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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/09/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere rel.
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
dott. Lucio Bussi Giornalista professionista dott.ssa Giulia Zennaro Giornalista pubblicista ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 642/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 31.3.2023, vertente
TRA
, codice fiscale iscritta all'Albo dei giornalisti Parte_1 C.F._1 del Veneto, elenco dei professionisti, con decorrenza 17.9.1997, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Righetti, con domicilio eletto presso il difensore, in Venezia,
San Polo 720, appellante/ricorrente in primo grado
E
partita iva Controparte_1
, in persona del presidente p.t., dott. con sede in Roma, P.IVA_1 CP_2
Via Sommacampagna n. 19, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Bianchini e
Francesca Busetto, elettivamente domiciliato presso i difensori, in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 125; appellato/resistente in primo grado
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO, codice fiscale P.IVA_2 appellato non costituito/resistente non costituito in primo grado
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 6/2023, comunicata in data 3 marzo 2023, in punto responsabilità disciplinare dei giornalisti, emessa a definizione del procedimento di reclamo ex art. 27 del D.L.gs 150/2011, n.
3714/2022 R.G. Trib. Ve, con cui il Tribunale di Venezia ha così pronunciato: “rigetta il reclamo proposto da avverso la Delibera n. 14/2022 del Consiglio di Parte_1
Disciplina Nazionale del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti;
condanna Parte_1 alla rifusione in favore del Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.336,00, di cui nulla per spese, oltre ad accessori come per legge”; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni della appellante : Parte_1
“In integrale riforma della sentenza impugnata, annullare e/o revocare il provvedimento disciplinare e dichiarare l'insussistenza della responsabilità disciplinare della dott.ssa , con vittoria alle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio”;
➢ conclusioni dell'appellato Controparte_1
“Contestati in fatto e in diritto i motivi di appello nonché ogni deduzione ed eccezione respingersi l'appello siccome inammissibile e infornato ed ogni altra connessa pretesa, eccezione e deduzione. Spese e onorari refusi”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. In data 30 maggio 2019 veniva pubblicato sul quotidiano “L'Arena” di Verona,
a firma della giornalista , l'articolo dal titolo “Scopre il marito a letto con Parte_1 la figlia. Lei denuncia l'uomo, che poi viene condannato a 6 anni per violenza sessuale. L'avvocato: Da lì è iniziato un altro inferno”. In tale articolo, la giornalista riferiva di una gravissima vicenda di violenza sessuale continuata subita da una bambina di dodici anni, ad opera del patrigno, marito della madre, riportando alcune espressioni utilizzate dal giudice nella sentenza di condanna penale – in particolare:
"coccole speciali", il numero degli abusi, i "rapporti completi", il patrigno che le abbassava i pantaloncini del pigiama e iniziava "a fare", la madre "che l'ha trovato con le mutande abbassate disteso sopra alla bimba, anche lei denudata", "che succedeva a letto o sul divano, che le faceva male ma che non poteva dire niente, aveva paura – e del paradossale sviluppo che la vicenda aveva successivamente avuto per la bambina, la madre e gli altri figli di questa, collocati in separate comunità
2 dal Servizio sociale del Comune di Verona, con conseguenti ulteriori sofferenze e vittimizzazione secondaria.
2. In data 2 luglio 2019 l'articolo veniva segnalato dal Garante Regionale dei Diritti della Persona all'Ordine dei Giornalisti del Veneto essendosi ritenuta la violazione delle norme deontologiche in tema di minori, ed in particolare che nell'articolo fossero stati riportati il sesso, l'età, il comune di residenza della bambina, l'inserimento comunitario, il nome della madre.
3. A seguito di tale segnalazione l' del Veneto avviava un Controparte_1 procedimento disciplinare nei confronti della giornalista contestandole il seguente addebito: “L'aver scritto l'articolo dal titolo "Scopre il marito a letto con la figlia", pubblicato sul quotidiano L'Arena in data 30 Maggio 2019, nel quale, riferendo di una delicata vicenda di violenza sessuale subita da una minore, riporta troppi elementi ed informazioni in grado di permetterne l'identificazione delle parti e della vittima e indulge inoltre nella inutile descrizione di particolari osceni e scabrosi (tra cui:
"coccole speciali", il numero degli abusi, i "rapporti completi", il patrigno che le abbassava i pantaloncini del pigiama e iniziava "a fare", la madre "che l'ha trovato con le mutande abbassate disteso sopra alla bimba, anche lei denudata", "che succedeva a letto o sul divano, che le faceva male ma che non poteva dire niente, aveva paura"), ciò in contrasto con i doveri fissati dagli artt. 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963 in relazione ai principi di cui al Testo unico dei doveri del giornalista 27.1.2016 (artt. 1 2. b, f – 3.e – 4 All. 1 artt. 6, 7 – 5 All. 2 artt. 1, 2, 3,
4, 9 – punto 5 del vademecum della Carta di Treviso), tra cui il rispetto della verità sostanziale dei fatti, da ricercare e diffondere con la maggior accuratezza possibile, nonché i principi di lealtà e buona fede", e all'esito, con delibera n. 479/2020, le irrogava la sanzione dell'avvertimento affermando che, sulla base della documentazione acquisita, dei chiarimenti forniti e delle dichiarazioni rese dalla stessa, le condotte contestate potevano essere confermate solo in parte, cioè solo con riferimento alla violazione dei principi deontologici (di cui agli artt. 2 e 48 della
L. 69/1963 in relazione agli artt. 1, 2 , 4 del Testo Unico dei doveri del giornalista
27/01/2016, in relazione all'All. 1 – Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica – art. 6, relativo all'essenzialità dell'informazione, ma non con riguardo alla contestazione concernente l'identificabilità della vittima, poiché nessuno degli attori era stato reso effettivamente riconoscibile.
4. Avverso detta delibera la giornalista proponeva reclamo al Consiglio di
Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
3 5. Nel procedimento di reclamo il Procuratore Generale, con parere n. 1771/2022, chiedeva la conferma della sanzione dell'avvertimento, affermando, nello specifico, che la giornalista, nella redazione dell'articolo, “ha utilizzato parole che, seppur provenienti dalla Sentenza, sono apparse effettivamente eccedenti un minimo di continenza quando si è operato un richiamo specifico dei comportamenti sessualmente censurabili dell'imputato. È ovvio che nella Sentenza occorre a volte utilizzare un linguaggio crudo perché si tratta di dar conto esatto delle ragioni per le quali interviene una, anche consistente, limitazione della libertà personale, ma è altrettanto vero che un articolo di giornale è cosa ontologicamente diversa dal provvedimento giudiziario perché ha solo la funzione, peraltro socialmente adeguata, di informare il pubblico dell'esistenza di un determinato fatto e di comportamenti suscettibili di censura penale, senza necessariamente indugiare in particolari scabrosi”.
6. In data 26 maggio 2022 il Consiglio di Disciplina Nazionale, con delibera n.
14/2022, respingeva il ricorso e confermava la sanzione dell'avvertimento disposta dal . Controparte_4
7. La giornalista proponeva reclamo ex art 27 D.L.gs n. 150/2011 eccependo che
“nessuno dei protagonisti della vicenda è riconoscibile;
non è stato pubblicato nessun dato personale;
pertanto, non possono essere stati lesi diritti della persona (onore, reputazione, privacy ecc.). Erroneo, dunque, è il richiamo alle norme invocate e alle
Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, in generale, e all'art. 6, in particolare (richiamo peraltro inevitabile visto che le regole sono l'unico luogo in cui si trova espresso il principio della essenzialità). L'articolo 6 delle Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica tutela il trattamento dei dati personali;
non detta una regola generale, in tema di esercizio dell'attività giornalistica. Se non vengono in considerazione dati personali (e, nel nostro caso, certamente non ne vengono in considerazione) l'articolo 6 ed il principio della essenzialità di informazione non assumono rilievo e non trovano applicazione. Anche il canone della continenza non entra in gioco, se non a tutela dell'onore e della reputazione delle persone, pacificamente non considerato dal Consiglio di Disciplina”.
8. Il Tribunale, nella composizione integrata ex art. 27, co. 3, D.L.gs n. 150/2011, ha respinto il reclamo e condannato la giornalista impugnante al pagamento delle spese di lite, nello specifico ritenendo: -) che la mancanza nell'articolo di elementi idonei a identificare la vittima non fosse sufficiente ad escludere di per sé la non interferenza nella vita privata della stessa, posto che la pubblicazione di tali dettagli
4 contrasta con il diritto alla riservatezza della minore;
-) che il comportamento della giornalista, oltre a contrastare con il principio di essenzialità dell'informazione, aveva in concreto ecceduto le legittime finalità ed esigenze informative dell'articolo, posto che, come risulta dagli atti, la pubblicazione era avvenuta il 30 maggio 2019, mentre la sentenza di condanna del patrigno era stata pronunciata nel novembre del 2018;
-) che nella sostanza era stata la stessa giornalista ad ammettere il mancato rispetto del principio di essenzialità dell'informazione, riferendo nel corso della sua audizione da parte del Consiglio territoriale di disciplina di non aver pubblicato l'articolo nell'immediatezza della pronuncia, ma solo successivamente al deposito delle motivazioni al fine di sollevare la questione della condotta vessatoria tenuta dal
Servizio sociale del Comune di Verona con l'allontanare la madre dalla figlia al fine di destinarla ad una struttura protetta (v. sentenza pag. 5 – 8: “(omissis) Il già menzionato articolo 6 prevede, infatti, la sussistenza di un nesso di necessarietà tra
i dati e le informazioni pubblicate rientranti nella sfera privata di un individuo e la rilevanza dell'interesse pubblico o sociale alla notizia (Principio dell'essenzialità dell'informazione). La diffusione di un determinata informazione che contrasta con la sfera privata può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell'originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti, posto che la divulgazione della notizia sia di rilevante interesse pubblico o sociale. In sostanza, un articolo non rispetta il principio di essenzialità dell'informazione e risulta quindi pregiudizievole per gli interessati, quando riporta al suo interno elementi che aggravano gli effetti della notizia senza di contro aggiungere, almeno nell'immediatezza dei fatti, elementi determinanti ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica (principio espresso dal Garante della Privacy con riferimenti al provvedimento, GPDP, Doc web n. 9577017 dell'11 marzo 2021). Nel caso di specie, l'aver riportato nell'articolo di giornale informazioni, dettagli e particolari crudi riguardanti l'abuso e lo stupro della vittima, minore di 12 anni, oltre
a non aver aggiunto nulla alla notizia principale che era volta a porre l'attenzione sulla vicenda dell'allontanamento della bambina dalla madre e dai suoi fratelli, come sostiene la stessa ricorrente nell'atto introduttivo, non trova giustificazione in relazione alla sussistenza di un rilevante interesse pubblico o sociale della notizia. In effetti, si tratta di dettagli che si prestano unicamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti più crudi e pruriginosi di una violenza sessuale, violativi della sfera privata della minore, che non rispondono ad alcuna esigenza di giustificata informazione riguardante una vicenda di interesse pubblico. Difatti, non si può
5 ritenere che i particolari relativi alla violenza sessuale della minore non entrino nella sfera privata della vittima. La mancanza nell'articolo di elementi idonei a identificare la vittima non è sufficiente ad escludere di per sé la non interferenza nella vita privata della stessa, posto che la pubblicazione di tali dettagli contrasta con il diritto alla riservatezza della minore. Ad ogni modo, il comportamento posto in essere dalla sig.ra , oltre a contrastare con il principio di essenzialità dell'informazione Pt_1 eccede le legittime finalità ed esigenza informativa posto che, come risulta dagli atti, la pubblicazione dell'articolo sul quotidiano l'Arena è avvenuta il 30 maggio 2019 mentre la Sentenza di condanna del patrigno è stata pronunciata nel novembre del
2018. Un tanto viene confermato dalla stessa sig.ra che riferisce di non aver Pt_1 pubblicato l'articolo nell'immediatezza della pronuncia, ma solo successivamente al deposito delle motivazioni, poiché la mamma della minore voleva che si sapesse che il Comune di Verona l'avesse allontanata dalla figlia minore al fine di destinarla ad una struttura protettiva. Parte reclamante ha, inoltre, precisato che la scelta di riportare i dettagli della violenza era necessaria anche al fine di far capire la gravità della decisione di separare la figlia dalla madre, posto che la gravità del comportamento del patrigno non era immediatamente percepibile poiché nel reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. vi rientrerebbero fattispecie in cui la giurisprudenza ricomprende fatti anche molto diversi tra loro. Sul punto, si ritiene che ai fini del raggiungimento dell'esigenza di informazione sarebbe bastato indicare che la minore oltre ad aver sopportato l'allontanamento dalla madre aveva, in precedenza, subito violenza sessuale continuata dal patrigno senza indicare i dettagli della vicenda così come riportati della sentenza del GUP. Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione insegna che costituisce attività giornalistica – presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista – la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari
e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (vedi Sent. Cass.
15611/2019). Nel caso di specie, si ritiene che la giornalista non si è posta quale mediatrice intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso ma, anzi, nel richiamare i comportamenti sessualmente censurabili dell'imputato ha riportato le stesse parole provenienti dalla sentenza di condanna eccedendo, pertanto, la continenza, oltre che l'essenzialità dell'informazione. Inoltre, è condivisibile il parere
6 della Procura Generale della Repubblica di Venezia, secondo il quale un articolo di giornale è cosa ontologicamente diversa dal provvedimento giudiziario perché ha solo la funzione, peraltro socialmente adeguata, di informare il pubblico dell'esistenza di un determinato fatto, senza necessariamente indugiare in particolari scabrosi. In ultimo, parte reclamante ha eccepito che “alla base della limitazione all'insopprimibile diritto dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica ci devono dunque essere norme di legge;
la ragione è ovvia, ed è insita nella tutela accordata dalla Costituzione alla libertà di stampa e di espressione. In difetto di applicabilità di norme di legge, risulta chiaro che alla base dei provvedimenti impugnati vi è solo la discrezionalità dell'Organo disciplinare. (…) La condanna a provvedimenti disciplinari, infatti, non può essere fondata sulla mera discrezionalità/sensibilità del titolare del potere disciplinare, ma solo sulla violazione di norme deontologiche, che nella fattispecie non risultano violate”. Questo giudice ritiene che, anche, tali contestazioni non siano meritevoli di accoglimento. Infatti, come ampiamente motivato in precedenza, i fatti contestati alla giornalista violano i principi di continenza ed essenzialità contenuti nelle disposizioni correttamente richiamate dal Consiglio di Disciplina del Veneto. Le spese di lite seguono la soccombenza”).
9. La giornalista ha proposto appello sulla base di cinque motivi, nello specifico attinenti ai seguenti profili:
i) primo motivo: violazione di legge, in particolare degli artt. 4 e 85 Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. 2016/679), degli artt. 2 quater e 139 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.gs 196/2003), nonché gli artt.
1 e 4 del Testo unico dei doveri del giornalista e dell'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: il
Tribunale di Venezia avrebbe applicato il principio della essenzialità dell'informazione ad una fattispecie in cui tale principio non entra in gioco, in quanto nessuna pubblicazione di dati personali è avvenuta, nessun trattamento dei dati personali è stato fatto e nessun protagonista della vicenda è riconoscibile;
ii) secondo motivo: violazione di legge, in particolare degli artt. 4 e 85
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. 2016/679), degli artt. 2 quater e 139 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.s 196/2003), nonché gli artt. 1 e 4 del Testo unico dei doveri del giornalista e dell'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: l'art. 6 delle Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica non si applica se non vengono pubblicati “dati personali”, che nella fattispecie non sono stati pubblicati. Se l'art. 6
7 delle Regole Deontologiche non si applica, la giornalista non può essere sanzionata per la sua violazione. Di qui la rilevanza della violazione di legge ai fini della decisione;
iii) terzo motivo: violazione di legge, in particolare dell'art. 21 Cost., dell'art. 2
Legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dell'art. 1 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista: nonostante il chiaro e unico riferimento, nel provvedimento disciplinare, all'art. 6 delle Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il Tribunale di Venezia invoca, di volta in volta, altri principi generali, di cui assume la violazione, e segnatamente il principio di continenza, il concetto di attività giornalistica, il fine giornalistico ecc., senza tuttavia minimamente porsi il problema della necessità della individuazione di un opposto diritto di rango costituzionale, che possa limitare il diritto di opinione. Se il limite non può esistere e, di fatto, non esiste proprio, la giornalista non può essere sanzionata per la sua violazione;
iv) quarto motivo: violazione di legge, in particolare dell'art. 21 Cost., dell'art. 2
Legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dell'art. 1 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista: alla base della limitazione all'“insopprimibile diritto dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica” ci devono essere “norme di legge”. Come non esiste, e non può esistere, alcun principio generale, così non esiste e non può esistere una norma di legge che imponga ai giornalisti, sempre e comunque, il rispetto del limite della essenzialità o della continenza;
nessun giornalista, quindi, può essere condannato per la violazione di regole non previste dalla legge;
v) quinto motivo: violazione degli artt. 88 e 92 c.p.c.: il Consiglio di Disciplina
Nazionale dell'Ordine ha riportato nella sua memoria di costituzione Controparte_1
l'affermazione della identificazione dei protagonisti, affermazione virgolettata, siccome riferita al Consiglio di Disciplina Territoriale, e poi ripresa tale e quale come proveniente dal Consiglio di Disciplina territoriale, dal Giudice Relatore, nella relazione preliminare. Il Consiglio di Disciplina territoriale ha però chiaramente escluso la riconoscibilità dei protagonisti della vicenda narrata. Data la rilevanza, in termini astratti, della identificazione dei protagonisti, l'attribuzione all'organo disciplinare di una affermazione mai pronunciata e, anzi, contraria a quella contenuta nel provvedimento, è fatto di particolare gravità, che va sanzionato ex artt. 88 e 92
c.p.c., sulla base dei quali ha chiesto, in integrale riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento della sanzione disciplinare irrogatale.
8 10. Si è costituito nel presente giudizio d'appello il Controparte_1 prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto
[...] il rigetto.
11. Differita l'udienza di rimessione della causa in decisione in ragione dell'incompatibilità della giornalista pubblicista, dott.ssa (che aveva Testimone_1 fatto parte dell'organo giudicante territoriale che aveva emesso la delibera poi impugnata avanti al Consiglio nazionale di Disciplina) e della necessità della sua sostituzione, poi non rivelatasi immediatamente possibile, la causa, precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scritti conclusivi, è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.4.2025 e quindi discusa e decisa nella camera di consiglio sotto indicata.
II
Ragioni della decisione.
12. Il primo motivo denuncia l'erroneità della sentenza in quanto nella specie non vi sarebbe stato (da parte della giornalista) alcun trattamento di dati personali e l'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica non trova applicazione al di fuori del trattamento dei dati personali, donde, stante la chiara inapplicabilità del richiamato art. 6, l'impossibilità di sanzionare la giornalista in relazione alla redazione dell'articolo di stampa di cui si tratta.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
Quanto al primo profilo (di inammissibilità), va sottolineato come, a ben vedere, la appellante non prenda in esatta considerazione, e non si confronti pertanto nello specifico con la motivazione della decisione assunta dal Tribunale in parte qua, che diversamente da quanto opinato nel ricorso giurisdizionale di primo grado, e quindi ancora in questo secondo grado in termini sostanzialmente sovrapponibili, ha invece certamente valutato l'incidenza della narrazione contenuta nell'articolo sul diritto alla riservatezza della minore, irrilevante essendo la sua identificabilità da parte di terzi estranei al suo nucleo familiare, e ha ritenuto che l'esposizione dei fatti non fosse coerente con i principi di essenzialità dell'informazione e di continenza, e risultasse pertanto violato – come già ritenuto dal Consiglio Nazionale di Disciplina dei giornalisti
– l'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del
D.L.gs 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018, che al primo comma prevede che “
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non
9 contrasta con il rispetto della sfera privata quando [e cioè purché] l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.
Il rilievo appare di immediata percezione anche solo mettendo a confronto il contenuto della decisione impugnata (v. sentenza, pag. 5, ultimo cpv., 6, cpv. da 1
a 4: “(omissis) Nel caso di specie, l'aver riportato nell'articolo di giornale informazioni, dettagli e particolari crudi riguardanti l'abuso e lo stupro della vittima, minore di 12 anni, oltre a non aver aggiunto nulla alla notizia principale che era volta a porre
l'attenzione sulla vicenda dell'allontanamento della bambina dalla madre e dai suoi fratelli, come sostiene la stessa ricorrente nell'atto introduttivo, non trova giustificazione in relazione alla sussistenza di un rilevante interesse pubblico o sociale della notizia. In effetti, si tratta di dettagli che si prestano unicamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti più crudi e pruriginosi di una violenza sessuale, violativi della sfera privata della minore, che non rispondono ad alcuna esigenza di giustificata informazione riguardante una vicenda di interesse pubblico. Difatti, non si può ritenere che i particolari relativi alla violenza sessuale della minore non entrino nella sfera privata della vittima. La mancanza nell'articolo di elementi idonei a identificare la vittima non è sufficiente ad escludere di per sé la non interferenza nella vita privata della stessa, posto che la pubblicazione di tali dettagli contrasta con il diritto alla riservatezza della minore. Ad ogni modo, il comportamento posto in essere dalla sig.ra , oltre a contrastare con il principio di essenzialità dell'informazione Pt_1 eccede le legittime finalità ed esigenza informativa posto che, come risulta dagli atti, la pubblicazione dell'articolo sul quotidiano l'Arena è avvenuta il 30 maggio 2019 mentre la Sentenza di condanna del patrigno è stata pronunciata nel novembre del
2018”) con quello del motivo in esame, che nella parte qualificante (v. atto d'appello, pag. 13) afferma: “(omissis) La motivazione è un ossimoro: con essa, il Tribunale di
Venezia afferma la lesione al diritto alla riservatezza di una persona non identificabile, in palese violazione di tutti i principi e delle norme di diritto sopra ricordate. L'errore, evidente, non consiste nella individuazione o interpretazione delle norme di diritto, ma nella loro applicazione ad una fattispecie da loro non disciplinata;
l'errore risiede, cioè, nell'aver riportato la fattispecie concreta nel caso generale previsto da una norma di legge che disciplina una diversa fattispecie astratta. Certo è che, infatti,
l'art. 6 delle Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica non si applica al di fuori del trattamento di dati personali e che, nella fattispecie, non è stato trattato alcun dato personale. Se l'art.
10 6 delle Regole Deontologiche non si applica, la giornalista non può essere sanzionata per la sua violazione. Di qui la rilevanza della violazione di legge ai fini della decisione”.
In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente-appellante, l'art. 6 delle
Regole deontologiche, richiamato dall'art. 4 del T.U. dei doveri del giornalista, trova nella specie piena applicazione, e risulta quindi dovuto il rispetto dei principi di essenzialità della esposizione della notizia e di continenza (richiamati anche dall'art.
5-bis del T.U. dei doveri del giornalista per i casi di violenza e molestie, nei quali è previsto che il giornalista si debba attenere “a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all'essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso”), che invece, per quanto correttamente affermato e spiegato dal Tribunale, non sono stati adeguatamente rispettati dalla dott.ssa , e non lo sono stati in piena Pt_1 consapevolezza, atteso che lo scopo dell'articolo era proprio quello di “esaltare” nella maniera più evidente possibile, anche mediante il richiamo di episodi crudi, la gravità del fatto presupposto di violenza sessuale domestica di cui la minorenne era stata vittima per far risaltare, in pieno contrasto, la condotta, in tesi distonica e paradossale, tenuta dal Servizio sociale di Verona, che aveva deciso di separare la ragazza dalla madre e dai fratelli, in tal modo perpetuandone la sofferenza e il senso di abbandono, finalità che il Tribunale ha peraltro considerato non ritenendola tuttavia pienamente scriminante in quanto “ai fini del raggiungimento dell'esigenza di informazione sarebbe bastato indicare che la minore oltre ad aver sopportato
l'allontanamento dalla madre aveva, in precedenza, subito violenza sessuale continuata dal patrigno senza indicare i dettagli della vicenda così come riportati della sentenza del GUP” (cfr. sentenza, pag. 6, ultimo cpv.).
D'altra parte, se come sostiene la ricorrente-appellante, il giornalista potesse liberamente disattendere i principi di essenzialità della notizia e di continenza per il solo fatto di esporre circostanze e valutazioni non immediatamente riconducibili a una persona pienamente identificabile dal generico pubblico dei lettori (essendo peraltro di tutta evidenza che i soggetti ad immediata conoscenza della notizia saranno sempre e comunque in grado di ricondurre fatti e valutazioni alla persona, o alle persone, rimaste coinvolte nei fatti narrati), ne conseguirebbe, all'evidenza, che detti principi – costituenti il “proprium” della narrazione giornalistica, che si differenzia da quella di qualsiasi generico propalante per il fatto che il giornalista si
11 connota come il “mediatore intellettuale” tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso – rimarrebbero inevitabilmente nella maggior parte dei casi lettera morta.
13. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 4 e 85 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. 2016/679), degli artt.
2-quater e 139 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D.L.gs n. 196/2023), nonché degli artt. 1 e 4 del Testo Unico dei doveri del giornalista e dell'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica in considerazione del fatto che nella fattispecie non sarebbero stati pubblicati “dati personali”; per l'effetto, se l'art. 6 delle Regole Deontologiche non può trovare applicazione, la giornalista non può essere sanzionata per la sua violazione.
Il motivo riprende con altre parole gli stessi concetti espressi con il primo, alla cui disamina è pertanto sufficiente rinviare.
E' appena il caso di aggiungere che la disposizione di riferimento risulta formulata in termini incompatibili con la lettura restrittiva che ne dà la ricorrente, già a partire dalla rubrica (“Art.
6. Essenzialità dell'informazione”) e poi nel contenuto dispositivo:
“
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione, nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti”.
In termini parimenti conformativi della condotta che deve in concreto tenere un giornalista nell'esercizio della propria attività sono peraltro anche le disposizioni successive (ed in primis, per quanto rileva in questa sede, l'art.
7. Tutela del minore, secondo cui “
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca;
qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del
12 minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso"”), che presuppongono un concetto di dato personale all'evidenza incompatibile con quello ritenuto dall'appellante.
Invero, dato personale è qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, oppure informazioni riguardanti una persona la cui identità può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari.
Un dato si considera personale se consente l'identificazione dell'individuo, oppure se descrive l'individuo in modo tale da consentirne l'identificazione acquisendo altri dati. Entrambi i tipi di dati sono tutelati allo stesso modo.
Per identificazione, poi, non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l'indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione, e cioè la possibilità di distinguere la persona da qualsiasi altro soggetto, oppure all'interno di una categoria. Solo se l'identificazione richiede l'acquisizione di ulteriori dati per i quali occorrono tempi e costi irragionevoli, allora la persona non si può considerare identificabile, ma non è necessario raggiungere un elevato livello di identificazione perché il dato sia assoggettato a tutela.
Identificabile è in conclusione la persona che può essere identificata anche mediante il riferimento ad ulteriori elementi, anche se i dati raccolti nell'occasione specifica non sono la base dell'identificazione. Quindi per valutare l'identificabilità occorre prendere in considerazione tutti i mezzi ragionevolmente suscettibili di essere utilizzati dal titolare o da un suo incaricato (Considerando 26 GDPR). In altri termini, il dato personale è un concetto dinamico, che va sempre riferito al contesto, nel senso che anche se un'informazione isolata non è in grado di portare all'identificazione di un individuo, il fatto che detta informazione possa essere utilizzata per l'identificazione tramite incrocio con altri dati ne determina comunque la natura di dato personale. Non occorre, inoltre, che l'informazione sia in grado di individuare fisicamente la persona perché sia considerata dato personale.
Così stando le cose, la sentenza risulta indubbiamente corretta ed esente dalle censure sollevate dall'appellante laddove afferma che “non si può ritenere che i particolari relativi alla violenza sessuale della minore non entrino nella sfera privata della vittima. La mancanza nell'articolo di elementi idonei a identificare [con immediatezza] la vittima non è sufficiente ad escludere di per sé la non interferenza nella vita privata della stessa, posto che la pubblicazione di tali dettagli contrasta con il diritto alla riservatezza della minore”.
13 14. Il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per non essere riuscito il
Tribunale ad individuare un opposto diritto di rango costituzionale idoneo ad efficacemente limitare il diritto di opinione del giornalista, avendo semplicemente richiamato principi generali di cui ha assunto la violazione, quali il principio di continenza, il concetto di attività giornalistica, il fine giornalistico, senza oltretutto operarne la necessaria valutazione comparativa;
per l'effetto, non esistendo, e comunque non essendo stato individuato, detto limite, la giornalista non avrebbe potuto essere sanzionata per la sua violazione.
Il motivo è infondato.
I limiti costituzionali all'esercizio dell'attività giornalistica si basano sull'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di stampa e di espressione, ma li pone in relazione con il buon costume e la tutela della personalità altrui. Al di là di questi, si aggiungono limiti sostanziali intrinseci, come il rispetto della verità dei fatti (il giornalista ha l'obbligo di rispettare la verità sostanziale dei fatti), il dovere di lealtà
e buona fede (l'esercizio del diritto-dovere di cronaca deve essere guidato da lealtà
e buona fede), il dovere di responsabilità (i giornalisti devono valutare la rilevanza sociale di una notizia prima di pubblicarla, specialmente se questa coinvolge dettagli di violenza), il dovere di protezione delle categorie vulnerabili (come i minori) e il rispetto della privacy, il dovere di non discriminazione (il giornalista non deve discriminare per razza, religione, opinioni politiche, sesso o condizioni fisiche/mentali, il dovere di tutela della dignità e della persona (in particolare, non devono essere pubblicate notizie o immagini lesive della dignità delle persone, o dettagli violenti, a meno che non ci sia una rilevanza sociale o un interesse pubblico), il dovere di rispettare il diritto all'oblio (anche se non menzionato esplicitamente nell'articolo 21, il diritto di cronaca non può essere esercitato in modo da violare il diritto all'oblio).
Risulta coerentemente previsto: dall'art. 2 della Legge n. 69/1963 (recante l'Ordinamento della professione di giornalista) prevede, all'art. 2 (Diritti e doveri) che: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà
e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”;
14 dall'art. 1, co. 2, del T.U. dei doveri del giornalista prevede che: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”; dal successivo art. 2, lettere b) e g), T.U., che: “Il giornalista: b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
g) applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi
i social network”.
15. Il quarto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma:
“In ultimo, parte reclamante ha eccepito che “alla base della limitazione all'insopprimibile diritto dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica ci devono dunque essere norme di legge;
la ragione è ovvia, ed è insita nella tutela accordata dalla Costituzione alla libertà di stampa e di espressione. In difetto di applicabilità di norme di legge, risulta chiaro che alla base dei provvedimenti impugnati vi è solo la discrezionalità dell'Organo disciplinare. (…) La condanna a provvedimenti disciplinari, infatti, non può essere fondata sulla mera discrezionalità/sensibilità del titolare del potere disciplinare, ma solo sulla violazione di norme deontologiche, che nella fattispecie non risultano violate”. Questo giudice ritiene che, anche, tali contestazioni non siano meritevoli di accoglimento. Infatti, come ampiamente motivato in precedenza, i fatti contestati alla giornalista violano i principi di continenza ed essenzialità contenuti nelle disposizioni correttamente richiamate dal Consiglio di
Disciplina del Veneto”. Le disposizioni richiamate dal Consiglio di Disciplina del Veneto non prevederebbero, infatti, il rispetto dei principi di continenza ed essenzialità in via generale, ma solo nelle ipotesi in cui entrino in gioco i diritti inviolabili delle persone, violazione di cui nella fattispecie nessuna persona potrebbe dolersi.
Il motivo è infondato, sia in fatto, che in diritto.
Sotto il primo profilo va innanzitutto sottolineato che il Tribunale ha ritenuto nella specie disattesi i principi di continenza ed essenzialità dell'informazione proprio in quanto la loro violazione, ritenuta oggettivamente riscontrabile ed apprezzabile, ha comportato una chiara interferenza nella vita privata della minore, non giustificabile alla luce della tutela del diritto di cronaca proprio perché inutilmente “debordante”
15 rispetto alla finalità informativa, foss'anche quella avuta a mente dalla giornalista quale scopo ultimo dell'articolo (cfr. sentenza, pag. 5, ult. cpv., 6, primo, secondo e terzo cpv.: “(omissis) Nel caso di specie, l'aver riportato nell'articolo di giornale informazioni, dettagli e particolari crudi riguardanti l'abuso e lo stupro della vittima, minore di 12 anni, oltre a non aver aggiunto nulla alla notizia principale che era volta
a porre l'attenzione sulla vicenda dell'allontanamento della bambina dalla madre e dai suoi fratelli, come sostiene la stessa ricorrente nell'atto introduttivo, non trova giustificazione in relazione alla sussistenza di un rilevante interesse pubblico o sociale della notizia. In effetti, si tratta di dettagli che si prestano unicamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti più crudi e pruriginosi di una violenza sessuale, violativi della sfera privata della minore, che non rispondono ad alcuna esigenza di giustificata informazione riguardante una vicenda di interesse pubblico. Difatti, non si può ritenere che i particolari relativi alla violenza sessuale della minore non entrino nella sfera privata della vittima. La mancanza nell'articolo di elementi idonei a identificare la vittima non è sufficiente ad escludere di per sé la non interferenza nella vita privata della stessa, posto che la pubblicazione di tali dettagli contrasta con il diritto alla riservatezza della minore”).
Sotto un secondo profilo – e come peraltro già in precedenza evidenziato – è priva di fondamento la tesi secondo cui non potrebbe esistere (né sarebbe stata comunque indicata) una norma di legge che imponga ai giornalisti, sempre e comunque, il rispetto del limite della essenzialità o della continenza nell'espressione del proprio pensiero, sicché nessun giornalista (e neanche, quindi, la ricorrente dott.ssa ) Pt_1 potrebbe essere condannato per la violazione di regole non previste dalla legge.
I limiti legali all'esercizio dell'attività del giornalista, infatti sussistono certamente e sono quelli riportati sono quelli riportati nel precedente § 14, essendo indubbia l'attribuzione di tale natura anche alle norme del T.U. dei doveri del giornalista per effetto della previsione di cui all'art. 15, per cui “La violazione delle regole e dei principi contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell'art. 2 della legge
3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge”.
16. Il quinto motivo, infine, attinente alla pretesa erroneità nel governo delle spese di lite in relazione al fatto che il Consiglio Nazionale avrebbe riportato nel proprio atto di costituzione l'affermazione della identificazione dei protagonisti, affermazione virgolettata siccome riferita al Consiglio di Disciplina Territoriale e poi ripresa tale e quale dal Giudice Relatore, nella relazione preliminare, è infondato.
16 La riportata circostanza non ha infatti alcuna incidenza sulla individuazione della parte vittoriosa e di quella soccombente, e in ogni caso, alla luce di quanto sopra detto in punto di identificazione o identificabilità delle parti non assume un concreto rilievo ai fini di causa.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e a favore del costituito Consiglio Parte_1 CP_1 dell'ordine con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. Controparte_1
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore minimo – considerato il contenuto degli atti difensivi del , sostanzialmente Controparte_1 riproduttivi delle deduzioni difensive già svolte in primo grado e di quanto affermato dal Tribunale – per ciascuna delle fasi in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità bassa”.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n.
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 642/2023 R.G., disattesa, e/o comunque assorbita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Venezia;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato Parte_1 [...] le spese di lite del presente secondo grado, Controparte_1 che liquida, per compensi, in € 3.473,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
17 impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere rel.
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
dott. Lucio Bussi Giornalista professionista dott.ssa Giulia Zennaro Giornalista pubblicista ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 642/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 31.3.2023, vertente
TRA
, codice fiscale iscritta all'Albo dei giornalisti Parte_1 C.F._1 del Veneto, elenco dei professionisti, con decorrenza 17.9.1997, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Righetti, con domicilio eletto presso il difensore, in Venezia,
San Polo 720, appellante/ricorrente in primo grado
E
partita iva Controparte_1
, in persona del presidente p.t., dott. con sede in Roma, P.IVA_1 CP_2
Via Sommacampagna n. 19, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Bianchini e
Francesca Busetto, elettivamente domiciliato presso i difensori, in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 125; appellato/resistente in primo grado
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO, codice fiscale P.IVA_2 appellato non costituito/resistente non costituito in primo grado
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 6/2023, comunicata in data 3 marzo 2023, in punto responsabilità disciplinare dei giornalisti, emessa a definizione del procedimento di reclamo ex art. 27 del D.L.gs 150/2011, n.
3714/2022 R.G. Trib. Ve, con cui il Tribunale di Venezia ha così pronunciato: “rigetta il reclamo proposto da avverso la Delibera n. 14/2022 del Consiglio di Parte_1
Disciplina Nazionale del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti;
condanna Parte_1 alla rifusione in favore del Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.336,00, di cui nulla per spese, oltre ad accessori come per legge”; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni della appellante : Parte_1
“In integrale riforma della sentenza impugnata, annullare e/o revocare il provvedimento disciplinare e dichiarare l'insussistenza della responsabilità disciplinare della dott.ssa , con vittoria alle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio”;
➢ conclusioni dell'appellato Controparte_1
“Contestati in fatto e in diritto i motivi di appello nonché ogni deduzione ed eccezione respingersi l'appello siccome inammissibile e infornato ed ogni altra connessa pretesa, eccezione e deduzione. Spese e onorari refusi”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. In data 30 maggio 2019 veniva pubblicato sul quotidiano “L'Arena” di Verona,
a firma della giornalista , l'articolo dal titolo “Scopre il marito a letto con Parte_1 la figlia. Lei denuncia l'uomo, che poi viene condannato a 6 anni per violenza sessuale. L'avvocato: Da lì è iniziato un altro inferno”. In tale articolo, la giornalista riferiva di una gravissima vicenda di violenza sessuale continuata subita da una bambina di dodici anni, ad opera del patrigno, marito della madre, riportando alcune espressioni utilizzate dal giudice nella sentenza di condanna penale – in particolare:
"coccole speciali", il numero degli abusi, i "rapporti completi", il patrigno che le abbassava i pantaloncini del pigiama e iniziava "a fare", la madre "che l'ha trovato con le mutande abbassate disteso sopra alla bimba, anche lei denudata", "che succedeva a letto o sul divano, che le faceva male ma che non poteva dire niente, aveva paura – e del paradossale sviluppo che la vicenda aveva successivamente avuto per la bambina, la madre e gli altri figli di questa, collocati in separate comunità
2 dal Servizio sociale del Comune di Verona, con conseguenti ulteriori sofferenze e vittimizzazione secondaria.
2. In data 2 luglio 2019 l'articolo veniva segnalato dal Garante Regionale dei Diritti della Persona all'Ordine dei Giornalisti del Veneto essendosi ritenuta la violazione delle norme deontologiche in tema di minori, ed in particolare che nell'articolo fossero stati riportati il sesso, l'età, il comune di residenza della bambina, l'inserimento comunitario, il nome della madre.
3. A seguito di tale segnalazione l' del Veneto avviava un Controparte_1 procedimento disciplinare nei confronti della giornalista contestandole il seguente addebito: “L'aver scritto l'articolo dal titolo "Scopre il marito a letto con la figlia", pubblicato sul quotidiano L'Arena in data 30 Maggio 2019, nel quale, riferendo di una delicata vicenda di violenza sessuale subita da una minore, riporta troppi elementi ed informazioni in grado di permetterne l'identificazione delle parti e della vittima e indulge inoltre nella inutile descrizione di particolari osceni e scabrosi (tra cui:
"coccole speciali", il numero degli abusi, i "rapporti completi", il patrigno che le abbassava i pantaloncini del pigiama e iniziava "a fare", la madre "che l'ha trovato con le mutande abbassate disteso sopra alla bimba, anche lei denudata", "che succedeva a letto o sul divano, che le faceva male ma che non poteva dire niente, aveva paura"), ciò in contrasto con i doveri fissati dagli artt. 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963 in relazione ai principi di cui al Testo unico dei doveri del giornalista 27.1.2016 (artt. 1 2. b, f – 3.e – 4 All. 1 artt. 6, 7 – 5 All. 2 artt. 1, 2, 3,
4, 9 – punto 5 del vademecum della Carta di Treviso), tra cui il rispetto della verità sostanziale dei fatti, da ricercare e diffondere con la maggior accuratezza possibile, nonché i principi di lealtà e buona fede", e all'esito, con delibera n. 479/2020, le irrogava la sanzione dell'avvertimento affermando che, sulla base della documentazione acquisita, dei chiarimenti forniti e delle dichiarazioni rese dalla stessa, le condotte contestate potevano essere confermate solo in parte, cioè solo con riferimento alla violazione dei principi deontologici (di cui agli artt. 2 e 48 della
L. 69/1963 in relazione agli artt. 1, 2 , 4 del Testo Unico dei doveri del giornalista
27/01/2016, in relazione all'All. 1 – Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica – art. 6, relativo all'essenzialità dell'informazione, ma non con riguardo alla contestazione concernente l'identificabilità della vittima, poiché nessuno degli attori era stato reso effettivamente riconoscibile.
4. Avverso detta delibera la giornalista proponeva reclamo al Consiglio di
Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
3 5. Nel procedimento di reclamo il Procuratore Generale, con parere n. 1771/2022, chiedeva la conferma della sanzione dell'avvertimento, affermando, nello specifico, che la giornalista, nella redazione dell'articolo, “ha utilizzato parole che, seppur provenienti dalla Sentenza, sono apparse effettivamente eccedenti un minimo di continenza quando si è operato un richiamo specifico dei comportamenti sessualmente censurabili dell'imputato. È ovvio che nella Sentenza occorre a volte utilizzare un linguaggio crudo perché si tratta di dar conto esatto delle ragioni per le quali interviene una, anche consistente, limitazione della libertà personale, ma è altrettanto vero che un articolo di giornale è cosa ontologicamente diversa dal provvedimento giudiziario perché ha solo la funzione, peraltro socialmente adeguata, di informare il pubblico dell'esistenza di un determinato fatto e di comportamenti suscettibili di censura penale, senza necessariamente indugiare in particolari scabrosi”.
6. In data 26 maggio 2022 il Consiglio di Disciplina Nazionale, con delibera n.
14/2022, respingeva il ricorso e confermava la sanzione dell'avvertimento disposta dal . Controparte_4
7. La giornalista proponeva reclamo ex art 27 D.L.gs n. 150/2011 eccependo che
“nessuno dei protagonisti della vicenda è riconoscibile;
non è stato pubblicato nessun dato personale;
pertanto, non possono essere stati lesi diritti della persona (onore, reputazione, privacy ecc.). Erroneo, dunque, è il richiamo alle norme invocate e alle
Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, in generale, e all'art. 6, in particolare (richiamo peraltro inevitabile visto che le regole sono l'unico luogo in cui si trova espresso il principio della essenzialità). L'articolo 6 delle Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica tutela il trattamento dei dati personali;
non detta una regola generale, in tema di esercizio dell'attività giornalistica. Se non vengono in considerazione dati personali (e, nel nostro caso, certamente non ne vengono in considerazione) l'articolo 6 ed il principio della essenzialità di informazione non assumono rilievo e non trovano applicazione. Anche il canone della continenza non entra in gioco, se non a tutela dell'onore e della reputazione delle persone, pacificamente non considerato dal Consiglio di Disciplina”.
8. Il Tribunale, nella composizione integrata ex art. 27, co. 3, D.L.gs n. 150/2011, ha respinto il reclamo e condannato la giornalista impugnante al pagamento delle spese di lite, nello specifico ritenendo: -) che la mancanza nell'articolo di elementi idonei a identificare la vittima non fosse sufficiente ad escludere di per sé la non interferenza nella vita privata della stessa, posto che la pubblicazione di tali dettagli
4 contrasta con il diritto alla riservatezza della minore;
-) che il comportamento della giornalista, oltre a contrastare con il principio di essenzialità dell'informazione, aveva in concreto ecceduto le legittime finalità ed esigenze informative dell'articolo, posto che, come risulta dagli atti, la pubblicazione era avvenuta il 30 maggio 2019, mentre la sentenza di condanna del patrigno era stata pronunciata nel novembre del 2018;
-) che nella sostanza era stata la stessa giornalista ad ammettere il mancato rispetto del principio di essenzialità dell'informazione, riferendo nel corso della sua audizione da parte del Consiglio territoriale di disciplina di non aver pubblicato l'articolo nell'immediatezza della pronuncia, ma solo successivamente al deposito delle motivazioni al fine di sollevare la questione della condotta vessatoria tenuta dal
Servizio sociale del Comune di Verona con l'allontanare la madre dalla figlia al fine di destinarla ad una struttura protetta (v. sentenza pag. 5 – 8: “(omissis) Il già menzionato articolo 6 prevede, infatti, la sussistenza di un nesso di necessarietà tra
i dati e le informazioni pubblicate rientranti nella sfera privata di un individuo e la rilevanza dell'interesse pubblico o sociale alla notizia (Principio dell'essenzialità dell'informazione). La diffusione di un determinata informazione che contrasta con la sfera privata può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell'originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti, posto che la divulgazione della notizia sia di rilevante interesse pubblico o sociale. In sostanza, un articolo non rispetta il principio di essenzialità dell'informazione e risulta quindi pregiudizievole per gli interessati, quando riporta al suo interno elementi che aggravano gli effetti della notizia senza di contro aggiungere, almeno nell'immediatezza dei fatti, elementi determinanti ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica (principio espresso dal Garante della Privacy con riferimenti al provvedimento, GPDP, Doc web n. 9577017 dell'11 marzo 2021). Nel caso di specie, l'aver riportato nell'articolo di giornale informazioni, dettagli e particolari crudi riguardanti l'abuso e lo stupro della vittima, minore di 12 anni, oltre
a non aver aggiunto nulla alla notizia principale che era volta a porre l'attenzione sulla vicenda dell'allontanamento della bambina dalla madre e dai suoi fratelli, come sostiene la stessa ricorrente nell'atto introduttivo, non trova giustificazione in relazione alla sussistenza di un rilevante interesse pubblico o sociale della notizia. In effetti, si tratta di dettagli che si prestano unicamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti più crudi e pruriginosi di una violenza sessuale, violativi della sfera privata della minore, che non rispondono ad alcuna esigenza di giustificata informazione riguardante una vicenda di interesse pubblico. Difatti, non si può
5 ritenere che i particolari relativi alla violenza sessuale della minore non entrino nella sfera privata della vittima. La mancanza nell'articolo di elementi idonei a identificare la vittima non è sufficiente ad escludere di per sé la non interferenza nella vita privata della stessa, posto che la pubblicazione di tali dettagli contrasta con il diritto alla riservatezza della minore. Ad ogni modo, il comportamento posto in essere dalla sig.ra , oltre a contrastare con il principio di essenzialità dell'informazione Pt_1 eccede le legittime finalità ed esigenza informativa posto che, come risulta dagli atti, la pubblicazione dell'articolo sul quotidiano l'Arena è avvenuta il 30 maggio 2019 mentre la Sentenza di condanna del patrigno è stata pronunciata nel novembre del
2018. Un tanto viene confermato dalla stessa sig.ra che riferisce di non aver Pt_1 pubblicato l'articolo nell'immediatezza della pronuncia, ma solo successivamente al deposito delle motivazioni, poiché la mamma della minore voleva che si sapesse che il Comune di Verona l'avesse allontanata dalla figlia minore al fine di destinarla ad una struttura protettiva. Parte reclamante ha, inoltre, precisato che la scelta di riportare i dettagli della violenza era necessaria anche al fine di far capire la gravità della decisione di separare la figlia dalla madre, posto che la gravità del comportamento del patrigno non era immediatamente percepibile poiché nel reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. vi rientrerebbero fattispecie in cui la giurisprudenza ricomprende fatti anche molto diversi tra loro. Sul punto, si ritiene che ai fini del raggiungimento dell'esigenza di informazione sarebbe bastato indicare che la minore oltre ad aver sopportato l'allontanamento dalla madre aveva, in precedenza, subito violenza sessuale continuata dal patrigno senza indicare i dettagli della vicenda così come riportati della sentenza del GUP. Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione insegna che costituisce attività giornalistica – presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista – la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari
e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (vedi Sent. Cass.
15611/2019). Nel caso di specie, si ritiene che la giornalista non si è posta quale mediatrice intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso ma, anzi, nel richiamare i comportamenti sessualmente censurabili dell'imputato ha riportato le stesse parole provenienti dalla sentenza di condanna eccedendo, pertanto, la continenza, oltre che l'essenzialità dell'informazione. Inoltre, è condivisibile il parere
6 della Procura Generale della Repubblica di Venezia, secondo il quale un articolo di giornale è cosa ontologicamente diversa dal provvedimento giudiziario perché ha solo la funzione, peraltro socialmente adeguata, di informare il pubblico dell'esistenza di un determinato fatto, senza necessariamente indugiare in particolari scabrosi. In ultimo, parte reclamante ha eccepito che “alla base della limitazione all'insopprimibile diritto dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica ci devono dunque essere norme di legge;
la ragione è ovvia, ed è insita nella tutela accordata dalla Costituzione alla libertà di stampa e di espressione. In difetto di applicabilità di norme di legge, risulta chiaro che alla base dei provvedimenti impugnati vi è solo la discrezionalità dell'Organo disciplinare. (…) La condanna a provvedimenti disciplinari, infatti, non può essere fondata sulla mera discrezionalità/sensibilità del titolare del potere disciplinare, ma solo sulla violazione di norme deontologiche, che nella fattispecie non risultano violate”. Questo giudice ritiene che, anche, tali contestazioni non siano meritevoli di accoglimento. Infatti, come ampiamente motivato in precedenza, i fatti contestati alla giornalista violano i principi di continenza ed essenzialità contenuti nelle disposizioni correttamente richiamate dal Consiglio di Disciplina del Veneto. Le spese di lite seguono la soccombenza”).
9. La giornalista ha proposto appello sulla base di cinque motivi, nello specifico attinenti ai seguenti profili:
i) primo motivo: violazione di legge, in particolare degli artt. 4 e 85 Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. 2016/679), degli artt. 2 quater e 139 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.gs 196/2003), nonché gli artt.
1 e 4 del Testo unico dei doveri del giornalista e dell'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: il
Tribunale di Venezia avrebbe applicato il principio della essenzialità dell'informazione ad una fattispecie in cui tale principio non entra in gioco, in quanto nessuna pubblicazione di dati personali è avvenuta, nessun trattamento dei dati personali è stato fatto e nessun protagonista della vicenda è riconoscibile;
ii) secondo motivo: violazione di legge, in particolare degli artt. 4 e 85
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. 2016/679), degli artt. 2 quater e 139 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.s 196/2003), nonché gli artt. 1 e 4 del Testo unico dei doveri del giornalista e dell'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: l'art. 6 delle Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica non si applica se non vengono pubblicati “dati personali”, che nella fattispecie non sono stati pubblicati. Se l'art. 6
7 delle Regole Deontologiche non si applica, la giornalista non può essere sanzionata per la sua violazione. Di qui la rilevanza della violazione di legge ai fini della decisione;
iii) terzo motivo: violazione di legge, in particolare dell'art. 21 Cost., dell'art. 2
Legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dell'art. 1 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista: nonostante il chiaro e unico riferimento, nel provvedimento disciplinare, all'art. 6 delle Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il Tribunale di Venezia invoca, di volta in volta, altri principi generali, di cui assume la violazione, e segnatamente il principio di continenza, il concetto di attività giornalistica, il fine giornalistico ecc., senza tuttavia minimamente porsi il problema della necessità della individuazione di un opposto diritto di rango costituzionale, che possa limitare il diritto di opinione. Se il limite non può esistere e, di fatto, non esiste proprio, la giornalista non può essere sanzionata per la sua violazione;
iv) quarto motivo: violazione di legge, in particolare dell'art. 21 Cost., dell'art. 2
Legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dell'art. 1 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista: alla base della limitazione all'“insopprimibile diritto dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica” ci devono essere “norme di legge”. Come non esiste, e non può esistere, alcun principio generale, così non esiste e non può esistere una norma di legge che imponga ai giornalisti, sempre e comunque, il rispetto del limite della essenzialità o della continenza;
nessun giornalista, quindi, può essere condannato per la violazione di regole non previste dalla legge;
v) quinto motivo: violazione degli artt. 88 e 92 c.p.c.: il Consiglio di Disciplina
Nazionale dell'Ordine ha riportato nella sua memoria di costituzione Controparte_1
l'affermazione della identificazione dei protagonisti, affermazione virgolettata, siccome riferita al Consiglio di Disciplina Territoriale, e poi ripresa tale e quale come proveniente dal Consiglio di Disciplina territoriale, dal Giudice Relatore, nella relazione preliminare. Il Consiglio di Disciplina territoriale ha però chiaramente escluso la riconoscibilità dei protagonisti della vicenda narrata. Data la rilevanza, in termini astratti, della identificazione dei protagonisti, l'attribuzione all'organo disciplinare di una affermazione mai pronunciata e, anzi, contraria a quella contenuta nel provvedimento, è fatto di particolare gravità, che va sanzionato ex artt. 88 e 92
c.p.c., sulla base dei quali ha chiesto, in integrale riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento della sanzione disciplinare irrogatale.
8 10. Si è costituito nel presente giudizio d'appello il Controparte_1 prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto
[...] il rigetto.
11. Differita l'udienza di rimessione della causa in decisione in ragione dell'incompatibilità della giornalista pubblicista, dott.ssa (che aveva Testimone_1 fatto parte dell'organo giudicante territoriale che aveva emesso la delibera poi impugnata avanti al Consiglio nazionale di Disciplina) e della necessità della sua sostituzione, poi non rivelatasi immediatamente possibile, la causa, precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scritti conclusivi, è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.4.2025 e quindi discusa e decisa nella camera di consiglio sotto indicata.
II
Ragioni della decisione.
12. Il primo motivo denuncia l'erroneità della sentenza in quanto nella specie non vi sarebbe stato (da parte della giornalista) alcun trattamento di dati personali e l'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica non trova applicazione al di fuori del trattamento dei dati personali, donde, stante la chiara inapplicabilità del richiamato art. 6, l'impossibilità di sanzionare la giornalista in relazione alla redazione dell'articolo di stampa di cui si tratta.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
Quanto al primo profilo (di inammissibilità), va sottolineato come, a ben vedere, la appellante non prenda in esatta considerazione, e non si confronti pertanto nello specifico con la motivazione della decisione assunta dal Tribunale in parte qua, che diversamente da quanto opinato nel ricorso giurisdizionale di primo grado, e quindi ancora in questo secondo grado in termini sostanzialmente sovrapponibili, ha invece certamente valutato l'incidenza della narrazione contenuta nell'articolo sul diritto alla riservatezza della minore, irrilevante essendo la sua identificabilità da parte di terzi estranei al suo nucleo familiare, e ha ritenuto che l'esposizione dei fatti non fosse coerente con i principi di essenzialità dell'informazione e di continenza, e risultasse pertanto violato – come già ritenuto dal Consiglio Nazionale di Disciplina dei giornalisti
– l'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del
D.L.gs 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018, che al primo comma prevede che “
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non
9 contrasta con il rispetto della sfera privata quando [e cioè purché] l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.
Il rilievo appare di immediata percezione anche solo mettendo a confronto il contenuto della decisione impugnata (v. sentenza, pag. 5, ultimo cpv., 6, cpv. da 1
a 4: “(omissis) Nel caso di specie, l'aver riportato nell'articolo di giornale informazioni, dettagli e particolari crudi riguardanti l'abuso e lo stupro della vittima, minore di 12 anni, oltre a non aver aggiunto nulla alla notizia principale che era volta a porre
l'attenzione sulla vicenda dell'allontanamento della bambina dalla madre e dai suoi fratelli, come sostiene la stessa ricorrente nell'atto introduttivo, non trova giustificazione in relazione alla sussistenza di un rilevante interesse pubblico o sociale della notizia. In effetti, si tratta di dettagli che si prestano unicamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti più crudi e pruriginosi di una violenza sessuale, violativi della sfera privata della minore, che non rispondono ad alcuna esigenza di giustificata informazione riguardante una vicenda di interesse pubblico. Difatti, non si può ritenere che i particolari relativi alla violenza sessuale della minore non entrino nella sfera privata della vittima. La mancanza nell'articolo di elementi idonei a identificare la vittima non è sufficiente ad escludere di per sé la non interferenza nella vita privata della stessa, posto che la pubblicazione di tali dettagli contrasta con il diritto alla riservatezza della minore. Ad ogni modo, il comportamento posto in essere dalla sig.ra , oltre a contrastare con il principio di essenzialità dell'informazione Pt_1 eccede le legittime finalità ed esigenza informativa posto che, come risulta dagli atti, la pubblicazione dell'articolo sul quotidiano l'Arena è avvenuta il 30 maggio 2019 mentre la Sentenza di condanna del patrigno è stata pronunciata nel novembre del
2018”) con quello del motivo in esame, che nella parte qualificante (v. atto d'appello, pag. 13) afferma: “(omissis) La motivazione è un ossimoro: con essa, il Tribunale di
Venezia afferma la lesione al diritto alla riservatezza di una persona non identificabile, in palese violazione di tutti i principi e delle norme di diritto sopra ricordate. L'errore, evidente, non consiste nella individuazione o interpretazione delle norme di diritto, ma nella loro applicazione ad una fattispecie da loro non disciplinata;
l'errore risiede, cioè, nell'aver riportato la fattispecie concreta nel caso generale previsto da una norma di legge che disciplina una diversa fattispecie astratta. Certo è che, infatti,
l'art. 6 delle Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica non si applica al di fuori del trattamento di dati personali e che, nella fattispecie, non è stato trattato alcun dato personale. Se l'art.
10 6 delle Regole Deontologiche non si applica, la giornalista non può essere sanzionata per la sua violazione. Di qui la rilevanza della violazione di legge ai fini della decisione”.
In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente-appellante, l'art. 6 delle
Regole deontologiche, richiamato dall'art. 4 del T.U. dei doveri del giornalista, trova nella specie piena applicazione, e risulta quindi dovuto il rispetto dei principi di essenzialità della esposizione della notizia e di continenza (richiamati anche dall'art.
5-bis del T.U. dei doveri del giornalista per i casi di violenza e molestie, nei quali è previsto che il giornalista si debba attenere “a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all'essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso”), che invece, per quanto correttamente affermato e spiegato dal Tribunale, non sono stati adeguatamente rispettati dalla dott.ssa , e non lo sono stati in piena Pt_1 consapevolezza, atteso che lo scopo dell'articolo era proprio quello di “esaltare” nella maniera più evidente possibile, anche mediante il richiamo di episodi crudi, la gravità del fatto presupposto di violenza sessuale domestica di cui la minorenne era stata vittima per far risaltare, in pieno contrasto, la condotta, in tesi distonica e paradossale, tenuta dal Servizio sociale di Verona, che aveva deciso di separare la ragazza dalla madre e dai fratelli, in tal modo perpetuandone la sofferenza e il senso di abbandono, finalità che il Tribunale ha peraltro considerato non ritenendola tuttavia pienamente scriminante in quanto “ai fini del raggiungimento dell'esigenza di informazione sarebbe bastato indicare che la minore oltre ad aver sopportato
l'allontanamento dalla madre aveva, in precedenza, subito violenza sessuale continuata dal patrigno senza indicare i dettagli della vicenda così come riportati della sentenza del GUP” (cfr. sentenza, pag. 6, ultimo cpv.).
D'altra parte, se come sostiene la ricorrente-appellante, il giornalista potesse liberamente disattendere i principi di essenzialità della notizia e di continenza per il solo fatto di esporre circostanze e valutazioni non immediatamente riconducibili a una persona pienamente identificabile dal generico pubblico dei lettori (essendo peraltro di tutta evidenza che i soggetti ad immediata conoscenza della notizia saranno sempre e comunque in grado di ricondurre fatti e valutazioni alla persona, o alle persone, rimaste coinvolte nei fatti narrati), ne conseguirebbe, all'evidenza, che detti principi – costituenti il “proprium” della narrazione giornalistica, che si differenzia da quella di qualsiasi generico propalante per il fatto che il giornalista si
11 connota come il “mediatore intellettuale” tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso – rimarrebbero inevitabilmente nella maggior parte dei casi lettera morta.
13. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 4 e 85 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. 2016/679), degli artt.
2-quater e 139 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D.L.gs n. 196/2023), nonché degli artt. 1 e 4 del Testo Unico dei doveri del giornalista e dell'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica in considerazione del fatto che nella fattispecie non sarebbero stati pubblicati “dati personali”; per l'effetto, se l'art. 6 delle Regole Deontologiche non può trovare applicazione, la giornalista non può essere sanzionata per la sua violazione.
Il motivo riprende con altre parole gli stessi concetti espressi con il primo, alla cui disamina è pertanto sufficiente rinviare.
E' appena il caso di aggiungere che la disposizione di riferimento risulta formulata in termini incompatibili con la lettura restrittiva che ne dà la ricorrente, già a partire dalla rubrica (“Art.
6. Essenzialità dell'informazione”) e poi nel contenuto dispositivo:
“
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione, nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti”.
In termini parimenti conformativi della condotta che deve in concreto tenere un giornalista nell'esercizio della propria attività sono peraltro anche le disposizioni successive (ed in primis, per quanto rileva in questa sede, l'art.
7. Tutela del minore, secondo cui “
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca;
qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del
12 minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso"”), che presuppongono un concetto di dato personale all'evidenza incompatibile con quello ritenuto dall'appellante.
Invero, dato personale è qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, oppure informazioni riguardanti una persona la cui identità può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari.
Un dato si considera personale se consente l'identificazione dell'individuo, oppure se descrive l'individuo in modo tale da consentirne l'identificazione acquisendo altri dati. Entrambi i tipi di dati sono tutelati allo stesso modo.
Per identificazione, poi, non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l'indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione, e cioè la possibilità di distinguere la persona da qualsiasi altro soggetto, oppure all'interno di una categoria. Solo se l'identificazione richiede l'acquisizione di ulteriori dati per i quali occorrono tempi e costi irragionevoli, allora la persona non si può considerare identificabile, ma non è necessario raggiungere un elevato livello di identificazione perché il dato sia assoggettato a tutela.
Identificabile è in conclusione la persona che può essere identificata anche mediante il riferimento ad ulteriori elementi, anche se i dati raccolti nell'occasione specifica non sono la base dell'identificazione. Quindi per valutare l'identificabilità occorre prendere in considerazione tutti i mezzi ragionevolmente suscettibili di essere utilizzati dal titolare o da un suo incaricato (Considerando 26 GDPR). In altri termini, il dato personale è un concetto dinamico, che va sempre riferito al contesto, nel senso che anche se un'informazione isolata non è in grado di portare all'identificazione di un individuo, il fatto che detta informazione possa essere utilizzata per l'identificazione tramite incrocio con altri dati ne determina comunque la natura di dato personale. Non occorre, inoltre, che l'informazione sia in grado di individuare fisicamente la persona perché sia considerata dato personale.
Così stando le cose, la sentenza risulta indubbiamente corretta ed esente dalle censure sollevate dall'appellante laddove afferma che “non si può ritenere che i particolari relativi alla violenza sessuale della minore non entrino nella sfera privata della vittima. La mancanza nell'articolo di elementi idonei a identificare [con immediatezza] la vittima non è sufficiente ad escludere di per sé la non interferenza nella vita privata della stessa, posto che la pubblicazione di tali dettagli contrasta con il diritto alla riservatezza della minore”.
13 14. Il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per non essere riuscito il
Tribunale ad individuare un opposto diritto di rango costituzionale idoneo ad efficacemente limitare il diritto di opinione del giornalista, avendo semplicemente richiamato principi generali di cui ha assunto la violazione, quali il principio di continenza, il concetto di attività giornalistica, il fine giornalistico, senza oltretutto operarne la necessaria valutazione comparativa;
per l'effetto, non esistendo, e comunque non essendo stato individuato, detto limite, la giornalista non avrebbe potuto essere sanzionata per la sua violazione.
Il motivo è infondato.
I limiti costituzionali all'esercizio dell'attività giornalistica si basano sull'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di stampa e di espressione, ma li pone in relazione con il buon costume e la tutela della personalità altrui. Al di là di questi, si aggiungono limiti sostanziali intrinseci, come il rispetto della verità dei fatti (il giornalista ha l'obbligo di rispettare la verità sostanziale dei fatti), il dovere di lealtà
e buona fede (l'esercizio del diritto-dovere di cronaca deve essere guidato da lealtà
e buona fede), il dovere di responsabilità (i giornalisti devono valutare la rilevanza sociale di una notizia prima di pubblicarla, specialmente se questa coinvolge dettagli di violenza), il dovere di protezione delle categorie vulnerabili (come i minori) e il rispetto della privacy, il dovere di non discriminazione (il giornalista non deve discriminare per razza, religione, opinioni politiche, sesso o condizioni fisiche/mentali, il dovere di tutela della dignità e della persona (in particolare, non devono essere pubblicate notizie o immagini lesive della dignità delle persone, o dettagli violenti, a meno che non ci sia una rilevanza sociale o un interesse pubblico), il dovere di rispettare il diritto all'oblio (anche se non menzionato esplicitamente nell'articolo 21, il diritto di cronaca non può essere esercitato in modo da violare il diritto all'oblio).
Risulta coerentemente previsto: dall'art. 2 della Legge n. 69/1963 (recante l'Ordinamento della professione di giornalista) prevede, all'art. 2 (Diritti e doveri) che: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà
e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”;
14 dall'art. 1, co. 2, del T.U. dei doveri del giornalista prevede che: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”; dal successivo art. 2, lettere b) e g), T.U., che: “Il giornalista: b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
g) applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi
i social network”.
15. Il quarto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma:
“In ultimo, parte reclamante ha eccepito che “alla base della limitazione all'insopprimibile diritto dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica ci devono dunque essere norme di legge;
la ragione è ovvia, ed è insita nella tutela accordata dalla Costituzione alla libertà di stampa e di espressione. In difetto di applicabilità di norme di legge, risulta chiaro che alla base dei provvedimenti impugnati vi è solo la discrezionalità dell'Organo disciplinare. (…) La condanna a provvedimenti disciplinari, infatti, non può essere fondata sulla mera discrezionalità/sensibilità del titolare del potere disciplinare, ma solo sulla violazione di norme deontologiche, che nella fattispecie non risultano violate”. Questo giudice ritiene che, anche, tali contestazioni non siano meritevoli di accoglimento. Infatti, come ampiamente motivato in precedenza, i fatti contestati alla giornalista violano i principi di continenza ed essenzialità contenuti nelle disposizioni correttamente richiamate dal Consiglio di
Disciplina del Veneto”. Le disposizioni richiamate dal Consiglio di Disciplina del Veneto non prevederebbero, infatti, il rispetto dei principi di continenza ed essenzialità in via generale, ma solo nelle ipotesi in cui entrino in gioco i diritti inviolabili delle persone, violazione di cui nella fattispecie nessuna persona potrebbe dolersi.
Il motivo è infondato, sia in fatto, che in diritto.
Sotto il primo profilo va innanzitutto sottolineato che il Tribunale ha ritenuto nella specie disattesi i principi di continenza ed essenzialità dell'informazione proprio in quanto la loro violazione, ritenuta oggettivamente riscontrabile ed apprezzabile, ha comportato una chiara interferenza nella vita privata della minore, non giustificabile alla luce della tutela del diritto di cronaca proprio perché inutilmente “debordante”
15 rispetto alla finalità informativa, foss'anche quella avuta a mente dalla giornalista quale scopo ultimo dell'articolo (cfr. sentenza, pag. 5, ult. cpv., 6, primo, secondo e terzo cpv.: “(omissis) Nel caso di specie, l'aver riportato nell'articolo di giornale informazioni, dettagli e particolari crudi riguardanti l'abuso e lo stupro della vittima, minore di 12 anni, oltre a non aver aggiunto nulla alla notizia principale che era volta
a porre l'attenzione sulla vicenda dell'allontanamento della bambina dalla madre e dai suoi fratelli, come sostiene la stessa ricorrente nell'atto introduttivo, non trova giustificazione in relazione alla sussistenza di un rilevante interesse pubblico o sociale della notizia. In effetti, si tratta di dettagli che si prestano unicamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti più crudi e pruriginosi di una violenza sessuale, violativi della sfera privata della minore, che non rispondono ad alcuna esigenza di giustificata informazione riguardante una vicenda di interesse pubblico. Difatti, non si può ritenere che i particolari relativi alla violenza sessuale della minore non entrino nella sfera privata della vittima. La mancanza nell'articolo di elementi idonei a identificare la vittima non è sufficiente ad escludere di per sé la non interferenza nella vita privata della stessa, posto che la pubblicazione di tali dettagli contrasta con il diritto alla riservatezza della minore”).
Sotto un secondo profilo – e come peraltro già in precedenza evidenziato – è priva di fondamento la tesi secondo cui non potrebbe esistere (né sarebbe stata comunque indicata) una norma di legge che imponga ai giornalisti, sempre e comunque, il rispetto del limite della essenzialità o della continenza nell'espressione del proprio pensiero, sicché nessun giornalista (e neanche, quindi, la ricorrente dott.ssa ) Pt_1 potrebbe essere condannato per la violazione di regole non previste dalla legge.
I limiti legali all'esercizio dell'attività del giornalista, infatti sussistono certamente e sono quelli riportati sono quelli riportati nel precedente § 14, essendo indubbia l'attribuzione di tale natura anche alle norme del T.U. dei doveri del giornalista per effetto della previsione di cui all'art. 15, per cui “La violazione delle regole e dei principi contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell'art. 2 della legge
3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge”.
16. Il quinto motivo, infine, attinente alla pretesa erroneità nel governo delle spese di lite in relazione al fatto che il Consiglio Nazionale avrebbe riportato nel proprio atto di costituzione l'affermazione della identificazione dei protagonisti, affermazione virgolettata siccome riferita al Consiglio di Disciplina Territoriale e poi ripresa tale e quale dal Giudice Relatore, nella relazione preliminare, è infondato.
16 La riportata circostanza non ha infatti alcuna incidenza sulla individuazione della parte vittoriosa e di quella soccombente, e in ogni caso, alla luce di quanto sopra detto in punto di identificazione o identificabilità delle parti non assume un concreto rilievo ai fini di causa.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e a favore del costituito Consiglio Parte_1 CP_1 dell'ordine con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. Controparte_1
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore minimo – considerato il contenuto degli atti difensivi del , sostanzialmente Controparte_1 riproduttivi delle deduzioni difensive già svolte in primo grado e di quanto affermato dal Tribunale – per ciascuna delle fasi in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità bassa”.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n.
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 642/2023 R.G., disattesa, e/o comunque assorbita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Venezia;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato Parte_1 [...] le spese di lite del presente secondo grado, Controparte_1 che liquida, per compensi, in € 3.473,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
17 impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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