Art. 17. (Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente) 1. Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall' articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela ((ambientale)) .
2. Per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorita' e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nell'unita' previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
3. All'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide".
4. All' articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , dopo le parole: "o associazioni ambientaliste riconosciute" sono aggiunte le seguenti: "anche consorziati tra loro".
5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, dell'ANPA e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), puo', nei limiti delle disponibilita' di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani del traffico di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dall' articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 . I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico gia' adottati dalle loro amministrazioni.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops trancatus.
7. Il Ministero dell'ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999.
Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dell'ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione del riconoscimento e del premio nonche' le modalita' per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per l'espletamento delle attivita' connesse all'attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all'anno 2000, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , iscritta nell'unita' previsionale di base 12.2.12 "piani di disinquinamento" (capitolo 9261) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
8. Per le attivita' previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccita' e alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell'ambiente, assegna alle regioni ed alle autorita' di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorita' e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nell'unita' previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
3. All'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide".
4. All' articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , dopo le parole: "o associazioni ambientaliste riconosciute" sono aggiunte le seguenti: "anche consorziati tra loro".
5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, dell'ANPA e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), puo', nei limiti delle disponibilita' di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani del traffico di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dall' articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 . I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico gia' adottati dalle loro amministrazioni.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops trancatus.
7. Il Ministero dell'ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999.
Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dell'ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione del riconoscimento e del premio nonche' le modalita' per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per l'espletamento delle attivita' connesse all'attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all'anno 2000, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , iscritta nell'unita' previsionale di base 12.2.12 "piani di disinquinamento" (capitolo 9261) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
8. Per le attivita' previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccita' e alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell'ambiente, assegna alle regioni ed alle autorita' di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.