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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40456 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
<PAn>In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN GR - Presidente - Sent. n. sez. 2005/2025 MA IE IN CC - 13/11/2025 EL VI R.G.N. 26958/2025 ET EL IE MO - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: 1. SP s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore IF IG 2. IF IG, nato a [...] il giorno 03/10/1961 3. IF AO, nato a [...] il giorno 10/06/1990 4. IF TE, nata a [...] il giorno 17/05/1966 5. LL TI, nata a [...] il giorno 21/03/1962 rappresentati ed assistiti dall’avv. Mario IF - di fiducia avverso l’ordinanza in data 08/07/2025 del Tribunale di Santa RI Capua Vetere in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
letti i motivi nuovi, con l’allegata produzione documentale, a firma dell’avv. Mario IF datati 24/09/2025; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale, datata 23/10/2025, a firma dell’avv. Mario IF. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40456 Anno 2025 Presidente: GR AN Relatore: MO IE Data Udienza: 13/11/2025 2 1. Con decreto del 23 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa RI Capua Vetere aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza del pubblico ministero e disposto «il sequestro preventivo delle somme di denaro illecitamente percepite dalla società SP PA a titolo di finanziamento agevolato per un totale di 3.953.976,60 euro accreditati sulla filiale di Napoli del Crédit-Agricole e, quindi, delle somme di denaro di corrispondente valore nominale nella attuale disponibilità della stessa e di IF IG e IF AO ...; in via subordinata, ove ciò non sia possibile, il sequestro di beni e valori nella disponibilità della società SP Spa e di IF IG e IF AO, di importo equivalente al profitto medesimo»; era stato inoltre disposto «il sequestro preventivo dell'opificio industriale destinato alla trasformazione di latte e derivati per la produzione di mozzarella e latticini affini, sito nel Comune di Cancello di Arnone». Il sequestro era stato disposto in quanto era stato ravvisato il fumus dei reati provvisoriamente contestati nei confronti di NN NN, AO e IG IF, di falso in atto pubblico per induzione, truffa in danno di ente pubblico e realizzazione di manufatto in presenza di permessi a costruire da ritenersi illegittimi, nonché il periculum in mora. Il sequestro aveva avuto ad oggetto lo stabilimento caseario sito in territorio di Cancello Arnone facente capo alla società SP s.p.a. (sequestrato in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e la quota di finanziamento già erogata, in favore di questa, da Invitalia. In esecuzione di detto decreto, non essendo stati rinvenuti nella disponibilità degli indagati beni corrispondenti a detto valore, il Pubblico ministero aveva esteso all'opificio di proprietà di proprietà della società SP s.p.a. anche il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Con ordinanza dell’8 luglio 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Santa RI Capua Vetere aveva giudicato legittima tale estensione ritenendo che i beni della società, trattandosi di società di capitali, non possano confondersi con i beni di proprietà dei soci né con la titolarità delle quote in capo a persone diverse dagli indagati (pag. 16 dell’ordinanza impugnata). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli indagati, deducendo: 2.1. Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen., 324 cod. proc. pen., 640 cod. pen., 640-quater cod. pen., 322-ter cod. pen. per il mancato accoglimento della eccezione di incompetenza per territorio sollevata all’udienza dell’8 luglio 2025. 3 Si deduce l’erroneità della decisione del Tribunale che ha ritenuto che la competenza per territorio appartenga al Tribunale di Santa RI Capua Vetere, essendo il reato di corruzione consumato nel territorio rientrante nel circondario di detto Tribunale e in quanto il connesso reato di concussione ai danni di NZ CE, provvisoriamente ascritto a NN NN, il più grave oggetto di iscrizione nell’ambito del procedimento, sarebbe di competenza del Tribunale di Santa RI Capua Vetere, essendo stato consumato in territorio casertano. In particolare, si contesta che tra il reato di concussione ai danni di NZ CE e i reati contestati ai ricorrenti sussista alcuna connessione, trattandosi di vicende del tutto autonome tra loro, non potendo pertanto la competenza per territorio per gli altri reati essere determinata in relazione a quella del delitto di concussione. Inoltre, si deduce che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la percezione dell'utilità; tuttavia, ove alla promessa faccio seguito l'azione, è solo in tale ultimo momento che il reato viene a consumazione;
nella fattispecie NN NN aveva dapprima accettato dai IF in data 8 settembre 2023 la promessa di un'utilità consistente in una gita in barca di due giorni a bordo dello yacht denominato Camilla ed aveva poi effettivamente usufruito di tale utilità nelle giornate di sabato 9 domenica 10 settembre 2023, trascorrendo un fine settimana a bordo dell’imbarcazione che aveva effettuato un viaggio dal porto di Castellammare di Stabia verso Capri, per poi fare ritorno a Castellammare di Stabia;
ne consegue che il reato si sarebbe consumato nel territorio di competenza del Tribunale di Torre Annunziata o, volendo considerare che la gita in barca si era svolta anche a Capri, nel territorio del Tribunale di Napoli. 2.2. Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 640 cod. pen., 640-quater cod. pen., 322-ter cod. pen., 240 cod. pen., 321 cod. proc. pen. per il mancato accoglimento della richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Si deduce che, con un provvedimento emesso in data 11 marzo 2025, il Tribunale di Santa RI Capua Vetere aveva disposto il dissequestro delle quote societarie della SP s.p.a. riferibili a TE IF ed a TI LL, in quanto persone estranee al reato e stante l’assenza di elementi per poter ritenere che costoro fossero delle mere prestanome o delle intestatarie fittizie per conto degli indagati AO IF e IG IF. Analogamente, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il dissequestro anche del caseificio di proprietà della SP s.p.a., oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, dovendosi applicare i medesimi principi già affermati dal Tribunale secondo i quali è illegittimo il 4 sequestro di beni che, come le quote societarie, appartengono a soggetti estranei al reato, quali sono TE IF e TI LL. 2.3. Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 640 cod. pen., 640-quater cod. pen., 322- ter cod. pen., 240 cod. pen., 321 cod. proc. pen. per carenza grafica di motivazione in ordine alla relazione tecnica a firma dell'ingegner Giuseppe Verdi depositata all'udienza dell'8 luglio 2025. Si deduce che, all'udienza camerale dell'8 luglio 2025, si offriva in produzione al Tribunale un elaborato tecnico finalizzato a confutare la relazione tecnica dell'ingegnere Fuschetti, la cui relazione risulta richiamata nella nota di accompagnamento all'esecuzione del sequestro predisposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, che non è stato oggetto di alcuna valutazione. 2.4. Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 640 cod. pen., 640-quater cod. pen., 322- ter cod. pen., 240 cod. pen., 321 cod. proc. pen. per carenza grafica della motivazione sul periculum in mora. 2.5. Con atto del 24 settembre 2025, sono stati depositati motivi nuovi, con allegata produzione documentale, a firma dell’avv. Mario IF, con i quali si specificano e si articolano in modo più approfondito le argomentazioni poste alla base dei motivi di ricorso;
in data 23 ottobre 2025 è stata presentata una memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale, a firma del medesimo difensore. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve rilevarsi preliminarmente che, sul decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa RI Capua Vetere in data 23 dicembre 2024, a seguito di richiesta di riesame, il Tribunale di Santa RI Capua Vetere si è pronunciato con ordinanza del 15 gennaio 2025 con la quale ha confermato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare reale sia quanto al fumus dei reati provvisoriamente contestati agli indagati di falso in atto pubblico per induzione, truffa in danno di ente pubblico e realizzazione di manufatto in presenza di permessi a costruire da ritenersi illegittimi, sia quanto al periculum in mora;
il sequestro aveva avuto ad oggetto lo stabilimento caseario sito in territorio di Cancello Arnone facente capo alla società SP PA (sequestrato in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 44, 5 comma 1, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e la quota di finanziamento già erogata, in favore di questa, da Invitalia. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione e questa Corte si è pronunciata con sentenza in data 14 maggio 2025, con la quale i ricorsi di AO IF e IG IF sono stati rigettati (Sez. 2, n. 22329 del 14/05/2025). 3. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’incompetenza per territorio del Tribunale di Santa RI Capua Vetere, è manifestamente infondato. 