9 Ancora, il Tribunale, argomentando sulla natura del danno lamentato quale danno-conseguenza, ha osservato che mancava sul punto qualsivoglia allegazione e prova del danno lamentato.
Il termine “ingiusto profitto” era stato già utilizzato, con riferimento alle condotte dell'attore, dal Pubblico Ministero nella richiesta di sequestro preventivo del 09.05.2018, nel decreto di sequestro preventivo del Giudice delle Indagini Preliminari del
Tribunale di Roma del 10.07.2018 (nel quale si evidenzia che la cifra di euro 190.652.264,09, illegittimamente risparmiata, costituisce il profitto dei reati contestati), nell'ordinanza del
Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro del 05.10.2018 (nella quale si evidenzia che: “avendo la società di gestione della discarica tratto un profitto dal reato in contestazione, pari al risparmio di spesa per l'emungimento del
, è legittimo il sequestro … il sequestro può ritenersi Parte_1
legittimamente disposto nei confronti degli indagati …e di ciò era stata dato ampio risalto dalla stampa;
mentre la memoria contestata, diffusa nel solo ambito del procedimento penale e connotata dall'uso di termini giuridici, non era stata neppure richiamata quale atto o fatto che avesse prodotto un danno all'attore, tenuto conto della portata del “ complesso” procedimento penale nel quale egli era coinvolto.
10 Nel valido contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, l'Avv. ha proposto appello avverso la predetta sentenza, insistendo CP_1
per l'accoglimento della propria domanda ed affidando l'impugnazione ai motivi di seguito esposti.
Tutti gli appellati si sono costituiti, contestando diffusamente l'appello.
E' stata fissata, da ultimo, l'udienza collegiale del 14.1.2025, alla quale la causa è stata riservata in decisione, con termini successivi alle parti per depositare comparse conclusionali e repliche.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Con il primo motivo di appello l'Avv. ha censurato la CP_1
sentenza di primo grado per erronea ricostruzione dei fatti, ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 2), c.p.c., in quanto l'Ing. avrebbe CP_3
abusivamente qualificato come “ingiusto profitto” il risparmio di spesa “per danneggiare e dare un sostegno al P.M., che in CP_1
tal modo, avrebbe potuto affermare che anche il consulente aveva parlato – e confermato – l'ingiusto profitto”.
In altre parole, l'odierno appellato avrebbe espresso un giudizio su importi che andavano qualificati piuttosto quali risparmi o economia di spesa, in tal modo inducendo il P.M. a proseguire
11 nell'azione penale contro il ed utilizzando l'espressione in CP_1
questione al di fuori del corretto contesto.
Il motivo è infondato.
Del tutto correttamente il primo Giudice ha osservato che l'Ing.
nella memoria integrativa, in effetti non contestata dall'Avv. CP_3
si era limitato ad illustrare i criteri di calcolo per la CP_1
determinazione del percolato presente nella discarica, senza trarre alcuna conclusione in relazione ai costi di svolgimento delle attività di estrazione e smaltimento ed alla loro qualificazione come ingiusto profitto.
Egli, quale prodromo necessario per rispondere al quesito integrativo che gli era stato sottoposto, aveva unicamente riportato il quesito del P.M., che già conteneva la qualificazione come
“profitto ingiusto” del risparmio di spesa derivante dall'omesso emungimento del percolato.
Il quesito era invero del seguente tenore ( cfr. l'all. D dell'appellato):
“
4. Nella ipotesi siano accertati battenti di percolato difformi dalle previsioni normative per la mancata estrazione dello stesso da parte del gestore e conseguente inadeguato smaltimento – rispetto alle previsioni normative e/o autorizzative – calcolino il profitto
12 ingiusto in ragione delle economie conseguite con dette condotte antigiuridiche” .
Non si vede quindi la ragione per la quale il c.t.u. del P.M., volendo rispondere pedissequamente al quesito, avrebbe dovuto adoperare termini o espressioni diverse rispetto al quesito medesimo, condotta che avrebbe avuto quale conseguenza solo quella, decettiva, di allontanare la risposta rispetto alla domanda espressa posta dal
P.M., circostanza quest' ultima del tutto incontestate.
Il quesito posto dal P.M. è stato sostanzialmente ricopiato, prima che il consulente esponesse il contenuto della memoria integrativa e tale condotta non può in alcun modo ritenersi illegittima, anche alla luce del disposto dell'art. 51 c.p.
Infine, non avrebbe il P.M. in alcun modo essere o sentirsi influenzato da quanto lamentato dall'appellante, avendo proprio il
P.M. utilizzato nel quesito i termini di cui l'Avv. si è doluto CP_1
nei confronti dell'Ing. CP_3
Del tutto condivisibile è quindi la conclusione cui è giunto il
Tribunale: “il CTU, riportando in corsivo e in grassetto il contenuto del quesito, non ha aggiunto alcuna personale valutazione in ordine alla ingiustizia del profitto, come qualificata dal Pubblico
Ministero, limitandosi a riportare l'oggetto del quesito postogli”,
13 in tal modo escludendo qualsivoglia abuso del termine “ ingiusto profitto”, tantomeno allo scopo di nuocere all'odierno appellante.
Tale conclusione è ulteriormente confortata dal fatto che la pretesa locuzione diffamatoria “ingiusto profitto”, una volta che è stata adoperata per riallacciarsi al quesito, non è stata più adoperata nella memoria, né tantomeno l'Avv. se ne è doluto: la CP_1
controversia è limitata all'uso dell'espressione nella pagina 1 e nell'
“ incipit” della memoria integrativa su citata.
Con il secondo motivo di appello l'Avv. ha censurato la CP_1
sentenza perché non aveva ravvisato la portata asseritamente diffamatoria dello scritto. A tale riguardo, oltre a quanto sin qui osservato, non può che condividersi il ragionamento del primo
Giudice: avendo il consulente tratteggiato la condotta della società
il collegamento tra quest'ultima e l'odierno CP_10
appellante, nonostante la cessazione di quest'ultimo da ogni carica sociale, è frutto di una valutazione della quale non vi è traccia alcuna nello scritto contestato.
Con il terzo motivo di appello l'attore ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rilevato la mancata allegazione (prima ancora della mancata prova) del danno.
Il motivo è infondato.
14 Il Tribunale ha applicato, come d'altronde anche questa Corte, principi pacifici propri della responsabilità extracontrattuale in materia di pregiudizio all'onore ed alla reputazione: si verte in una fattispecie di danno-conseguenza, i danni non sono risarcibili in re ipsa, bensì devono essere provati dalla parte che li richiede, anche per mezzo di presunzioni.
Né in primo grado, né in appello l'attore ed appellante ha offerto concreti elementi di convincimento o riferimenti a fatti o circostanze concreti da cui poter inferire la sussistenza di un danno nei suoi confronti, tenuto conto che la memoria, per sua stessa natura, era stata diffusa unicamente nell'ambito del procedimento penale e consegnata al P.M.
3.Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ing. e di CP_3
liquidate come in dispositivo. Controparte_4
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 e tenuto conto di Cass. del 2020 n.
4315 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto tra le parti anch'esse in epigrafe indicate: respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate per ciascuno in euro 14.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 13.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado d'appello, iscritto al n.r.g.4827/2023, riservato in decisione all'udienza collegiale del 14.1.2025, con concessione di termini successivi ex art. 190 c.p.c. per depositare comparse conclusionali e repliche, sino al 7.4.2025, vertente tra: vv. CF CP_1 CP_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.
