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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 7140 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
Parte_1
- OPPONENTE-
E
elettivamente Controparte_1 domiciliato rappresentato e difeso come in atti;
- OPPOSTO –
NONCHÉ elettivamente domiciliata Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti
-OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2 Con atto di citazione l'istante ha proposto opposizione ex art.615 co 1 cpc avverso la cartella di pagamento n. 04720230021277310/001 notificata in data 14.09.23 da . Controparte_2
Co La cartella di pagamento è fondata sulla ordinanza ingiunzione n.276/2022 resa dall' di per violazioni attinenti al LUL ed alla somministrazione illecita di lavoratori, CP_1 ordinanza notificata in data 31.01.2023.
Avverso la predetta ordinanza l'opponente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di
Cassino.
Con la presente opposizione viene dedotta sostanzialmente la illegittimità della cartella di pagamento perché il titolo esecutivo è sub judice.
Si sono costituiti l' e Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 13 maggio
2025 lo scrivente Magistrato, riservava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate
(diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999
n.2574).
L'opponente ha contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione contestando la legittimità del titolo esecutivo in quanto sub judice e questo è motivo di opposizione alla esecuzione.
Tuttavia in sede di precisazione delle conclusioni ha depositato il verbale di conciliazione giudiziale reso dal Tribunale di Cassino innanzi al quale era stata impugnata l'ordinanza ingiunzione, titolo posto in esecuzione attraverso l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento impugnata in questa sede. Nel verbale di conciliazione l'odierno opponente rinuncia alla azione mentre l'ente impositore riduce l'importo dovuto a titolo di sanzione per le commesse violazioni in materia di lavoro.
4. In via preliminare si deve affrontare la questione se le dichiarazioni delle parti possano essere interpretate come fatto sopravvenuto che rende superflua la pronuncia del Giudice.
Sul punto, pur non ignorando la recente sentenza che postula come necessaria, anche per la dichiarazione congiunta della cessata materia del contendere, la necessità della procura speciale ( Cass. Sez. 2, sentenza n. 149 del 08/01/2014), ritiene questo
Giudice di dover sposare altro e diverso orientamento, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, il deposito del verbale di conciliazione giudiziale – a parere di questo Giudice – può essere interpretato come conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo sfociante in una pronuncia dichiarativa di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr.Cass n.7185/2010).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr Cass.n.13217/2013).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale di merito e di legittimità, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr. Cass.1089/03). Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio e pure in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa, risulti indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass.5286/93). La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e ragionevolezza del processo incentrata al principio di economicità processuale. Per fatti sopravvenuti o il diritto azionato trova compiuta realizzazione, ovvero sopravviene la carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime tuttavia il giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali secondo la soccombenza virtuale ed alla luce del principio di causalità.
Nel caso che oggi ci occupa giova osservare che la documentazione versata in atti consente di riconoscere l'assoluta correttezza dell'operato degli opposti. Risulta infatti la notifica dell'ordinanza ingiunzione n.276/2022 sia alla società opponente sia al suo legale rappresentate nonché l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica CP_4 della cartella.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
DICHIARA cessata la materia del contendere;
LETTO l'art.91 cpc;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e , spese Controparte_1 Controparte_2
quantificate in euro 2478,00 ciascuno oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 13maggio 2025.
Il Giudice
Dr. ssa Linda Catagna