Articolo 71 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 70Articolo 72
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
29 aprile 2003
Art. 71. (( 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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