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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1464/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. EMILI SILVANA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. EMILI SILVANA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il marito lascerà la casa coniugale e fisserà la sua residenza altrove entro 60 giorni dalla pronunzia di omologa della sentenza;
2) I coniugi sono comproprietari al 50% della casa coniugale sita in AS , di cui alla partita N.C.E.U. di Ancona n.281 Foglio 2, particella n.375 sub.3, 2 piano con corte comune.
Il Sig. si obbliga al trasferimento della propria quota di proprietà Parte_2 dell'indicato immobile a favore della signora , da effettuarsi entro 60 Parte_1 giorni dall'omologazione della separazione con separato atto notarile.
3) Il trasferimento e la pattuizione di cui al precedente comma trova la propria causale nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione, il suindicato trasferimento immobiliare è pertanto esente da
- 1 - ogni imposta fiscale e da ogni altra imposta o tassa e fa salvi i benefici ottenuti dalle parti per l'acquisto dell'immobile in regime di prima casa.
4) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a San OS (PU) il 2/10/1983, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che in data 11/06/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento alla figlia della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a San OS (PU) il 02/10/1983, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di San OS (PU) al n. 13, parte II, serie A dell'anno 1983;
- 2 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San OS (PU) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1464/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. EMILI SILVANA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. EMILI SILVANA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, il marito lascerà la casa coniugale e fisserà la sua residenza altrove entro 60 giorni dalla pronunzia di omologa della sentenza;
2) I coniugi sono comproprietari al 50% della casa coniugale sita in AS , di cui alla partita N.C.E.U. di Ancona n.281 Foglio 2, particella n.375 sub.3, 2 piano con corte comune.
Il Sig. si obbliga al trasferimento della propria quota di proprietà Parte_2 dell'indicato immobile a favore della signora , da effettuarsi entro 60 Parte_1 giorni dall'omologazione della separazione con separato atto notarile.
3) Il trasferimento e la pattuizione di cui al precedente comma trova la propria causale nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione, il suindicato trasferimento immobiliare è pertanto esente da
- 1 - ogni imposta fiscale e da ogni altra imposta o tassa e fa salvi i benefici ottenuti dalle parti per l'acquisto dell'immobile in regime di prima casa.
4) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a San OS (PU) il 2/10/1983, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che in data 11/06/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento alla figlia della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a San OS (PU) il 02/10/1983, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di San OS (PU) al n. 13, parte II, serie A dell'anno 1983;
- 2 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San OS (PU) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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