269, presso lo studio dell'Avv. Prof. Romano Vaccarella indirizzo
1 PEC: , dal quale è Email_1
rappresentato e difeso per procura allegata all'appello
Appellante
E
CF Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Sergio Menchini del foro di
Lucca, indirizzo PEC e prof. Email_2
Giuseppe Ruffini del foro di Roma, indirizzo PEC
, fax 0645441043), ed Email_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Prof. Giuseppe
Ruffini in Roma, via Carlo Conti Rossini 95
Appellato
E
C.F. - già denominata Controparte_4 P.IVA_1
quale incorporante di Controparte_5 Controparte_6
[...] Controparte_7 Controparte_8
come da atto di fusione del 31/12/2013 per atto del Notaio Per_1
2 di Bologna, rep. 53712, raccolta 34018, in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. UC MA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Carlo Dossi, n. 15, nonché al domicilio digitale presso lo stesso Avv. UC MA all'indirizzo PEC: , per Email_4
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
12022/2023 pubblicata il 2.8.2023.
Conclusioni:
l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 12022/2023, pubblicata il 2.8.2023, nel giudizio R.G. 83229/2018, notificata il
7.8.2023, rigettata ogni diversa richiesta ed eccezione, dichiarare che la condotta del convenuto Ing. costituisce fatto illecito CP_3
con condanna dello stesso al risarcimento del danno sofferto da nel suo onore e nella sua reputazione in misura pari CP_9
3 a € 50.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari”;
l'appellato: Voglia la Corte d'appello adita, per tutti i motivi e le ragioni esposte in atti, ogni contrario appello, domanda, eccezione, istanza e deduzione respinta: nel merito, rigettare l'appello proposto dall'Avv. e confermare la sentenza CP_9
impugnata, respingendo le domande tutte proposte dall'Avv. CP_9
nei confronti dell'ing. perché infondate in fatto
[...] CP_3
e in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento totale o parziale dell'appello proposto dall'Avv. le domande proposte nei confronti CP_9
dell'Ing. fossero in tutto o in parte accolte, accertare e CP_3
dichiarare l'obbligo di in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, di manlevare e tenere indenne l'Ing. da ogni eventuale somma che lo stesso CP_3
fosse condannato a pagare (ovvero la minor somma ritenuta dovuta), in accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte nei propri confronti dall'attore (comprese le somme a titolo di spese giudiziali) e condannare Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare
[...]
direttamente all'avente diritto quanto accertato come dovuto in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917, comma 2,
4 c.c., ovvero a favore dell'ing. ogni somma che CP_3
quest'ultimo fosse in ipotesi tenuto a pagare all'avente diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CNPA, come per legge, sia del precedente sia del presente grado di giudizio, sia nei confronti della parte attrice, Avv. sia della terza CP_9
chiamata, Controparte_4
[...]
In via principale ed assorbente, respingere la domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto.Con vittoria delle spese, del compenso professionale, del rimborso delle spese forfettarie, oltre Iva e Cpa, .concludendo anche in via subordinata, con vittoria di spese.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.L'Avv. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale CP_9
di Roma l'ing. chiedendone la condanna al CP_3
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della lesione del proprio onore e della propria reputazione, derivata dal contenuto della memoria tecnica integrativa del 18.10.2018 – ed in particolare dall'incipit della stessa - redatta dal convenuto nella qualità di consulente della Procura di Roma, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.10455/2017. 5 Lamentò l'attore, premesso di essere stato indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di traffico illecito di rifiuti, che in data 8 febbraio 2018 i Pubblici Ministeri titolari dell'indagine penale avevano affidato al convenuto e al dott. Persona_2
l'incarico di rispondere a quesiti relativi alla determinazione dell'entità del percolato prodottosi nella discarica di Malagrotta, per effetto della degradazione organica (lisciviazione) dei rifiuti e alla determinazione del profitto conseguito in ipotesi di accertamento di un livello di percolato non conforme alle disposizioni di legge e di conseguente mancato smaltimento dello stesso. Ad avviso dell'attore, la relazione depositata dai consulenti il 18.10.2018, laddove essi avevano definito “ingiusto profitto” il costo dell'emungimento del percolato, determinato nella somma complessiva di euro 190.652.264,09, era diffamatoria nei propri confronti perché avrebbe già contenuto in sé la valutazione di illegittimità dell'operazione, viceversa preclusa ai consulenti.
