TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2024, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 546\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice Rel. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice Riunito nella Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 546/2024 R.G., vertente tra:
c.f.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/03/1972, con l'avv. SOTTILE MARIA;
ricorrente
e c.f. , nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
20/06/1971, con l'avv. VERDERICO NICOLA;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: entrambe le parti hanno concluso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa. Il P.M ha fatto pervenire il proprio visto senza nulla osservare.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/05/2024, ha chiesto che Parte_1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 08/06/1996; il riconoscimento in proprio favore di Controparte_1 un assegno di divorzio ex art. 5 comma 6 L. 898/70 dell'importo di euro 119,80 mensili;
la conferma dell'obbligo a carico di di corrispondere il Controparte_1 mantenimento in favore di ciascun figlio nella misura pari ad euro 239,60 mensili per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
di confermare l'ordine di pagamento diretto in proprio favore nei confronti del datore di lavoro del . CP_1
Si è costituito , il quale ha contestato quanto sostenuto ex Controparte_1 adverso e ha chiesto il rigetto della richiesta di assegno divorzile avanzata dalla
. Pt_1
Comparsi personalmente innanzi al giudice delegato, le parti hanno chiesto un rinvio per sussistenza di trattative. All'udienza del 15/11/2024, tenutasi in modalità cd. cartolare, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio, che hanno allegato in atti. La causa è stata quindi posta in decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti.
È documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata la separazione personale e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto.
In ordine alle condizioni di divorzio, il collegio rileva che quanto concordato dalle parti nella sopra detta scrittura non appare contrario alla legge ed ai loro interessi.
Non sussistono quindi ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Tenuto conto del fatto che il procedimento si è concluso con accordo, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, sentite le parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , celebrato in Milazzo, in data
[...] Controparte_1
08/06/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 35, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo di procedere all'annotazione della presente Sentenza e dispone, per l'effetto, che la presente pronuncia, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria;
- compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 9/12/2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Giovanni De Marco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice Rel. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice Riunito nella Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 546/2024 R.G., vertente tra:
c.f.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/03/1972, con l'avv. SOTTILE MARIA;
ricorrente
e c.f. , nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
20/06/1971, con l'avv. VERDERICO NICOLA;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: entrambe le parti hanno concluso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa. Il P.M ha fatto pervenire il proprio visto senza nulla osservare.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/05/2024, ha chiesto che Parte_1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 08/06/1996; il riconoscimento in proprio favore di Controparte_1 un assegno di divorzio ex art. 5 comma 6 L. 898/70 dell'importo di euro 119,80 mensili;
la conferma dell'obbligo a carico di di corrispondere il Controparte_1 mantenimento in favore di ciascun figlio nella misura pari ad euro 239,60 mensili per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
di confermare l'ordine di pagamento diretto in proprio favore nei confronti del datore di lavoro del . CP_1
Si è costituito , il quale ha contestato quanto sostenuto ex Controparte_1 adverso e ha chiesto il rigetto della richiesta di assegno divorzile avanzata dalla
. Pt_1
Comparsi personalmente innanzi al giudice delegato, le parti hanno chiesto un rinvio per sussistenza di trattative. All'udienza del 15/11/2024, tenutasi in modalità cd. cartolare, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio, che hanno allegato in atti. La causa è stata quindi posta in decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti.
È documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata la separazione personale e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto.
In ordine alle condizioni di divorzio, il collegio rileva che quanto concordato dalle parti nella sopra detta scrittura non appare contrario alla legge ed ai loro interessi.
Non sussistono quindi ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Tenuto conto del fatto che il procedimento si è concluso con accordo, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, sentite le parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , celebrato in Milazzo, in data
[...] Controparte_1
08/06/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 35, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo di procedere all'annotazione della presente Sentenza e dispone, per l'effetto, che la presente pronuncia, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria;
- compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 9/12/2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Giovanni De Marco
3