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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 779/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 779/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CECCHERINI ALFREDO;
Parte_1 Parte_1
PARTE ATTRICE contro
on il patrocinio dell'avv. VERILE FABIO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'avv. evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il precetto notificatogli con il quale veniva richiesto il versamento della somma di €. 13950.93 asseritamente dovuto sulla base della sentenza del Tribunale di Bari n 109/2020 che aveva condannato il legale al pagamento, in proprio,
delle spese processuali del giudizio oltre che al pagamento di una somma a titolo di responsabilità ex art. 96 cpc.
A sostegno della domanda, dopo aver illustrato le vicende che avevano portato all'emissione della sentenza da parte del Tribunale di Bari ed alla sua impugnazione presso la Corte di appello di Bari, deduceva, in particolare: Parte_1
− la non corrispondenza del mandato conferito dal legale rappresentante della CP_1
all'avv. Fabio Verile a quello conferito nel precedente mandato difensivo e la
[...]
conseguente inesistenza del mandato;
− la irregolare attestazione di conformità del mandato per l'assenza di valida firma in formato p7m.
− l'erroneità della somma precettata per l'erroneo calcolo di € 0.10;
− l'indicazione delle voci di precetto a “valore medio” non commisurato all'attività svolta scarna e priva di pregio istruttorio.
La , costituitasi in giudizio, rilevava, anzitutto, che le argomentazioni di CP_1
controparte attinenti la formazione del titolo esecutivo esulavano dalla cognizione del giudice adito per essere riservate alla Corte di appello di Bari innanzi alla quale la sentenza di primo grado era stata impugnata.
Parte opposta, inoltre deduceva la conformità e l'avvenuta attestazione della firma apposta dal legale rappresentante della l'assenza di proposizione di querela di falso al CP_1
riguardo e l'avvenuta sottoscrizione per autentica in formato digitale con successiva notifica in formato p7m. In ordine alle voci di precetto l'opposta ribadiva la correttezza del calcolo delle voci di precetto secondo i valori medi risultando i valori minimi e massimi residuali.
La causa fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 in considerazione degli obiettivi del PNRR e trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter cpc.
Preliminarmente occorre dare atto che con le note depositate il 3.11.2025 parte opponente ha prodotto la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Bari, posta a fondamento del precetto, annullando la condanna dell'avv. al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a titolo di Pt_1
risarcimento danni ex art. 96 comma 2 cpc.
Essendo venuto meno il titolo sul quale il precetto era fondato deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in ordine alla domanda proposta.
In considerazione delle ragioni di definizione del giudizio che non attengono direttamente ai motivi proposti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , rigettata ogni altra istanza Parte_1 CP_1
eccezione deduzione, così provvede:
− Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere. − Dichiara compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
Castrovillari, 26 novembre 2025
Il giudice Massimo Lento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 779/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CECCHERINI ALFREDO;
Parte_1 Parte_1
PARTE ATTRICE contro
on il patrocinio dell'avv. VERILE FABIO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'avv. evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il precetto notificatogli con il quale veniva richiesto il versamento della somma di €. 13950.93 asseritamente dovuto sulla base della sentenza del Tribunale di Bari n 109/2020 che aveva condannato il legale al pagamento, in proprio,
delle spese processuali del giudizio oltre che al pagamento di una somma a titolo di responsabilità ex art. 96 cpc.
A sostegno della domanda, dopo aver illustrato le vicende che avevano portato all'emissione della sentenza da parte del Tribunale di Bari ed alla sua impugnazione presso la Corte di appello di Bari, deduceva, in particolare: Parte_1
− la non corrispondenza del mandato conferito dal legale rappresentante della CP_1
all'avv. Fabio Verile a quello conferito nel precedente mandato difensivo e la
[...]
conseguente inesistenza del mandato;
− la irregolare attestazione di conformità del mandato per l'assenza di valida firma in formato p7m.
− l'erroneità della somma precettata per l'erroneo calcolo di € 0.10;
− l'indicazione delle voci di precetto a “valore medio” non commisurato all'attività svolta scarna e priva di pregio istruttorio.
La , costituitasi in giudizio, rilevava, anzitutto, che le argomentazioni di CP_1
controparte attinenti la formazione del titolo esecutivo esulavano dalla cognizione del giudice adito per essere riservate alla Corte di appello di Bari innanzi alla quale la sentenza di primo grado era stata impugnata.
Parte opposta, inoltre deduceva la conformità e l'avvenuta attestazione della firma apposta dal legale rappresentante della l'assenza di proposizione di querela di falso al CP_1
riguardo e l'avvenuta sottoscrizione per autentica in formato digitale con successiva notifica in formato p7m. In ordine alle voci di precetto l'opposta ribadiva la correttezza del calcolo delle voci di precetto secondo i valori medi risultando i valori minimi e massimi residuali.
La causa fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 in considerazione degli obiettivi del PNRR e trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter cpc.
Preliminarmente occorre dare atto che con le note depositate il 3.11.2025 parte opponente ha prodotto la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Bari, posta a fondamento del precetto, annullando la condanna dell'avv. al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a titolo di Pt_1
risarcimento danni ex art. 96 comma 2 cpc.
Essendo venuto meno il titolo sul quale il precetto era fondato deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in ordine alla domanda proposta.
In considerazione delle ragioni di definizione del giudizio che non attengono direttamente ai motivi proposti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , rigettata ogni altra istanza Parte_1 CP_1
eccezione deduzione, così provvede:
− Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere. − Dichiara compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
Castrovillari, 26 novembre 2025
Il giudice Massimo Lento