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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11672 dell'anno 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Maria Elena Sassone
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CARMINE BARONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.24 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dalla dott. opposizione preceduta Persona_1 da rituale e tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo.
L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: assegno di invalidità; e la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento della invocata prestazione.
Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P..
Si costituiva l rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1
l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica.
Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da determinare nella stessa una invalidità del 67% dalla domanda amministrativa.
Avverso la decorrenza dell'indennità di accompagnamento la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice.
Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario acquisire chiarimenti dal ctu.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito la domanda attrice non è fondata.
Il ctu ha così chiarito: “….la valutazione complessiva della Per_1 percentuale invalidante assegnata alla ricorrente, scaturisce dalla applicazione della formula del Balthazard, dopo attenta valutazione clinica ed attenta consultazione delle tabelle Ministeriali del 1992. Per quanto attiene la patologia psichica sicuramente non si tratta di una sindrome shizoaffettiva perché la nostra periziata non ha manifestato sintomi di deliri o tantomeno ha dichiarato di avere allucinazioni e nemmeno ha presentato incapacità di parlare in maniera logica .Infatti alla visita medico-legale con la tecnica del libero colloquio è stata messa in evidenza una paziente cosciente, orientata nel tempo e nello spazio con tono dell'umore marcatamente depresso ma con eloquio fluente e coerente. Per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare alla visita non si sono evidenziati fremiti o sfregamenti di origine patologica. Infine per quello che attiene l'apparato osteoarticolare possiamo affermare che sono presenti limitazioni funzionali ed antalgiche soltanto ai gradi estremi della flesso estensione a carico delle ginocchia e lieve dolenzia alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto cervicale e dorsale che possiamo considerare compatibili con l'età anagrafica della ricorrente. Pertanto, si conferma la percentuale invalidante del 67% dalla data di presentazione della domanda amministrativa (05.10.2022), cosi' come già affermato nella consulenza agli atti.”
Rispetto alle conclusioni rese, il Giudice non può che esprimere un giudizio di mera corrispondenza ai criteri di adeguatezza e logicità della motivazione.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi che legittimi l'accoglimento delle censure non evidenziandosi:
1. alcun errore nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate;
2. la mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica atta a modificare l'esito complessivo della c.t.u.;
3. l'insufficiente motivazione in ordine alla ininfluenza di un certificato medico, versato in atti;
4. l'incongruenza della data di decorrenza dello stato di invalidità con le premesse argomentative ed il contenuto stesso dell'elaborato tecnico.
Val la pena ricordare, peraltro, che le conclusioni cui è giunto il ctu del giudizio di opposizione sono confermative di quelle già espresse dallo stesso in precedenza.
Sulla scorta di tali premesse, non residuando alcun margine per dare ingresso ad ulteriori istanze e non ritenendo questo Giudice di dover sovvertire l'esito delle indagini peritali, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio devono essere compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. mentre quelle di c.t.u. si liquidano come da separato decreto.
PQM
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Napoli, il 25 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Stefania BORRELLI)