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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/10/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1562 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...] (cf. ) e residente a Parte_1 C.F._1
IL (TE), elettivamente domiciliata in 64028 IL (TE) alla Via della Repubblica n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Angelo CAPORALE del Foro di Teramo (cf.
; pec . vvocati fax 0859359911) C.F._2 Ema_1 Email_2 Email_3 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t ., nonché rappresentante processuale ex art 75 c.p.c. per l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.
, fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_4
presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Email_5
Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “Voglia il Sig. Giudice del Lavoro, disapplicati gli atti normativi in contrasto con le disposizioni comunitarie e quelli amministravi comunque illegittimi, per le ragioni in fatto e diritto dedotti in narrativa e documentalmente comprovati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti e delle festività soppresse nel corso di ciascun dei seguenti anni scolastici in cui ha prestato servizio a t.d: a.s. 2020/2021 giorni 15 di ferie residue non indennizzate a.s. 2022/2023 giorni 12 di ferie residue non indennizzate a.s. 2023/2024 giorni 11 di ferie residue non indennizzate Ovvero nella diversa misura di giustizia.
- con condanna del al pagamento verso ed in favore Controparte_1 della ricorrente delle somme indicate alla tabella 4), qui da intendersi integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte e contenuto, salvo errori od omissioni di calcolo sempre emendabili. Ovvero della diversa che risulterà di giustizia previa espletanda consulenza tecnica. Oltre oneri accessori dall'insorgenza all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MIM: “1. in via gradata, nel merito, voglia rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché del tutto sfornito della prova, nei termini esposti;
2. in via di ulteriore subordine, voglia in ogni caso dichiarare parzialmente infondata l'avversa pretesa, così conseguentemente rideterminando il quantum debeatur, nei termini sopraesposti”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 22/07/2025 Parte_1 docente supplente, inserita nelle graduatorie per la Provincia di Teramo, conveniva in giudizio il , al fine di ottenere il riconoscimento alla Controparte_1 corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non integralmente fruite, in relazione alle annualità scolastiche 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024.
A sostegno della domanda deduceva di aver prestato servizio, nelle annualità scolastiche suddette, in qualità di docente supplente, in forza di contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche, e di aver usufruito solo di alcune giornate di ferie, rispetto a quelle effettivamente maturate, rivendicando il pagamento della relativa per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Rilevava come l'art. 1 comma 54 l. 228/2012 avesse previsto per il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti di ruolo- una specifica disciplina in forza delle quale le ferie dovevano essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Allegava che il comma 55 della citata disposizione aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 5 comma 8 dl 95/2012 “al personale docente e
2 amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Precisava che, in base al combinato disposto del citato comma 54 art. 1 l. 228/2012 e dell'art. 13 del CCNL di Comparto, “Il docente con contratto fino al 30 giugno, così come il docente di ruolo, anche se non è impegnato in attività di esami, nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30 giugno non può, dunque, essere collocato in ferie d'ufficio perché, in tale periodo, deve restare comunque a disposizione del per tutte le CP_1 attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria”.
Deduceva dunque che, non essendo configurabile una collocazione in ferie d'ufficio in relazione al periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 10 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché rispetto alla sospensione delle attività scolastiche durante le festività come da calendario regionale, aveva diritto al pagamento dell'importo dovuto, calcolato sottraendo alle ferie maturate per ciascun anno scolastico i giorni effettivamente fruiti.
1.2. L'amministrazione scolastica convenuta si è costituita in giudizio, eccependo, quale unico motivo di contestazione, la non correttezza del quantum debeatur, assumendo, in particolare, la inesattezza dei dati indicati nel ricorso, sottolineando, in particolare, che nell'a.s. 2021/2022 la docente aveva usufruito di 9 giorni di ferie e 3 di festività soppresse ed assumendo che gli allegati dalla stessa prodotti avrebbero valore meramente conoscitivo ma inutile ai fini del decidere.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 14/10/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, in quanto contenuto nel decreto di fissazione udienza, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza, contestando le difese avversarie ed articolando prova testimoniale a prova contraria sulle eccezioni dell'amministrazione resistente.
3 2. Va in primo luogo rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente in sede di note di udienza, stante l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere.
La causa appare, infatti, prettamente documentale, non essendo necessario espletare prova testimoniale in ordine alle giornate di ferie fruite a domanda dalla ricorrente, atteso che tale dato appare evidente dalle stesse produzioni documentali effettuate dalle parti, a nulla rilevando l'inciso contenuto nella memoria difensiva in ordine alla natura conoscitiva o meno delle attestazioni rilasciate dagli istituti scolastici. Ed infatti, a prescindere dalla natura ricognitiva o certificativa delle attestazioni degli istituti scolastici in ordine alle ferie fruite e maturate dalla ricorrente, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è verificare la durata del servizio di supplenza svolto dalla docente, i giorni di ferie maturati e quelli goduti a domanda.
Circostanze fattuali che ben possono provate dalla attestazioni in atti e rispetto alle quali è comunque consentito alle parti offrire prova di evidenza diversa, prova che non sussiste nel caso di specie, essendo i documenti prodotti dal resistente del medesimo tenore di CP_1 quanto dedotto dalla ricorrente. Residuando, invece, la questione di diritto circa la computabilità come giorni di ferie dei periodi di sospensione didattica.
2.1. La questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, richiesta dal personale docente non di ruolo, che ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche.
Il tema suddetto è stata oggetto di un vasto contenzioso a livello nazionale, su cui può dirsi ormai consolidato l'orientamento della Corte di CA che, dopo una prima pronuncia del 2022 (n. 14268/2022) in senso favorevole ai docenti, si è compiutamente espressa nelle pronunce successive di cui alle Ordinanze n.15415 del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024,
e da ultimo in data 7.5.2025 (ordinanza n. sezionale 365/2025), la cui motivazione è possibile richiamare integralmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Ad ogni modo, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
3. Come noto, sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
4 "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5 Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere
(anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, secondo la Corte di CA, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8,
D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in
6 applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle
7 lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In particolare, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
In conclusione, il principio di diritto a cui è necessario dare seguito è il seguente:
"il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
8 C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno" (CA civile sez. lav.,
17/06/2024 n.16715, come confermata con ordinanza del 7.5.2025).
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, l'unico motivo di contestazione sollevato dal riguarda il quantum debeatur, assumendo, in particolare, l'amministrazione CP_1 resistente, che la docente avrebbe fruito di giorni di ferie non dichiarati.
Il convenuto, dopo aver richiamato la documentazione allegata, specifica che CP_1 nell'a.s. 2021/2022 presso il CPIA – CT1 la docente avrebbe usufruito di 9 giorni di ferie e 3 di festività soppresse.
Ebbene, rispetto all'annualità 2021/2022, valga subito rilevare che la stessa non è oggetto del contendere, avendo la ricorrente agito in giudizio esclusivamente per le seguenti annualità scolastiche: 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024. In verità, lo stesso errore viene reiterato dalla parte ricorrente in sede di note di udienza, nella parte in cui formula la prova testimoniale per l'a.s. 2021/2022 presso l'I.I.S. ZOLI di Atri, quando, in realtà, in tale istituto scolastico la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2022/2023.
Il riferimento all'a.s. 2021/2022, dunque, è frutto di mero errore materiale, atteso che il documento 1 allegato dal a sostegno della propria difesa, fa riferimento all'anno CP_1 scolastico 2020/2021 (oggetto del giudizio) e non all'annualità 2021/2022.
E', dunque, possibile affermare che la contestazione sul quantum sollevata dal CP_1 resistente attiene all'a.s. 2020/2021 e non all'annualità 2021/2022, non oggetto del presente giudizio, come risulta facilmente evincibile dalla documentazione prodotta a fondamento delle deduzioni articolate.
Ebbene, nell'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha prestato servizio presso il CENTRO
PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA TERAMO, dal 1.9.2020 al 30.6.2021, maturando 22 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse.
Come risulta dalle attestazioni emesse dall'amministrazione scolastica, la ricorrente, in tale periodo, ha fruito, a domanda, dei seguenti giorni di ferie:
9 7.12.2020; 13.5.2021, dal 17.6.2021 al 18.6.2021, dal 21.6.2021 al 26.6.2021 (cfr. anche richieste di ferie della docente prodotte dal resistente); CP_1
per un totale di 10 giorni di ferie fruite a domanda.
Esaminando la richiesta di ferie formulata dalla ricorrente in data 7.6.2021, risulta che la docente abbia, altresì, richiesto di fruire di 3 giorni di festività soppresse maturate nell'a.s.
2019/2020, nel periodo dal 28.6.2021 al 30.6.2021.
Si tratta, dunque, di festività soppresse maturate dalla ricorrente nel corso di un anno scolastico esulante dall'oggetto del presente giudizio (a.s. 2019/2020), sicchè, a dispetto di quanto assunto dal resistente, non vanno decurtate dal monte ferie non goduto dalla CP_1 docente nell'a.s. 2020/2021.
Avendo la ricorrente maturato 25 giorni di ferie e festività soppresse nell'a.s. 2020/2021, ed avendo fruito di 10 giorni di ferie a domanda, correttamente la pretesa vantata dalla stessa
è stata parametrata ai 15 giorni di ferie e festività soppresse non goduti.
Per le restanti annualità scolastiche non risulta, invece, specifica contestazione in ordine al quantum debeatur, se non rispetto all'asserita validità delle attestazioni degli istituti scolastici, la cui obiezione, però, appare priva di rilievo, considerato che è lo stesso resistente CP_1
a produrre i documenti relativi.
Dall'attestato rilasciato dall'I.I.S. ZOLI di Atri (cfr. doc. n. 04.2, pagg. 14 e 15) emerge che nell'a.s. 2022/2023 la ricorrente ha maturato giorni 26 di ferie, a cui aggiungere i tre giorni di festività soppresse;
avendo fruito di 17 giorni di ferie a domanda, ne residuano 12 che vanno indennizzati. Del medesimo tenore sono le risultanze delle produzioni documentali del resistente (cfr. doc. 2 fas. ), da cui risulta che la ricorrente ha maturato CP_1 CP_1
26,04 giorni di ferie, ne ha fruite nella misura di 0, e giorni 19 sono state “compensate” con sospensione attività didattiche come da calendario scolastico.
Nell'a.s. 2023/2024 risulta che la ricorrente ha usufruito di 18 giorni di ferie a domanda, con un residuo di 11 giorni di ferie e festività soppresse (la ricorrente ha prestato servizio dall'1.9.2023 al 30.6.2024, maturando 26 giorni di ferie e 3 di festività soppresse). Del medesimo tenore il documento 3 prodotto dal resistente. CP_1
In conclusiva sintesi, la ricorrente ha maturato le seguenti giornate di ferie residue:
a.s. 2020/2021 giorni 15 di ferie residue non indennizzate a.s. 2022/2023 giorni 12 di ferie residue non indennizzate
10 a.s. 2023/2024 giorni 11 di ferie residue non indennizzate.
Alla luce dei rilievi che precedono, non avendo l'Amministrazione convenuta fornito adeguata prova di aver invitato la ricorrente a fruire delle ferie residue entro la data di scadenza del contratto ed, in ogni caso, di averla adeguatamente informata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse (cfr. CA citata e Cass. ord. 32807/23), residuando una differenza tra ferie maturate e ferie godute, la domanda va accolta, con condanna della parte resistente al pagamento della somma richiesta che risulta correttamente calcolata sulla base della retribuzione giornaliera contrattuale e non
è stata oggetto di alcuna specifica contestazione in ordine ai criteri di calcolo (quindi per un totale di € 2.385,07).
5. Considerata la infondatezza della difesa del resistente in punto di quantum CP_1 debeatur, le spese di lite sono poste a carico dello stesso, come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 nei valori minimi, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1562 /2025, così provvede:
• In accoglimento della domanda, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati in parte motiva (2020/2021, 2022/2023, 2023/2024) e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento del complessivo importo di € 2.385,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att.
Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• condanna il a rifondere alla parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 21,50 per esborsi, ed € 1.029,00 per compensi oltre spese generali I.V.A. e C.A.P..
Teramo, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...] (cf. ) e residente a Parte_1 C.F._1
IL (TE), elettivamente domiciliata in 64028 IL (TE) alla Via della Repubblica n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Angelo CAPORALE del Foro di Teramo (cf.
; pec . vvocati fax 0859359911) C.F._2 Ema_1 Email_2 Email_3 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t ., nonché rappresentante processuale ex art 75 c.p.c. per l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.
, fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_4
presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Email_5
Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “Voglia il Sig. Giudice del Lavoro, disapplicati gli atti normativi in contrasto con le disposizioni comunitarie e quelli amministravi comunque illegittimi, per le ragioni in fatto e diritto dedotti in narrativa e documentalmente comprovati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti e delle festività soppresse nel corso di ciascun dei seguenti anni scolastici in cui ha prestato servizio a t.d: a.s. 2020/2021 giorni 15 di ferie residue non indennizzate a.s. 2022/2023 giorni 12 di ferie residue non indennizzate a.s. 2023/2024 giorni 11 di ferie residue non indennizzate Ovvero nella diversa misura di giustizia.
- con condanna del al pagamento verso ed in favore Controparte_1 della ricorrente delle somme indicate alla tabella 4), qui da intendersi integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte e contenuto, salvo errori od omissioni di calcolo sempre emendabili. Ovvero della diversa che risulterà di giustizia previa espletanda consulenza tecnica. Oltre oneri accessori dall'insorgenza all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MIM: “1. in via gradata, nel merito, voglia rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché del tutto sfornito della prova, nei termini esposti;
2. in via di ulteriore subordine, voglia in ogni caso dichiarare parzialmente infondata l'avversa pretesa, così conseguentemente rideterminando il quantum debeatur, nei termini sopraesposti”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 22/07/2025 Parte_1 docente supplente, inserita nelle graduatorie per la Provincia di Teramo, conveniva in giudizio il , al fine di ottenere il riconoscimento alla Controparte_1 corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non integralmente fruite, in relazione alle annualità scolastiche 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024.
A sostegno della domanda deduceva di aver prestato servizio, nelle annualità scolastiche suddette, in qualità di docente supplente, in forza di contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche, e di aver usufruito solo di alcune giornate di ferie, rispetto a quelle effettivamente maturate, rivendicando il pagamento della relativa per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti.
Rilevava come l'art. 1 comma 54 l. 228/2012 avesse previsto per il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti di ruolo- una specifica disciplina in forza delle quale le ferie dovevano essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Allegava che il comma 55 della citata disposizione aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 5 comma 8 dl 95/2012 “al personale docente e
2 amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Precisava che, in base al combinato disposto del citato comma 54 art. 1 l. 228/2012 e dell'art. 13 del CCNL di Comparto, “Il docente con contratto fino al 30 giugno, così come il docente di ruolo, anche se non è impegnato in attività di esami, nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30 giugno non può, dunque, essere collocato in ferie d'ufficio perché, in tale periodo, deve restare comunque a disposizione del per tutte le CP_1 attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria”.
Deduceva dunque che, non essendo configurabile una collocazione in ferie d'ufficio in relazione al periodo compreso tra la fine delle lezioni (solitamente 10 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché rispetto alla sospensione delle attività scolastiche durante le festività come da calendario regionale, aveva diritto al pagamento dell'importo dovuto, calcolato sottraendo alle ferie maturate per ciascun anno scolastico i giorni effettivamente fruiti.
1.2. L'amministrazione scolastica convenuta si è costituita in giudizio, eccependo, quale unico motivo di contestazione, la non correttezza del quantum debeatur, assumendo, in particolare, la inesattezza dei dati indicati nel ricorso, sottolineando, in particolare, che nell'a.s. 2021/2022 la docente aveva usufruito di 9 giorni di ferie e 3 di festività soppresse ed assumendo che gli allegati dalla stessa prodotti avrebbero valore meramente conoscitivo ma inutile ai fini del decidere.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 14/10/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, in quanto contenuto nel decreto di fissazione udienza, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza, contestando le difese avversarie ed articolando prova testimoniale a prova contraria sulle eccezioni dell'amministrazione resistente.
3 2. Va in primo luogo rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente in sede di note di udienza, stante l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere.
La causa appare, infatti, prettamente documentale, non essendo necessario espletare prova testimoniale in ordine alle giornate di ferie fruite a domanda dalla ricorrente, atteso che tale dato appare evidente dalle stesse produzioni documentali effettuate dalle parti, a nulla rilevando l'inciso contenuto nella memoria difensiva in ordine alla natura conoscitiva o meno delle attestazioni rilasciate dagli istituti scolastici. Ed infatti, a prescindere dalla natura ricognitiva o certificativa delle attestazioni degli istituti scolastici in ordine alle ferie fruite e maturate dalla ricorrente, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è verificare la durata del servizio di supplenza svolto dalla docente, i giorni di ferie maturati e quelli goduti a domanda.
Circostanze fattuali che ben possono provate dalla attestazioni in atti e rispetto alle quali è comunque consentito alle parti offrire prova di evidenza diversa, prova che non sussiste nel caso di specie, essendo i documenti prodotti dal resistente del medesimo tenore di CP_1 quanto dedotto dalla ricorrente. Residuando, invece, la questione di diritto circa la computabilità come giorni di ferie dei periodi di sospensione didattica.
2.1. La questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, richiesta dal personale docente non di ruolo, che ha prestato servizio in forza di contratti di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche.
Il tema suddetto è stata oggetto di un vasto contenzioso a livello nazionale, su cui può dirsi ormai consolidato l'orientamento della Corte di CA che, dopo una prima pronuncia del 2022 (n. 14268/2022) in senso favorevole ai docenti, si è compiutamente espressa nelle pronunce successive di cui alle Ordinanze n.15415 del 03.06.2024 e n.16715 del 17.06.2024,
e da ultimo in data 7.5.2025 (ordinanza n. sezionale 365/2025), la cui motivazione è possibile richiamare integralmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Ad ogni modo, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
3. Come noto, sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
4 "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5 Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere
(anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, secondo la Corte di CA, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8,
D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in
6 applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle
7 lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In particolare, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
In conclusione, il principio di diritto a cui è necessario dare seguito è il seguente:
"il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
8 C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno" (CA civile sez. lav.,
17/06/2024 n.16715, come confermata con ordinanza del 7.5.2025).
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, l'unico motivo di contestazione sollevato dal riguarda il quantum debeatur, assumendo, in particolare, l'amministrazione CP_1 resistente, che la docente avrebbe fruito di giorni di ferie non dichiarati.
Il convenuto, dopo aver richiamato la documentazione allegata, specifica che CP_1 nell'a.s. 2021/2022 presso il CPIA – CT1 la docente avrebbe usufruito di 9 giorni di ferie e 3 di festività soppresse.
Ebbene, rispetto all'annualità 2021/2022, valga subito rilevare che la stessa non è oggetto del contendere, avendo la ricorrente agito in giudizio esclusivamente per le seguenti annualità scolastiche: 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024. In verità, lo stesso errore viene reiterato dalla parte ricorrente in sede di note di udienza, nella parte in cui formula la prova testimoniale per l'a.s. 2021/2022 presso l'I.I.S. ZOLI di Atri, quando, in realtà, in tale istituto scolastico la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2022/2023.
Il riferimento all'a.s. 2021/2022, dunque, è frutto di mero errore materiale, atteso che il documento 1 allegato dal a sostegno della propria difesa, fa riferimento all'anno CP_1 scolastico 2020/2021 (oggetto del giudizio) e non all'annualità 2021/2022.
E', dunque, possibile affermare che la contestazione sul quantum sollevata dal CP_1 resistente attiene all'a.s. 2020/2021 e non all'annualità 2021/2022, non oggetto del presente giudizio, come risulta facilmente evincibile dalla documentazione prodotta a fondamento delle deduzioni articolate.
Ebbene, nell'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha prestato servizio presso il CENTRO
PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA TERAMO, dal 1.9.2020 al 30.6.2021, maturando 22 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse.
Come risulta dalle attestazioni emesse dall'amministrazione scolastica, la ricorrente, in tale periodo, ha fruito, a domanda, dei seguenti giorni di ferie:
9 7.12.2020; 13.5.2021, dal 17.6.2021 al 18.6.2021, dal 21.6.2021 al 26.6.2021 (cfr. anche richieste di ferie della docente prodotte dal resistente); CP_1
per un totale di 10 giorni di ferie fruite a domanda.
Esaminando la richiesta di ferie formulata dalla ricorrente in data 7.6.2021, risulta che la docente abbia, altresì, richiesto di fruire di 3 giorni di festività soppresse maturate nell'a.s.
2019/2020, nel periodo dal 28.6.2021 al 30.6.2021.
Si tratta, dunque, di festività soppresse maturate dalla ricorrente nel corso di un anno scolastico esulante dall'oggetto del presente giudizio (a.s. 2019/2020), sicchè, a dispetto di quanto assunto dal resistente, non vanno decurtate dal monte ferie non goduto dalla CP_1 docente nell'a.s. 2020/2021.
Avendo la ricorrente maturato 25 giorni di ferie e festività soppresse nell'a.s. 2020/2021, ed avendo fruito di 10 giorni di ferie a domanda, correttamente la pretesa vantata dalla stessa
è stata parametrata ai 15 giorni di ferie e festività soppresse non goduti.
Per le restanti annualità scolastiche non risulta, invece, specifica contestazione in ordine al quantum debeatur, se non rispetto all'asserita validità delle attestazioni degli istituti scolastici, la cui obiezione, però, appare priva di rilievo, considerato che è lo stesso resistente CP_1
a produrre i documenti relativi.
Dall'attestato rilasciato dall'I.I.S. ZOLI di Atri (cfr. doc. n. 04.2, pagg. 14 e 15) emerge che nell'a.s. 2022/2023 la ricorrente ha maturato giorni 26 di ferie, a cui aggiungere i tre giorni di festività soppresse;
avendo fruito di 17 giorni di ferie a domanda, ne residuano 12 che vanno indennizzati. Del medesimo tenore sono le risultanze delle produzioni documentali del resistente (cfr. doc. 2 fas. ), da cui risulta che la ricorrente ha maturato CP_1 CP_1
26,04 giorni di ferie, ne ha fruite nella misura di 0, e giorni 19 sono state “compensate” con sospensione attività didattiche come da calendario scolastico.
Nell'a.s. 2023/2024 risulta che la ricorrente ha usufruito di 18 giorni di ferie a domanda, con un residuo di 11 giorni di ferie e festività soppresse (la ricorrente ha prestato servizio dall'1.9.2023 al 30.6.2024, maturando 26 giorni di ferie e 3 di festività soppresse). Del medesimo tenore il documento 3 prodotto dal resistente. CP_1
In conclusiva sintesi, la ricorrente ha maturato le seguenti giornate di ferie residue:
a.s. 2020/2021 giorni 15 di ferie residue non indennizzate a.s. 2022/2023 giorni 12 di ferie residue non indennizzate
10 a.s. 2023/2024 giorni 11 di ferie residue non indennizzate.
Alla luce dei rilievi che precedono, non avendo l'Amministrazione convenuta fornito adeguata prova di aver invitato la ricorrente a fruire delle ferie residue entro la data di scadenza del contratto ed, in ogni caso, di averla adeguatamente informata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse (cfr. CA citata e Cass. ord. 32807/23), residuando una differenza tra ferie maturate e ferie godute, la domanda va accolta, con condanna della parte resistente al pagamento della somma richiesta che risulta correttamente calcolata sulla base della retribuzione giornaliera contrattuale e non
è stata oggetto di alcuna specifica contestazione in ordine ai criteri di calcolo (quindi per un totale di € 2.385,07).
5. Considerata la infondatezza della difesa del resistente in punto di quantum CP_1 debeatur, le spese di lite sono poste a carico dello stesso, come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022 nei valori minimi, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1562 /2025, così provvede:
• In accoglimento della domanda, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati in parte motiva (2020/2021, 2022/2023, 2023/2024) e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento del complessivo importo di € 2.385,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att.
Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• condanna il a rifondere alla parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 21,50 per esborsi, ed € 1.029,00 per compensi oltre spese generali I.V.A. e C.A.P..
Teramo, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
11 12