CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 719/2024 R.G., vertente
TRA con sede in Piazza Salimbeni n. 3, in Parte_1 Pt_1 persona della dott.ssa , nella qualità di Deliberante con funzione Credito Parte_2
Problematico, con livello di procura E5 e come tale legale rappresentante della
[...]
giusta procura a rogito Notaio notaio in in data 17 aprile 2023 Parte_1 Per_1 Pt_1
Repertorio n. 42423 Raccolta n. 21712, registrata in il 18.04.2023 al n. 2021 serie 1T (All. B), Pt_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Alessandra Cappuccilli, presso lo studio della quale in Pescara, Viale G. Marconi n. 29 è elettivamente domiciliata
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure unite da intendersi unite alla comparsa di
[...] costituzione depositata nel presente giudizio di rinvio dall'avv. Gianfranco Salutari, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano, M. Colonna 41
TUTTI CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
1 OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 13239/2024 (n. r.g. 16996/2021) della
Corte di Cassazione pubblicata il 14.05.2024, con cui è stata cassata, con rinvio, la sentenza della
Corte di Appello di L'Aquila n. 556/2020 pubblicata in data 8.4.2020 nel giudizio rubricato al n.
10863/2016 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice in riassunzione:
<< …Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione e per l'effetto di quanto sopra richiesto, così provvedere:
1) Condannare i signori , Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 CP_1 per i rispettivi titoli a pagare alla banca la somma di €
[...] Parte_1
310.453,12 oltre interessi dal 16.12.2016 al saldo;
2) Porre a carico di , Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 CP_1 le spese della CTU e condannarli a pagare alla banca la somma di € 13.365,35 già
[...] corrisposta, oltre alla somma di € 12.688,00 per competenze pagate ai consulenti di parte della banca oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
3) Condannare , a Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 pagare alla banca la somma di € 22.948,00 dalla stessa versata per la registrazione della sentenza di primo grado, € 1.570,50 per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva 689/16 del Tribunale di Avezzano, € 200,00 per la registrazione della sentenza di appello oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
- con rivalsa delle spese e competenze del giudizio di appello e del giudizio davanti alla Corte di Cassazione (di cui € 2.455,00 per il contributo unificato di iscrizione a ruolo).>>
Convenuti in riassunzione:
<< … ˗ rigetta l'appello proposto dalla perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e comunque non provato e rigettare tutte le domande da questa proposte, sempre perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e per le causali tutte di cui in narrativa;
2 ˗ in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande di controparte, stabilire che non si tratta di obbligazioni solidali tra gli esponenti ma suddividerle secondo le quote di cui in narrativa, con gli eventuali interessi dalla data dell'atto di citazione in riassunzione;
con la condanna di controparte alla refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio, oltre contributo spese generali su diritti ed onorari, Iva e Cap come per legge o, in subordine, con compensazione delle spese …>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13.11.2007, e in Parte_3 Parte_4 proprio e quali eredi di convenivano dinanzi al Tribunale di Avezzano la Persona_2 [...]
Contr (di seguito, per brevità, anche per sentirla condannare al Parte_1 risarcimento dei danni asseritamente a loro arrecati in conseguenza della falsificazione e dall'uso della fideiussione, apparentemente rilasciata in data 15.12.1993 dalla in favore del figlio e Pt_5 germano . Persona_3
1.1. Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Avezzano, con sentenza non definitiva n.
489/2015, accertava il diritto delle attrici al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi nel prosieguo del giudizio e, con sentenza definitiva n. 564/2016, condannava la
[...] al pagamento in favore delle attrici della complessiva somma di Parte_1
€ 764.919,97 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 28.922,00, oltre accessori, con spese di ctu poste a definitivo carico della medesima.
2. La sentenza veniva appellata dalla banca convenuta, la quale concludeva chiedendo anche che la Corte di Appello condannasse e a restituire ad essa la Parte_3 Parte_4 somma di € 310.453,12, alle stesse assegnata in sede esecutiva in forza della sentenza di primo grado, oltre le spese anticipate per la registrazione della sentenza di primo grado e la registrazione dell'ordinanza di assegnazione somme, le spese di CTU liquidate dalla banca al consulente d'ufficio nominato in primo grado, le spese corrisposte ai propri consulenti di parte. La sentenza veniva altresì appellata in via incidentale dalle attrici. Questa Corte d'Appello con sentenza n. 556/2020 pubblicata in data 8.4.2020, accogliendo l'appello principale e rigettando quello incidentale, in totale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le domande proposte dalle parti attrici condannandole, in via solidale, al rimborso delle spese dei due gradi del giudizio in favore della controparte, e tuttavia
3 omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di condanna delle appellate alla restituzione all'appellante delle somme percepite in sede esecutiva e sulla richiesta di porre a carico delle stesse appellate anche le spese di ctu, peraltro dalla banca già anticipate.
3. Proponevano ricorso per Cassazione: sulla base di sei motivi;
Parte_3 [...]
