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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/08/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 3735/2024 R.G., promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Fulvia Fois
ATTORE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Patrizia Longo
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
conclusioni delle parti
per parte attrice
Nel merito:
- Per i motivi dedotti, accertato e dichiarato il carattere abusivo del precetto notificato al SI. in data 19.6.2024-3.07.2024 qui opposto (cfr doc. 20) e/o la condotta Pt_1
contraria a correttezza e buona fede della convenuta, per l'effetto annullare il medesimo ovvero dichiararlo nullo e/o invalido e/o inefficace e/o adottare ogni diverso provvedimento ritenuto di giustizia, e per l'effetto inibendo alla SI.ra CP_1
di procedere ad esecuzione forzata sulla base del medesimo atto di precetto;
[...]
- Per le ragioni tutte esposte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia,
con ogni più ampia statuizione, dell'atto di precetto notificato dalla SI.ra CP_1
al SI. in data 19.6 – 3.7.2024 (cfr doc. 20) e/o adottare ogni
[...] Parte_1
diverso provvedimento ritenuto di giustizia, per l'effetto accertando e dichiarando che la SI.ra non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del CP_1
medesimo atto di precetto;
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di rigetto delle predette domande, ferma restando e ribadita l'erroneità ed ingiustizia oltre che della temerarietà e/o illegittimità, anche per violazione del principio di correttezza e buona fede, dell'atto di precetto oggetto dell'odierna impugnazione (cfr doc. 20), per le ragioni dedotte in atti ridursi e rideterminarsi l'importo precettato escludendo gli importi non dovuti e/o oggetto di indebita duplicazione.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
In via istruttoria
Si richiama la totalità delle produzioni documentali già depositate.
In ogni caso si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande,
eccezioni e/o istanze istruttorie avanzate da controparte e/o produzioni documentali.
per parte convenuta
In via preliminare:
1. Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n.
1685/2023 del Tribunale di Padova, resa in esito al proc. n. 3643/2020 R.G. per la carenza dei presupposti ex lege richiesti e per aver già disposto nel merito con
Sentenza n. 535/2025 resa all'esito del procedimento n. 1712/2023 R.G. Corte
d'Appello di Venezia e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della SI.ra CP_1
di porre in essere ogni idoneo atto esecutivo avverso l'odierno opponente,
[...]
giusta disposizione del Tribunale di Padova confermata dalla Corte d'Appello di
Venezia;
1 respingere l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ex adverso
avanzata atteso che allo stato non vi è alcuna esecuzione e, in ogni caso, non risultano provate dall'opponente il fumus boni juris ed il periculum in mora dichiarando il diritto della creditrice di compiere qualunque atto giusta disposizione del Tribunale di Padova
confermata dalla Corte d'Appello di Venezia.
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare la legittimità del precetto notificato dalla SI.ra CP_1
al SI. in data 19.06-03.07.2024 in mancanza di qualsivoglia abuso del diritto Pt_1
e/o duplicazione dell'iniziativa esecutiva per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della SI.ra di procedere ad CP_1
esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo emesso dal Tribunale di Padova e confermato dalla Corte d'Appello di Venezia reso a decisione dell'appello n. 1712/2023
R.G. con Sentenza n. 535/2025;
2. respingere l'opposizione ex artt. 615-617 c.p.c. di nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato dalla SI.ra al SI. in data CP_1 Pt_1
19.06-03.07.2024, con ogni più ampia statuizione, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi compiutamente delineati in narrativa e, per l'effetto,
confermare il diritto della SI.ra di agire in esecuzione sulla base del CP_1
titolo azionato con il precetto notificato.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Motivi della decisione Il SI. ha proposto opposizione all'intimazione, notificatogli il 19.7.2024 Parte_1
dalla SI.ra , di pagamento 88.745,71, oltre interessi legali e spese Parte_2
successive occorrende deducendo come motivo di impugnazione l'abuso ricorso allo strumento contestato, posto che il precetto in questione era il terzo atto notificato dalla SI.ra sulla scorta del medesimo titolo (ancorché conseguente ad una CP_1
sospensione parziale del titolo esecutivo); ad avviso dell'opponente, siffatta condotta avrebbe determinato un ingiustificato aumento delle spese precettate in danno del debitore, per essere stato costretto ad avviare la presente opposizione a fronte di altro contenzioso già in essere e relativo ai primi due atti di precetto notificati. L'attore ha contestato, poi, l'esattezza di alcune voci, in particolare quella relativa agli interessi maturati sulla somma capitale, oltre al fatto che vi era stata duplicazione delle spese legali per l'atto di precetto.
La convenuta , ritualmente costituitasi, ha contestato gli assunti di CP_1
parte attrice, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
******
Parte attrice sostiene che la SI.ra avrebbe potuto e dovuto intimare il CP_1
pagamento del proprio credito, una volta intervenuta la definizione da parte della
Corte d'Appello del primo giudizio di opposizione a precetto, sempre attraverso il primo precetto, assumendo che questo, ancorché momentaneamente sospeso, non avrebbe mai perso efficacia, sicché l'aver notificato un nuovo precetto sarebbe risultato un abuso da parte della creditrice.
L'assunto in questione non convince: ed invero, dall'Ordinanza definitiva resa in ordine all'inibitoria dalla Corte d'Appello di Venezia in data 28.03.2024 (confermativa della sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata “limitatamente
all'importo corrispondente alla liquidazione degli utili nella misura eccedente la somma
di € 56.020,75”) è discesa la necessità di una nuova intimazione in luogo del precedente precetto opposto, per adeguare la somma richiesta a quella non oggetto di sospensione esecutiva ad opera della Corte.
Sul punto giova ricordare, quale principio ormai consolidato in giurisprudenza, che la pendenza di un procedimento esecutivo non impedisce al creditore di reiterare il precetto e gli atti derivati, tutte le volte in cui ciò serva a porre rimedio agli eventuali vizi degli atti precedenti. A maggior ragione quando si tratti di adeguare la richiesta a circostanze nel frattempo intervenute.
L'attività posta in essere dalla SI.ra , pertanto, si appalesa come del tutto CP_1
legittima e trova giustificazione appunto nella novità rappresentata dalla pronuncia della Corte d'appello, che ha limitato il quantum dovuto.
In ordine alla pretesa erroneità degli importi, in particolare relativamente agli interessi,
va rilevato che per effetto della conferma da parte della Corte territoriale della sentenza del Tribunale di Padova, gli interessi legali indicati in € 5.742,74, a far data dal
10.10.2017, risultano ampiamente dovuti, se solo si tiene conto della data della domanda da cui far partire il conteggio sulla somma di € 77.642,00.
L'opposizione, pertanto, va rigettata, con il favore delle spese parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. RIGETTA la domanda di . Parte_1
2. CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 8.433,00, oltre al rimborso per spese generali del 15%, CPA ed
IVA.
Così deciso in Padova, il 22/08/2025
il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni