Articolo 191 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 190Articolo 114 bis
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18 dicembre 1942
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Versione
19 settembre 2000
Art. 191.

Il Comitato e' composto:
a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;
b) dei vice presidenti delle Corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del P.N.F.;
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa Italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni e di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare, e del capo dell'Ufficio della proprieta' letteraria, scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonche' di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente dell' (( Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) ))
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.
Entrata in vigore il 19 settembre 2000
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