, figlia di (nel frattempo deceduta), e e nipoti CP_4 Parte_4 CP_3 Controparte_2 ex matre della stessa, sulla base di due motivi;
in via incidentale da sulla base di Parte_6 due motivi;
ancora in via incidentale dalla sulla base di tre motivi. Parte_1
3.1. In particolare, per quanto è qui ancora di interesse evidenziare, si riassumono di seguito i motivi del ricorso dell'istituto di credito:
- con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 58, testo unico bancario, e dei criteri d'interpretazione dei contratti poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la ragione di debito, per la banca, derivante delle pretese risarcitorie svolte nei propri confronti era inerente allo svolgimento della sua propria attività
d'impresa, rientrando così nell'ampia dizione del contratto di conferimento di ramo di azienda, ovvero nelle “altre passività” quali riassuntivamente richiamate nel correlato avviso in Gazzetta Ufficiale, laddove la stessa condotta successiva delle parti lo aveva confermato, come evincibile dalla costituzione della per resistere all'azione risarcitoria in Parte_7 discussione, e dalla proposizione, da opera di MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. soggetto distinto dall'odierno ricorrente incidentale, in nome e per conto di del Controparte_6 ricorso per cassazione avverso la decisione di appello confermativa della sentenza n. 37 del
1999 del Tribunale di Avezzano;
- con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulla domanda restitutoria formulata in sede di precisazione delle conclusioni, da parte della deducente, afferente alle somme versate a séguito della sentenza di primo grado che l'aveva vista soccombente, e dopo l'assegnazione statuita dal giudice dell'esecuzione il 23 novembre 2016, nel procedimento coattivo introdotto dopo la notifica dell'atto di appello;
- con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio, pur regolando secondo soccombenza gli altri oneri processuali;
4 3.2. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13239/2024 pubblicata il 14.05.2024, preso atto del difetto di legittimazione passiva di in quanto rinunciante all'eredità della madre Parte_6
ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi di Parte_4 Parte_3 nonché di e e mentre, reputato assorbito il primo motivo Controparte_4 CP_3 Controparte_2
Contr del ricorso incidentale di ha accolto il secondo ed il terzo motivo ed ha così cassato la sentenza impugnato rinvia a questa Corte territoriale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, in relazione ai motivi accolti, la Suprema Corte ha affermato che:
<< … il secondo motivo è fondato;
la parte ricorrente dimostra, con le opportune produzioni documentali, di aver formulato la domanda in sede di precisazione delle conclusioni, essendo avvenuto il pagamento a séguito dell'assegnazione disposta dal giudice della relativa esecuzione forzata, intrapresa in forza della sentenza di prime cure, dopo la notifica dell'atto di appello (v. docc. nella cartella “zip” del fascicolo di appello prodotta in forma telematica) (cfr. Cass., 15/03/2021, n. 7144; cfr. altresì Cass.,
21/08/2023, n. 24896, che precisa come la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo a un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione); il terzo motivo è parimenti fondato;
è stato chiarito che si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente (Cass.,
05/06/2020, n. 10804, citata dalla difesa)>>.
5 Contr
4. La causa è stata tempestivamente riassunta dinanzi a questa Corte territoriale da già appellante. Si sono costituiti, mediante deposito di comparsa, quale erede di Controparte_1 [...]
nonché , e tutti e tre eredi di Parte_3 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 [...]
la prima anche di , a sua volta marito ed Erede di Parte_4 Persona_4 Parte_4
9. Indi, sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 9.7.2025 (sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini di sessanta giorni più venti giorni ex artt. 190 e 352 c.p.c. (nella formulazione ante legge
149/2022, ratione temporis applicabile al presente procedimento).
5. Giova anzitutto ricordare che, nell'ipotesi come quella di specie di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, sicché il giudice del rinvio deve uniformarsi non soltanto alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (così, in termini, Cass. sent. n. 20981/2015; analogamente, ex multis, la più recente sent.
Cass. 7091/2022).
6. Pertanto, poiché a seguito della pronuncia della Suprema Corte risulta accertata sia che le Contr attrici ebbero ad incassare dalla convenuta la somma di € 310.453,12 sia la tempestività della Contr domanda restitutoria della la residua materia contenziosa suscettibile di esame in questa sede è limitata alle questioni sollevate dalle parti convenute in riassunzione relative al quantum.
7. Secondo queste ultime, non sarebbe dovuto (anche) l'importo di € 3.244,16 relativo alle spese della procedura esecutiva poiché, essendosi il pignoramento reso necessario a seguito del non Contr adempimento spontaneo da parte di esse dovrebbero rimanere a carico della stessa. La tesi è infondata alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non v'è alcuna ragione per discostarsi, per cui: <In caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione
6 sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo.>> (così Cass. 2135/2016; conforme Cass. 25143/2008).
8. Quanto agli interessi, al contrario di quanto sostengono i convenuti, essi decorrono dalla data del pagamento (16.12.2016) e non dalla proposizione della domanda di riassunzione. Invero, la obbligazione di restituzione delle somme incassate per effetto di titolo esecutivo poi annullato non rientra nel paradigma della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., ma risponde all'esigenza di porre in pristino stato la posizione patrimoniale delle parti, sicché chi ha eseguito la prestazione non dovuta deve essere posto nella posizione iniziale e, quindi, non soltanto deve vedersi restituito il capitale ma, dalla data del pagamento (e non dalla domanda), anche gli interessi quali frutti civili, persino se non sia stata formulata la domanda restitutoria di tali interessi (in tal senso, Cass. 901/2025 che richiama l'indirizzo espresso da Cass. 34011/2021).
9. È poi, a ben vedere, incontroverso che l'obbligazione restitutoria dei convenuti non ha Contr carattere solidale. Invero, ha chiesto la condanna degli eredi per i rispettivi titoli Parte_4 ereditari e costoro hanno confermato di essere eredi: per l'intera quota di Controparte_1 [...]
per la quota di 1/4, per la quota di 1/4 e Parte_3 Controparte_3 Controparte_2 [...]
per la quota di 1/2 di Pertanto, in relazione alle quote ereditarie, le CP_4 Parte_4 somme da restituire sono dovute per 1/2 da per 1/4 da e per 1/8 Controparte_1 Controparte_4 ciascuno da ed Controparte_3 Controparte_2
10. Alla parte attrice sono dovute, inoltre, per il principio della soccombenza e secondo quanto statuito nella pronuncia rescindente, anche le spese della ctu. Spese il cui pagamento è dimostrato alla Contr stregua della documentazione versata da nel corso del giudizio in grado di appello, produzione di cui ha dato atto la stessa Corte di Cassazione (v. p. 20 della ordinanza). L'eccezione di tardività è manifestamente infondata poiché si trattava di documenti volti a provare i pagamenti eseguiti in forza della decisione di primo grado che non potevano che entrare nel giudizio di appello (peraltro, al tempo alcuna contestazione venne avanzata dalle parti appellate).
11. Alla parte attrice spetta, altresì, il rimborso delle spese di ctp – certamente necessarie per il supporto tecnico della difesa della parte – e ciò, come per quelle di ctu, nell'ambito della regolazione delle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza (v., tra le tante, Cass. 26729/2024
e Cass. 84/2013), rispetto alla quale è del tutto inconferente il profilo della tempestività della richiesta.
12. Infine, anche le spese di registrazione (della sentenza di primo grado, dell'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva e della sentenza di appello), in quanto costituiscono spese
7 processuali, vanno regolate secondo i principi innanzi esposti e, pertanto, vanno poste a carico delle parti soccombenti con diritto alla restituzione a favore dell'attrice vittoriosa, oltre ad interessi legali dal pagamento sino al saldo effettivo. Spese il cui esborso risulta dimostrato documentalmente nell'ambito delle produzioni sopra richiamate e, da ultimo, quanto alle spese di registrazione della sentenza di appello (al pari, di quelle di iscrizione del controricorso in Cassazione), necessariamente nell'ambito del presente giudizio di rinvio. Contr 13. In conclusione, in accoglimento della domanda dell'attrice le parti convenute devono essere condannate a pagare in favore della prima e a titolo restitutorio la somma di € 310.453,12 oltre interessi legali dal 16.12.2016 sino al saldo effettivo, ciascuna nei limiti della propria sopraindicata quota ereditaria.
14. Deve a questo punto provvedersi a regolare le spese di lite di tutti i gradi di merito e del giudizio di legittimità, secondo un criterio unitario e globale tenendo conto dell'esito complessivo e finale della lite, come risultante dalla presente sentenza.
15.1. Il giudizio vede – va da sé – soccombenti le odierne parti convenute in riassunzione, già attrici e appellate, che pertanto, in via solidale, sono tenute a rifonderle alla parte attrice.
15.2. Quanto alle spese di primo grado e a quelle di appello vanno tenute ferme le statuizioni precedenti, fermo restando che, per quanto innanzi esposto, all'attrice spetta anche il rimborso delle spese di ctu, di ctp e di registrazione degli atti.
15.3. Le spese del giudizio di legittimità e quelle del presente giudizio di rinvio sono liquidate come in dispositivo in base alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, parametri secondo il decisum, valori medi per il primo giudizio e minimi per il secondo tenuto conto rispettivamente della complessità delle questioni trattate nell'uno e della modestia di quelle trattate nell'altro.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così decide:
1) condanna i convenuti per la quota di 1/2, per la quota di 1/4, Controparte_1 Controparte_4 per la quota di 1/8 ed per la quota di 1/8, a pagare all'attrice Controparte_3 Controparte_2 [...] la somma di € 310.453,12 oltre interessi legali dal 16.12.2016 sino Parte_1 al saldo;
8 2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare in favore dell'attrice le spese della ctu pari ad € 13.365,35, di ctp pari ad € 12.688,00, di registrazione della sentenza di primo grado pari ad
€ 22.948,00, di registrazione dell'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva 689/2016 del
Tribunale di Avezzano pari ad € 1.570,50 e di registrazione della sentenza di appello pari ad € 200,00, oltre agli interessi legali dai singoli rispettivi pagamenti sino al saldo;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'attrice delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.773,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cap come per legge, per compenso ed € 2.455,00 per esborsi, e del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 10.060,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso ed € 1.821,00 per esborsi.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Marco Bartoli) (dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
9