3.1 In proposito si osserva che il delitto di corruzione è reato a duplice schema perché si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità, ma, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, che assorbe, facendogli perdere di autonomia, l'atto di accettazione della promessa, perché con l'effettiva prestazione si concretizza l'attività corruttiva e si approfondisce l'offesa tipica del reato (cfr. Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 – 01; Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 – 01; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234360 – 01). Ne consegue che, ove alla promessa faccia seguito la consegna del bene, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, il giudice territorialmente competente va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta la dazione (Sez. 6, n. 50078 del 28/11/2014, Cicero, Rv. 261540 – 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 4105 del 01712/2016, dep. 2017, Ferroni, Rv. 269501 – 01). 3.2. Si osserva, inoltre, che la competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Detto orientamento, che attribuisce rilievo essenziale alla contestazione formulata dal pubblico ministero, risulta costante nella giurisprudenza di legittimità, essendo stata affermata l'esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutare competenza per territorio ed anche la competenza per connessione (cfr. Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050 – 02; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782 – 01; Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, Paja, Rv. 236997 – 01). 3.3. Nella fattispecie, la contestazione formulata dal pubblico ministero fa riferimento espresso alla «accettazione della promessa della utilità indebita», costituita dal pagamento del prezzo del noleggio dello yacht Camilla, a favore di NN NN, nella qualità di membro del Consiglio Regionale della Campania, Presidente della Commissione ambiente, energia e protezione civile, da parte di IG IF e AO IF (rispettivamente Presidente del consiglio di 6 amministrazione della SP s.p.a. e socio della predetta società con sede in Castel Volturno). Coerentemente, il pubblico ministero identifica il tempo del commesso reato con il momento di accettazione della promessa avvenuto in Capua l’8 settembre 2023 e non con quello della fruizione della utilità indebita - allorché NN NN insieme ai suoi familiari, l'amico imprenditore Alfredo Campoli e la moglie, usufruivano dello yacht nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 - per il valore complessivo di 7.320,00 euro. Nella contestazione formulata dal pubblico ministero è, invero, anche specificato che tale accordo era «rimasto a livello di promessa» poiché lo NN, venuto a conoscenza dell'indagine, provvedeva successivamente a pagare il predetto importo. 3.4. Ne consegue che, essendo il reato di corruzione consumato in Capua, luogo dove è avvenuta l’accettazione dell’offerta illecita, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la competenza per territorio sia del Tribunale di Santa RI Capua Vetere. 4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per le reciproche colleganze, sono inammissibili, per i motivi qui illustrati. 4.1. Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha evidenziato che il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro di beni e valori nella disponibilità della società SP s.p.a. e di IG IF e AO IF di importo equivalente al profitto del reato e che, non essendo stati rinvenuti nella disponibilità degli indagati beni corrispondenti a detto valore, il sequestro è stato esteso all'opificio di proprietà della società SP s.p.a. L’estensione del sequestro preventivo all’opificio di proprietà della società SP s.p.a. era stato disposto dal pubblico ministero in esecuzione del decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari che, come detto, aveva testualmente disposto: «il sequestro preventivo delle somme di denaro illecitamente percepite dalla società SP PA a titolo di finanziamento agevolato per un totale di 3.953.976,60 euro […]» e «in via subordinata, ove ciò non sia possibile, il sequestro di beni e valori nella disponibilità della società SP Spa e di IF IG e IF AO, di importo equivalente al profitto medesimo». I ricorrenti contestano la decisione del Tribunale di non ritenere illegittima l’estensione del sequestro all’opificio di proprietà della SP s.p.a., che, secondo la prospettazione difensiva, è soggetto estraneo ai reati. 4.2. In merito, deve rilevarsi che, secondo quanto chiarito da questa Corte, le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo - del tipo di quelle denunciate nel caso di specie, nel quale i ricorrenti si dolgono della estensione del vincolo reale a titolo di sequestro per equivalente sull’opificio 7 di proprietà di SP s.p.a. - non possono essere fatte valere propriamente con una richiesta di riesame, né con una istanza di dissequestro, e tanto meno sono appellabili ex art. 322- bis cod. proc. pen. o ricorribili per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen., trattandosi di questioni che vanno proposte con la distinta procedura dell'incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Steccato Vattumè, Rv. 265103 – 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769 – 01; Sez. 3, n. 26729 del 23/03/2011, Lannino, Rv. 250637 – 01). Ne consegue che, nella fattispecie, la questione concernente l'asserita illegittima estensione del vincolo reale all’opificio della SP s.p.a. doveva essere posta al giudice competente nelle forme dell'incidente di esecuzione, con conseguente impossibilità di scrutinio diretto in questa sede del secondo motivo di ricorso. 4.3. L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso comporta, logicamente, anche l’inammissibilità del terzo motivo. 4.3.1. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, come detto, la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla relazione tecnica a firma dell'ingegnere Giuseppe Verde, depositata all'udienza dell'8 luglio 2025, con la quale si intendeva contestare un errore nel quale sarebbe incorso l'ingegnere Fuschetti, consulente del pubblico ministero, nel determinare il valore del bene sul quale estendere il sequestro del profitto del reato finalizzato alla confisca per equivalente in sequestro. Emerge, invero, dall'ordinanza impugnata che la consulenza tecnica dell’ingegnere Fuschetti era stata disposta dal pubblico ministero al fine di determinare il valore economico dell’opificio, al quale è stato esteso il sequestro. La determinazione del valore del bene in sequestro era, invero, necessaria per garantire che tale valore non eccedesse l’ammontare del profitto del reato, nell’ambito del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, al fine di valutare la legittimità dell’estensione del vincolo reale all’opificio di proprietà di SP s.p.a. 4.3.2. Si trattava, quindi, di una documentazione che andava prodotta nell’ambito della distinta procedura dell’incidente di esecuzione, che – per le ragioni dinanzi esposte – doveva essere attivata dinanzi al giudice competente. 5. Il quarto motivo, con il quale si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza del presupposto del periculum in mora, è inammissibile. 5.1. Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere in funzione di giudice del riesame, sul requisito del periculum in mora, si è espresso con ordinanza del 15 gennaio 2025, con la quale ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa RI Capua 8 Vetere in data 23 dicembre 2024, rendendo una motivazione già ritenuta incensurabile da questa Corte con sentenza del 14 maggio 2025 (Sez. 2, n. 22329 del 14/05/2025), con la quale sono stati rigettati i ricorsi di AO IF e IG IF. 5.2. Sul punto si richiama il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta con sé il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. La preclusione opera anche nei procedimenti incidentali, perché altrimenti si consentirebbe, indipendentemente dalla sopravvenienza di fatti nuovi o preesistenti non conosciuti, allo stesso giudice di merito di esaminare le questioni di fatto e di diritto, già decise dal giudice a lui sovraordinato in sede di impugnazione o, comunque si darebbe adito ad una nuova ed eventualmente diversa valutazione di elementi già in precedenza presi in considerazione (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 1994, Galluccio, Rv. 195806 – 01; successivamente, ex multis, Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, Bellomo, Rv. 286171 – 01). 5.3. Nella fattispecie, la questione del periculum in mora è stata non solo dedotta con la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del 23 dicembre 2024, ma anche decisa dal Tribunale con l’ordinanza del 15 gennaio 2025; si è verificata, pertanto, la preclusione processuale derivata dal giudicato cautelare sul punto, relativamente al quale non risulta allegato alcun elemento di novità, posto che, come detto, si discute unicamente dell’estensione su un bene del vincolo reale la cui legittimità è stata già scrutinata. 6. In relazione, infine, ai motivi aggiunti di ricorso a firma dell’avv. Mario IF – ciascuno dei quali ripropone una corrispondente censura dei motivi principali – va rilevata la loro inammissibilità derivata. Ed invero, l’imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l’impugnazione principale (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 – 01; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 – 01) comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851 – 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli, Rv. 242129 – 01), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 – 01). 9 7. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE MO AN GR </PAn>
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
letti i motivi nuovi, con l’allegata produzione documentale, a firma dell’avv. Mario IF datati 24/09/2025; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale, datata 23/10/2025, a firma dell’avv. Mario IF. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40456 Anno 2025 Presidente: GR AN Relatore: MO IE Data Udienza: 13/11/2025 2 1. Con decreto del 23 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa RI Capua Vetere aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza del pubblico ministero e disposto «il sequestro preventivo delle somme di denaro illecitamente percepite dalla società SP PA a titolo di finanziamento agevolato per un totale di 3.953.976,60 euro accreditati sulla filiale di Napoli del Crédit-Agricole e, quindi, delle somme di denaro di corrispondente valore nominale nella attuale disponibilità della stessa e di IF IG e IF AO ...; in via subordinata, ove ciò non sia possibile, il sequestro di beni e valori nella disponibilità della società SP Spa e di IF IG e IF AO, di importo equivalente al profitto medesimo»; era stato inoltre disposto «il sequestro preventivo dell'opificio industriale destinato alla trasformazione di latte e derivati per la produzione di mozzarella e latticini affini, sito nel Comune di Cancello di Arnone». Il sequestro era stato disposto in quanto era stato ravvisato il fumus dei reati provvisoriamente contestati nei confronti di NN NN, AO e IG IF, di falso in atto pubblico per induzione, truffa in danno di ente pubblico e realizzazione di manufatto in presenza di permessi a costruire da ritenersi illegittimi, nonché il periculum in mora. Il sequestro aveva avuto ad oggetto lo stabilimento caseario sito in territorio di Cancello Arnone facente capo alla società SP s.p.a. (sequestrato in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e la quota di finanziamento già erogata, in favore di questa, da Invitalia. In esecuzione di detto decreto, non essendo stati rinvenuti nella disponibilità degli indagati beni corrispondenti a detto valore, il Pubblico ministero aveva esteso all'opificio di proprietà di proprietà della società SP s.p.a. anche il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Con ordinanza dell’8 luglio 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Santa RI Capua Vetere aveva giudicato legittima tale estensione ritenendo che i beni della società, trattandosi di società di capitali, non possano confondersi con i beni di proprietà dei soci né con la titolarità delle quote in capo a persone diverse dagli indagati (pag. 16 dell’ordinanza impugnata). 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli indagati, deducendo: 2.1. Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen., 324 cod. proc. pen., 640 cod. pen., 640-quater cod. pen., 322-ter cod. pen. per il mancato accoglimento della eccezione di incompetenza per territorio sollevata all’udienza dell’8 luglio 2025. 3 Si deduce l’erroneità della decisione del Tribunale che ha ritenuto che la competenza per territorio appartenga al Tribunale di Santa RI Capua Vetere, essendo il reato di corruzione consumato nel territorio rientrante nel circondario di detto Tribunale e in quanto il connesso reato di concussione ai danni di NZ CE, provvisoriamente ascritto a NN NN, il più grave oggetto di iscrizione nell’ambito del procedimento, sarebbe di competenza del Tribunale di Santa RI Capua Vetere, essendo stato consumato in territorio casertano. In particolare, si contesta che tra il reato di concussione ai danni di NZ CE e i reati contestati ai ricorrenti sussista alcuna connessione, trattandosi di vicende del tutto autonome tra loro, non potendo pertanto la competenza per territorio per gli altri reati essere determinata in relazione a quella del delitto di concussione. Inoltre, si deduce che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la percezione dell'utilità; tuttavia, ove alla promessa faccio seguito l'azione, è solo in tale ultimo momento che il reato viene a consumazione;
nella fattispecie NN NN aveva dapprima accettato dai IF in data 8 settembre 2023 la promessa di un'utilità consistente in una gita in barca di due giorni a bordo dello yacht denominato Camilla ed aveva poi effettivamente usufruito di tale utilità nelle giornate di sabato 9 domenica 10 settembre 2023, trascorrendo un fine settimana a bordo dell’imbarcazione che aveva effettuato un viaggio dal porto di Castellammare di Stabia verso Capri, per poi fare ritorno a Castellammare di Stabia;
ne consegue che il reato si sarebbe consumato nel territorio di competenza del Tribunale di Torre Annunziata o, volendo considerare che la gita in barca si era svolta anche a Capri, nel territorio del Tribunale di Napoli. 2.2. Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 640 cod. pen., 640-quater cod. pen., 322-ter cod. pen., 240 cod. pen., 321 cod. proc. pen. per il mancato accoglimento della richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Si deduce che, con un provvedimento emesso in data 11 marzo 2025, il Tribunale di Santa RI Capua Vetere aveva disposto il dissequestro delle quote societarie della SP s.p.a. riferibili a TE IF ed a TI LL, in quanto persone estranee al reato e stante l’assenza di elementi per poter ritenere che costoro fossero delle mere prestanome o delle intestatarie fittizie per conto degli indagati AO IF e IG IF. Analogamente, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il dissequestro anche del caseificio di proprietà della SP s.p.a., oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, dovendosi applicare i medesimi principi già affermati dal Tribunale secondo i quali è illegittimo il 4 sequestro di beni che, come le quote societarie, appartengono a soggetti estranei al reato, quali sono TE IF e TI LL. 2.3. Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 640 cod. pen., 640-quater cod. pen., 322- ter cod. pen., 240 cod. pen., 321 cod. proc. pen. per carenza grafica di motivazione in ordine alla relazione tecnica a firma dell'ingegner Giuseppe Verdi depositata all'udienza dell'8 luglio 2025. Si deduce che, all'udienza camerale dell'8 luglio 2025, si offriva in produzione al Tribunale un elaborato tecnico finalizzato a confutare la relazione tecnica dell'ingegnere Fuschetti, la cui relazione risulta richiamata nella nota di accompagnamento all'esecuzione del sequestro predisposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, che non è stato oggetto di alcuna valutazione. 2.4. Vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 640 cod. pen., 640-quater cod. pen., 322- ter cod. pen., 240 cod. pen., 321 cod. proc. pen. per carenza grafica della motivazione sul periculum in mora. 2.5. Con atto del 24 settembre 2025, sono stati depositati motivi nuovi, con allegata produzione documentale, a firma dell’avv. Mario IF, con i quali si specificano e si articolano in modo più approfondito le argomentazioni poste alla base dei motivi di ricorso;
in data 23 ottobre 2025 è stata presentata una memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale, a firma del medesimo difensore. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve rilevarsi preliminarmente che, sul decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa RI Capua Vetere in data 23 dicembre 2024, a seguito di richiesta di riesame, il Tribunale di Santa RI Capua Vetere si è pronunciato con ordinanza del 15 gennaio 2025 con la quale ha confermato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare reale sia quanto al fumus dei reati provvisoriamente contestati agli indagati di falso in atto pubblico per induzione, truffa in danno di ente pubblico e realizzazione di manufatto in presenza di permessi a costruire da ritenersi illegittimi, sia quanto al periculum in mora;
il sequestro aveva avuto ad oggetto lo stabilimento caseario sito in territorio di Cancello Arnone facente capo alla società SP PA (sequestrato in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 44, 5 comma 1, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e la quota di finanziamento già erogata, in favore di questa, da Invitalia. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione e questa Corte si è pronunciata con sentenza in data 14 maggio 2025, con la quale i ricorsi di AO IF e IG IF sono stati rigettati (Sez. 2, n. 22329 del 14/05/2025). 3. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’incompetenza per territorio del Tribunale di Santa RI Capua Vetere, è manifestamente infondato. 3.1 In proposito si osserva che il delitto di corruzione è reato a duplice schema perché si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità, ma, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, che assorbe, facendogli perdere di autonomia, l'atto di accettazione della promessa, perché con l'effettiva prestazione si concretizza l'attività corruttiva e si approfondisce l'offesa tipica del reato (cfr. Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 – 01; Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 – 01; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234360 – 01). Ne consegue che, ove alla promessa faccia seguito la consegna del bene, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, il giudice territorialmente competente va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta la dazione (Sez. 6, n. 50078 del 28/11/2014, Cicero, Rv. 261540 – 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 4105 del 01712/2016, dep. 2017, Ferroni, Rv. 269501 – 01). 3.2. Si osserva, inoltre, che la competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Detto orientamento, che attribuisce rilievo essenziale alla contestazione formulata dal pubblico ministero, risulta costante nella giurisprudenza di legittimità, essendo stata affermata l'esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutare competenza per territorio ed anche la competenza per connessione (cfr. Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050 – 02; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782 – 01; Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, Paja, Rv. 236997 – 01). 3.3. Nella fattispecie, la contestazione formulata dal pubblico ministero fa riferimento espresso alla «accettazione della promessa della utilità indebita», costituita dal pagamento del prezzo del noleggio dello yacht Camilla, a favore di NN NN, nella qualità di membro del Consiglio Regionale della Campania, Presidente della Commissione ambiente, energia e protezione civile, da parte di IG IF e AO IF (rispettivamente Presidente del consiglio di 6 amministrazione della SP s.p.a. e socio della predetta società con sede in Castel Volturno). Coerentemente, il pubblico ministero identifica il tempo del commesso reato con il momento di accettazione della promessa avvenuto in Capua l’8 settembre 2023 e non con quello della fruizione della utilità indebita - allorché NN NN insieme ai suoi familiari, l'amico imprenditore Alfredo Campoli e la moglie, usufruivano dello yacht nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 - per il valore complessivo di 7.320,00 euro. Nella contestazione formulata dal pubblico ministero è, invero, anche specificato che tale accordo era «rimasto a livello di promessa» poiché lo NN, venuto a conoscenza dell'indagine, provvedeva successivamente a pagare il predetto importo. 3.4. Ne consegue che, essendo il reato di corruzione consumato in Capua, luogo dove è avvenuta l’accettazione dell’offerta illecita, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la competenza per territorio sia del Tribunale di Santa RI Capua Vetere. 4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per le reciproche colleganze, sono inammissibili, per i motivi qui illustrati. 4.1. Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha evidenziato che il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro di beni e valori nella disponibilità della società SP s.p.a. e di IG IF e AO IF di importo equivalente al profitto del reato e che, non essendo stati rinvenuti nella disponibilità degli indagati beni corrispondenti a detto valore, il sequestro è stato esteso all'opificio di proprietà della società SP s.p.a. L’estensione del sequestro preventivo all’opificio di proprietà della società SP s.p.a. era stato disposto dal pubblico ministero in esecuzione del decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari che, come detto, aveva testualmente disposto: «il sequestro preventivo delle somme di denaro illecitamente percepite dalla società SP PA a titolo di finanziamento agevolato per un totale di 3.953.976,60 euro […]» e «in via subordinata, ove ciò non sia possibile, il sequestro di beni e valori nella disponibilità della società SP Spa e di IF IG e IF AO, di importo equivalente al profitto medesimo». I ricorrenti contestano la decisione del Tribunale di non ritenere illegittima l’estensione del sequestro all’opificio di proprietà della SP s.p.a., che, secondo la prospettazione difensiva, è soggetto estraneo ai reati. 4.2. In merito, deve rilevarsi che, secondo quanto chiarito da questa Corte, le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo - del tipo di quelle denunciate nel caso di specie, nel quale i ricorrenti si dolgono della estensione del vincolo reale a titolo di sequestro per equivalente sull’opificio 7 di proprietà di SP s.p.a. - non possono essere fatte valere propriamente con una richiesta di riesame, né con una istanza di dissequestro, e tanto meno sono appellabili ex art. 322- bis cod. proc. pen. o ricorribili per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen., trattandosi di questioni che vanno proposte con la distinta procedura dell'incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Steccato Vattumè, Rv. 265103 – 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769 – 01; Sez. 3, n. 26729 del 23/03/2011, Lannino, Rv. 250637 – 01). Ne consegue che, nella fattispecie, la questione concernente l'asserita illegittima estensione del vincolo reale all’opificio della SP s.p.a. doveva essere posta al giudice competente nelle forme dell'incidente di esecuzione, con conseguente impossibilità di scrutinio diretto in questa sede del secondo motivo di ricorso. 4.3. L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso comporta, logicamente, anche l’inammissibilità del terzo motivo. 4.3.1. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, come detto, la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla relazione tecnica a firma dell'ingegnere Giuseppe Verde, depositata all'udienza dell'8 luglio 2025, con la quale si intendeva contestare un errore nel quale sarebbe incorso l'ingegnere Fuschetti, consulente del pubblico ministero, nel determinare il valore del bene sul quale estendere il sequestro del profitto del reato finalizzato alla confisca per equivalente in sequestro. Emerge, invero, dall'ordinanza impugnata che la consulenza tecnica dell’ingegnere Fuschetti era stata disposta dal pubblico ministero al fine di determinare il valore economico dell’opificio, al quale è stato esteso il sequestro. La determinazione del valore del bene in sequestro era, invero, necessaria per garantire che tale valore non eccedesse l’ammontare del profitto del reato, nell’ambito del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, al fine di valutare la legittimità dell’estensione del vincolo reale all’opificio di proprietà di SP s.p.a. 4.3.2. Si trattava, quindi, di una documentazione che andava prodotta nell’ambito della distinta procedura dell’incidente di esecuzione, che – per le ragioni dinanzi esposte – doveva essere attivata dinanzi al giudice competente. 5. Il quarto motivo, con il quale si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza del presupposto del periculum in mora, è inammissibile. 5.1. Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere in funzione di giudice del riesame, sul requisito del periculum in mora, si è espresso con ordinanza del 15 gennaio 2025, con la quale ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa RI Capua 8 Vetere in data 23 dicembre 2024, rendendo una motivazione già ritenuta incensurabile da questa Corte con sentenza del 14 maggio 2025 (Sez. 2, n. 22329 del 14/05/2025), con la quale sono stati rigettati i ricorsi di AO IF e IG IF. 5.2. Sul punto si richiama il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta con sé il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. La preclusione opera anche nei procedimenti incidentali, perché altrimenti si consentirebbe, indipendentemente dalla sopravvenienza di fatti nuovi o preesistenti non conosciuti, allo stesso giudice di merito di esaminare le questioni di fatto e di diritto, già decise dal giudice a lui sovraordinato in sede di impugnazione o, comunque si darebbe adito ad una nuova ed eventualmente diversa valutazione di elementi già in precedenza presi in considerazione (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 1994, Galluccio, Rv. 195806 – 01; successivamente, ex multis, Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, Bellomo, Rv. 286171 – 01). 5.3. Nella fattispecie, la questione del periculum in mora è stata non solo dedotta con la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del 23 dicembre 2024, ma anche decisa dal Tribunale con l’ordinanza del 15 gennaio 2025; si è verificata, pertanto, la preclusione processuale derivata dal giudicato cautelare sul punto, relativamente al quale non risulta allegato alcun elemento di novità, posto che, come detto, si discute unicamente dell’estensione su un bene del vincolo reale la cui legittimità è stata già scrutinata. 6. In relazione, infine, ai motivi aggiunti di ricorso a firma dell’avv. Mario IF – ciascuno dei quali ripropone una corrispondente censura dei motivi principali – va rilevata la loro inammissibilità derivata. Ed invero, l’imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l’impugnazione principale (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 – 01; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 – 01) comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851 – 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli, Rv. 242129 – 01), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 – 01). 9 7. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE MO AN GR </PAn>