CASS
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2025, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI GE AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore, Avv. Giorgio Beni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4917 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame - per quanto in questa sede di interesse - dell'imputato GE AR NI avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2014 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 110, 323 cod. pen. perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione GE AR NI che con atto del difensore deduce unico motivo di violazione degli artt. 129, commi 1 e 2 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in presenza della evidente prova dell'assenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato, dovendosi assolverlo perché il fatto non costituisce reato. A fronte del ricorso a clausole di stile da parte del primo e secondo Giudice, prova evidente della buona fede dell'imputato è rappresentata dalla deposizione del prof. Avv. Maurizio Mensi, direttore del Servizio Giuridico dell'AGCOM e dal parere da esso reso nel 2003 e acquisito in atti e allegato all'appello, circa la insussistenza di ragioni ostative per un giornalista/dipendente RAI, membro dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla scadenza dell'incarico presso detta Autorità, riprendere servizio presso la RAI, quale azienda di appartenenza. Detta testimonianza unitamente all'esame dibattimentale dell'imputato GE AR NI e lo specifico affidamento che quest'ultimo aveva proposto nel parere del prof. Mansi, avrebbero dovuto portare alla constatazione della loro inequivocabile valenza probatoria a favore dell'imputato. 3. Sono pervenuti motivi nuovi con i quali si sollecita l'annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato a seguito della abrogazione dell'art. 323 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per la ragione, assorbente e rilevabile di ufficio, della sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 cod. pen. disposta dall'art. 1, lett. b) della I. 9 agosto 2024, n. 114, cosicché il fatto ascritto all'imputato non costituisce più reato, dovendo prevalere tale statuizione sulla estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2 2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla lege come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Così deciso il 16/01/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GE Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore, Avv. Giorgio Beni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4917 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame - per quanto in questa sede di interesse - dell'imputato GE AR NI avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2014 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 110, 323 cod. pen. perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione GE AR NI che con atto del difensore deduce unico motivo di violazione degli artt. 129, commi 1 e 2 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in presenza della evidente prova dell'assenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato, dovendosi assolverlo perché il fatto non costituisce reato. A fronte del ricorso a clausole di stile da parte del primo e secondo Giudice, prova evidente della buona fede dell'imputato è rappresentata dalla deposizione del prof. Avv. Maurizio Mensi, direttore del Servizio Giuridico dell'AGCOM e dal parere da esso reso nel 2003 e acquisito in atti e allegato all'appello, circa la insussistenza di ragioni ostative per un giornalista/dipendente RAI, membro dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla scadenza dell'incarico presso detta Autorità, riprendere servizio presso la RAI, quale azienda di appartenenza. Detta testimonianza unitamente all'esame dibattimentale dell'imputato GE AR NI e lo specifico affidamento che quest'ultimo aveva proposto nel parere del prof. Mansi, avrebbero dovuto portare alla constatazione della loro inequivocabile valenza probatoria a favore dell'imputato. 3. Sono pervenuti motivi nuovi con i quali si sollecita l'annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato a seguito della abrogazione dell'art. 323 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per la ragione, assorbente e rilevabile di ufficio, della sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 cod. pen. disposta dall'art. 1, lett. b) della I. 9 agosto 2024, n. 114, cosicché il fatto ascritto all'imputato non costituisce più reato, dovendo prevalere tale statuizione sulla estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2 2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla lege come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Così deciso il 16/01/2025.