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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. VOLPI Parte_1 C.F._1
VANESSA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. ), (C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Prandini Paolo ed CP_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuti con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica condizioni esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'8 aprile 2025; Parte_1
per e , come da conclusioni congiunte precisate CP_1 CP_2 CP_3 all'udienza dell'8 aprile 2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che con sentenza n. 2072/2007 del 2 agosto 2007, pubblicata il Parte_1
26 settembre 2007 (passata in giudicato), il Tribunale di Bergamo poneva a carico del medesimo l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli e con un assegno mensile complessivo di euro 460,00 CP_2 CP_3
(euro 230,00 per ciascun figlio) da versare a entro il giorno 15 di ogni mese, si rivolgeva CP_1 all'intestato Tribunale formulando domanda di revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, sostenendo che il quadro fattuale posto a fondamento della sentenza fosse mutato e che, in particolare, i figli fossero divenuti maggiorenni economicamente indipendenti. Si costituivano in giudizio e , i quali dichiaravano di nulla opporre alla CP_1 CP_2 CP_3 domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento.
All'udienza di comparizione dell'8 aprile 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo: “- revoca, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, dell'obbligo del signor di versare Pt_1 alla signora il contributo per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , in CP_1 CP_3 CP_2 quanto entrambi sono maggiorenni economicamente indipendenti;
- spese di lite interamente compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi di modifica raggiunti dalle parti siano fondati su fatti sopravvenuti e che siano idonei all'equo contemperamento delle rispettive posizioni economiche.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- revoca, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, dell'obbligo del signor di versare alla Pt_1 signora il contributo per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , in CP_1 CP_3 CP_2 quanto entrambi sono maggiorenni economicamente indipendenti;
- spese di lite interamente compensate”. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
2 Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. VOLPI Parte_1 C.F._1
VANESSA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. ), (C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Prandini Paolo ed CP_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuti con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica condizioni esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'8 aprile 2025; Parte_1
per e , come da conclusioni congiunte precisate CP_1 CP_2 CP_3 all'udienza dell'8 aprile 2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che con sentenza n. 2072/2007 del 2 agosto 2007, pubblicata il Parte_1
26 settembre 2007 (passata in giudicato), il Tribunale di Bergamo poneva a carico del medesimo l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli e con un assegno mensile complessivo di euro 460,00 CP_2 CP_3
(euro 230,00 per ciascun figlio) da versare a entro il giorno 15 di ogni mese, si rivolgeva CP_1 all'intestato Tribunale formulando domanda di revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, sostenendo che il quadro fattuale posto a fondamento della sentenza fosse mutato e che, in particolare, i figli fossero divenuti maggiorenni economicamente indipendenti. Si costituivano in giudizio e , i quali dichiaravano di nulla opporre alla CP_1 CP_2 CP_3 domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento.
All'udienza di comparizione dell'8 aprile 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo: “- revoca, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, dell'obbligo del signor di versare Pt_1 alla signora il contributo per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , in CP_1 CP_3 CP_2 quanto entrambi sono maggiorenni economicamente indipendenti;
- spese di lite interamente compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi di modifica raggiunti dalle parti siano fondati su fatti sopravvenuti e che siano idonei all'equo contemperamento delle rispettive posizioni economiche.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- revoca, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, dell'obbligo del signor di versare alla Pt_1 signora il contributo per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , in CP_1 CP_3 CP_2 quanto entrambi sono maggiorenni economicamente indipendenti;
- spese di lite interamente compensate”. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
2 Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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