TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6468/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Corigliano-Rossano, Via F. Parte_1
Cilea n. 8, presso lo studio dell'Avv. Domenico Sommario che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via delle Medaglie D'Oro n. 60, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Simari che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare che il diritto dell' a chiedere CP_1
il pagamento dei contributi relativi agli avvisi di addebito, indicati nella premessa del ricorso dal N.
1 1 al N. 8, si è prescritto, e di conseguenza annullare gli stessi. 2) Accertare e dichiarare che i
contributi richiesti negli avvisi di addebito, indicati nella premessa del ricorso, dal N. 9 al N. 12
non sono dovuti, avendo l annullato le giornate dei dipendi della ricorrente, e di conseguenza CP_1
annullare gli stessi. 3) in via subordinata Voglia il Sig. Giudice di volere dichiarare la propria
competenza con riferimento agli avvisi di addebito indicati nel N. 9, 10 e 11 della premessa del
ricorso. Mentre con riferimento agli avvisi di addebito indicati nella premessa del ricorso al N. 1 al
N. 8 e il N. 12 dichiarare competente il Tribunale di Castrovillari … 5) condannare i resistenti al
pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato
…”.
CP_ Conclusioni dell' “… previa declaratoria di incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice del Lavoro, per appartenersi la cognizione
dell'introdotta controversia, limitatamente agli avvisi di addebito di cui all'allegato 2 della presente
memoria (sede di Corigliano-Rossano), per le ragioni esposte, al citato Tribunale, rigettare la
domanda perché inammissibile e/o infondata, con condanna dell'opponente all'adempimento
dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa,
con accessori di legge e con vittoria di spese. Gradatamente, qualora l'On.le Giudicante dovesse
dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla
notifica dell'avviso di addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, CP_1
trattandosi di circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di : “… insistendo, in via principale, nella Controparte_2
inammissibilità e/o improponibilità del ricorso proposto;
in via ulteriormente subordinata nel
difetto di legittimazione passiva di in relazione alla debenza o meno del carico esattoriale;
CP_3
nel merito, rigettare la domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto. In tutti i casi, con
condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarsi in favore del
sottoscritto avvocato difensore antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 L'odierno giudizio è di opposizione a preavviso di fermo amministrativo al quale sono sottesi gli avvisi di addebito nn. 3422011000558756000, 33420130000892433000,
33420130003744907000, 33420130003749654000, 33420140000274164000,
33420150003917121000, 33420160005224760000, 33420170003911423000,
334201900000105762000, 33420190006755666000, 33420210000073780000 e
CP_ 33420210000172242000 afferenti a crediti
La parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai primi sette
- e non otto (come precisato in corso di causa, dovendosi evidenziare che la prescrizione sarebbe rilevabile d'ufficio, sicché non si pone questione di tardività dell'eccezione di parte ricorrente che, nelle note depositate il 24.4.2023, riferisce di una svista per un avviso di addebito a fronte di una inziale indicazione di 6 avvisi di addebito) - avvisi di addebito
CP_ e la non dovutezza delle somme per i restanti avvisi di addebito sul rilievo per cui l aveva disconosciuto tutti i rapporti di lavoro e le giornate agricole denunciate dall'azienda agricola della ricorrente dal 1° trimestre 2014 al 1° trimestre 2019 generando il credito portato dagli avvisi di addebito, senza considerare che per lo stesso titolo la parte ricorrente aveva versato all' la somma di €. 97.777,25, che doveva essere CP_1
restituita. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate in corso di causa.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente l'inammissibilità e tardività
dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 20.5.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente.
3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La competenza territoriale può considerarsi radicata complessivamente innanzi al Giudice
adito in ragione dell'atto impugnato (evidenziandosi in merito la contraddittorietà delle argomentazioni di parte ricorrente, che ha agito in giudizio innanzi al Tribunale di
Cosenza affermando poi, inammissibilmente in subordine, la parziale competenza del
Tribunale di Castrovillari, come da conclusioni sopra trascritte).
Per gli avvisi di addebito nn. 3422011000558756000, 33420130000892433000,
33420130003744907000, 33420130003749654000, 33420140000274164000,
33420150003917121000 e 33420160005224760000 la parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica degli avvisi di addebito sicché - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9,
della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente
perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3,
commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è
priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” - deve dirsi che il credito portato dagli
4 avvisi di addebito indicati è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica intervenuta tra il 2011 ed il 16.12.2016, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020
e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021, senza che sia stata provata la notifica di ulteriori atti di interruzione del detto termine prescrizionale.
In relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420179000075778000, indicata da , occorre evidenziare che non vi è prova dell'invio ad Controparte_2
indirizzo PEC riferibile alla ricorrente, atteso che non Controparte_2
ha fornito tale dimostrazione pur a seguito della specifica contestazione di parte ricorrente.
In merito, dalla visura camerale allegata da risulta la Controparte_2
cancellazione dell'indirizzo PEC con provvedimento del 16.1.2017 da parte del Giudice
del Registro delle Imprese di Cosenza, sicché la notifica del 24.1.2017 non può dirsi validamente effettuata.
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di iscrivere fermo amministrativo per gli avvisi di addebito indicati.
In ordine agli altri avvisi di addebito, per i quali la parte ricorrente eccepisce la non
CP_ debenza della somma nel merito, è fondata l'eccezione dell' di tardività della contestazione per gli avvisi di addebito nn. 33420170003911423000 e
33420190006755666000, attesa la mancata opposizione nel termine indicato dall'art. 24 D.
Lgs. 46/1999 ha determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché la stessa non può più discutersi nel merito.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez.
Lav. 21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015), in modo che le contestazioni successive alla scadenza del termine sono inammissibili (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez.
Lav. 18145/2012).
Per gli avvisi di addebito nn. 334201900000105762000, 33420210000073780000 e
33420210000172242000 manca la prova della notifica, sicché la contestazione nel merito di parte ricorrente è ammissibile e, tuttavia, si mostra infondata, atteso che la parte ricorrente eccepisce unicamente la necessità di restituzione della somma di €. 97.777,25 che sarebbe dovuta in conseguenza del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole.
Tale eccezione non è affrontabile in questa sede, trattandosi di credito opposto in compensazione che non è liquido o di facile e pronta liquidazione, dovendosi oltretutto evidenziare che la parte ricorrente, con le note scritte depositate il 10.4.2025, afferma che,
per i contributi pagati indebitamente, si è riservata di agire con separato giudizio per ottenere la restituzione della somma di €. 97.777,25 per cui nessuna prova doveva fornire nel presente giudizio, limitato alla richiesta di annullamento degli avvisi di addebito.
In tal modo, deve confermarsi la non accoglibilità dell'eccezione di parte ricorrente, atteso che la contestazione nel merito è legata unicamente alla asserita debenza della somma di
€. 97.777,25 che la parte stessa afferma non oggetto di giudizio.
Conclusivamente, la domanda deve essere accolta nei limiti indicati e, per il resto,
rigettata.
Le spese di lite si compensano tra tutte le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 3422011000558756000,
33420130000892433000, 33420130003744907000, 33420130003749654000,
33420140000274164000, 33420150003917121000 e 33420160005224760000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere ad iscrizione di fermo amministrativo per gli avvisi di addebito indicati al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 6.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6468/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Corigliano-Rossano, Via F. Parte_1
Cilea n. 8, presso lo studio dell'Avv. Domenico Sommario che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via delle Medaglie D'Oro n. 60, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Simari che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare che il diritto dell' a chiedere CP_1
il pagamento dei contributi relativi agli avvisi di addebito, indicati nella premessa del ricorso dal N.
1 1 al N. 8, si è prescritto, e di conseguenza annullare gli stessi. 2) Accertare e dichiarare che i
contributi richiesti negli avvisi di addebito, indicati nella premessa del ricorso, dal N. 9 al N. 12
non sono dovuti, avendo l annullato le giornate dei dipendi della ricorrente, e di conseguenza CP_1
annullare gli stessi. 3) in via subordinata Voglia il Sig. Giudice di volere dichiarare la propria
competenza con riferimento agli avvisi di addebito indicati nel N. 9, 10 e 11 della premessa del
ricorso. Mentre con riferimento agli avvisi di addebito indicati nella premessa del ricorso al N. 1 al
N. 8 e il N. 12 dichiarare competente il Tribunale di Castrovillari … 5) condannare i resistenti al
pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato
…”.
CP_ Conclusioni dell' “… previa declaratoria di incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice del Lavoro, per appartenersi la cognizione
dell'introdotta controversia, limitatamente agli avvisi di addebito di cui all'allegato 2 della presente
memoria (sede di Corigliano-Rossano), per le ragioni esposte, al citato Tribunale, rigettare la
domanda perché inammissibile e/o infondata, con condanna dell'opponente all'adempimento
dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa,
con accessori di legge e con vittoria di spese. Gradatamente, qualora l'On.le Giudicante dovesse
dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla
notifica dell'avviso di addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, CP_1
trattandosi di circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di : “… insistendo, in via principale, nella Controparte_2
inammissibilità e/o improponibilità del ricorso proposto;
in via ulteriormente subordinata nel
difetto di legittimazione passiva di in relazione alla debenza o meno del carico esattoriale;
CP_3
nel merito, rigettare la domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto. In tutti i casi, con
condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarsi in favore del
sottoscritto avvocato difensore antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 L'odierno giudizio è di opposizione a preavviso di fermo amministrativo al quale sono sottesi gli avvisi di addebito nn. 3422011000558756000, 33420130000892433000,
33420130003744907000, 33420130003749654000, 33420140000274164000,
33420150003917121000, 33420160005224760000, 33420170003911423000,
334201900000105762000, 33420190006755666000, 33420210000073780000 e
CP_ 33420210000172242000 afferenti a crediti
La parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai primi sette
- e non otto (come precisato in corso di causa, dovendosi evidenziare che la prescrizione sarebbe rilevabile d'ufficio, sicché non si pone questione di tardività dell'eccezione di parte ricorrente che, nelle note depositate il 24.4.2023, riferisce di una svista per un avviso di addebito a fronte di una inziale indicazione di 6 avvisi di addebito) - avvisi di addebito
CP_ e la non dovutezza delle somme per i restanti avvisi di addebito sul rilievo per cui l aveva disconosciuto tutti i rapporti di lavoro e le giornate agricole denunciate dall'azienda agricola della ricorrente dal 1° trimestre 2014 al 1° trimestre 2019 generando il credito portato dagli avvisi di addebito, senza considerare che per lo stesso titolo la parte ricorrente aveva versato all' la somma di €. 97.777,25, che doveva essere CP_1
restituita. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate in corso di causa.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente l'inammissibilità e tardività
dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 20.5.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente.
