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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8034/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.07.2025 da 1) Parte_1
Nata a Saronno (VA) il 14.03.1976 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Landillo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano 7.06.1981 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Landillo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Limbiate in data 7.10.2006, anno 2006 atto N. 56, P. 2 S. A In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: nato in data [...] a [...] Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.07.2025 ed integrato in data 1.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
b) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato stabilmente presso la madre.
c) La casa coniugale sita in Limbiate, via Valgardena 7, di cui il sig. e la sig.ra Pt_2 Parte_1 sono comproprietari al 50%, verrà assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra che vi abiterà con Parte_1 il figlio Per_1
d) Il sig. dovrà pagare tutte le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale Pt_2 sita in Limbiate via Valgardena 7 fino alla sua estinzione prevista per il 01 gennaio 2035.
e) Il sig. si impegnerà a pagare interamente le spese condominiali ordinarie e solo le spese Pt_2 straordinarie riguardanti il rifacimento della facciata ancora da saldare pari ad euro 3.500.00 circa dell'immobile sito in Limbiate via Valgardena 7 assegnato alla sig.ra Parte_1
f) Il sig. on sé il figlio un giorno a settimana, a secondo delle proprie esigenze Controparte_1 lavorative, dall'uscita da scuola fino alle 21.00, con eventuale possibilità di pernottamento e 1 weekend al mese dalla mattina del sabato fino alle ore 22.00 e dalla mattina della domenica fino alle ore 20.00 con eventuale possibilità di pernottamento. Gli orari e i giorni sopraindicati in cui il padre potrà stare con il figlio potranno subire delle variazioni, in accordo tra i coniugi, a causa delle esigenze lavorative del sig. che occupandosi di servizi di catering per aziende è proprio nei fine Pt_2 settimana e nei periodi festivi e di vacanza ad essere maggiormente impegnato.
g) Il minore trascorrerà il periodo natalizio una settimana con la madre ed una con il padre, alternandosi di anno in anno Natale e Capodanno. Le festività pasquali ad anni alterni con ciascun genitore: Pasqua 2026 con la madre. Le festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno ad anni alterni con ciascun genitore.
h) Il figlio trascorrerà le vacanze estive con il padre a partire dal 2026 almeno 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno/luglio/agosto/settembre, in un periodo che i genitori stabiliranno di comune accordo;
per l'anno 2025 il sig. non potrà andare in vacanza con il figlio nei mesi estivi a Pt_2 causa degli impegni lavorativi.
i) Il minore continuerà il percorso di logopedia già intrapreso fino a quando sarà Persona_1 necessario ed il sig. ne sosterrà interamente i relativi costi. Pt_2
j) Il sig. verserà a titolo gratuito alla sig.ra la somma di Euro 5.000,00 mediante Pt_2 Parte_1 bonifico bancario entro il 31 luglio 2025. k) Il sig. dal mese di luglio 2025 corrisponderà alla signora anticipatamente ed Pt_2 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità all'anno, a titolo contributo per il mantenimento del figlio la somma di Euro 1.300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. (prima Per_1 rivalutazione dicembre 2025).
l) L'Assegno Unico verrà percepito direttamente e per intero dalla signora e il sig. Parte_1 Pt_2 si impegnerà a consegnare la documentazione eventualmente necessaria per la redazione del Modello ISEE.
m) I signori e suddivideranno al 50% le spese extra scolastiche, mediche e Parte_1 Pt_2 ricreative della minore secondo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Milano, così suddivise:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di baseodallospecialista;
Controparte_2
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
n) I genitori si sono già accordati affinché il figlio possa frequentare almeno un corso sportivo dividendo al 50% il costo del corso e del pertinente abbigliamento.
o) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di Euro 1.000,00 a titolo di Pt_2 Parte_1 mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese in virtù di un dovere di assistenza materiale assunto nei confronti della moglie che si trova ad oggi in stato di disoccupazione, fintanto che la stessa non troverà un'attività lavorativa che la renda economicamente autosufficiente.
p) I coniugi, pertanto, sin d'ora dichiarano di aver definito tra loro, in modo completo e definitivo, ogni rapporto e pendenza patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere in via reciproca per nessun titolo, ragione o causa.
q) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti, nonché degli altri documenti di identificazione validi per l'espatrio anche per il figlio minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Limbiate in data 7.10.2006. 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limbiate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Nulla sulle spese Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG