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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola all'udienza di discussione del 12.2.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 1654/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difesa dall'avv.to Parte_1
Toscano Ciro E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. to CP_1
Anna Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.3.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie CP_2 argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°. La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Tuttavia, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. Invero, nella relazione peritale il CTU dott. sulla scorta Persona_1 della documentazione in atti e soprattutto dell'obiettività clinica ha evidenziato che la parte opponente è affetta da : “diabete mellito tipo 2 in terapia mista, cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica, lombalgia cronica da discopatia lombare con ernia discale C4 C5- S1, gonartrosi bilaterale a sinistra in esito di drenaggio ed escissione chirurgica di borsa prerotulea infetta selettiva mediale” Diversamente da quanto dedotto dalla parte opponente non vi è stata un'omessa valutazione da parte del ctu della patologia cardiopatia ipertensiva ed, infatti, il Ctu dopo aver esaminato la documentazione medica in atti, in sede di esame obiettivo ha esaminato anche questo apparato, riscontrando un'aia cardiaca nei limiti della norma , toni puri e pause libere ed assenza di edemi declivi. Mentre con riferimento a quello osteoarticolare ha rilevato limitazioni funzionali solo ai gradi estremi del rachide lombare e solo ai gradi estremi dei movimenti di flessione del ginocchio sinistro. Quanto al diabete mellito di tipo II esso è trattato farmacologicamente ed allo stato non incide negativamente e in modo significativo sull'attività lavorativa dell'opponente, ed i possibili effetti collaterali dei farmaci che assume sono prospettati dalla parte opponente in termini meramente ipotetici e non documentati. Pertanto, sulla scorta dell'obiettività clinica rilevata, in ragione della sussistenza di patologie in parte cronicizzate ma con modesta limitazione funzionale il CTU ha correttamente concluso per l'insussistenza di una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le attitudini del periziando, che svolge attività di muratore/ carpentiere, in misura superiore ai due terzi. La successiva documentazione prodotta non denota un significativo aggravamento delle condizioni di salute dell'opponente.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario ex lege 222/84. In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. tenuto conto dello stato patologico comunque accertato compensa integralmente tra le parti le spese di lite relativamente alla fase di Atp e di opposizione ad ATP. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell e della parte ricorrente in solido CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 Compensa integralmente tra le parti le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' e della parte ricorrente in solido CP_1
Così deciso in Nola il 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola all'udienza di discussione del 12.2.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 1654/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difesa dall'avv.to Parte_1
Toscano Ciro E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. to CP_1
Anna Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.3.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie CP_2 argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°. La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Tuttavia, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. Invero, nella relazione peritale il CTU dott. sulla scorta Persona_1 della documentazione in atti e soprattutto dell'obiettività clinica ha evidenziato che la parte opponente è affetta da : “diabete mellito tipo 2 in terapia mista, cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica, lombalgia cronica da discopatia lombare con ernia discale C4 C5- S1, gonartrosi bilaterale a sinistra in esito di drenaggio ed escissione chirurgica di borsa prerotulea infetta selettiva mediale” Diversamente da quanto dedotto dalla parte opponente non vi è stata un'omessa valutazione da parte del ctu della patologia cardiopatia ipertensiva ed, infatti, il Ctu dopo aver esaminato la documentazione medica in atti, in sede di esame obiettivo ha esaminato anche questo apparato, riscontrando un'aia cardiaca nei limiti della norma , toni puri e pause libere ed assenza di edemi declivi. Mentre con riferimento a quello osteoarticolare ha rilevato limitazioni funzionali solo ai gradi estremi del rachide lombare e solo ai gradi estremi dei movimenti di flessione del ginocchio sinistro. Quanto al diabete mellito di tipo II esso è trattato farmacologicamente ed allo stato non incide negativamente e in modo significativo sull'attività lavorativa dell'opponente, ed i possibili effetti collaterali dei farmaci che assume sono prospettati dalla parte opponente in termini meramente ipotetici e non documentati. Pertanto, sulla scorta dell'obiettività clinica rilevata, in ragione della sussistenza di patologie in parte cronicizzate ma con modesta limitazione funzionale il CTU ha correttamente concluso per l'insussistenza di una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le attitudini del periziando, che svolge attività di muratore/ carpentiere, in misura superiore ai due terzi. La successiva documentazione prodotta non denota un significativo aggravamento delle condizioni di salute dell'opponente.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario ex lege 222/84. In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. tenuto conto dello stato patologico comunque accertato compensa integralmente tra le parti le spese di lite relativamente alla fase di Atp e di opposizione ad ATP. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell e della parte ricorrente in solido CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 Compensa integralmente tra le parti le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' e della parte ricorrente in solido CP_1
Così deciso in Nola il 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola