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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 19268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 31.10.2024, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Cattaro n. 12, presso lo studio dell'avv. Alessandra Della
Monaca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciavarella giusta procura in atti;
-appellata -
E
l' , Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma in via Luigi Calamatta n. 16 presso lo studio dell'avv. Luca
Silvestri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 14373/2020; opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2024.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_2
14373/2020 con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n.
0972019905592858000 e avverso la sottesa cartella di pagamento n. 09720150039184319000.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non fondata la domanda di accertamento della prescrizione del credito erariale, alla luce della ritenuta rituale notificazione della cartella di pagamento, e ha ritenuto inammissibili, in quanto tardivamente proposte oltre il termine prescritto dall'art. 617 c.p.c., le doglianze relative alla regolarità formale degli atti della riscossione
Avverso tale statuizione ha proposto appello rilevando l'erroneità della Parte_2
sentenza di prime cure nella parte in cui non ha accertato il decorso del termine di prescrizione tra la data della notificazione del verbale di accertamento e la presunta data di notificazione della cartella di pagamento. L'appellante ha altresì evidenziato la carenza di prova del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento, eseguita mediante consegna di copia dell'atto al portiere, in difetto di prova dell'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 139 c.p.c. ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta, attesa CP_1
la rituale notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Nel merito, e l' hanno chiesto il rigetto dell'appello in CP_1 Controparte_2
quanto infondato.
2. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Va premesso che la verifica del rituale perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento nella specie non è strumentale all'accertamento della regolarità formale dell'atto e non assume pertanto rilevanza quale opposizione ex art. 617 c.p.c., costituendo piuttosto prova del compimento di un atto interruttivo del termine prescrizionale, nell'ambito della domanda di accertamento dell'estinzione del credito ex art. 615 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che: “si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale” (così Cass. n. 10326/2014).
pagina 2 di 3 Nella specie la notificazione della cartella di pagamento n. 09720150039184319000 risulta eseguita mediante messo notificatore, con consegna dell'atto al portiere.
Non risulta documentato l'invio della necessaria raccomandata informativa, non essendo al riguardo sufficiente il mero prospetto riepilogativo dell'accettazione delle singole raccomandate da parte dell'ufficio postale, che non consente di ritenere provata l'effettiva esecuzione dell'adempimento (né tantomeno l'indirizzo al quale la raccomandata sarebbe stata spedita).
In difetto di prova del compimento di atti interruttivi deve ritenersi che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 0972019905592858000, il 20.11.2019, il credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720150039184319000 era ormai prescritto in quanto relativo a verbale di accertamento di violazione del codice della strada notificato in data 4.06.2010.
Va peraltro osservato che, a prescindere dalla ritualità della notificazione della cartella di pagamento, al momento del compimento del relativo adempimento il 5.06.2015, il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada era già decorso, considerato che il verbale di accertamento risulta notificato il 04.06.2010
.In conclusione l'appello deve essere accolto e il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata deve essere dichiarato prescritto.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto ratione temporis per il solo giudizio di appello delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell' e di Controparte_2 CP_1
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14373/2020 ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720150039184319000, che dichiara inefficace;
condanna l' e in solido tra loro al rimborso delle Controparte_2 CP_1
spese processuali in favore del procuratore di , avv. Alessandra Della Monaca, Parte_1
dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 125,00 per esborsi e in euro per compensi e per l'appello in euro 174,00 per esborsi e in euro per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 15.03.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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