Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 5001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5001 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
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n. 24980 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel -
2) Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice.-
3) Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24980 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MARIAROSARIA
COSTANZO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. PATRIZIA EUFEMIA ARCANGELA
DELIDDO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
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Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep il 21.10.21 il ricorrente in epigrafe, premesso il matrimonio del
13.07.1985, con la resistente e che dall'unione erano nati i figli a Napoli il Per_1
10.08.1989, maggiorenne, ma non indipendente economicamente e , a Napoli Per_2
il 29.12.1994, maggiorenne ed autonomo deduceva quanto in atti e concludeva: autorizzare i coniugi a vivere separati;
la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, sarà assegnata alla moglie che continuerà a viverci con i figli;
i coniugi continueranno ad essere comproprietari al 50% dell'immobile sito in
Vinchiaturo (86019 - Campobasso), alla Via Grande Quercia Nuova Acquamarina,
12;
il figlio è maggiorenne ed autonomo economicamente, in quanto svolge la Per_2
professione di tatuatore con ottimi riscontri;
la FI , pur se maggiorenne, non è autonoma economicamente e pertanto il Per_1
padre si impegna a versare entro il giorno 27 di ogni mese alla moglie in favore della FI un contributo per il mantenimento pari ad euro 200,00, oltre indice AT;
il sig. si impegna, altresì, a versare alla moglie in favore della FI il Pt_1
50% delle spese straordinarie sostenute e documentate, come da protocollo di intesa tra il Tribunale di Napoli ed il COA;
il sig. si impegna a versare alla moglie ed in favore della stessa un Pt_1
contributo per il mantenimento mensile pari ad euro 300,00, oltre indice AT da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese;
il ricorrente ha sempre pagato e continuerà a pagare fino alla estinzione dello stesso, un finanziamento accesso in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia;
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il ricorrente paga, altresì, ogni mese un canone di locazione di euro 300,00 per
l'appartamento che conduce in locazione da circa un anno, oltre ad un finanziamento di euro 436,53 mensili (Agos Ducato pratica n. 0000000063511077 con scadenza
15.05.2030);
condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva la resistente deduceva quanto in atti e concludeva: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito per i fatti esposti nella premessa dell'atto introduttivo;
assegnare alla resistente la casa coniugale, in uno ai mobili che la arredano, agli accessori e alle suppellettili presenti, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli maggiorenni e non autosufficienti;
fare obbligo al ricorrente di provvedere a ogni necessità ed esigenza economica della moglie e dei figli, in proporzione delle sue sostanze reddituali (dichiarate e da accertare) e in rapporto alla sua capacità professionale, all‟uopo condannandolo a corrispondere alla moglie, entro il cinque di ogni mese e presso il domicilio di costei, un congruo assegno per il mantenimento suo e dei figli maggiorenni privi di autosufficienza economica, da aggiornarsi periodicamente secondo gli indici ISTAT-
FOI;
determinare detto contributo in base alla verifica dei cespiti patrimoniali del ricorrente, sia immobiliari sia mobiliari, da accertarsi mediante l‟interrogatorio libero delle parti e la prova testimoniale, o anche ricorrendo alla consultazione delle principali banche dati pubbliche (CERVED, Agenzia delle Entrate, Agenzia del
Territorio, Conservatorie dei Registri Immobiliari, richieste di informazioni agli
Istituti di Credito presenti su piazza, accesso telematico all‟Archivio dei rapporti finanziari), all‟accertamento fiscale da parte del nucleo di polizia tributaria della
Guardia di Finanza al fine di ottenere copia delle dichiarazioni dei redditi, l‟elenco
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dei beni immobili registrati e delle compravendite degli ultimi cinque anni, l‟elenco dei beni mobili registrati (autovetture, motocicli, ecc.) e delle compravendite degli ultimi cinque anni, l‟elenco dei rapporti bancari e finanziari con allegati estratti circa le posizioni intestate e cointestate degli ultimi cinque anni (con particolare attinenza alla movimentazione relativa alla provenienza e alla negoziazione di assegni bancari, giroconti, sottoscrizione di titoli, ecc.), o imponendo al ricorrente di esibire la dichiarazione personale dei redditi e ogni altra documentazione utile all‟indagine;
ove tali strumenti dovessero risultare insufficienti sul piano probatorio a fornire
l‟esatta ricostruzione della reale capacità economica dell‟obbligato, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di acquisire l‟elenco delle posizioni bancarie, gli estratti e la documentazione relativa ai conti correnti intrattenuti dal convenuto, i depositi titoli e le gestioni degli strumenti finanziari di tutti i rapporti che comunque si trovino nella sua disponibilità, sottoporre i rapporti in parola ad una verifica del loro andamento o saldo negli ultimi cinque anni e indagare la possibile distrazione o occultamento di risorse patrimoniali;
individuare, altresì, eventuali intestazioni fiduciarie di beni, partecipazioni o rapporti finanziari;
verificare, infine, eventuali intestazioni a favore di congiunti o familiari appartenenti al nucleo originario di beni, partecipazioni o rapporti finanziari;
disporre a totale carico di l'obbligo di corrispondere le spese Parte_1
straordinarie da farsi a favore dei figli;
condannare, infine, al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1
legali, nonché delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., in virtù del principio della soccombenza e del comportamento del ricorrente che non ha fatto precedere la proposizione della domanda giudiziale da rituale invito stragiudiziale a vagliare la sussistenza dei presupposti per la definizione non contenziosa della lite, proposta che
– ove pervenuta – avrebbe consentito alla convenuta di valutare in termini di convenienza la nuova procedura deflattiva di separazione prevista dal legislatore;
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assumere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia.
All' esito dell'udienza del 21.3.22 il Presidente sciogliendo la riserva coì provvedeva: “ I provvedimenti urgenti da adottare sono, innanzitutto, quelli relativi ai due figli della coppia, entrambi maggiorenni, alla casa familiare ed ai rapporti economici tra i coniugi.
Quanto ai figli maggiori va premesso che, avendo le parti concordato sullo svolgimento, sin dal 2018, di un'attività in proprio da parte del figlio , di anni Per_2
28, deve ritenersi provato il raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso con conseguente rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla resistente per detto figlio.
Per quanto concerne la misura del contributo al mantenimento dell'altra FI
, di anni 33 ma affetta da una patologia invalidante e, quindi, pacificamente Per_1
non economicamente autosufficiente, va ricordato che, secondo l'orientamento consolidato tra i Supremi Giudici ”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto ( cfr Cass. Sez. 6,
Ord. 19299 del 16.09.2020).
Orbene, alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, allo stato, fatta salva più approfondita valutazione nel corso del giudizio, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti (la moglie è priva di redditi da lavoro ed ha attribuito al marito un reddito mensile di circa euro 2.700,00 mentre il marito, pur essendo percettore di un reddito da lavoro dipendente presso una Banca, ha depositato modelli di dichiarazioni fiscali incomplete, sostenendo di avere diverse esposizione debitorie ed ha depositato solo alcune buste paga, comprovanti un reddito di circa euro 2.300,00) appare equo stabilire, a carico di un assegno Parte_1
mensile di euro 500,00 quale contributo al mantenimento della FI , con Per_1
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rivalutazione annuale secondo Indici AT dal mese di marzo 2023, oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Essendo pacifica tra le parti la convivenza della madre con la FI , Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, va assegnato a CP_1
il godimento della ex casa familiare.
[...]
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di un assegno di mantenimento per se stessa, va ricordato che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, condivisa dalla scrivente, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Sez. 1 - , Sentenza n. 12196 del
16/05/2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16809 del 24/06/2019) .In altre decisioni si afferma che: “in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Ebbene chi scrive ritiene che, tenuto conto della pacifica assenza di redditi autonomi in capo alla moglie, casalinga e dei redditi da lavoro del marito, emerga una sostanziale disparità reddituale tra i coniugi. Pertanto, considerata, per un verso, la durata non breve della convivenza coniugale e valorizzato, per un altro, il godimento della ex casa familiare in comproprietà da parte della stessa, va posto a carico del
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marito quale contributo mensile al mantenimento della moglie la somma di euro
350,00; somma da corrispondersi a entro e non oltre il 5 di ogni Controparte_1
mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici AT a decorrere dal mese di marzo 2023.
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese, la somma di euro 500,00 quale contributo al mantenimento della FI , Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici AT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
entro e non oltre il girono 5 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese, la somma di euro 350,00 quale contributo al mantenimento della moglie;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici AT;
- assegna a il godimento della ex casa familiare;
Controparte_1
- rigetta nel resto;
”
Quindi rimetteva le parti innanzi al G.I.
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza, la procedura era rimessa al Collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano tempestive e specifiche doglianze.
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La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito proposta dalla resistente , si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del Collegio la domanda di addebito proposta dalla resistente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
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Ed invero a base della domanda è stato dedotto l'abbandono della dimora coniugale, da parte del ricorrente che del resto sin dall'atto introduttivo ammetteva essersi allontanato dalla casa coniugale giustificando tale la condotta invocando il principio: “l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato da una giusta causa, ossia dalla ricorrenza di situazione di fatto, o anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sé incompatibili con la protrazione della convivenza, ovvero quando sia intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione di detta convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. Cass., sez. VI,
12 aprile 2016, n. 7163; Cass., sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11785; Cass., sez. VI, 27 giugno 2013, n. 16285; Cass., sez. I, 24 febbraio 2011, n. 4540; Cass., sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2740).
Orbene la condotta del resistente integra senz'altro una grave violazione dei doveri coniugali di coabitazione, di assistenza morale e materiale.
Quanto all'abbandono soccorre l'orientamento della Suprema Corte ( cfr. tra le altre.
I n. 17056 del 3.08.2007) secondo il quale:” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e
l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
Come precisato dalla Cassazione civile, nella sentenza n. 10823 del 25/05/2016,
“l'infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2): così da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa tale da
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giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c., comma 1). Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta. L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit. Spetterà, quindi, all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059).
Tale riparto dell'onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 c.c.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova;
laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l'altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell'adulterio (o dell'omissione di assistenza, o dell'interruzione della coabitazione)”.
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Alla stregua di tali condivisi principi giurisprudenziali, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia provato che l'abbandono sia intervenuto allorquando si era già conclamata situazione di intollerabilità della convivenza. La teste escussa, sorella del ricorrente, inammissibilmente ha riferito valutazioni introducendo inoltre circostanze neppure dedotte, nè capitolate.
Così va accolta la domanda di addebito della separazione al marito.
All'esito dell'istruttoria svolta vanno poi confermate le statuizioni di contenuto economico dell'ordinanza Presidenziale.
Quanto al figlio , da tempo maggiorenne, non sono stati dedotti percorsi Per_2
formativi in atto, inoltre lo stesso dal tempo ha iniziato attività imprenditoriale, in ordine alla quale non può più ritenersi l'eventuale incidenza di restrizioni pandemiche le cui conseguenze, peraltro, non potrebbero essere messe a carico dei genitori, per il principio di autoresponsabilità.
Quanto alla FI anch'essa maggiorenne, non è in discussione l'an ma Per_1
solo il quantum del contributo a carico del padre al suo mantenimento
(provvedendovi la madre convivente in via diretta).
Il ricorrente, infatti, sin dall'atto introduttivo ha chiesto determinarsi il contributo al mantenimento della FI a suo carico in € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli, confermando la richiesta in sede di conclusioni, esplicitamente richiedendo la riduzione di quello previsto in sede presidenziale.
Quanto alla documentazione reddituale prodotta va rilevato che il ricorrente non ha provveduto compiutamente ad aggiornarla, ma dagli ultimi CU in atti risultano redditi lordi per l'anno di imposta 2021 di € 47097,65 e per il 2022 di € 47956,04, oltre che frammentaria documentazione bancaria inerenti alcuni addebiti di pagamenti a studio dentistico pediatrico. Quanto al finanziamento Agos risulta prodotto solo conteggio
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per estinzione anticipata, senza che risulti che il prestito è stato contratto per motivi di famiglia. L'allontanamento dalla casa familiare implicava poi la necessità di reperire ulteriore abitazione.
Così alla luce delle risultanze in atti non può che confermarsi la misura della contribuzione prevista in via provvisoria in sede presidenziale, come maggiorata della rivalutazione maturata e pertanto all'attualità in € 512,50 oltre ulteriore rivalutazione annuale automatica come per legge.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente che la abiterà con la FI maggiorenne non economicamente autosufficiente come del resto richiesto anche dal ricorrente -stante la funzione dell'istituto a conservare l'ambiente domestico ( cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010;
Sez. 1, n. 18440 del 01/08/2013; Cass. Sez.I n. 21334 del 18/09/2013).
Anche in ordine alla domanda della ricorrente di contributo al suo mantenimento in contestazione è solo il quantum, chiedendo il ricorrente di contenerla in € 300,00 mensili. Tuttavia alla luce delle risultanze suindicate ne va confermata la misura già disposta in via provvisoria, che rideterminata all'attualità ammonta ad € 358,75 oltre ulteriore rivalutazione annuale automatica come per legge.
La somma andrà versata dal ricorrente alla resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici AT .
Non possono trovare accogliemto le ulteriori domande accessorie alla separazione
Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c).
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve
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escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pronunzia la separazione personale dei coniugi con addebito a;
Parte_1
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 512,50
(cinquecentododicicinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento della FI Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, Per_1
secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese Parte_1
alle spese straordinarie per la FI secondo il protocollo siglato tra Tribunale di
Napoli e COA nel Marzo 2018;
Assegna la casa coniugale alla signora;
Controparte_1
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 358,45
(trecentocinquantotto/45) a titolo di contributo al suo mantenimento. Detta somma
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sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
rigetta per il resto e dichiara l'inammissibilità delle altre domande come da motivazione
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 149, parte II, s.a.sez Z, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Compensa, per intero, le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24/01/2025
IL PRESIDENTE EST
dott. Carla Hubler
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