Sulla base di tale conclusione il Giudice per le Indagini Preliminari avrebbe autorizzato il sequestro preventivo dei beni dell'attore richiesto dalla Procura di Roma, nei limiti della somma di euro
190.652.264,09.
L'ing. si è costituito, contestando ampiamente la domanda, CP_3
in quanto:
6 il quesito posto dal Pubblico Ministero chiedeva di determinare l'ingiusto profitto, in ragione delle economie conseguite attraverso le condotte antigiuridiche descritte, l'espressione “ingiusto profitto” era pertanto contenuta nel quesito medesimo;
la memoria integrativa depositata non era stata oggetto di diffusione a terzi in alcun modo, bensì consegnata al P.M.; la qualificazione del profitto come ingiusto sarebbe stata peraltro riconducibile a numerosi ulteriori atti del procedimento penale, quali la pregressa richiesta di sequestro preventivo del 9 maggio
2018, il decreto di sequestro preventivo del 10 luglio 2018 e l'ordinanza di riesame del 7 settembre 2018; la notizia del sequestro preventivo e dell'ingiusto profitto ascritto all'Avv. sarebbe divenuta di dominio pubblico già a partire CP_1
dal mese di luglio del 2018, in quanto riportata da tutti i principali mezzi di informazione, anche di rilevanza nazionale.
Il giudizio si è svolto altresì in contraddittorio con Controparte_4
assicuratrice del convenuto, che questi ha ottenuto di chiamare in causa e che, nel costituirsi, ha ampiamente contestato la domanda.
Con la sentenza impugnata nel presente giudizio, il Tribunale ha respinto la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali nei confronti di entrambe le sue controparti.
7 Il primo Giudice ha dapprima circoscritto la domanda risarcitoria, in base al tenore della domanda, al risarcimento del danno alle conseguenze lesive del proprio onore e della propria reputazione riconducibili all'utilizzo della locuzione “ingiusto profitto” da parte del consulente del Pubblico Ministero in una delle memorie tecniche depositate nell'ambito del procedimento penale incardinato nei confronti dell'attore, per il reato di cui all'art. 452 quatordecies c.p. e per il reato di cui all'art. 256 comma quarto
d.lgs. n. 152/2006, senza alcuna contestazione da parte dell'Avv. in ordine al merito della perizia integrativa ed al suo CP_9
contenuto.
Di seguito ha osservato che:
l'espressione “ingiusto profitto”, unica censurata, compariva solo a pagina 1 della memoria, riportata in corsivo ed evidenziata in grassetto;
essa, in tal modo, era ripetitiva del quarto quesito proposto dai Pubblici Ministeri, laddove avevano chiesto che i consulenti: “calcolino il profitto ingiusto in ragione delle economie conseguite con dette condotte antigiuridiche”;
in alcuna altra parte della memoria del 18.10.2018 era dato riscontrare alcuna valutazione del consulente, con le quali egli si sarebbe sbilanciato a definire ingiusto profitto le modalità di gestione della discarica di Malagrotta dopo la sua chiusura;
8 l'espressione contestata era quindi sostanzialmente adoperata dal
Pubblico Ministero allorquando aveva proposto i quesiti;
era proprio il P.M., quindi, ad aver qualificato come ingiusto il profitto costituito dal risparmio di spesa conseguito mediante
l'omessa estrazione del percolato e il suo inadeguato smaltimento”.
Ha proseguito il primo Giudice: il CTU, riportando in corsivo e in grassetto il contenuto del quesito, non ha aggiunto alcuna personale valutazione in ordine alla ingiustizia del profitto, come qualificata dal Pubblico Ministero, limitandosi a richiamare
l'oggetto del quesito postogli.