3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La competenza territoriale può considerarsi radicata complessivamente innanzi al Giudice
adito in ragione dell'atto impugnato (evidenziandosi in merito la contraddittorietà delle argomentazioni di parte ricorrente, che ha agito in giudizio innanzi al Tribunale di
Cosenza affermando poi, inammissibilmente in subordine, la parziale competenza del
Tribunale di Castrovillari, come da conclusioni sopra trascritte).
Per gli avvisi di addebito nn. 3422011000558756000, 33420130000892433000,
33420130003744907000, 33420130003749654000, 33420140000274164000,
33420150003917121000 e 33420160005224760000 la parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica degli avvisi di addebito sicché - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9,
della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente
perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3,
commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è
priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” - deve dirsi che il credito portato dagli
4 avvisi di addebito indicati è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica intervenuta tra il 2011 ed il 16.12.2016, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020
e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021, senza che sia stata provata la notifica di ulteriori atti di interruzione del detto termine prescrizionale.
In relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420179000075778000, indicata da , occorre evidenziare che non vi è prova dell'invio ad Controparte_2
indirizzo PEC riferibile alla ricorrente, atteso che non Controparte_2
ha fornito tale dimostrazione pur a seguito della specifica contestazione di parte ricorrente.
In merito, dalla visura camerale allegata da risulta la Controparte_2
cancellazione dell'indirizzo PEC con provvedimento del 16.1.2017 da parte del Giudice
del Registro delle Imprese di Cosenza, sicché la notifica del 24.1.2017 non può dirsi validamente effettuata.
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di iscrivere fermo amministrativo per gli avvisi di addebito indicati.
In ordine agli altri avvisi di addebito, per i quali la parte ricorrente eccepisce la non
CP_ debenza della somma nel merito, è fondata l'eccezione dell' di tardività della contestazione per gli avvisi di addebito nn. 33420170003911423000 e
33420190006755666000, attesa la mancata opposizione nel termine indicato dall'art. 24 D.
Lgs. 46/1999 ha determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché la stessa non può più discutersi nel merito.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez.
Lav. 21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015), in modo che le contestazioni successive alla scadenza del termine sono inammissibili (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez.
Lav. 18145/2012).
Per gli avvisi di addebito nn. 334201900000105762000, 33420210000073780000 e
33420210000172242000 manca la prova della notifica, sicché la contestazione nel merito di parte ricorrente è ammissibile e, tuttavia, si mostra infondata, atteso che la parte ricorrente eccepisce unicamente la necessità di restituzione della somma di €. 97.777,25 che sarebbe dovuta in conseguenza del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole.
Tale eccezione non è affrontabile in questa sede, trattandosi di credito opposto in compensazione che non è liquido o di facile e pronta liquidazione, dovendosi oltretutto evidenziare che la parte ricorrente, con le note scritte depositate il 10.4.2025, afferma che,
per i contributi pagati indebitamente, si è riservata di agire con separato giudizio per ottenere la restituzione della somma di €. 97.777,25 per cui nessuna prova doveva fornire nel presente giudizio, limitato alla richiesta di annullamento degli avvisi di addebito.
In tal modo, deve confermarsi la non accoglibilità dell'eccezione di parte ricorrente, atteso che la contestazione nel merito è legata unicamente alla asserita debenza della somma di
€. 97.777,25 che la parte stessa afferma non oggetto di giudizio.
Conclusivamente, la domanda deve essere accolta nei limiti indicati e, per il resto,
rigettata.
Le spese di lite si compensano tra tutte le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 3422011000558756000,
33420130000892433000, 33420130003744907000, 33420130003749654000,
33420140000274164000, 33420150003917121000 e 33420160005224760000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere ad iscrizione di fermo amministrativo per gli avvisi di addebito indicati al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 6.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per
5