Accoglimento
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/04/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02872/2025REG.PROV.COLL.
N. 02069/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2069 del 2023, proposto da Globo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zavatta, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Rimini, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigino Biagini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Comune di Bellaria Igea Marina, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 638/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda la classificazione di alcuni terreni di proprietà dell’appellante siti nel Comune di Bellaria - Igea Marina.
In particolare, si tratta di terreni collocati tra la via Onofri e via Sirtori, adiacenti, come riferisce l’appellante, ai tessuti urbanizzati a sud del Rio Pircio, limitrofi alla ferrovia e prospicienti la fascia di mare dove sarebbero già collocati immobili a vocazione turistica.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 2008, l’amministrazione comunale ha approvato il quadro conoscitivo della conferenza di pianificazione sul Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).
In quella sede, l’area di proprietà della ricorrente sarebbe stata classificata AN.C5, come ambito per nuovi insediamenti, ai sensi dell’art. A-12 della legge regionale n. 20 del 2000; classificazione smentita dall’appellata Provincia come risultante dagli atti di causa.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 2014, l’amministrazione ha adottato il nuovo P.S.C. ed il collegato Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), in base ai quali l’area in questione è stata classificata AN. B11, come ambito per nuovi insediamenti per funzioni prevalentemente residenziali, ai sensi del menzionato art. A-12 della legge regionale n. 20 del 2000 (art. 2.18 norme PSC).
1.1 La Provincia di Rimini, con decreto 42 del 24 aprile 2016, ha espresso le proprie osservazioni al P.S.C. ed al R.U.E. adottati, rilevando che i terreni in questione dovevano essere qualificati come “Ambiti ad alta vocazione produttiva" individuati nella tavola A (nello specifico A 19) del PTCP, per i quali operano le disposizioni degli articoli 9.8 e 7.3, comma 5, del piano provinciale; in particolare, sulla base del richiamato art 7, comma 3, (nel testo riportato nella delibera del consiglio comunale n.39/2017, di cui in appresso) negli ambiti ad alta vocazione produttiva non è ammissibile aumentare l'estensione dello aree residue destinate dal PRG vigente allo sviluppo urbano e non attuate, le quali possono essere confermate nella localizzazione vigente o diversamente dislocate senza aumento del carico urbanistico né della superficie destinata a insediamenti residenziali e attività produttive.
1.2 Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 12 aprile 2017, l’amministrazione comunale poi ha nella sostanza dissentito dalle osservazioni della Provincia facendo riferimento al fatto che “l'individuazione del "territorio urbanizzabile" è compito specifico del PSC, e non dovrebbe essere direttamente assunto dal PTCP…Pertanto, l'indicazione di classificazione del territorio urbanizzato e degli ambiti rurali nella tav. A del PTCP "Assetto evolutivo del sistema provinciale" non è … assunta dal Comune come perimetrazione e classificazione vincolante per il PSC, come peraltro espressamente previsto all'art. 3 camma 4 delle Norme dello stesso PTCP…”.
L’amministrazione comunale, però, nella medesima delibera, è pervenuta alla conclusione di “stralciare la previsione dell'ambito per nuovi insediamenti AN.B11 e il collegamento viabilistico tra le vie Onofri e via Garibaldi (intervento a carico dell'AN.B11) considerandola non più attuale anche in considerazione del riscontro delle osservazioni presentate” e, pertanto, ha adeguato il PSC alla riserva della Provincia.”; nella medesima sede ha chiesto l’intesa con la Provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 38 della legge regionale n. 20/2000.
1.3 La Provincia di Rimini, con decreto n. 66 del 10 agosto 2017, ha aderito all’intesa, ai sensi dell’art. 32, comma 10, della legge regionale n. 20/2000; con deliberazione del consiglio n. 85 del 25 ottobre 2017, il Comune di Bellaria Igea Marina ha quindi approvato il P.S.C. e il R.U.E., in seno al quale, per quanto rileva in questa sede, riclassificava l’area in proprietà della ricorrente nell’ambito ad alta vocazione produttivo-agricola.
2. Avverso gli atti relativi all ’iter sopra descritto l’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tribunale ammnistrativo regionale per l’Emilia Romagna che lo ha respinto. Propone ora appello per i seguenti motivi:
I) Error in judicando . Erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione. Omessa motivazione. Difetto di istruttoria. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della controversia. Travisamento. Illogicità. Violazione – Falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. 28 e art. 32, comma 9, l.r.ER.20/2000 e violazione e falsa applicazione art. 34 l.r.E.R.20/2000. Violazione e Falsa applicazione Art. A-12 A-19 legge 20/2000. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta.
II) Erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione. Omessa motivazione. Eccesso di potere. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della controversia. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Travisamento: Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. A-12 l.r.20/2000.
III) Erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione. Omessa motivazione. Eccesso di potere. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della controversia. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Travisamento: Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. A-12 l.r.20/2000.
2.1 In particolare, con il primo motivo, l’appellante censura la tardività del Decreto del Presidente dalla Provincia n. 42 del 27 aprile 2016, con il quale la Provincia ha presentato le riserve al PSC adottato. Al riguardo, inoltre, la Provincia avrebbe ecceduto dalle proprie attribuzioni atteso che avrebbe potuto esprimere riserve unicamente in ordine alla conformità tra PSC adottato e piani sovracomunali (PTCP) e non avrebbe potuto entrare nel merito delle scelte urbanistiche dei Comuni; il Comune poi si sarebbe adeguato con motivazione inesistente, mai esplicitata prima, modificando illegittimamente l’ambito in precedenza previsto in sede di adozione.
2.2 Con il secondo motivo l’appellante rileva che nella specie vi sarebbe stato un affidamento del privato in ordine alla conservazione della classificazione residenziale dei propri terreni sulla base di quanto previsto nell’adozione dello strumento urbanistico; il Comune avrebbe contestato nel merito la riserva della Provincia per poi concludere, con motivazione illogica, che la destinazione residenziale sarebbe stata “ non più attuale ” senza esplicitare il contenuto della propria decisione.
2.3 Con il terzo motivo l’appellante censura che la classificazione agricola sarebbe stata disposta a “macchia di leopardo” atteso che nel piano definitivamente approvato le aree dei confinanti hanno mantenuto la classificazione quali nuovi insediamenti.
3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Rimini ed ha depositato memoria di replica in data 16 gennaio 2025 nella quale ha primariamente contestato l’inammissibilità dell’appello in quanto riproduttivo delle censure sollevate in primo grado.
Al riguardo, preliminarmente va respinta la censura di inammissibilità, atteso che l’appello contiene degli elementi di censura della decisione di primo grado; nello specifico l’appellante, si veda ad esempio il secondo motivo, muove delle critiche alla decisone del giudice di primo grado per cui la detta censura è da respingere.
4.In considerazione della connessione dei diversi motivi essi vengono trattati unitariamente.
Preliminare è l’individuazione dell’ambito della motivazione e del sindacato di questo Giudice al riguardo.
Secondo giurisprudenza consolidata le scelte effettuate dall'Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità se non per profili di illogicità ed irragionevolezza ( cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4454)
In ogni caso l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico o di una sua variante è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata; il principio, tuttavia, soffre delle attenuazioni quando si tratta di previsioni interessanti la pianificazione di un'area determinata o di aree specifiche e allorché si ledono legittime aspettative dei privati. ( cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 26 agosto 2019, n. 5870).
Come già rilevato il potere comunale di pianificazione è connotato da ampia discrezionalità, ma il suo esercizio è subordinato all'obbligo di effettuare una adeguata, preventiva attività istruttoria in relazione alla portata degli interessi pubblici e privati coinvolti ( cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 24 giugno 2024, n. 5589).
La questione rileva in particolare anche alla luce della attenzione con la quale il legislatore individua specificamente un dovere di astensione per gli amministratori locali alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado che vale anche per i piani urbanistici, nelle ipotesi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado (art. 78 d.lgs. 267/2000).
In sostanza è pur vero che la discrezionalità in materia di adozione di piani urbanistici è elevata ma questa va delimitata da alcune garanzie relative all’illogicità della motivazione ed al dovere di astensione al fine di individuare comunque dei criteri per il suo esercizio che sotto questi profili rimane sindacabile da questo Giudice.
Nello specifico la motivazione del rilievo della Provincia non dà conto - neanche in larga massima - delle ragioni circa la permanenza nei terreni in questione delle caratteristiche di ambiti di alta vocazione produttiva agricola che ai sensi dell’art. A-19 della l.r. 20/2000 (abrogata dall’ art. 79, comma 1,lettera b), L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, con effetto dal 1° gennaio 2018) si identificano in “quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione”; non si fa infatti riferimento ai detti vincoli fossero anche per tradizione che avrebbero reso logica la scelta pur nell’esercizio della sua discrezionalità.
A fronte della osservazione della Provincia nei termini di cui si è detto, la motivazione del Comune è contraddittoria in quanto, da un lato, censura in modo analitico le motivazioni della riserva; dall’altro, si riferisce ad una scelta - quella del nuovo piano - “non più attuale” non dando conto - anche in questo caso almeno con criteri di larga massima - circa l’esistenza dei presupposti necessari alla qualificazione di ambito di alta vocazione produttiva agricola, ossia il mantenimento dei vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, per una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità.
Nella sostanza l’obiettivo cui si tende con i richiamati provvedimenti appare quello degli effetti della detta qualificazione, ossia l’impossibilità di “aumentare l'estensione delle aree residue destinate dal PRG vigente allo sviluppo urbano e non attuate, le quali possono essere confermate nella localizzazione vigente o diversamente dislocate senza aumento del carico urbanistico né della superficie destinata a insediamenti residenziali e attività produttive” come dispone l’art.7, comma 3, delle norme del PTCP; ma non si dà conto - neanche in modo generale - dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione della richiamata disposizione di piano.
In considerazione di questo la motivazione della delibera 39 del 12 aprile 2017 circa il recepimento delle osservazioni della Provincia è contraddittoria, con conseguente annullamento degli atti impugnati, con possibilità di riesercizio da parte dell’amministrazione del potere emendato dai vizi riscontrati in questa sede.
4. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione.
5. In considerazione della complessità delle questioni rappresentate sussistono idonei motivi per una compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla, nei sensi di cui in motivazione, i provvedimenti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO