TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 151 dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Caselli ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale, C.so Vannucci 96, Perugia;
- opponente
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Calandrelli presso il cui studio, sito in Viterbo Piazza
Fontana Grande n. 6, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa;
- opposta
E NEI CONFRONTI DI
(CF ); Controparte_2 P.IVA_3
- opposto contumace
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.03.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19/01/2024, la evocava in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Terni la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via Controparte_1 preliminare, SOSPENDERE immediatamente la esecuzione della ordinanza in epigrafe indicata, vista
l'infondatezza della stessa ed il periculum in mora; In rito: DISPORRE l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AGEA-OP ovvero FISSARE NUOVA UDIENZA per consentire la chiamata in causa del terzo AGEA-OP s.r.l. a norma dell'art. 269 c.p.c. al fine di manlevare la Pt_1 da ogni pretesa attorea. Nel merito in riforma dell'ordinanza impugnata, accertata la non
[...] debenza delle somme indicate nell'ordinanza, REVOCARE e/o ANNULLARE il provvedimento di assegnazione impugnato con conseguente pronuncia, anche in ordine alle spese del giudizio, con conseguente revoca della condanna al pagamento di quelle liquidate dal G.E. a carico della Pt_1
[...]
[...]
nella fase cautelare del procedimento di opposizione all'ordinanza di assegnazione,
[...] disponendone la restituzione in ipotesi di eventuale pagamento delle stesse nelle more della definizione del presente giudizio”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva che: - con atto di pignoramento presso terzi notificatole in data 23/05/2022 era stata citata in giudizio in qualità di terzo pignorato, unitamente al debitore principale, innanzi all'intestato Controparte_2
Tribunale (n. 536/2022 R.G. Es. mob.), al fine di rendere la dichiarazione di cui agli artt. 543 e 547 c.p., ad istanza di che assumeva di essere creditrice della somma di € 67.477,30, come Controparte_1 da precetto notificale il 02.05.2022 e di pignorare le somme da lei dovute a qualsiasi titolo alla debitrice fino alla concorrenza del proprio credito intimato in precetto;
- di aver trasmesso in data 19.07.2022, la Cont dichiarazione ex art. 547 c.p.c., chiarendo che l' gr. Villa del Vescovo aveva presentato domanda di contributo ai sensi del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) per l' 2014/2020 per due Pt_1 interventi, in relazione ai quali, tuttavia, il contributo non era stato ancora concesso;
- su richiesta del
G.E. in merito all'avvenuta concessione o meno del contributo, con comunicazione del 14/03/2023, aveva specificato che “pur confermando la presenza delle suddette richieste e di ulteriori domande presentate a valere su altre Misure del PSR sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'Articolo Pt_1
65, comma 2, del Reg. UE 1305/13, la , in qualità di autorità di Gestione del Parte_1
Programma non [era] titolare della procedura relativa ai pagamenti che invece rientra[va] nella
Competenza di in qualità di Organismo pagatore” e che “i pagamenti dei contributi non sono a CP_4 carico del Bilancio regionale ma vengono effettuati direttamente da che, ai sensi del Regolamento CP_4
UE 1306/2013, possiede i requisiti e l'esclusiva competenza, per l'erogazione degli aiuti comunitari in esito alla positiva conclusione dell'istruttoria amministrativa svolta dalla quale Parte_1
Autorità di Gestione”; - il G.E., con ordinanza del 17.03.2023, aveva disposto l'assegnazione del credito futuro ordinandole che “successivamente alla eventuale quantificazione del contributo, venga segnalato all'Ente pagatore il vincolo determinato dal presente provvedimento di assegnazione e di conseguenza effettuato il pagamento in favore del creditore procedente con liberatoria nei confronti del debitore”; - che, avverso detta ordinanza aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 617, co. 2, c.p.c., ma il G.E., con provvedimento del 23/10/2023, aveva ritenuto corretta l'individuazione da parte del creditore procedente del terzo “fonte del credito”, con conseguente rigetto dell'istanza di sospensiva e assegnazione del termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito.
La introduceva, pertanto, il presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, Parte_1 deducendo: 1) di non aver mai reso alcuna dichiarazione interpretabile come “positiva” ex art. 547
c.p.c.; 2) di non essere individuabile come soggetto passivo di un'ordinanza di assegnazione di somme in favore del creditore procedente, in quanto mera “autorità di gestione” del contributo, individuata come tale ai sensi dei regolamenti UE 1305 e 1306/2013, mentre soltanto l era competente quale CP_4
“organismo pagatore” e responsabile come tale nei confronti dell'UE; la dichiarava, in Pt_1 particolare, di essere priva di legittimazione passiva, poiché sguarnita del potere di erogazione e di disponibilità delle somme nel proprio bilancio, né potendo ordinare ad l'apposizione di un CP_4 vincolo sulle somme;
la dichiarava, comunque, di aver già fatto quanto in suo potere per Pt_1
Pagina 2
adempiere all'ordinanza del G.E. poiché aveva trasmesso il provvedimento all' , la quale, con nota CP_4 del 24.3.2023, aveva comunicato di essere “del tutto estranea alla procedura esecutiva, non essendo stata chiamata in qualità di terzo, ex art. 543 c.p.c., come potenziale debitore del debitore esecutato”, sicché quanto disposto nell'ordinanza di assegnazione, non poteva “esplicare alcun effetto nei confronti dell' , unico Ente deputato al pagamento degli aiuti comunitari in favore del CP_5 beneficiario/debitore esecutato”, Ente che, quindi, la chiedeva, in via subordinata, di essere Pt_1 autorizzata a chiamare in causa;
3) che non sussisteva, nemmeno oggettivamente, alcun debito della nei confronti del debitore principale utilmente pignorabile, poiché la prima domanda di Pt_1 contributo inoltrata dal debitore non era mai stata istruita e la seconda era stata dichiarata soltanto ricevibile e ammissibile, con la conseguenza per cui nessuna delle due domande corrispondeva ad un rapporto giuridico già identificato ed esistente;
precisava, a riguardo, la che anche la Pt_1
“concessione” del contributo ne comportava soltanto una mera possibilità di erogazione poiché soltanto a seguito della concreta realizzazione del progetto l'azienda poteva considerarsi abilitata a presentare domanda di pagamento all' ; prima della realizzazione del progetto, alcun affidamento poteva CP_4 sorgere in capo all'azienda agricola in ordine all'erogazione del contributo;
4) che la motivazione dell'ordinanza impugnata era illegittima, erronea e contraddittoria, nella parte in cui il g.e. aveva affermato che il creditore procedente non aveva “alcuna alternativa se non quella di pignorare il credito presso il soggetto che lo determina in sorgente”, ben potendo questi, invece, notificare il pignoramento presso terzi ad che avrebbe potuto corrisponderle il contributo una volta pervenuta la domanda CP_4 di pagamento da parte del debitore principale;
5) contestava, infine, le spese liquidate dal G.E. nel provvedimento in sede di opposizione, non essendo la debitrice del debitore principale Parte_1 per tutte le ragioni sopra esposte, di cui chiedeva la restituzione in ipotesi di eventuale pagamento delle stesse nelle more della definizione del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.03.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea “in quanto inammissibile ed infondata in CP_1 fatto ed in diritto, con la condanna di parte opponente alla refusione delle spese e compensi del giudizio”.
A tal fine sosteneva, in primo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione per omessa impugnazione del provvedimento con il quale il g.e., in data 21.12.2022 (notificato all'opponente il 28.12.2022) aveva chiesto alla meri chiarimenti finalizzati a evincere la materiale venuta ad esistenza del credito Pt_1 così da emettere un'ordinanza di assegnazione aggiornata rispetto allo stato dei fatti, poiché, già con detto provvedimento, il Giudice aveva attestato l'esattezza dell'an e del quantum del credito da pignorare presso la tanto che aveva precisato “fermo l'obbligo di trattenuta ricadente sul terzo Pt_1 pignorato”.
Inoltre, parte opposta evidenziava che, con la prima dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., la né aveva negato di essere tenuta alla corresponsione delle somme richieste dalla Parte_1 società né tantomeno aveva dichiarato di essere deputata esclusivamente alla fase Controparte_2 istruttoria con esclusione di quella afferente al pagamento e deduceva, altresì, che la richiesta di chiamata in causa dell' da parte dell'opponente avrebbe dato luogo ad un illegittimo mutamento della causa CP_4
Pagina 3
petendi rispetto all'originaria opposizione spiegata davanti al g.e., della quale il presente giudizio di merito rappresentava una mera prosecuzione.
Infine, parte opposta deduceva l'infondatezza nel merito dell'opposizione poiché il vincolo imposto dal
G.E. alla che determinava e disponeva il contributo, era perfettamente legittimo e motivato Pt_1
e non comportava un immediato né futuro obbligo di pagamento.
La causa veniva istruita documentalmente, previa declaratoria di inammissibilità della reiterazione, in sede di merito, dell'istanza di sospensiva già rigettata nella fase camerale da parte del g.e., nonché previo rigetto - con decreto del 28/03/2024 - della richiesta dell'opponente di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, trattandosi di istanza incompatibile con la struttura stessa dell'opposizione agli atti esecutivi concernente la legittimità dell'impugnata ordinanza di assegnazione, dovendosi qui unicamente accertare la qualità di debitore del terzo pignorato, , rispetto al debitore Parte_1 principale, nonché l'eventuale impignorabilità dei crediti oggetto di pignoramento poiché non ancora venuti ad esistenza e non, invece, ad individuare i reali (ed eventuali) debitori della
[...]
passibili di rendersi destinatari di un pignoramento presso Controparte_2 terzi da parte di Controparte_1
Alla prima udienza del 28/05/2024, - rilevato che, ai fini della decisione dell'opposizione potrebbe assumere rilievo il regime di impignorabilità dei contributi percepiti dall'agricoltore a valere sul fondo
FEASR di cui al Reg. (UE) 1305/2013, e ciò alla luce del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, art. 3, comma
5-duodecies, convertito in L. 11 novembre 2005, n. 231, che dichiarava, appunto, impignorabili le somme dovute in attuazione di disposizioni comunitarie relative a provvidenze finanziarie erogate da organismi riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 1663/05 - la scrivente giudice assegnava alle parti un termine per articolare difese a riguardo ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c.
Le parti articolavano le rispettive difese e, mentre parte opponente concludeva per l'impignorabilità delle somme oggetto del presente giudizio, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 545, co. 6, c.p.c. e
3, co. 5-duodecies, della Legge del 231/2005, parte opposta eccepiva che la pignorabilità dei beni era una questione preclusa (e quindi anche non rilevabile d'ufficio) a seguito della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, in quanto proponibile esclusivamente ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c., nonché comunque non proponibile, nella fase di merito oppositivo, se diversa rispetto alle questioni prospettate dall'opponente innanzi al GE, attesa la natura bifasica del giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
inoltre, parte opposta evidenziava che le somme impignorabili erano esclusivamente quelle dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento
(CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e non, come quelle per cui è causa, ai sensi del regolamento europeo 1305/13 art. 65 c. 2 lett. b.
La causa veniva infine discussa oralmente all'udienza del 25.03.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
e trattenuta in decisone con termine di giorni trenta per la motivazione ai sensi del terzo comma della predetta disposizione.
Pagina 4
Preliminarmente, in condivisione dell'eccezione di parte opposta, occorre escludere la possibilità di statuire in ordine all'impignorabilità del credito ex art. 545 c.p.c. nella presente fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi introdotto dal terzo creditore.
Difatti, in assenza di rilievo o di opposizione ex art. 615 c.p.c. sulla questione della impignorabilità dei beni nel corso del procedimento di espropriazione presso terzi, in seguito all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, può essere esercitata solo l'opposizione ex art. 617 c.p.c. da parte del terzo per vizi dell'ordinanza o della procedura esecutiva e non invece per far valere l'impignorabilità dei beni;
invero, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (così, tra le più recenti, Cass. n. 15822/2023, v. anche così Cass. n.
10243/2015, la quale fa salva la sola opposizione del debitore esecutato volta a far valere l'impignorabilità del credito, sempre che proposta prima del provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.).
Ne deriva che l'eccezione di impignorabilità dei crediti articolata dalla a seguito Parte_1 del rilievo ufficioso della scrivente giudice è inammissibile, sia in quanto esulante dall'oggetto del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, sia poiché proveniente dal terzo pignorato e non, invece, dal debitore, unica parte del procedimento espropriativo legittimata a farla valere, attenendo tale questione al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato (cfr., da ultimo, Cass. 28625/2023;
Cass. 3987/2019 e Cass. 23631/2018).
Nel merito, l'opposizione è comunque fondata.
Occorre premettere che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, la quale terzo Pt_1 pignorato, ben poteva precisare la dichiarazione inizialmente resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. in data
19/07/2022, ove si era limitata ad attestare che, non essendo stato ancora concesso alcun contributo in favore del debitore esecutato non vi erano “somme liquide ed esigibili da corrispondere”, senza specificare, come poi avvenuto con dichiarazione del 17.03.2023, che l'Ente pagatore era, in ogni caso, da individuare nell . CP_4
Secondo il più recente approdo di legittimità, il terzo che abbia reso dichiarazione positiva per errore incolpevole può revocare la propria dichiarazione sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, mentre, se l'errore emerge successivamente, è tenuto a proporre opposizione agli atti esecutivi contro detta ordinanza e, in difetto di detta opposizione, il provvedimento di assegnazione diviene irretrattabile
(Cass., n. 10912/2017).
Il terzo pignorato è, peraltro, ammesso a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione anche nell'ipotesi in cui, nonostante abbia rettificato la propria dichiarazione, tale provvedimento sia stato emesso, sempre che la dichiarazione erronea inizialmente formulata fosse riconducibile a causa non imputabile al terzo ovvero a suo errore scusabile (v. Cass. n. 5489/2019 e
Cass. 13143/2017).
Pagina 5
La ratio della limitazione giurisprudenziale all'emenda della dichiarazione del terzo alle sole ipotesi di
“errore scusabile” è ravvisabile nel principio di buona fede e di autoresponsabilità che regola anche il comportamento processuale delle parti, in quanto dal momento in cui la dichiarazione attinge la sfera giuridica del terzo, provocando un affidamento tutelabile, deve escludersi che possa essere liberamente modificata (così Cass. n. 5489/2019, cit.).
Nel caso di specie, la rettifica o, meglio, la precisazione effettuata da parte della è Parte_1 certamente ammissibile poiché la prima dichiarazione ex art. 547 c.p.c., resa in data 19/07/2022, non poteva ingenerare alcun affidamento nel creditore procedere con riguardo all'esistenza di un rapporto di credito tra il terzo dichiarante e il debitore esecutato, nei cui confronti la aveva, invero, Pt_1 precisato che non vi erano somme liquide ed esigibili da corrispondere perché il contributo richiesto non gli era stato né concesso, né, tantomeno, erogato.
Nel momento in cui, su istanza del creditore procedente (v. note del 15.12.2022, depositate per l'udienza del 21.12.2022), il G.E. ha richiesto alla di rendere formali dichiarazioni in merito Parte_1 alla “effettiva concessione del contributo”, precisando che doveva ritenersi “fermo l'obbligo di trattenuta ricadente sul terzo pignorato”, la con nota del 14.03.2023, ha poi opportunamente chiarito Pt_1 che, anche se in relazione a uno dei due contributi era stata trasmessa la comunicazione di collocazione in graduatoria, in ogni caso, le somme eventualmente riconosciute al debitore esecutato sarebbero divenute “liquide ed esigibili soltanto a seguito di Emissione del Decreto di pagamento da parte di
quale ente pagatore che provvede alla “liquidazione dei contributi” e ha la disponibilità delle CP_4 somme ad essi destinati.
La dichiarazione resa dalla in data 14.03.2023 non rappresenta, pertanto, una rettifica della Pt_1 prima dichiarazione dalla stessa resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ma soltanto una specificazione ulteriore delle motivazioni per le quali la prima dichiarazione era, in realtà, da intendersi come negativa e non come positiva in merito a un credito futuro.
La dichiarazione del 19.07.2022 resa dal terzo pignorato presentava, infatti, un chiaro tenore negativo in merito all'esistenza di un debito della nei confronti della Pt_1 Controparte_2
, sicché era inidonea ad ingenerare - in capo al creditore procedente, odierno
[...] opposto - qualsivoglia affidamento in punto di esistenza dell'obbligazione e, pertanto, ben poteva essere precisata dalla a seguito della sollecitazione del giudice dell'esecuzione. Pt_1
Tanto premesso, l'ordinanza di assegnazione impugnata dal terzo pignorato è illegittima e merita di essere riformata.
In particolare, a seguito della suddetta precisazione resa in data 14.03.2023 dalla il Giudice Pt_1 dell'Esecuzione ha assegnato al creditore procedente “tutte le somme connesse alle procedure valutative di concessione del contributo PSR evidenziate dal terzo nelle proprie dichiarazioni Parte_1 sino all'occorrenza del credito che si quantifica in € 67.477,30, oltre interessi sino al soddisfo, spese successive ed occorrende e spese relative alla presente procedura che si quantificano in € 230,62 per spese ed € 1.901,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali e Cpa, Ordina al terzo Pt_1 che, successivamente alla eventuale quantificazione del contributo, venga segnalato all'Ente
[...] pagatore il vincolo determinato dal presente provvedimento di assegnazione e di conseguenza effettuato
Pagina 6
il pagamento in favore del creditore procedente con liberatoria nei confronti del debitore”, sulla scorta delle seguenti motivazioni: “deve innanzi tutto essere ribadita la correttezza dell'orientamento giurisprudenziale – citato dal creditore procedente – in base al quale sono da considerarsi certamente pignorabili i cd crediti futuri del debitore purché gli stessi siano forniti di una concreta aspettativa di addivenire ad esistenza e ciò anche quando il credito si presenta all'atto del pignoramento ancora non esigibile e comunque non liquido. In secondo luogo, lette le osservazioni promosse dal terzo Pt_1
- che si dichiara, nella materia de qua, quale soggetto mai qualificabile come terzo pignorato -
[...] il G.E. ritiene, invece, l'osservazione, non esposta in sede di prima dichiarazione, priva di pregio giuridico nell'ottica del processo esecutivo e ciò in quanto – attesa la teorica pignorabilità di crediti futuri e non ancora maturati – non sussiste alcuna ragione in diritto che possa fondare l'invocata esclusione, non avendo il creditore procedente alcuna alternativa se non quella di pignorare il credito presso il soggetto che lo determina in sorgente. Ed infatti, proprio nel caso in esame qualora il pignorante avesse scelto di procedere presso in qualità di soggetto pagatore, il terzo non avrebbe CP_4 potuto fare altro che comunicare una dichiarazione negativa essendo il credito futuro in formazione e non in cassa”.
In sostanza, il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto che la dichiarazione del terzo pignorato fosse da intendere come dichiarazione positiva in merito all'esistenza di un credito futuro della
[...]
utilmente pignorabile dal creditore procedente nei Controparte_2 confronti della in qualità di Ente che lo “determina in sorgente”. Pt_1
La ricostruzione posta dal Giudice dell'Esecuzione a fondamento della propria ordinanza di assegnazione è errata e, perciò, non può essere condivisa.
In rito, giova premettere che la quale terzo pignorato, ha correttamente proposto avverso Pt_1 detta ordinanza di assegnazione opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., unico strumento deputato a contestare l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. per ritenuta erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo (v. Cass. 25042/2019 e Cass. 3712/2016).
L'opposizione in esame è, inoltre, ammissibile poiché tempestivamente proposta avverso il primo atto concretamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'Ente opponente, affatto intaccata dalla richiesta di chiarimenti depositata in data 21.12.2022 dal G.E., a seguito della quale la ben poteva, infatti, Pt_1 ancora confidare che alcuna ordinanza di assegnazione venisse pronunciata nei suoi confronti.
Ciò posto, in linea generale, è certamente vero che l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, ma con il limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, ossia crediti “suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione, risultando impignorabili soltanto i rediti eventuali e sperati e, perciò, privi, siccome aleatori, di attitudine satisfattiva” (così, da ultimo, Cass. 14419/2023, la quale richiama Cass. 31844/2022; Cass.
15607/2017 e Cass. 5235/2004).
Quel che nel caso di specie difetta è, a ben vedere, proprio il rapporto giuridico di debito-credito tra il terzo pignorato e il debitore esecutato, il quale, nei confronti della è titolare di una posizione Pt_1 giuridica di vantaggio (che sia interesse legittimo o diritto soggettivo) avente ad oggetto il
Pagina 7
riconoscimento dei requisiti per accedere al finanziamento pubblico, ma non vanta alcun diritto, nemmeno potenziale e futuro, a vedersi erogate le relative somme direttamente dalla Pt_1 dovendosi individuare nell' l'Ente individuato dallo Stato italiano come unico soggetto CP_4 legittimato al pagamento del contributo in esecuzione del Regolamento UE n. 1306/13.
In particolare, l'art. 7 del Reg (UE) 1306/13 prevede che “gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo
1, e all'articolo 5” (dedicato proprio al FEASR, Fondo destinato a finanziare il contributo europeo ai programmi di sviluppo rurale), precisando al secondo paragrafo che “fatta eccezione per il pagamento,
l'esecuzione di tali compiti può essere delegata”.
Lo Stato italiano ha proceduto all'individuazione dell'organismo pagatore in attuazione di detto regolamento approvando il vigente D.Lgs 21 maggio 2018, n. 74 in materia di “riorganizzazione dell il riordino del sistema dei controlli nel Controparte_6 CP_4 CP_7 settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”.
Tra le funzioni dell' , l'art. 2 del citato D.lgs. 74/18 individua, al primo comma, proprio “le CP_4 funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013”.
È, poi, l'art. 4, comma 1, ad attribuire all' , “in qualità di organismo pagatore nazionale, ai sensi CP_4 dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 anche nella sua qualità di organismo pagatore riconosciuto per il territorio […] gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali è responsabile nei confronti dell'Unione europea nonché l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti”.
La competenza esclusiva di come ente competente e responsabile di ogni attività afferente ai CP_4 pagamenti dei contributi finanziati con il FEASR è ulteriormente confermata dal “Protocollo d'Intesa tra l'Agea OP e la per la gestione della funzione di Autorizzazione e controllo delle Parte_1 domande di pagamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. Periodo di programmazione PSR
2014-2020”, allegato dall'opponente (v. all. 4 all'opposizione).
Non v'è dubbio, quindi, che le precisazioni articolate dalla quale terza pignorata a ciò Pt_1 sollecitata dal G.E. su invito del creditore procedente, in merito all'impignorabilità soggettiva ed oggettiva dei crediti siano fondate.
La rappresenta, infatti, unicamente “l'autorità di gestione” incaricata della Parte_1 gestione del programma di sviluppo rurale dallo Stato membro, ai sensi dell'art. 65, co. 2, del Reg. UE
n. 1305/2013, ma non ha alcun obbligo di pagamento nei confronti dei beneficiari dei contributi, in relazione ai quali organizza e gestisce unicamente le procedure di selezione, senza poi materialmente procedere all'erogazione delle somme.
Pagina 8
La ripartizione di funzioni stabilita dal legislatore europeo e dichiarata dalla REGIONE nella propria memoria del 14.03.2023 risulta ben nota, del resto, al Giudice dell'Esecuzione, il quale, anziché limitarsi ad individuare nel creditore procedente il nuovo creditore della somma assegnata in suo favore coattivamente, si è premurato di “ordinare al terzo che, successivamente alla eventuale Parte_1 quantificazione del contributo, venga segnalato all'Ente pagatore il vincolo determinato dal presente provvedimento di assegnazione e di conseguenza effettuato il pagamento in favore del creditore procedente con liberatoria nei confronti del debitore”.
Il Giudice dell'Esecuzione ha così, implicitamente, riconosciuto sia che l'erogazione del credito era incerta, non soltanto nell'an, ma anche nel quantum, sia che il soggetto passivo dell'eventuale e futuro rapporto obbligatorio non era da individuarsi nella ma nell'Ente pagatore e, quindi, Pt_1 nell' . CP_4
L'ordinanza di assegnazione impugnata si appalesa, quindi, illegittima poiché inidonea a spiegare la sua stessa funzione.
A riguardo, deve sottolinearsi che, sebbene al contenuto dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. sia estranea una vera e propria statuizione di condanna al pagamento, nel disporre l'“assegnazione” coattiva di un credito destinato al soddisfacimento del creditore del debitore esecutato, il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione deve essere in grado di trasferire la titolarità di un rapporto obbligatorio individuandone correttamente, oltre che l'oggetto, le relative parti, il che non è avvenuto nel caso di specie poiché, come correttamente dichiarato dalla (a mera integrazione della Parte_1 prima dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. nel procedimento esecutivo), non è allo stato esistente, né è ipotizzabile in futuro, alcun debito a lei riconducibile nei confronti della Controparte_2
.
[...]
L'opposizione merita, pertanto, integrale accoglimento.
L'assoluta novità della questione giuridica trattata e l'iniziale incertezza ingenerata dalla dichiarazione resa in data 19/07/2022 dal terzo pignorato-opponente vittorioso giustificano, ai sensi dell'art. 92, co. 2,
c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio, nonché della fase sommaria svoltasi innanzi al Giudice dell'Esecuzione, da rideterminare in questa sede (v. Cass. 15082/2019 e Cass.
22033/2011), con condanna della lla restituzione delle somme eventualmente già Controparte_1 percepite dalla in esecuzione della condanna alle spese pronunciata in suo favore Parte_1 dal G.E. nel provvedimento del 23/10/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi formulata dalla nei Parte_1 confronti di della , Controparte_1 Controparte_2 annulla l'ordinanza di assegnazione emessa in data 17.03.2023 nell'ambito del procedimento esecutivo mobiliare R.G.E.mob. n. 536/2022 di questo Tribunale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite dell'intero grado di giudizio (fase sommaria e fase di merito), condannando la lla restituzione delle somme eventualmente Controparte_1
Pagina 9
percepite dalla in esecuzione della condanna alle spese pronunciata in suo Parte_1 favore dal G.E. nel provvedimento del 23/10/2023.
Terni, 22/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
Pagina 10