Sentenza 31 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2025, proposto da
Raffaele Vacchiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Vacchiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rivello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del ricorrente del 16.11.2024 - ripristino canalizzazione acque.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rivello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato in data 15/1/2025, il deducente ha contestato l’inerzia serbata dal Comune di Rivello sull’istanza, presentata in data 16/11/2024, volta a ottenere il ripristino delle canalizzazioni dell’acqua piovana sulla strada di accesso alla propria abitazione (denominata Strada Comunale Chiani) a monte del terreno di sua proprietà (foglio 31, particelle 151 e 152), oltre al consolidamento strutturale e alla riparazione del relativo manto stradale, interessato da un evento franoso in data 2/2/2013.
2. Si è costituito il Comune di Rivello che assume l’inammissibilità del ricorso per l’insussistenza di un obbligo di provvedere sulla diffida e, comunque, la sua infondatezza, avendo l’Amministrazione intrapreso azioni a risoluzione della problematica (con determinazione n. 160 del 18/10/2024 ha proceduto all’affidamento del “Servizio tecnico di Redazione della Relazione Geologica”; con determinazione n. 161 del 18/10/2024 ha affidato l’incarico di “Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità, Certificato Regolare esecuzione”; con determinazione n. 253 del 31/12/2024 ha proceduto all’affidamento del “Servizio inerente rilievi, accertamenti e indagini geognostiche, prove di laboratorio”).
3. Alla camera di consiglio del 19/3/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile, come eccepito dal Comune.
Ed invero, costituisce ius receptum che presupposto per l'attivazione del rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è che l'Amministrazione abbia omesso di adottare un provvedimento esplicito sull'istanza presentata da un soggetto per la tutela di un interesse proprio, differenziato da quello della generalità degli amministrati, in violazione di un obbligo specifico di provvedere; tale presupposto non sussiste nella specie, atteso che l’esigenza alla buona conservazione della rete stradale (ed al ripristino delle sue condizioni di sicurezza) si raccorda non già una pretesa differenziata e qualificata dei singoli soggetti prossimi allo specifico bene pubblico da manutenere (suscettibile di tradursi in un'azione giudiziaria individuale), bensì ad un interesse generale della collettività, cui corrisponde un mero dovere funzionale (di buona amministrazione) dei competenti soggetti pubblici.
Il che ben si evince dalla mera lettura delle invocate disposizioni normative di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 285/1992 e all’art. 28 della L. n. 2248/1865, nessuna delle quali consente, anche solo indirettamente, di radicare un obbligo di provvedere giustiziabile in questa sede.
Ciò a prescindere dal rilievo che, comunque, vi è evidenza documentale del fatto che il Comune di Rivello non ha osservato alcun contegno effettivamente inerte rispetto alla sollecitazione proveniente dal ricorrente, essendosi concretamente attivato (mediante l’adozione di specifiche determinazioni amministrative, come risulta dalla superiore narrativa) per avviare a soluzione (nei tempi richiesti dal reperimento delle disponibilità finanziarie e dal rispetto delle procedure di legge) la problematica da questi denunciata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Rivello, da liquidarsi nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Mariano | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO