Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/05/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 168 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 11.02.2025 e vertente
TRA
e, , Parte_1 Controparte_1 [...]
rappresentati e difesi dall' avv. Gianluca Marchionne e dall' CP_2 avv. Muzio Annalisa, giusta procura in atti;
Attori opponenti;
-Attori opponenti
, rappresentata dalla Parte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa giusto mandato in atti dall' avv. Giacinto Di
Donato, giusta delega in atti
-Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1914/2019 emesso in data 6.12.2019
CONCLUSIONI: le parti concludevano all'udienza dell' 11.02.2025 come da verbale in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale era stato ingiunto agli odierni opponenti, in qualità di debitrice principale la
[...]
e e di garanti in forza di contratti di Parte_1 fideiussione omnibus, e il Controparte_1 CP_2 pagamento in solido della somma di € 349.504,62 oltre interessi come da domanda e spese processuali.
In particolare, la seguente esposizione debitoria maturava in relazione ai seguenti rapporti: rapporto di conto corrente n.2133875, con un saldo debitore di €189.766,62 alla data del 10.2.2017 e contratto di finanziamento n. 3582406 accordato il 27.1.2015 presso la medesima filiale e chiuso per passaggio a sofferenza con un saldo passivo di €
159.738,00; esposizioni debitorie garantite da e Controparte_1
in forza di fideiussione omnibus del 22.03.2007 per l' CP_2 importo massimo garantito al momento del passaggio a sofferenza dei rapporti principali, di € 690.000,00
A seguito della notifica del predetto D.I., gli attori, proponevano opposizione, contestando l'esistenza del credito per le ragioni meglio indicate di citazione che qui si intende integralmente trascritto e rassegnavano le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare inefficace e/o nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.1914/2019, del 25.10.2019, emesso inter partes dal Tribunale di Latina Giudice Dott. Antonio Masone, all'esito del giudizio monitorio avente R.G. n.5777/2019, notificato il 6.12.2019; per l'effetto, condannare la , mandataria e procuratrice di CP_4 Controparte_5
al pagamento in favore degli opponenti delle spese processuali relative
[...] al presente giudizio;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della società opposta delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di conto corrente impugnato n.2133875 e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni, delle spese applicate;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo
n.1914/2019, per violazione degli artt.1283, 2697 e 1418 cod. civ. delle condizioni economiche del conto corrente di corrispondenza n.2133875 relative alla capitalizzazione degli interessi, competenze e spese e per l'effetto dichiarare la inefficacia di qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
- in via subordinata, accertata
e dichiarata l'erroneità e la incongruità del credito azionato, anche in ragione di quanto provato con la perizia depositata in atti sub 2, accertare e dichiarare altresì la riduzione dell'avverso credito in base ai dati forniti con la presente opposizione, ovvero ridurre lo stesso credito nella diversa somma ritenuta di giustizia, previo espletamento di CTU. - in via riconvenzionale: in ragione della inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per conteggi del credito errati, accertare e dichiarare altresì che la
è debitrice della somma di €22.335,95, come meglio specificata nella
CP_4 perizia in atti e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore
CP_4 degli opponenti della somma di € 22.335,954, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà determinata anche all'esito della richiesta CTU, oltre gli interessi dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
- sempre in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla con la
CP_4 proposizione della domanda monitoria opposta, del tutto infondata ed illegittima ha cagionato un danno agli opponenti;
per l'effetto condannare la stessa al
CP_4 risarcimento del danno patrimoniale ex art.2043 cod. civ. e del danno non patrimoniale ex art.2059 cod. civ. in favore degli opponenti che si quantifica nella somma non inferiore di € 50.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che il
Tribunale riterrà di riconoscere in via equitativa. - accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità ed inefficacia del contratto di fideiussione del 22.03.2007, per tutti i motivi indicati in premessa, la violazione da parte della convenuta CP_6 delle regole sulla correttezza della concessione del credito, ovvero sulla interruzione ingiustificata ed improvvisa del credito, per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione per cui è causa;
-accertare e dichiarare la violazione da parte di Controparte_5
e per essa delle regole di buona fede, trasparenza e correttezza
[...] CP_4 contrattuale, sancite dal TUB e dagli artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c. con conseguente risarcimento del danno nella misura che sarà determinata dal Tribunale adìto, anche in via equitativa;
-in ogni caso, per le motivazioni indicate in premessa, accertare e dichiarare ex art.1956 c.c., l'intervenuta liberazione dei fideiussori per sopravvenuta inesistenza, invalidità ed illegittimità dell'obbligazione fideiussoria…”
Si costituiva l' Istituto di Credito opposto contestando la domanda, chiedeva altresì rigettarsi l' opposizione con conferma del d.i..
Incardinatosi il contraddittorio ed espletata la consulenza tecnica d'Ufficio dal Ctu nominato dott. , il G.I.,; Persona_1 interveniva in corso di causa la in qualità Controparte_7 di mandataria di cessionaria del credito;
all'udienza Parte_2 dell' 12/02/2025, assumeva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Va premesso che la presente decisione viene assunta in base al principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., e secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c ( Cass. civ. n. 363/2019).
Va in primo luogo evidenziato che le censure proposte dagli opponenti attengono essenzialmente ai rapporti di conto corrente esaminati con stipulazione in data 27/02/1987 – 06/09/1989 non investendo invece né il contratto di finanziamento sopracitato né le garanzie prestate.
In relazione alle criticità evidenziate in relazione al suddetto rapporto va osservato che nell' elaborato tecnico redatto è evidenziato che trattandosi di rapporto ante 2000 vi è stata una illegittima applicazione dell' anatocismo bancario ab origine ed anche in corso di rapporto , atteso che a decorrere da Luglio 2000 (data di entrata in vigore della
Delibera CICR del 9.02.2000) non vi è stata nessuna comunicazione in merito al nuovo regime di capitalizzazione;
quindi correttamente il
CTU ha proceduto alla epurazione per tutta la durata del rapporto dell' effetto anatocistico.
Con riferimento al tasso di interesse debitore, CMS, spese di tenuta conto, forfettarie di chiusura ed ogni altro onere ed imposta, i contratti esaminati fanno riferimento al c.d. “uso piazza” (cfr. art. 7). Detta clausola è da considerarsi nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt.12843 c.c., 1346 e 1418 del cod. civ ( Cass. Civ 24048/2019).. Dall'evidente nullità del riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza ne consegue che, in via suppletiva (ex art. 1284, ultimo comma, c.c.), deve applicarsi l'interesse legale. Il metodo legale di calcolo della maturazione dei frutti civili (cfr. art. 820 cod. civ.) è, poi, dettato dall'art. 821 cod. civ.: in mancanza di diversa pattuizione delle parti gli interessi ed i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione dell'intera durata del diritto e vanno calcolati al tasso legale vigente nel periodo di durata dell'intero rapporto (cioè dall'apertura alla chiusura del rapporto). Nella rielaborazione il CTU pertanto ha ricalcolato gli interessi al tasso legale ed esclusi dal conteggio la CMS e le altre commissioni e spese addebita dall'istituto di credito.
Per quanto concerne l' eccezione di usurarietà del tasso di interesse, va osservato che i contratti di conto corrente esaminati (27/02/1987 –
06/09/1989) risalgono ad epoche precedenti l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 pertanto non è stata eseguita alcuna verifica della c.d. «usura contrattuale originaria», mentre è stata evidenziata la sussistenza per alcuni trimestri del superamento del Tasso Soglia in corso di rapporto ( cd usura sopravvenuta).
Sul punto, appare condivisibile l' opzione di calcolo utilizzata dal CTU
a seguito delle note critiche sollevate dal CTP della Banca opposta in merito alle modalità di rilevazione del superamento del tasso soglia, facente riferimento alle istruzioni della Banca d' Italia temporalmente vigenti, atteso il metodo utilizzato dalla Banca d'Italia è il criterio più omogeneo applicato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, avallato da ultimo anche dalle Sezioni Unite (sentenza n.
19597/2020) al contrario della formula di matematica finanziaria, da altri utilizzata per la verifica del rispetto della legge n. 108/96, che è disomogenea.
Al fine di verificare l'usura globale è stato considerato infine il peso complessivo del TEG e della CMS, in ossequio al principio dettato dalla
Suprema Corte, è stata anche confrontata la CMS applicata dalla banca con la CMS soglia. Dunque alla luce di quanto precede, il saldo passivo del rapporto di conto tenuto conto delle criticità sopra evidenziate e rilevato il superamento del tasso soglia unicamente in un trimestre del 2010 ( I
Trimestre 2010, pag 34 CTU) è pari ad € 77.868,63 quale saldo a debito alla data di chiusura del conto corrente n. 21338.75 acceso il
27/02/1987 e chiuso in data 14/02/2017 per passaggio a sofferenza con una differenza pari ad € 111.897,99 rispetto al Saldo indicato dalla e di cui alla pretesa monitoria, quantificato in € 189.766,62. CP_6
Non oggetto di alcun ricalcolo è stato invece il saldo relativo al rapporto di finanziamento pari ad € 159.738,00 quale a debito per rate insolute e capitale a scadere alla data di risoluzione del 10/02/2017 del contratto n. 3582406 accordato il 27/01/2019. Si precisa che con riferimento alla suddetta esposizione non è stato effettuato alcun ricalcolo/verifica, atteso che ciò non è stato richiesto dal Sig. G.I., inoltre dagli atti di causa emerge che la stessa non è stata contestata da parte attrice opponente.
Dunque l' ammontare complessivo dell' esposizione debitoria in relazione ai contratti oggetto di causa ammonta a complessivi €
237.606,63.
Con riferimento alle eccezione relative ai contratti di garanzia prestata, sotto il profilo della nullità della fideiussione omnibus per indeterminatezza dell' oggetto e per la violazione dell' art 1956 c.c., si osserva quanto segue.
I contratti in esame, qualificabili come contratti autonomi di garanzia, in forza dell' art 7 (pagamento a prima richiesta e senza eccezioni), tenuto conto delle ulteriori clausole sottoscritte al cui testo integralmente si rimanda, con le quali si delinea un quadro negoziale volto a separare la garanzia prestata dalle sorti del rapporto principale ( art 2.8,9,10,), il contratto in questione deve essere qualificato come contratto autonomo di garanzia ( Cass. Civ. n. 27619/2020).
Ciò premesso, tale contratto è pienamente valido ed efficace prevedendo l' importo massimo garantito ex art 1938 c.c., al momento del passaggio a sofferenza del rapporto indicato in € 610.00,00.
Con riferimento alla violazione dell' art 1956 c.c va osservato che la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.
La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore) ( Cass. Civ. n. 20713/2023).
Nella fattispecie, va evidenziato che è incontestata la circostanza che i fideiussori odierni opponenti erano soci della soci della
[...] nonché figli del legale rappresentante della Parte_3 predetta società, ne consegue che deve presumersi fossero a conoscenza delle difficoltà economiche della debitrice principale al momento della concessione del finanziamento di cui alla pretesa monitoria, inoltre non è nemmeno dimostrato che gli stessi si fossero attivati diligentemente ai sensi dell' art 5 del contratto di fideiussione, in merito alla richiesta di informazioni alla Banca sulle condizioni finanziarie della debitrice principale e della sua esposizione debitoria.
Ne consegue il rigetto dell' eccezione.
Alla luce di quanto sopra l' opposizione merita parziale accoglimento con conseguente condanna degli opponenti in solido al pagamento della complessiva somma di € 237.606,63 in favore della Parte_2
cui è stato ceduto il credito nelle qualità indicate in epigrafe.
[...]
Rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Le spese di lite, come di norma seguono la soccombenza e vanno compensate per la metà la restante quota è a carico di parte opponente, in ragione della riduzione del credito in misura significativa rispetto all' originario petitum di cui alla pretesa monitoria Le spese di CTU graveranno su entrambe le parti in solido ed in pari quota nei rapporti interni in ragione dell' accoglimento parziale della domanda.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l' opposizione e per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
- condanna , e Parte_1 Controparte_1
in solido, al pagamento in favore della CP_2 Parte_2
[...
rappresentata dalla della complessiva Controparte_3 somma di € 237.606,63 oltre interessi nella misura legale dalla domanda ad effettivo soddisfo;
Assorbita ogni altra domanda;
Condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite nella misura di
1/2, quota che si liquida in favore di parte opposta nella misura di €
6000,00 ed oltre oneri accessori;
Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di entrambe le parti in solido.
Latina, 14.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli