Ordinanza cautelare 21 novembre 2019
Sentenza 22 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/11/2021, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2021
N. 00894/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Aloi e Giuseppe Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento, previa sospensione
del provvedimento assunto il 5 luglio 2019 e notificato nella medesima data via Pec al difensore, dal Comitato costituito ex art. 5, R.D. n. 1368 del 1941, dal Presidente p.t. della Corte d'Appello di Reggio Calabria e dal Comitato costituito, relativamente al mantenimento dell’iscrizione all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Reggio Calabria nella categoria “Medici ed Odontoiatri” a seguito di cancellazione e di tutti gli atti pregressi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 2 ottobre 2019 e depositato il successivo giorno 29 -OMISSIS- impugnava il provvedimento in epigrafe indicato relativo al mantenimento dell’iscrizione all'Albo dei C.T.U. nella categoria “Medici ed Odontoiatri” a seguito di cancellazione disposta il 16 novembre 2018 dal Comitato per la revisione Albo, nonchè tutti gli atti pregressi.
Rappresentava che:
- in data 28 novembre 2018 gli veniva notificata a mezzo pec la nota prot. n. 3696/18, con allegato il verbale del 16 novembre 2018 della seduta del Comitato per la revisione dell’Albo, da cui risultava la sua cancellazione dall’Albo dei CTU medici odontoiatri presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- a seguito di reclamo, in data 20 febbraio 2019 la Commissione per l’esame dei Ricorsi avverso la mancata iscrizione all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Reggio Calabria provvedeva ad annullare la predetta cancellazione, osservando che il rilievo disciplinare non era stato preliminarmente contestato all’interessato, e disponeva, pertanto, la remissione degli atti al Comitato di I grado;
- il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, non condividendo la disposizione di annullamento del provvedimento di cancellazione da parte della predetta Commissione, siccome adottata da organo incompetente, comunicava in data 19 marzo 2019 la deliberazione di non procedere allo stato al reinserimento del richiedente;
- presentato ulteriore reclamo, il Comitato presieduto dal Presidente della Corte d’Appello, nella seduta del 5 luglio 2019, ne disponeva il rigetto, confermando la decisione di primo grado del 16 novembre 2018.
2. Avverso il predetto provvedimento di rigetto il ricorrente deduceva violazione dell’art. 21 disp att. c.p.c. ed eccesso di potere sotto diversi profili.
In data 13 novembre 2019 si costituiva il Ministero della Giustizia, con atto di mera forma cui accludeva documentazione.
Con ordinanza n. 259 del 21 novembre 2019 veniva rigettata la domanda cautelare e all’udienza pubblica del 17 novembre 2021 la causa è stata chiamata e posta in decisione.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con esso il ricorrente lamenta l’omessa applicazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt 19-21 disp. att. c.p.c., atteso che nella sostanza ci si troverebbe in presenza di un procedimento disciplinare, di cui non sarebbero stati rispettati i principi ordinatori. Detta tesi, ad avviso del ricorrente, sarebbe avvalorata dallo stesso provvedimento assunto dal Comitato sedente presso la Corte d’Appello in data 20 febbraio 2019.
3.1. Rileva, intanto, il Collegio che il provvedimento qui impugnato, assunto il 5 luglio 2019 dal Comitato di II grado, non si pone in contraddizione con il precedente, in quanto – profilo non chiaramente evidenziato nel ricorso – esso preliminarmente opera l’annullamento per ragioni di incompetenza di quello adottato il 20 febbraio 2019.
Ha osservato, infatti, il Comitato, nelle persone del Presidente della Corte d’appello, del Procuratore generale e del medico designato dall’Ordine dei Medici, che il reclamo a suo tempo presentato dal -OMISSIS- veniva ora “esaminato nuovamente dall’organo correttamente composto, trattandosi di revisione di Albo di CTU”. La delibera del 20 febbraio 2019 era stata, infatti, erroneamente assunta dalla Commissione per l’esame dei ricorsi avverso la mancata iscrizione all’Albo dei Periti, che in ossequio all’art. 68 disp. c.p.p. era integrata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e composta, dunque, da quattro componenti (in arg. TAR Torino, II, 8 marzo 2018, n. 299).
Tale circostanza, su cui nulla osserva il ricorrente, serve in ogni caso a precisare che la decisione impugnata costituisce esito del reclamo originario del 7 dicembre 2018 presentato dal -OMISSIS- avverso la decisione assunta dal Comitato di primo grado nella seduta del 16 novembre 2018.
3.2. Ciò premesso va ulteriormente precisato che l’art. 18 disp. att. c.p.c. dispone che ogni quattro anni il comitato di cui all’art. 14 disp. att. c.p.c., formato dal Presidente del Tribunale, dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 (speciale competenza tecnica in una determinata materia, condotta morale specchiata e iscrizione nelle rispettive associazioni professionali) o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
In presenza di ragioni di differente natura va invece attivato il procedimento disciplinare, regolato dall’art. 19 disp.att. c.p.c. (ai sensi del quale "la vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti"), dall’art. 20 disp. att. c.p.c (per quanto concerne le sanzioni irrogabili) e dall’art. 21 disp. att. c.p.c, ai sensi del quale “prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma”.
3.3. Risulta dalla documentazione in atti e dal tenore motivazionale del provvedimento impugnato che la cancellazione del -OMISSIS- è stata disposta in sede di revisione dell'Albo da parte del Comitato, riunitosi in data 16 novembre 2018, per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 15 delle disp. att. c.p.c., avuto riguardo all’esistenza di sentenze di condanna irrevocabili ritenute dal Comitato ostative alla permanenza nell’Albo.
In particolare poi, nel provvedimento di secondo grado del 5 luglio 2019 si dà atto che il dott. -OMISSIS- risulta condannato con sentenza passata in giudicato della Corte di appello di Catanzaro del 6 ottobre 2009 per i reati p.e p. dagli artt. 479, 481 e 365 commessi l’8 e 9 dicembre 2005, in ordine a fatti specifici riguardanti la professione sanitaria.
Non si è trattato, dunque, dell’esito di una valutazione che avrebbe dovuto aver luogo nell’ambito di un procedimento disciplinare attivato ai sensi degli artt. 19 e segg. sopra richiamati. Sebbene l’odierno ricorrente risulti pure aver riportato nel 2011 un decreto penale per “colpa grave del consulente tecnico” - art. 64 c.p.c. (v. certificato del casellario giudiziale – all. 002 del Ministero della Giustizia), la cancellazione dall’Albo è stata disposta con esclusivo riguardo ad altra condanna.
3.4. Quanto poi affermato da questa Sezione in un precedente più volte richiamato in ricorso (sent. n. 386/2012), ossia che l’Autorità amministrativa può prendere in considerazione una sentenza penale per trarne valutazioni attinenti al procedimento, purchè svolga un autonomo giudizio di rilevanza dei dati di fatto che il giudizio penale ha accertato, può pure essere confermato nel caso di specie.
Osserva, infatti, il Collegio che la valutazione fatta nel provvedimento qui impugnato, per quanto concisa, sia da ritenere congruamente motivata ed idonea a supportare la decisione di mantenere la cancellazione disposta dal Comitato di primo grado, atteso che in essa si dà contezza del titolo dei reati per cui è intervenuta condanna, si dà atto che si tratta di reati commessi in epoca risalente, ma al tempo stesso si evidenzia la loro inerenza alla professione medica per la quale il ricorrente intenderebbe svolgere attività di consulenza tecnica d’ufficio e si precisa che allo stato non risulta neppure intervenuto un provvedimento di riabilitazione.
4. Il provvedimento si giustifica, dunque, pienamente in relazione alla tipologia dei reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna, che contrastano con l’esigenza di rettitudine, imparzialità ed oggettività, richieste al professionista che ricopre il delicato ruolo di consulente tecnico d’ufficio, per molti profili essenziale ai fini del buon andamento del servizio giustizia (in termini, di recente, TAR Napoli, I, 6 maggio 2021, n. 3045 e TAR Salerno, I, 9 giugno 2021, n. 1401).
Ne consegue il rigetto del ricorso, stante l’infondatezza anche degli ulteriori motivi coi quali il ricorrente ha lamentato l’inidoneità della singola condanna a giustificare la cancellazione e, comunque, la carenza di motivazione.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese della lite che liquida in € 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Referendario
Alberto Romeo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.