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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1102/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1102 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: impugnazione di delibera
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. ALESSANDRO TRONCI (c.f. ; C.F._2
indirizzo PEC fax 0175/730041), Email_1
presso il quale ha eletto domicilio in Saluzzo (CN), Piazza Risorgimento n. 10;
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in atti, dall'Avv. LUCA MONDINO (c.f. ; C.F._3
indirizzo PEC fax 0172/1910161), presso il quale ha eletto Email_2
domicilio in Cuneo, via Antonio Meucci n. 1;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 22.5.2025. In particolare:
- l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Contrariis rejectis;
Voglia il Tribunale di Cuneo Ill.mo:
1 In via preliminare e cautelare: sospendere l'esecuzione della delibera del
16/02/2021, ai sensi dell'art. 23, comma 3, c.c., e conseguentemente ordinare alla resistente di far sì che signor acceda ai locali del bar interni Parte_1
agli impianti sportivi di , Via San Bernardo n. 58 e torni ad occuparsi CP_1
della gestione del bar interno, come fatto precedentemente al 16/02/2021;
In via istruttoria:
- senza che così si intenda invertito l'onere della prova, ammettere le prove per interrogatorio formale e per testimoni sui capitoli di premessa dell'atto di citazione, nonché sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c., tutti da intendersi preceduti dalla formula “vero che”;
- ammettere l'attore alla prova contraria sui capitoli di prova orale dedotti ex adverso.
Nel merito:
- previa ogni altra declaratoria del caso, previ eventuali accertamenti e declaratoria di sussistenza tra le parti di un contratto avente ad oggetto
l'affidamento della somministrazione di bevande e alimenti, previ[i] eventuali accertamenti e declaratoria di illegittimità e/o di nullità della delibera del
Cont direttivo dell' del 16/02/2021: Controparte_1
a) annullare e/o dichiarare nulla e/o revocare la delibera del direttivo dell' del 16/02/2021; Controparte_1
b) in ogni caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a far sì che signor acceda ai locali del bar interni agli impianti Parte_1
sportivi di , Via San Bernardo n. 58 e torni ad occuparsi della CP_1 gestione del bar interno, come fatto precedentemente al 16/02/2021.
- previa ogni altra declaratoria del caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale causato all'attore nella misura di Euro 25.920,00; ovvero nella diversa misura accertanda e quantificanda in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con il favore delle spese.”;
- l'associazione convenuta ha insistito nelle istanze istruttorie non ammesse, richiamandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e riposta,
2 ovvero: “In via principale
Rigettare per i motivi esposti in narrativa da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti tutte le domande formulate dal signor Parte_1
con il proprio atto introduttivo in particolar modo evidenziando le questioni ritenute preliminari e/o pregiudiziali quali assenza di legittimazione attiva in capo al signor assenza di interesse ad agire in capo al signor Parte_1
e decadenza dell'eventuale impugnabilità della Delibera del Parte_1
Consiglio Direttivo del 16/02/2021 dell'odierna convenuta.
In via subordinata
Nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avanzate dal signor stabilire: Parte_1
- che gli effetti della decisione giudiziale relativi alla delibera del Consiglio
Direttivo del 16/02/2021 decorrano dalla dichiarata nuova agibilità dei locali associativi da parte del;
Controparte_2
- la minor somma eventualmente dovuta dal al Controparte_1
signor In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari Parte_1 dell'odierno giudizio e tenuto conto dell'esito della fase “cautelare” con liquidazione al definitivo”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' (d'ora innanzi, per Controparte_3
Cont brevità, anche solo ” o ”), professandosi “socio” della stessa (v. CP_1
punto 1 atto di citazione), al fine di ottenere – previa sospensione della relativa esecuzione ex art. 23 co. 3 c.c. – la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la revoca della delibera del 16.2.2021 con la quale il direttivo del ha CP_1
disposto la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti sportivi (doc. 3), attività gestita fin dal 2018 dall'attore in
3 forza di affidamento “mai...formalizzato per iscritto”, chiedendo, per l'effetto, la condanna della convenuta a consentirgli di accedere ed utilizzare i locali adibiti a ristoro nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'impossibilità di svolgere l'attività di somministrazione, quantificato nell'importo di Euro 25.920,00 “ovvero nella diversa misura accertanda e quantificanda in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
In particolare, le conclusioni di merito rassegnate nell'atto di citazione sono le seguenti: “- previa ogni altra declaratoria del caso, previi eventuali accertamento e declaratoria di illegittimità e/o di nullità della delibera del direttivo dell CP_1
del 16/02/2021: CP_1
a) annullare la delibera del direttivo dell' del 16/02/2021; Controparte_1
b) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a far sì che signor Pt_1
acceda ai locali del bar interni agli impianti sportivi di , Via San
[...] CP_1
Bernardo n. 58 e torni ad occuparsi della gestione del bar interno, come fatto precedentemente al 16/02/2021.
- previa ogni altra declaratoria del caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale causato all'attore nella misura di Euro
25.920,00; ovvero nella diversa misura accertanda e quantificanda in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
Con comparsa depositata in data 31.5.2022 si è costituita in giudizio l'associazione convenuta, contestando l'esistenza di qualsivoglia accordo intercorso con l'attore in relazione alla somministrazione di alimenti e bevande (attività della quale il sig. Pt_1
si sarebbe occupato in qualità di socio, su base volontaria) e l'impugnabilità della delibera per cui è causa (adottata in piena emergenza sanitaria a tutela del sodalizio sportivo e dei suoi associati e, come tale, rientrante nella piena ed esclusiva discrezionalità dell nonché eccependo il difetto di legittimazione attiva CP_3
Cont ad impugnare la delibera del Consiglio Direttivo dell' del 16.2.2021 in capo all'attore, essendo lo stesso decaduto dalla qualità di socio ben prima dell'introduzione del presente giudizio (per effetto del provvedimento di radiazione disposto all'esito di procedimento disciplinare, comunicato in data 27.5.2021 e non impugnato), la carenza di interesse all'azione (posto che, non essendo più socio,
4 nemmeno potrebbe continuare ad occuparsi della somministrazione di Parte_1 alimenti e bevande all'interno degli impianti sportivi) e la decadenza dalla possibilità di impugnare la delibera medesima per avvenuto decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 24 co. 3 c.c. (da ritenersi applicabile in via analogica al caso di specie). Inoltre, la convenuta ha rappresentato la perduranza della situazione di inagibilità dei locali ove in precedenza si svolgeva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente impossibilità di utilizzo dei locali medesimi.
Con ordinanza del 9.6.2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della delibera impugnata.
Con provvedimento del 27.6.2024 il Giudice ha ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
l'esibizione della documentazione concernente l'agibilità del bar interno agli impianti sportivi e lo stato della “Convenzione per impianti sportivi reduci” con riferimento alla quale è stato disposto il divieto di utilizzo dei locali con provvedimento del
Responsabile dell'Area Tecnica, prot. n. 6925 del 27.5.2021, al Comune di , CP_1
il quale ha depositato la documentazione richiesta in data 26.9.2024.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale ammessa, all'udienza figurata del 22.5.2025 la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Diritto
1. Preliminarmente è necessario procedere alla qualificazione giuridica dell'azione promossa.
1.1. afferma di aver svolto l'attività di somministrazione di alimenti e Parte_1 bevande all'interno degli impianti sportivi gestiti dall'associazione convenuta in qualità di socio ed in forza di uno specifico accordo con quest'ultima non formalizzato per iscritto (il cui contenuto sarebbe genericamente desumibile, secondo l'attore, dal documento dal medesimo prodotto sub n. 1 ter, privo di sottoscrizione), riconducibile allo schema del contratto di gestione.
1.2. In particolare, sostiene l'attore che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia stata svolta con regolarità sino al mese di febbraio 2021, allorquando, con la delibera oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Direttivo, all'esito di
5 riunione “in merito all'emergenza “COVID-19””, per la “Stagione 2021” ha deciso che “3) visti gli stringenti adempimenti e responsabilità collegati alla somministrazione di alimenti e/o bevande ai soci, l'Associazione non intende più gestire tale attività direttamente tramite uno o più soci. Ne consegue che la licenza di somministrazione non verrà rinnovata. La società valuterà le modalità ritenute più opportune e sicure per lo svolgimento di tale servizio nell'interesse degli associati”.
1.3. Più nello specifico, secondo la tesi attorea, “avvalendosi surrettiziamente” Contr della delibera del direttivo, l avrebbe “cercato di ottenere gli effetti concreti di una risoluzione contrattuale e/o di un recesso unilaterale”, diritto quest'ultimo del tutto inesistente e non previsto dagli accordi contrattuali (v. pag. 5 citazione).
1.4. L'azione promossa da quindi – tenuto conto delle allegazioni Parte_1
svolte, del rito prescelto e delle chiare conclusioni formulate nell'atto di citazione
(parzialmente ampliate in sede di prima memoria istruttoria con l'aggiunta, nelle premesse delle conclusioni di merito, della richiesta di “previa...declaratoria di sussistenza tra le parti di un contratto avente ad oggetto della somministrazione di bevande e alimenti” che, tuttavia, non sposta i termini della questione) – non può che essere qualificata come impugnazione della delibera associativa, ritenuta lesiva dei propri diritti di associato ed adottata in abuso di potere: l'attore sostiene, infatti, che la delibera impugnata, sarebbe basata su una motivazione “del tutto infondata e strumentale”, essendo tesa ad “estromettere l'attore, con il quale da alcuni mesi
l'associazione era entrata in aperto conflitto (sfociato addirittura in un procedimento penale)” (v. pag. 6 dell'atto di citazione), chiedendone pertanto l'annullamento/la declaratoria di nullità e/o la revoca.
1.5. Sempre dalla ritenuta illegittimità della delibera impugnata, l'attore fa discendere le successive richieste di risarcimento in forma specifica (“in ogni caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a far sì che signor Pt_1
acceda ai locali del bar interni agli impianti sportivi di , Via San
[...] CP_1
Bernardo n. 58 e torni ad occuparsi della gestione del bar interno, come fatto precedentemente al 16/02/2021”) e per equivalente monetario (“dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale causato all'attore nella misura di Euro 25.920,00; ovvero nella diversa misura accertanda e
6 quantificanda in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”), evidenziando un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la delibera impugnata e il danno patrimoniale subito per l'interruzione dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti svolta all'interno degli impianti sportivi, costituente la sua unica fonte di reddito (v. pag. 4 e 7 dell'atto di citazione, ove si legge che “in forza della delibera Cont del 16/02/2021 (doc. n. 3), l' ha impedito all'attore di continuare a svolgere la predetta attività di somministrazione di bevande e alimenti, sospendendola unilateralmente” e che “per effetto dell'illegittima interruzione della somministrazione di alimenti e bevande e della conseguente estromissione dell'attore dalla gestione di tale attività, il signor ha subito un ingente danno Parte_1 patrimoniale”).
1.6. D'altronde, nonostante l'attore abbia precisato che “al di là delle questioni più strettamente associative, tra le parti intercorresse (ed intercorra) un vero e proprio contratto avente ad oggetto la gestione della somministrazione di alimenti e bevande nel bar interno del circolo”, lo stesso non ha fondato le proprie richieste sulla qualità di lavoratore alle dipendenze dell'associazione convenuta (questione che avrebbe dovuto essere sottoposta alla cognizione del competente giudice del lavoro) ma, piuttosto, sulla asserita qualità di “socio”, fondando espressamente le proprie domande sulla illegittimità della delibera del 16.2.2021, di cui ha chiesto, peraltro,
“in via preliminare e cautelare” la sospensione ex art. 23 co. 3 c.c.
2. Tanto premesso in merito alla qualificazione dell'azione sub specie di impugnativa di delibera di associazione non riconosciuta, in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dalla convenuta, la stessa deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'odierno attore.
2.1. Com'è noto, ai sensi dell'art. 36 c.c., le associazioni non riconosciute (qual è
l'odierna convenuta) sono regolate, quanto all'ordinamento interno ed all'amministrazione, dagli accordi degli associati, dallo statuto e dall'atto costitutivo, espressione di autonomia negoziale (Cass. civ. n. 8372/2010) e, in difetto di disciplina negoziale, dalle norme sulle associazioni riconosciute, ritenute applicabili, salvo per quelle disposizioni che presuppongono il riconoscimento dell'ente.
7 2.2. Con particolare riferimento all'impugnabilità delle delibere associative, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'art. 23 c.c. (“Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero”) trovi applicazione non solo in caso di deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati, ma anche in caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo statuto dell'associazione medesima (ciò al fine scongiurare un vulnus di tutela) e che detta norma, sebbene dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, debba ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica, anche nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (salva, ovviamente, diversa previsione convenzionale), in considerazione dell'affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. civ.
n. 1408/1993; Cass. civ. n. 1498/1978; Cass. civ. n. 1018/1975).
2.3. Ebbene, per quanto propriamente rileva nella presente sede, rappresenta oramai ius receptum che – salvo il caso di impugnazione delle delibere che abbaino esse stesse fatto venire meno la qualità di associato – la persistenza dello status di associato per l'impugnazione delle delibere dell'ente è condizione dell'azione, talché deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere sino al momento della decisione.
2.4. Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte, l'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24 co. 1 Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati
8 gli effetti. Detto principio, sebbene espresso per il socio di una società per azione vale, proprio per il rilievo costituzione della tutela accordata, anche per il socio di qualsiasi società e di qualsiasi ente collettivo (Cass. civ. n. 26842/2008).
2.5. Nello stesso senso è stato evidenziato come le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell'ordinamento (Cass. civ., ord. n.
10188/2011).
2.6. Nel caso di specie, risulta non contestato che, già dal maggio 2021, all'esito di procedimento disciplinare, l'attore avesse perso la qualità di associato dell'ADS, “con ogni conseguenza di legge ivi compreso, a titolo esemplificativo, l'elettorato attivo/passivo nonché la frequentazione e l'utilizzo dei locali e/o delle strutture associative” (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) e che lo stesso non abbia provveduto ad impugnare il provvedimento di radiazione comunicatogli entro nel termine previsto a pena di decadenza dall'art. 24 co. 3 c.c., talché Parte_1
non può ritenersi legittimato ad impugnare la delibera per cui è causa, difettando in capo a quest'ultimo lo status di associato già al momento della proposizione della domanda giudiziale volta ad eliminarne gli effetti.
2.7. Con la precisazione che a nulla possono rilevare, nella presente sede, le doglianze espresse dalla difesa attorea circa l'inefficacia del provvedimento di radiazione poiché non preceduto da formale contestazione degli addebiti (cfr. verbale dell'udienza del 7.6.2022), trattandosi di provvedimento oramai cristallizzatosi per omessa tempestiva impugnazione.
3. L'inammissibilità della domanda di annullamento della delibera impugnata travolge anche le domande risarcitorie avanzate dall'attore, che, come sopra precisato, risultano intrinsecamente connesse e logicamente dipendenti dalla prima.
Spese
4. Le spese del giudizio (ivi incluse quelle afferenti alla fase cautelare relativa alla richiesta di sospensione della delibera impugnata) seguono la soccombenza e si
9 liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (determinato in base al valore della causa dichiarato dall'attore) per tutte le fasi - ad eccezione che per la fase istruttoria di merito, per la quale si reputa debba farsi applicazione dei valori medi - tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'azione;
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore dell' , delle CP_3 Controparte_3
spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 4.530,00 (di cui €
1.150,00 per il procedimento cautelare in corso di causa ed € 3.380,00 per il procedimento ordinario) per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1102 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: impugnazione di delibera
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. ALESSANDRO TRONCI (c.f. ; C.F._2
indirizzo PEC fax 0175/730041), Email_1
presso il quale ha eletto domicilio in Saluzzo (CN), Piazza Risorgimento n. 10;
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in atti, dall'Avv. LUCA MONDINO (c.f. ; C.F._3
indirizzo PEC fax 0172/1910161), presso il quale ha eletto Email_2
domicilio in Cuneo, via Antonio Meucci n. 1;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 22.5.2025. In particolare:
- l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Contrariis rejectis;
Voglia il Tribunale di Cuneo Ill.mo:
1 In via preliminare e cautelare: sospendere l'esecuzione della delibera del
16/02/2021, ai sensi dell'art. 23, comma 3, c.c., e conseguentemente ordinare alla resistente di far sì che signor acceda ai locali del bar interni Parte_1
agli impianti sportivi di , Via San Bernardo n. 58 e torni ad occuparsi CP_1
della gestione del bar interno, come fatto precedentemente al 16/02/2021;
In via istruttoria:
- senza che così si intenda invertito l'onere della prova, ammettere le prove per interrogatorio formale e per testimoni sui capitoli di premessa dell'atto di citazione, nonché sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c., tutti da intendersi preceduti dalla formula “vero che”;
- ammettere l'attore alla prova contraria sui capitoli di prova orale dedotti ex adverso.
Nel merito:
- previa ogni altra declaratoria del caso, previ eventuali accertamenti e declaratoria di sussistenza tra le parti di un contratto avente ad oggetto
l'affidamento della somministrazione di bevande e alimenti, previ[i] eventuali accertamenti e declaratoria di illegittimità e/o di nullità della delibera del
Cont direttivo dell' del 16/02/2021: Controparte_1
a) annullare e/o dichiarare nulla e/o revocare la delibera del direttivo dell' del 16/02/2021; Controparte_1
b) in ogni caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a far sì che signor acceda ai locali del bar interni agli impianti Parte_1
sportivi di , Via San Bernardo n. 58 e torni ad occuparsi della CP_1 gestione del bar interno, come fatto precedentemente al 16/02/2021.
- previa ogni altra declaratoria del caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale causato all'attore nella misura di Euro 25.920,00; ovvero nella diversa misura accertanda e quantificanda in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con il favore delle spese.”;
- l'associazione convenuta ha insistito nelle istanze istruttorie non ammesse, richiamandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e riposta,
2 ovvero: “In via principale
Rigettare per i motivi esposti in narrativa da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti tutte le domande formulate dal signor Parte_1
con il proprio atto introduttivo in particolar modo evidenziando le questioni ritenute preliminari e/o pregiudiziali quali assenza di legittimazione attiva in capo al signor assenza di interesse ad agire in capo al signor Parte_1
e decadenza dell'eventuale impugnabilità della Delibera del Parte_1
Consiglio Direttivo del 16/02/2021 dell'odierna convenuta.
In via subordinata
Nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avanzate dal signor stabilire: Parte_1
- che gli effetti della decisione giudiziale relativi alla delibera del Consiglio
Direttivo del 16/02/2021 decorrano dalla dichiarata nuova agibilità dei locali associativi da parte del;
Controparte_2
- la minor somma eventualmente dovuta dal al Controparte_1
signor In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari Parte_1 dell'odierno giudizio e tenuto conto dell'esito della fase “cautelare” con liquidazione al definitivo”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' (d'ora innanzi, per Controparte_3
Cont brevità, anche solo ” o ”), professandosi “socio” della stessa (v. CP_1
punto 1 atto di citazione), al fine di ottenere – previa sospensione della relativa esecuzione ex art. 23 co. 3 c.c. – la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la revoca della delibera del 16.2.2021 con la quale il direttivo del ha CP_1
disposto la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti sportivi (doc. 3), attività gestita fin dal 2018 dall'attore in
3 forza di affidamento “mai...formalizzato per iscritto”, chiedendo, per l'effetto, la condanna della convenuta a consentirgli di accedere ed utilizzare i locali adibiti a ristoro nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'impossibilità di svolgere l'attività di somministrazione, quantificato nell'importo di Euro 25.920,00 “ovvero nella diversa misura accertanda e quantificanda in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
In particolare, le conclusioni di merito rassegnate nell'atto di citazione sono le seguenti: “- previa ogni altra declaratoria del caso, previi eventuali accertamento e declaratoria di illegittimità e/o di nullità della delibera del direttivo dell CP_1
del 16/02/2021: CP_1
a) annullare la delibera del direttivo dell' del 16/02/2021; Controparte_1
b) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a far sì che signor Pt_1
acceda ai locali del bar interni agli impianti sportivi di , Via San
[...] CP_1
Bernardo n. 58 e torni ad occuparsi della gestione del bar interno, come fatto precedentemente al 16/02/2021.
- previa ogni altra declaratoria del caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale causato all'attore nella misura di Euro
25.920,00; ovvero nella diversa misura accertanda e quantificanda in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
Con comparsa depositata in data 31.5.2022 si è costituita in giudizio l'associazione convenuta, contestando l'esistenza di qualsivoglia accordo intercorso con l'attore in relazione alla somministrazione di alimenti e bevande (attività della quale il sig. Pt_1
si sarebbe occupato in qualità di socio, su base volontaria) e l'impugnabilità della delibera per cui è causa (adottata in piena emergenza sanitaria a tutela del sodalizio sportivo e dei suoi associati e, come tale, rientrante nella piena ed esclusiva discrezionalità dell nonché eccependo il difetto di legittimazione attiva CP_3
Cont ad impugnare la delibera del Consiglio Direttivo dell' del 16.2.2021 in capo all'attore, essendo lo stesso decaduto dalla qualità di socio ben prima dell'introduzione del presente giudizio (per effetto del provvedimento di radiazione disposto all'esito di procedimento disciplinare, comunicato in data 27.5.2021 e non impugnato), la carenza di interesse all'azione (posto che, non essendo più socio,
4 nemmeno potrebbe continuare ad occuparsi della somministrazione di Parte_1 alimenti e bevande all'interno degli impianti sportivi) e la decadenza dalla possibilità di impugnare la delibera medesima per avvenuto decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 24 co. 3 c.c. (da ritenersi applicabile in via analogica al caso di specie). Inoltre, la convenuta ha rappresentato la perduranza della situazione di inagibilità dei locali ove in precedenza si svolgeva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente impossibilità di utilizzo dei locali medesimi.
Con ordinanza del 9.6.2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della delibera impugnata.
Con provvedimento del 27.6.2024 il Giudice ha ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
l'esibizione della documentazione concernente l'agibilità del bar interno agli impianti sportivi e lo stato della “Convenzione per impianti sportivi reduci” con riferimento alla quale è stato disposto il divieto di utilizzo dei locali con provvedimento del
Responsabile dell'Area Tecnica, prot. n. 6925 del 27.5.2021, al Comune di , CP_1
il quale ha depositato la documentazione richiesta in data 26.9.2024.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale ammessa, all'udienza figurata del 22.5.2025 la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Diritto
1. Preliminarmente è necessario procedere alla qualificazione giuridica dell'azione promossa.
1.1. afferma di aver svolto l'attività di somministrazione di alimenti e Parte_1 bevande all'interno degli impianti sportivi gestiti dall'associazione convenuta in qualità di socio ed in forza di uno specifico accordo con quest'ultima non formalizzato per iscritto (il cui contenuto sarebbe genericamente desumibile, secondo l'attore, dal documento dal medesimo prodotto sub n. 1 ter, privo di sottoscrizione), riconducibile allo schema del contratto di gestione.
1.2. In particolare, sostiene l'attore che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia stata svolta con regolarità sino al mese di febbraio 2021, allorquando, con la delibera oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Direttivo, all'esito di
5 riunione “in merito all'emergenza “COVID-19””, per la “Stagione 2021” ha deciso che “3) visti gli stringenti adempimenti e responsabilità collegati alla somministrazione di alimenti e/o bevande ai soci, l'Associazione non intende più gestire tale attività direttamente tramite uno o più soci. Ne consegue che la licenza di somministrazione non verrà rinnovata. La società valuterà le modalità ritenute più opportune e sicure per lo svolgimento di tale servizio nell'interesse degli associati”.
1.3. Più nello specifico, secondo la tesi attorea, “avvalendosi surrettiziamente” Contr della delibera del direttivo, l avrebbe “cercato di ottenere gli effetti concreti di una risoluzione contrattuale e/o di un recesso unilaterale”, diritto quest'ultimo del tutto inesistente e non previsto dagli accordi contrattuali (v. pag. 5 citazione).
1.4. L'azione promossa da quindi – tenuto conto delle allegazioni Parte_1
svolte, del rito prescelto e delle chiare conclusioni formulate nell'atto di citazione
(parzialmente ampliate in sede di prima memoria istruttoria con l'aggiunta, nelle premesse delle conclusioni di merito, della richiesta di “previa...declaratoria di sussistenza tra le parti di un contratto avente ad oggetto della somministrazione di bevande e alimenti” che, tuttavia, non sposta i termini della questione) – non può che essere qualificata come impugnazione della delibera associativa, ritenuta lesiva dei propri diritti di associato ed adottata in abuso di potere: l'attore sostiene, infatti, che la delibera impugnata, sarebbe basata su una motivazione “del tutto infondata e strumentale”, essendo tesa ad “estromettere l'attore, con il quale da alcuni mesi
l'associazione era entrata in aperto conflitto (sfociato addirittura in un procedimento penale)” (v. pag. 6 dell'atto di citazione), chiedendone pertanto l'annullamento/la declaratoria di nullità e/o la revoca.
1.5. Sempre dalla ritenuta illegittimità della delibera impugnata, l'attore fa discendere le successive richieste di risarcimento in forma specifica (“in ogni caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a far sì che signor Pt_1
acceda ai locali del bar interni agli impianti sportivi di , Via San
[...] CP_1
Bernardo n. 58 e torni ad occuparsi della gestione del bar interno, come fatto precedentemente al 16/02/2021”) e per equivalente monetario (“dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale causato all'attore nella misura di Euro 25.920,00; ovvero nella diversa misura accertanda e
6 quantificanda in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”), evidenziando un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la delibera impugnata e il danno patrimoniale subito per l'interruzione dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti svolta all'interno degli impianti sportivi, costituente la sua unica fonte di reddito (v. pag. 4 e 7 dell'atto di citazione, ove si legge che “in forza della delibera Cont del 16/02/2021 (doc. n. 3), l' ha impedito all'attore di continuare a svolgere la predetta attività di somministrazione di bevande e alimenti, sospendendola unilateralmente” e che “per effetto dell'illegittima interruzione della somministrazione di alimenti e bevande e della conseguente estromissione dell'attore dalla gestione di tale attività, il signor ha subito un ingente danno Parte_1 patrimoniale”).
1.6. D'altronde, nonostante l'attore abbia precisato che “al di là delle questioni più strettamente associative, tra le parti intercorresse (ed intercorra) un vero e proprio contratto avente ad oggetto la gestione della somministrazione di alimenti e bevande nel bar interno del circolo”, lo stesso non ha fondato le proprie richieste sulla qualità di lavoratore alle dipendenze dell'associazione convenuta (questione che avrebbe dovuto essere sottoposta alla cognizione del competente giudice del lavoro) ma, piuttosto, sulla asserita qualità di “socio”, fondando espressamente le proprie domande sulla illegittimità della delibera del 16.2.2021, di cui ha chiesto, peraltro,
“in via preliminare e cautelare” la sospensione ex art. 23 co. 3 c.c.
2. Tanto premesso in merito alla qualificazione dell'azione sub specie di impugnativa di delibera di associazione non riconosciuta, in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dalla convenuta, la stessa deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'odierno attore.
2.1. Com'è noto, ai sensi dell'art. 36 c.c., le associazioni non riconosciute (qual è
l'odierna convenuta) sono regolate, quanto all'ordinamento interno ed all'amministrazione, dagli accordi degli associati, dallo statuto e dall'atto costitutivo, espressione di autonomia negoziale (Cass. civ. n. 8372/2010) e, in difetto di disciplina negoziale, dalle norme sulle associazioni riconosciute, ritenute applicabili, salvo per quelle disposizioni che presuppongono il riconoscimento dell'ente.
7 2.2. Con particolare riferimento all'impugnabilità delle delibere associative, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'art. 23 c.c. (“Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero”) trovi applicazione non solo in caso di deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati, ma anche in caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo statuto dell'associazione medesima (ciò al fine scongiurare un vulnus di tutela) e che detta norma, sebbene dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, debba ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica, anche nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (salva, ovviamente, diversa previsione convenzionale), in considerazione dell'affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. civ.
n. 1408/1993; Cass. civ. n. 1498/1978; Cass. civ. n. 1018/1975).
2.3. Ebbene, per quanto propriamente rileva nella presente sede, rappresenta oramai ius receptum che – salvo il caso di impugnazione delle delibere che abbaino esse stesse fatto venire meno la qualità di associato – la persistenza dello status di associato per l'impugnazione delle delibere dell'ente è condizione dell'azione, talché deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere sino al momento della decisione.
2.4. Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte, l'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24 co. 1 Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati
8 gli effetti. Detto principio, sebbene espresso per il socio di una società per azione vale, proprio per il rilievo costituzione della tutela accordata, anche per il socio di qualsiasi società e di qualsiasi ente collettivo (Cass. civ. n. 26842/2008).
2.5. Nello stesso senso è stato evidenziato come le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell'ordinamento (Cass. civ., ord. n.
10188/2011).
2.6. Nel caso di specie, risulta non contestato che, già dal maggio 2021, all'esito di procedimento disciplinare, l'attore avesse perso la qualità di associato dell'ADS, “con ogni conseguenza di legge ivi compreso, a titolo esemplificativo, l'elettorato attivo/passivo nonché la frequentazione e l'utilizzo dei locali e/o delle strutture associative” (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) e che lo stesso non abbia provveduto ad impugnare il provvedimento di radiazione comunicatogli entro nel termine previsto a pena di decadenza dall'art. 24 co. 3 c.c., talché Parte_1
non può ritenersi legittimato ad impugnare la delibera per cui è causa, difettando in capo a quest'ultimo lo status di associato già al momento della proposizione della domanda giudiziale volta ad eliminarne gli effetti.
2.7. Con la precisazione che a nulla possono rilevare, nella presente sede, le doglianze espresse dalla difesa attorea circa l'inefficacia del provvedimento di radiazione poiché non preceduto da formale contestazione degli addebiti (cfr. verbale dell'udienza del 7.6.2022), trattandosi di provvedimento oramai cristallizzatosi per omessa tempestiva impugnazione.
3. L'inammissibilità della domanda di annullamento della delibera impugnata travolge anche le domande risarcitorie avanzate dall'attore, che, come sopra precisato, risultano intrinsecamente connesse e logicamente dipendenti dalla prima.
Spese
4. Le spese del giudizio (ivi incluse quelle afferenti alla fase cautelare relativa alla richiesta di sospensione della delibera impugnata) seguono la soccombenza e si
9 liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (determinato in base al valore della causa dichiarato dall'attore) per tutte le fasi - ad eccezione che per la fase istruttoria di merito, per la quale si reputa debba farsi applicazione dei valori medi - tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'azione;
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore dell' , delle CP_3 Controparte_3
spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in complessivi € 4.530,00 (di cui €
1.150,00 per il procedimento cautelare in corso di causa ed € 3.380,00 per il procedimento ordinario) per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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