TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3931/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 01/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI Parte_1 C.F._1 eletti in via venezia 6/e 71042 CERIGNOLA ITALIApresso il difensore avv. VIGLIOTTI STELLA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
Resistente; contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 19/05/2022 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo condanna dell'Istituto al pagamento dell'assegno unico e universale per i figli ex L. 46/2021 dal mese di marzo 2022. Esponeva avere presentato domanda in data 21-2-2022 corredata di ISEE. La domanda amministrativa- accolta dall' risultava tuttavia CP_1 bloccata per blocco scup del quale il ricorrente non conosce tivazioni. In data 17.05.2022 l' comunicava che l'istanza era stata inoltrata per competenza alla sede di CP_1
Cerignola; al ento del deposito del ricorso nessun pagamento era intervenuto.
L' inizialmente dichiarato contumace, si sostituiva in data 29-9-2025, dando atto che la CP_1
p ione controversa (ANF) è stata riconosciuta e liquidata prima del deposito del ricorso giudiziario
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
1 L ha dato prova che il pagamento per cui è causa è stato erogato con ratei con valuta mensile a CP_1 decorrere dal 30 maggio 2022.
In ogni caso la parte ricorrente non ha contestato l'intervenuta erogazione.
Se ciò determina la cessazione della materia del contendere, è pur vero che l'adempimento non è- come assume l anteriore al ricorso (depositato il 19-5-2022) quanto, piuttosto, alla notifica dello CP_1 stesso.
Sicchè l è soccombente virtuale. CP_1
Le spese di lite compensate considerato che l in data 17-5-2022 aveva comunicato la CP_1 trasmissione della pratica all'Agenzia di Cerignola;
sicchè in ogni caso- a prescindere dalla tempestività della costituzione dell deposito del ricorso già in data 19-5-2022 è stato CP_2
a dire poco affrettato. Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Foggia, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 01/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI Parte_1 C.F._1 eletti in via venezia 6/e 71042 CERIGNOLA ITALIApresso il difensore avv. VIGLIOTTI STELLA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
Resistente; contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 19/05/2022 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo condanna dell'Istituto al pagamento dell'assegno unico e universale per i figli ex L. 46/2021 dal mese di marzo 2022. Esponeva avere presentato domanda in data 21-2-2022 corredata di ISEE. La domanda amministrativa- accolta dall' risultava tuttavia CP_1 bloccata per blocco scup del quale il ricorrente non conosce tivazioni. In data 17.05.2022 l' comunicava che l'istanza era stata inoltrata per competenza alla sede di CP_1
Cerignola; al ento del deposito del ricorso nessun pagamento era intervenuto.
L' inizialmente dichiarato contumace, si sostituiva in data 29-9-2025, dando atto che la CP_1
p ione controversa (ANF) è stata riconosciuta e liquidata prima del deposito del ricorso giudiziario
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
1 L ha dato prova che il pagamento per cui è causa è stato erogato con ratei con valuta mensile a CP_1 decorrere dal 30 maggio 2022.
In ogni caso la parte ricorrente non ha contestato l'intervenuta erogazione.
Se ciò determina la cessazione della materia del contendere, è pur vero che l'adempimento non è- come assume l anteriore al ricorso (depositato il 19-5-2022) quanto, piuttosto, alla notifica dello CP_1 stesso.
Sicchè l è soccombente virtuale. CP_1
Le spese di lite compensate considerato che l in data 17-5-2022 aveva comunicato la CP_1 trasmissione della pratica all'Agenzia di Cerignola;
sicchè in ogni caso- a prescindere dalla tempestività della costituzione dell deposito del ricorso già in data 19-5-2022 è stato CP_2
a dire poco affrettato. Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Foggia, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2