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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1993/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bova Marina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2621/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 15/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38 2020 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1982/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SPI.S.AL.s.r.l. ha presentato appello (R.G.A.1993/2024) per la riforma della sentenza n. 2621/2024 pronunciata il 21.3.2024 dalla sezione terza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio
Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta società, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 38/2020 , relativo ad imposta di pubblicità ed affissioni in relazione all'anno 2020, contenente la richiesta di pagamento di euro 3.422,00,emesso dalla Società_1 s.p.a. per conto del comune di Bova Marina
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha contestato il suddetto avviso, formulando una serie di eccezioni, quali;
irregolarità della notifica;
spedizione dell'atto da indirizzo pec non compreso negli elenchi ufficiali;
difetto di sottoscrizione dell'avviso ;
non debenza dell'imposta.
I Giudici di primo grado ,hanno vagliato , una per una, le doglianze della ricorrente, rigettando, come già detto, il ricorso;
gli stessi Giudici hanno , in ogni caso, ribadito un principio giuridico, alquanto noto e previsto dal c.pc., a proposto della irregolarità, eccepita dalla ricorrente, affermando “… valenza essenziale assume,
a tutto concedere , la circostanza del raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art.156 , comma 3 , del c.p.c., idonea a sanare qualunque irregolarità della notifica ove il destinatario non sia stato pregiudicato nell'esercizio delle proprie prerogative di difesa, nel caso di specie certamente rispettate, avendo la contribuente ritualmente impugnato l'avviso di cui si controverte”.
I primi Giudici, relativamente al difetto di sottoscrizione dell'avviso hanno così affermato”…nella vicenda che occupa non vi è dubbio ,peraltro, che l'avviso di accertamento impugnato sia stato sottoscritto dal legale rappresentante della Società_1 s.r.l., soggetto pertanto legittimato , in virtù del contratto di affidamento dei servizi di riscossione ed accertamento della ICP dei DPA del comune di Bova Marina del 21/7/2016 , pure citato nelle premesse dell'atto impositivo…”-.
Per quanto riguarda il merito, la suddetta Corte dii primo grado ha specificato “…l'eccezione della non tenutezza al pagamento della pubblicità effettuata mediante adesivi, in quanto affissi esclusivamente sulle vetrine dell'attività commerciale , risulta priva di corredo probatorio, che pure gravava sulla ricorrente atteso che non si assume che tali dispositivi non venissero impiegati, ma che piuttosto , essendo impiegata come superfice la vetrina, erano esenti in base all'art.5 , comma 3 , del regolamento comunale vigente…”.
La società ha formulato ,in appello , le stesse eccezioni, sollevate in primo grado e già rigettate dai primi
Giudici.
La sentenza suddetta, della quale sono state riportate alcune parti salienti, appare del tutto sufficientemente motivata in fatto ed in diritto;
la appellante , invece, ha formulato un appello generico, adducendo l'inesistenza, per la stessa appellante, di un obbligo di pagamento dell'imposta accertata e richiesta.
Si tratta , chiaramente, di un appello dilatorio e privo di qualunque elemento probatorio.
La Corte di primo grado ha, già, con due distinte sentenze(n.7954/2022 della sezione quinta e n.4593/2022 della sezione sesta) rigettato analoghi ricorsi della Ricorrente_1, ovviamente relativamente ad altre annualità.
Questa Corte di secondo grado, per quanto detto ed illustrato, reputa priva di censure la sentenza di primo grado e la conferma, rigettando il presente appello della Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi 600 Euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1993/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bova Marina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2621/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 15/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38 2020 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1982/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SPI.S.AL.s.r.l. ha presentato appello (R.G.A.1993/2024) per la riforma della sentenza n. 2621/2024 pronunciata il 21.3.2024 dalla sezione terza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio
Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta società, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 38/2020 , relativo ad imposta di pubblicità ed affissioni in relazione all'anno 2020, contenente la richiesta di pagamento di euro 3.422,00,emesso dalla Società_1 s.p.a. per conto del comune di Bova Marina
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha contestato il suddetto avviso, formulando una serie di eccezioni, quali;
irregolarità della notifica;
spedizione dell'atto da indirizzo pec non compreso negli elenchi ufficiali;
difetto di sottoscrizione dell'avviso ;
non debenza dell'imposta.
I Giudici di primo grado ,hanno vagliato , una per una, le doglianze della ricorrente, rigettando, come già detto, il ricorso;
gli stessi Giudici hanno , in ogni caso, ribadito un principio giuridico, alquanto noto e previsto dal c.pc., a proposto della irregolarità, eccepita dalla ricorrente, affermando “… valenza essenziale assume,
a tutto concedere , la circostanza del raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art.156 , comma 3 , del c.p.c., idonea a sanare qualunque irregolarità della notifica ove il destinatario non sia stato pregiudicato nell'esercizio delle proprie prerogative di difesa, nel caso di specie certamente rispettate, avendo la contribuente ritualmente impugnato l'avviso di cui si controverte”.
I primi Giudici, relativamente al difetto di sottoscrizione dell'avviso hanno così affermato”…nella vicenda che occupa non vi è dubbio ,peraltro, che l'avviso di accertamento impugnato sia stato sottoscritto dal legale rappresentante della Società_1 s.r.l., soggetto pertanto legittimato , in virtù del contratto di affidamento dei servizi di riscossione ed accertamento della ICP dei DPA del comune di Bova Marina del 21/7/2016 , pure citato nelle premesse dell'atto impositivo…”-.
Per quanto riguarda il merito, la suddetta Corte dii primo grado ha specificato “…l'eccezione della non tenutezza al pagamento della pubblicità effettuata mediante adesivi, in quanto affissi esclusivamente sulle vetrine dell'attività commerciale , risulta priva di corredo probatorio, che pure gravava sulla ricorrente atteso che non si assume che tali dispositivi non venissero impiegati, ma che piuttosto , essendo impiegata come superfice la vetrina, erano esenti in base all'art.5 , comma 3 , del regolamento comunale vigente…”.
La società ha formulato ,in appello , le stesse eccezioni, sollevate in primo grado e già rigettate dai primi
Giudici.
La sentenza suddetta, della quale sono state riportate alcune parti salienti, appare del tutto sufficientemente motivata in fatto ed in diritto;
la appellante , invece, ha formulato un appello generico, adducendo l'inesistenza, per la stessa appellante, di un obbligo di pagamento dell'imposta accertata e richiesta.
Si tratta , chiaramente, di un appello dilatorio e privo di qualunque elemento probatorio.
La Corte di primo grado ha, già, con due distinte sentenze(n.7954/2022 della sezione quinta e n.4593/2022 della sezione sesta) rigettato analoghi ricorsi della Ricorrente_1, ovviamente relativamente ad altre annualità.
Questa Corte di secondo grado, per quanto detto ed illustrato, reputa priva di censure la sentenza di primo grado e la conferma, rigettando il presente appello della Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi 600 Euro, oltre accessori di legge se dovuti.