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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1111 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Pomezia via Pontina Vecchia n. 6, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Barbara Morbinati, che la rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1
rappresentante Dott. , elettivamente domiciliata in Catania via Vincenzo Giuffrida n. CP_2
2/B, presso lo studio del procuratore Avv. Francesco Patti, che la rappresenta e difende
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_3 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Ivanoe Ciocca
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2 marzo 2022, ha rappresentato di aver ricevuto Parte_1 il 10 febbraio 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0972029032928636000 relativa, tra l'altro, all'avviso di addebito n. 39720130017568720000, avente ad oggetto un credito per €
2.440,59 per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2012.
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, affermando la prescrizione del credito previdenziale, la mancata notifica del titolo impositivo, la illegittimità delle maggiorazioni e CP_ il difetto di motivazione dell'atto; ha quindi convenuto in giudizio e Controparte_1
, chiedendo che il giudice annulli l'intimazione di pagamento ricevuta, relativamente
[...] all'avviso di addebito n. 39720130017568720000.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e chiesto, nel merito, il suo rigetto. CP_
1.2. Si è altresì costituito in giudizio che ha parimenti eccepito l'inammissibilità del ricorso e chiesto, nel merito, il suo rigetto.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Ritiene l'Ufficio di procedere all'esame delle questioni sottoposte in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. ord. 9 gennaio 2019 n. 363).
CP_
4. e hanno eccepito il difetto della rispettiva Controparte_1 legittimazione passiva, mentre l' ha altresì eccepito la tardività Controparte_4 dell'opposizione proposta.
4.1. In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass.. SS.UU. 8 febbraio 2022, n.
7514); e infatti sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs.49 del 1999-
l'agente della riscossione resta estraneo. Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (Cass. Ord. 21 novembre 2022, n. 34256). In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può essere proposta una opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, o per il maturare della prescrizione (Cass. SS.UU. 8 febbraio 2022, n. 7514).
4.2. Ritiene l'Ufficio, sulla base dell'insegnamento della Corte di Cassazione, cui ritiene di uniformarsi, che in relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione dei crediti proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ad avviso di addebito, che attiene al merito della pretesa, devono essere affermati da un lato la tempestività dell'opposizione, in assenza di prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto, e il difetto di legittimazione passiva di
, essendo legittimato passivo solo il titolare del credito. Controparte_1
Deve invece essere affermata la legittimazione passiva dell'opposta in relazione alla sostenuta illegittimità delle maggiorazioni indicate nel provvedimento impugnato, in cui devono essere compresi anche gli oneri di riscossione applicati dall'ente costituito in giudizio.
4.2.1. Ritiene inoltre l'Ufficio che in relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione dei crediti proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione a cartelle di pagamento, deve essere affermata la tempestività dell'opposizione.
5. ha affermato l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati Parte_1
nell'avviso di addebito n. 39720130017568720000, avente ad oggetto un credito per € 2.440,59 per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2012.
5.1. Essendo stata eccepita da parte del ricorrente la prescrizione del debito, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito fatto valere con cartella di pagamento, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, CP_3
ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_4 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre
2016, n. 23397). CP_
5.2. Nel caso di specie, risulta dalla documentazione depositata dall' la prova della notifica all'avviso di addebito n. 39720130017568720000, eseguita il 20 gennaio 2024 (doc. 2 della memoria di costituzione), e dalla produzione di la spedizione Controparte_1
della notifica, ex art. 139 c.p.c., dell'intimazione di pagamento n. 09720169054154157000, relativo al medesimo avviso di addebito (doc. 2 della memoria di costituzione).
5.3. Rileva tuttavia l'Ufficio che la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720169054154157000 risulta incompleta, in assenza di prova della ricezione della stessa.
Ne deriva che, affermata l'applicabilità della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, rilevato che nel caso di specie è trascorso senza atti interruttivi un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla notifica all'avviso di addebito n. 39720130017568720000, eseguita il
20 gennaio 2024, alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, eseguita il 10 febbraio 2022, il ricorso deve essere accolto.
6. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento n.
0972029032928636000 deve essere annullata limitatamente all'avviso di addebito n.
39720130017568720000, avente ad oggetto un credito per € 2.440,59 per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2012.
CP_
7. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, titolare del credito e soccombente, deve essere condannata al relativo pagamento in favore di , secondo Parte_2
la liquidazione operata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione in favore del procuratore costituito.
CP_ Non può essere sul pinto condivisa l'eccezione di abuso del processo, sollevata dall' in quanto la ricorrente ha proposto opposizione avverso uno specifico credito, oggetto di riscossione attraverso un avviso di addebito.
Le spese di lite tra parte ricorrente e devono invece Controparte_1 essere compensate, in considerazione dell'accoglimento del ricorso per motivi di merito.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n. 0972029032928636000 deve essere annullata limitatamente all'avviso di addebito n. 39720130017568720000, avente ad oggetto un credito per € 2.440,59 per omesso versamento contributi I.V.S. anno 2012; CP_
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento dei compensi di lite in favore di liquidati in € 886,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da Parte_1
distrarsi; compensa i compensi di lite tra parte ricorrente e , Controparte_1
integralmente.
Velletri, 4 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi