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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12834 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12834 /2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. BLANC ROMILDA che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'Avv. GALLO VALERIO che lo rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale di udienza del 18.3.2025: “Le parti danno atto che precisano congiuntamente come da ricorso e rinunciano ad ulteriori attività processuali e chiedono che la causa venga trattenuta e decisone e rinunciano anche alle memorie ex art., 473 bis 28 cpc”.
Per il Pubblico Ministero:
“nulla oppone” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito in Parte_1 Controparte_1
TORINO in data 11.10.2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 653, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 16.6.2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione n. 3116/2024 (r.g. 4452/2022).
Con ricorso del 17.7.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata, con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Con decreto del 30.7.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 18.3.2025.
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda in punto Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ma chiedeva disporsi a carico del sig. un contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al suo mantenimento.
All'udienza del 18.3.2025, le parti precisavano come da epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione munita di passaggio in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in conformità dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE quali condizioni del divorzio quelle medesime stabilite in sede di separazione, nessuna esclusa, dando atto le parti che nessuna variazione delle circostanze di fatto è nelle more intervenuta.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.5.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12834 /2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. BLANC ROMILDA che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'Avv. GALLO VALERIO che lo rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale di udienza del 18.3.2025: “Le parti danno atto che precisano congiuntamente come da ricorso e rinunciano ad ulteriori attività processuali e chiedono che la causa venga trattenuta e decisone e rinunciano anche alle memorie ex art., 473 bis 28 cpc”.
Per il Pubblico Ministero:
“nulla oppone” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito in Parte_1 Controparte_1
TORINO in data 11.10.2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 653, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 16.6.2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione n. 3116/2024 (r.g. 4452/2022).
Con ricorso del 17.7.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata, con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Con decreto del 30.7.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 18.3.2025.
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda in punto Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ma chiedeva disporsi a carico del sig. un contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al suo mantenimento.
All'udienza del 18.3.2025, le parti precisavano come da epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione munita di passaggio in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in conformità dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE quali condizioni del divorzio quelle medesime stabilite in sede di separazione, nessuna esclusa, dando atto le parti che nessuna variazione delle circostanze di fatto è nelle more intervenuta.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.5.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.