Il riferimento all'ingiustizia del danno è stato quindi utilizzato al solo fine di perimetrare l'oggetto della relazione suppletiva, con riferimento ai quesiti originariamente posti dal Pubblico Ministero.
Il Tribunale ha altresì richiamato l'art. 51 c.p., applicabile analogicamente, escludendo pertanto la natura diffamatoria dello scritto, la quale non era ravvisabile, neppure avuto riguardo all'elemento soggettivo.
Ciò in quanto il consulente, nella memoria integrativa non evidenzia alcun collegamento diretto tra il profitto ingiusto e la persona dell'attore.
9 Ancora, il Tribunale, argomentando sulla natura del danno lamentato quale danno-conseguenza, ha osservato che mancava sul punto qualsivoglia allegazione e prova del danno lamentato.
Il termine “ingiusto profitto” era stato già utilizzato, con riferimento alle condotte dell'attore, dal Pubblico Ministero nella richiesta di sequestro preventivo del 09.05.2018, nel decreto di sequestro preventivo del Giudice delle Indagini Preliminari del
Tribunale di Roma del 10.07.2018 (nel quale si evidenzia che la cifra di euro 190.652.264,09, illegittimamente risparmiata, costituisce il profitto dei reati contestati), nell'ordinanza del
Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro del 05.10.2018 (nella quale si evidenzia che: “avendo la società di gestione della discarica tratto un profitto dal reato in contestazione, pari al risparmio di spesa per l'emungimento del
, è legittimo il sequestro … il sequestro può ritenersi Parte_1
legittimamente disposto nei confronti degli indagati …e di ciò era stata dato ampio risalto dalla stampa;
mentre la memoria contestata, diffusa nel solo ambito del procedimento penale e connotata dall'uso di termini giuridici, non era stata neppure richiamata quale atto o fatto che avesse prodotto un danno all'attore, tenuto conto della portata del “ complesso” procedimento penale nel quale egli era coinvolto.
10 Nel valido contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, l'Avv. ha proposto appello avverso la predetta sentenza, insistendo CP_1
per l'accoglimento della propria domanda ed affidando l'impugnazione ai motivi di seguito esposti.
Tutti gli appellati si sono costituiti, contestando diffusamente l'appello.
E' stata fissata, da ultimo, l'udienza collegiale del 14.1.2025, alla quale la causa è stata riservata in decisione, con termini successivi alle parti per depositare comparse conclusionali e repliche.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Con il primo motivo di appello l'Avv. ha censurato la CP_1
sentenza di primo grado per erronea ricostruzione dei fatti, ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 2), c.p.c., in quanto l'Ing. avrebbe CP_3
abusivamente qualificato come “ingiusto profitto” il risparmio di spesa “per danneggiare e dare un sostegno al P.M., che in CP_1
tal modo, avrebbe potuto affermare che anche il consulente aveva parlato – e confermato – l'ingiusto profitto”.
In altre parole, l'odierno appellato avrebbe espresso un giudizio su importi che andavano qualificati piuttosto quali risparmi o economia di spesa, in tal modo inducendo il P.M. a proseguire
11 nell'azione penale contro il ed utilizzando l'espressione in CP_1
questione al di fuori del corretto contesto.
Il motivo è infondato.
Del tutto correttamente il primo Giudice ha osservato che l'Ing.
nella memoria integrativa, in effetti non contestata dall'Avv. CP_3
si era limitato ad illustrare i criteri di calcolo per la CP_1
determinazione del percolato presente nella discarica, senza trarre alcuna conclusione in relazione ai costi di svolgimento delle attività di estrazione e smaltimento ed alla loro qualificazione come ingiusto profitto.
Egli, quale prodromo necessario per rispondere al quesito integrativo che gli era stato sottoposto, aveva unicamente riportato il quesito del P.M., che già conteneva la qualificazione come
“profitto ingiusto” del risparmio di spesa derivante dall'omesso emungimento del percolato.
Il quesito era invero del seguente tenore ( cfr. l'all. D dell'appellato):
“
4. Nella ipotesi siano accertati battenti di percolato difformi dalle previsioni normative per la mancata estrazione dello stesso da parte del gestore e conseguente inadeguato smaltimento – rispetto alle previsioni normative e/o autorizzative – calcolino il profitto
12 ingiusto in ragione delle economie conseguite con dette condotte antigiuridiche” .
Non si vede quindi la ragione per la quale il c.t.u. del P.M., volendo rispondere pedissequamente al quesito, avrebbe dovuto adoperare termini o espressioni diverse rispetto al quesito medesimo, condotta che avrebbe avuto quale conseguenza solo quella, decettiva, di allontanare la risposta rispetto alla domanda espressa posta dal
P.M., circostanza quest' ultima del tutto incontestate.
Il quesito posto dal P.M. è stato sostanzialmente ricopiato, prima che il consulente esponesse il contenuto della memoria integrativa e tale condotta non può in alcun modo ritenersi illegittima, anche alla luce del disposto dell'art. 51 c.p.
Infine, non avrebbe il P.M. in alcun modo essere o sentirsi influenzato da quanto lamentato dall'appellante, avendo proprio il
P.M. utilizzato nel quesito i termini di cui l'Avv. si è doluto CP_1
nei confronti dell'Ing. CP_3
Del tutto condivisibile è quindi la conclusione cui è giunto il
Tribunale: “il CTU, riportando in corsivo e in grassetto il contenuto del quesito, non ha aggiunto alcuna personale valutazione in ordine alla ingiustizia del profitto, come qualificata dal Pubblico
Ministero, limitandosi a riportare l'oggetto del quesito postogli”,
13 in tal modo escludendo qualsivoglia abuso del termine “ ingiusto profitto”, tantomeno allo scopo di nuocere all'odierno appellante.
Tale conclusione è ulteriormente confortata dal fatto che la pretesa locuzione diffamatoria “ingiusto profitto”, una volta che è stata adoperata per riallacciarsi al quesito, non è stata più adoperata nella memoria, né tantomeno l'Avv. se ne è doluto: la CP_1
controversia è limitata all'uso dell'espressione nella pagina 1 e nell'
“ incipit” della memoria integrativa su citata.
Con il secondo motivo di appello l'Avv. ha censurato la CP_1
sentenza perché non aveva ravvisato la portata asseritamente diffamatoria dello scritto. A tale riguardo, oltre a quanto sin qui osservato, non può che condividersi il ragionamento del primo
Giudice: avendo il consulente tratteggiato la condotta della società
il collegamento tra quest'ultima e l'odierno CP_10
appellante, nonostante la cessazione di quest'ultimo da ogni carica sociale, è frutto di una valutazione della quale non vi è traccia alcuna nello scritto contestato.
Con il terzo motivo di appello l'attore ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rilevato la mancata allegazione (prima ancora della mancata prova) del danno.
Il motivo è infondato.
14 Il Tribunale ha applicato, come d'altronde anche questa Corte, principi pacifici propri della responsabilità extracontrattuale in materia di pregiudizio all'onore ed alla reputazione: si verte in una fattispecie di danno-conseguenza, i danni non sono risarcibili in re ipsa, bensì devono essere provati dalla parte che li richiede, anche per mezzo di presunzioni.
Né in primo grado, né in appello l'attore ed appellante ha offerto concreti elementi di convincimento o riferimenti a fatti o circostanze concreti da cui poter inferire la sussistenza di un danno nei suoi confronti, tenuto conto che la memoria, per sua stessa natura, era stata diffusa unicamente nell'ambito del procedimento penale e consegnata al P.M.
3.Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ing. e di CP_3
liquidate come in dispositivo. Controparte_4
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 e tenuto conto di Cass. del 2020 n.
4315 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto tra le parti anch'esse in epigrafe indicate: respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore degli appellati, liquidate per ciascuno in euro 14.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 13.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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