CASS
Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2024, n. 27169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27169 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2024 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie delle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv Orazio Labianca, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Antonio Lazzara, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. MA CE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 gennaio 2024 con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa in data 26 ottobre 2022, con cui il Tribunale di Roma lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 646 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27169 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 23/05/2024 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 120 cod. proc. pen., 646 cod. pen. e 117 d.l.gs. 209/2006. I giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto MA OR e RE OR persone offese del reato di appropriazione indebita e, quindi, soggetti legittimati a sporgere querela nei confronti del CE, senza tenere conto che i predetti erano esclusivamente soggetti civilmente danneggiati dovendo rifondere le somme indebitamente trattenute dall'imputato alla società Generali Italia spa, unica titolare del patrimonio leso dal reato rubricato. La difesa ha, in proposito, evidenziato che l'effettiva titolarità delle somme presenti sul conto corrente, formalmente intestato alla società OR MA e RE & C. snc, era della società Generali Italia spa e che le somme di cui al capo di imputazione non sono mai pervenute su tale conto corrente. I fratelli OR, pertanto, non sarebbero proprietari o detentori delle somme di cui si è appropriato il CE in quanto le stesse, che dovevano essere versate nel conto separato a loro intestato, costituirebbero patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, con motivazione apparente, fondata su mere formule di stile, avrebbe rigettato la richiesta difensiva esclusivamente in considerazione della assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, senza indicare gli elementi logico-fattuali posti a fondamento di tale affermazione e senza tenere conto dell'età avanzata e dell'incensuratezza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo ineccepibile, ha affermato come MA OR e RE OR, soci della società in nome collettivo OR MA e RE & C., fossero pienamente legittimati ad esercitare il diritto di querela. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che l'imputato, con la sua condotta appropriativa, ha cagionato un danno patrimoniale alla predetta società, la quale ha dovuto rifondere, alla società mandante Generali Italia spa, le somme versate dai clienti a titolo di pagamento dei premi stabiliti dalla compagnia assicurativa, somme di cui il CE -nella sua qualità di sub-agente della società OR MA e RE & C.- si è indebitamente appropriato anziché versarle su conti dedicati alla raccolta premi nn. 97627 e 97638 (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata). Entrambe le sentenze fanno corretto riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo cui il soggetto che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto è titolare del diritto di proporre querela e che possono coesistere più soggetti passivi nel medesimo reato di cui all'art. 646 cod. pen. allorquando il legittimo possessore o detentore dei beni sia tenuto, in caso di indebita appropriazione da parte di un terzo, al risarcimento del danno nei confronti del proprietario degli stessi (vedi Sez. 2, n. 2862 del 27/01/1999, Brogi, Rv. 212766 - 01; Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, Kohut, Rv. 284431 - 01). Il Collegio, peraltro, intende dare seguito al principio di diritto secondo cui anche il terzo danneggiato dai reati contro il patrimonio è legittimato a proporre querela in quanto titolare dell'interesse penalmente tutelato dalla norma incriminatrice (vedi, Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520 - 01; Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 - 01). 2. Il secondo motivo del ricorso è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti desumibile dalla protrazione nel tempo della condotta e dal consistente profitto ottenuto dal ricorrente nonché la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Il Collegio condivide, inoltre, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed 3 re, Este sofé D Presidente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili MA OR e RE OR che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre,l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili OR MA ed OR RE, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge Così deciso, il 23 maggio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv Orazio Labianca, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Antonio Lazzara, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. MA CE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 gennaio 2024 con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa in data 26 ottobre 2022, con cui il Tribunale di Roma lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 646 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27169 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 23/05/2024 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 120 cod. proc. pen., 646 cod. pen. e 117 d.l.gs. 209/2006. I giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto MA OR e RE OR persone offese del reato di appropriazione indebita e, quindi, soggetti legittimati a sporgere querela nei confronti del CE, senza tenere conto che i predetti erano esclusivamente soggetti civilmente danneggiati dovendo rifondere le somme indebitamente trattenute dall'imputato alla società Generali Italia spa, unica titolare del patrimonio leso dal reato rubricato. La difesa ha, in proposito, evidenziato che l'effettiva titolarità delle somme presenti sul conto corrente, formalmente intestato alla società OR MA e RE & C. snc, era della società Generali Italia spa e che le somme di cui al capo di imputazione non sono mai pervenute su tale conto corrente. I fratelli OR, pertanto, non sarebbero proprietari o detentori delle somme di cui si è appropriato il CE in quanto le stesse, che dovevano essere versate nel conto separato a loro intestato, costituirebbero patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, con motivazione apparente, fondata su mere formule di stile, avrebbe rigettato la richiesta difensiva esclusivamente in considerazione della assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, senza indicare gli elementi logico-fattuali posti a fondamento di tale affermazione e senza tenere conto dell'età avanzata e dell'incensuratezza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo ineccepibile, ha affermato come MA OR e RE OR, soci della società in nome collettivo OR MA e RE & C., fossero pienamente legittimati ad esercitare il diritto di querela. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che l'imputato, con la sua condotta appropriativa, ha cagionato un danno patrimoniale alla predetta società, la quale ha dovuto rifondere, alla società mandante Generali Italia spa, le somme versate dai clienti a titolo di pagamento dei premi stabiliti dalla compagnia assicurativa, somme di cui il CE -nella sua qualità di sub-agente della società OR MA e RE & C.- si è indebitamente appropriato anziché versarle su conti dedicati alla raccolta premi nn. 97627 e 97638 (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata). Entrambe le sentenze fanno corretto riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo cui il soggetto che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto è titolare del diritto di proporre querela e che possono coesistere più soggetti passivi nel medesimo reato di cui all'art. 646 cod. pen. allorquando il legittimo possessore o detentore dei beni sia tenuto, in caso di indebita appropriazione da parte di un terzo, al risarcimento del danno nei confronti del proprietario degli stessi (vedi Sez. 2, n. 2862 del 27/01/1999, Brogi, Rv. 212766 - 01; Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, Kohut, Rv. 284431 - 01). Il Collegio, peraltro, intende dare seguito al principio di diritto secondo cui anche il terzo danneggiato dai reati contro il patrimonio è legittimato a proporre querela in quanto titolare dell'interesse penalmente tutelato dalla norma incriminatrice (vedi, Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520 - 01; Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 - 01). 2. Il secondo motivo del ricorso è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti desumibile dalla protrazione nel tempo della condotta e dal consistente profitto ottenuto dal ricorrente nonché la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Il Collegio condivide, inoltre, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed 3 re, Este sofé D Presidente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili MA OR e RE OR che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre,l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili OR MA ed OR RE, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge Così deciso, il 23 maggio 2024