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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/07/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, in persona dei seguenti Magistrati: dott. Andrea Carli – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 3199/2025 V.G. promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Fachile giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Roma, via Oslavia n. 30;
c.f.: CodiceFiscale_1
- adottante -
e
Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fachile giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Roma, via Oslavia n. 30;
c.f.: CodiceFiscale_2
- adottando - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: adozione di persone maggiori di età Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 22.7.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per i ricorrenti:
- in via cautelare, di ordinare alla Questura di Treviso l'immediato rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio ritenuto opportuno nelle more di giudizio a favore del sig. nato in [...] il [...], ovvero, in Parte_2
subordine, di dichiarare l'inespellibilità del sig. per tutta la durata del procedimento di adozione;
Pt_2
- in via principale, previa fissazione di udienza per la comparizione dell'adottante e dell'adottando, di pronunciare
l'adozione di maggiorenne ex art. 291 c.c. del sig. nato in [...] il [...]. Parte_2
Per il Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero, dopo aver sentito le dichiarazioni di adottante e adottando, esprime parere favorevole all'adozione.
* * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.5.2025, la OR e il IG adivano Parte_1 Parte_2
congiuntamente il Tribunale di Treviso chiedendo la pronuncia di adozione di persona maggiore di età del secondo da parte della prima, ai sensi dell'art. 291 cod. civ.
A fondamento della domanda, i ricorrenti esponevano l'esistenza di un profondo e consolidato legame affettivo di natura para-familiare, sorto oltre tre anni prima presso la “Casa della Carità” di Treviso. La OR volontaria presso la struttura, aveva conosciuto il IG in un momento di Pt_1 Pt_2
particolare difficoltà di quest'ultimo e da allora era nato un rapporto di reciproco sostegno, affetto e cura, che aveva indotto l'adottante, coniugata e senza figli, a voler formalizzare tale vincolo per garantirsi una discendenza e dare veste giuridica a una realtà fattuale.
Nel ricorso veniva altresì presentata un'istanza cautelare d'urgenza, evidenziando come il IG Pt_2
fosse privo di un valido titolo di soggiorno a seguito del rigetto definitivo della sua domanda di protezione internazionale e della scadenza, in data 21.3.2025, del suo permesso per richiesta asilo. Tale circostanza lo esponeva al rischio imminente di un provvedimento di espulsione, che avrebbe
2 irrimediabilmente pregiudicato lo svolgimento del giudizio di adozione, il quale richiede la personale e necessaria comparizione dell'adottando per la prestazione del consenso.
Con decreto inaudita altera parte del 30.5.2025, emesso ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ., il
Giudice relatore disponeva la sospensione temporanea di ogni procedura di espulsione a carico del IG sino alla data dell'udienza di merito, fissando per la conferma di tale provvedimento Pt_2
l'udienza del 19.6.2025. Con separato e coevo decreto, veniva fissata per la comparizione personale delle parti l'udienza del 16.7.2025.
All'udienza del 19.6.2025 nel subprocedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ., preso atto della regolarità delle notifiche e della mancata opposizione da parte della Questura di Treviso e della Procura della Repubblica, il Giudice relatore confermava integralmente il provvedimento cautelare emesso.
All'udienza del 16.7.2025 comparivano l'adottante e l'adottando, assistiti dal comune difensore, nonché il marito della OR , IG e il Pubblico Ministero. Pt_1 Controparte_1
In tale sede, il Giudice relatore procedeva all'audizione delle parti. La OR confermava la Pt_1
profondità del rapporto e il suo desiderio di formalizzare il legame. Il IG prestava il proprio Pt_2
pieno consenso. Venivano altresì acquisiti l'assenso del marito dell'adottante e il parere favorevole all'adozione del Pubblico Ministero.
Il Giudice relatore, all'esito dell'audizione dei presenti, invitava il procuratore a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Rimetteva quindi la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
La domanda di adozione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1) Sulla giurisdizione del giudice italiano
L'adozione del IG da parte della OR presenta profili di estraneità all'ordinamento Pt_2 Pt_1
giuridico italiano, coinvolgendo una cittadina italiana e un cittadino marocchino, e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile.
3 In via preliminare, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale. Ai sensi dell'art. 40 della L.
218/1995, i giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione qualora l'adottante o l'adottando siano cittadini italiani o residenti in Italia. Nel caso di specie, l'adottante, OR , è Parte_1
cittadina italiana, il che radica in modo inequivocabile la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana.
2) Sulla legge applicabile
Ai sensi dell'art. 38, comma primo, della L. 218/1995, “i presupposti, la costituzione e gli effetti dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante”. Essendo l'adottante di nazionalità italiana, la disciplina sostanziale del rapporto è interamente regolata dalla legge italiana e, segnatamente, dagli artt. 291 e seguenti cod. civ.
Il secondo comma del medesimo articolo fa salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda. Sul punto, il procuratore dei ricorrenti ha prodotto il testo tradotto in lingua italiana del Codice della Famiglia del Regno del
Marocco (Moudawana), dal quale emerge che tale ordinamento non solo non disciplina l'adozione di maggiorenni, ma dichiara l'adozione in generale “giuridicamente nulla” e priva di effetti giuridici di filiazione.
La legge marocchina, pertanto, non prevedendo l'istituto, è silente in merito a eventuali consensi, rendendo di conseguenza applicabile il solo regime dei consensi e degli assensi previsto dalla legge italiana.
3) Sulla sussistenza dei presupposti e dei consensi di legge
Il Collegio rileva la piena sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge italiana. In primo luogo, sono rispettati i requisiti di età di cui all'art. 291 cod. civ.: l'adottante, nata nel 1974, ha compiuto i 35 anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando, nato nel 1994. Risulta inoltre che l'adottante non ha figli, come dichiarato in atti.
4 In secondo luogo, sono stati ritualmente acquisiti tutti i consensi e gli assensi necessari. All'udienza del
16.7.2025, l'adottante e l'adottando hanno espresso personalmente il proprio consenso, come richiesto dall'art. 296 cod. civ.
In tale sede, è stato inoltre raccolto l'assenso del coniuge dell'adottante, IG ai Controparte_1
sensi dell'art. 297 cod. civ.
Infine, i ricorrenti hanno prodotto la dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori del IG debitamente sottoscritta, tradotta e apostillata, soddisfacendo così anche tale requisito. Pt_2
4) Sulla convenienza dell'adozione
L'adozione, come emerso dall'istruttoria e dalle dichiarazioni rese in udienza, risponde pienamente alla sua funzione di dare riconoscimento giuridico a un consolidato rapporto umano e affettivo, assimilabile a quello familiare, e realizza l'interesse dell'adottando. Il legame tra la OR e il IG Pt_1 Pt_2
non è né improvvisato né superficiale, ma è il frutto di un percorso di reciproca conoscenza e sostegno durato anni. Le parole utilizzate da entrambi in udienza (“è stata come una mamma per me”, “una cosa che mi dà enorme gioia”) attestano in modo genuino la natura profonda e filiale del loro rapporto.
L'adozione appare inoltre conveniente per il IG il quale, grazie anche alla stabilità affettiva e Pt_2
al supporto garantitigli dalla OR ha intrapreso un serio e proficuo percorso di integrazione Pt_1
sociale e professionale in Italia, come dimostrato dall'attività lavorativa continuativa e dal recente conseguimento di qualifiche professionali (patente C e CQC). La formalizzazione di questo legame non può che rafforzare tale percorso, garantendogli una solida rete familiare di riferimento.
Anche il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero corrobora la valutazione positiva del
Collegio.
5) Sugli effetti dell'adozione e sulla disciplina del cognome
Ai sensi dell'art. 299 cod. civ., l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
La recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 135/2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di
5 aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età. La pronuncia, tuttavia, subordina tale effetto al fatto che entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si siano espresse in tal senso.
Nel caso di specie, né in sede di originario ricorso, né nell'ambito dell'udienza del 16.7.2025, né infine all'atto della precisazione delle conclusioni, adottante e adottando hanno richiesto (nemmeno implicitamente) l'aggiunta del cognome a quello dell'adottando, in luogo dell'anteposizione. Per Pt_1
tale ragione, deve darsi piena applicazione alla regola generale prevista dal primo comma dell'art. 299 cod. civ.
L'adozione, infine, non estingue i diritti e i doveri dell'adottato verso la sua famiglia di origine, ai sensi dell'art. 300 cod. civ.
6) Sulle spese di lite
Nulla deve essere pronunciato in merito alle spese di lite, considerata la particolare natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da così provvede: Parte_1 Parte_2
- dispone farsi luogo all'adozione di nato in [...] il [...], da parte di Parte_2 Pt_1
nata a [...] il [...];
[...]
- dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile competente, nell'eseguire l'annotazione della sentenza, anteponga al cognome dell'adottato quello dell'adottante ; Pt_2 Pt_1
- nulla sulle spese;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314, primo comma, cod. civ.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Presidente dott. Andrea Carli
6 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, in persona dei seguenti Magistrati: dott. Andrea Carli – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 3199/2025 V.G. promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Fachile giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Roma, via Oslavia n. 30;
c.f.: CodiceFiscale_1
- adottante -
e
Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fachile giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Roma, via Oslavia n. 30;
c.f.: CodiceFiscale_2
- adottando - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: adozione di persone maggiori di età Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 22.7.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per i ricorrenti:
- in via cautelare, di ordinare alla Questura di Treviso l'immediato rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio ritenuto opportuno nelle more di giudizio a favore del sig. nato in [...] il [...], ovvero, in Parte_2
subordine, di dichiarare l'inespellibilità del sig. per tutta la durata del procedimento di adozione;
Pt_2
- in via principale, previa fissazione di udienza per la comparizione dell'adottante e dell'adottando, di pronunciare
l'adozione di maggiorenne ex art. 291 c.c. del sig. nato in [...] il [...]. Parte_2
Per il Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero, dopo aver sentito le dichiarazioni di adottante e adottando, esprime parere favorevole all'adozione.
* * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.5.2025, la OR e il IG adivano Parte_1 Parte_2
congiuntamente il Tribunale di Treviso chiedendo la pronuncia di adozione di persona maggiore di età del secondo da parte della prima, ai sensi dell'art. 291 cod. civ.
A fondamento della domanda, i ricorrenti esponevano l'esistenza di un profondo e consolidato legame affettivo di natura para-familiare, sorto oltre tre anni prima presso la “Casa della Carità” di Treviso. La OR volontaria presso la struttura, aveva conosciuto il IG in un momento di Pt_1 Pt_2
particolare difficoltà di quest'ultimo e da allora era nato un rapporto di reciproco sostegno, affetto e cura, che aveva indotto l'adottante, coniugata e senza figli, a voler formalizzare tale vincolo per garantirsi una discendenza e dare veste giuridica a una realtà fattuale.
Nel ricorso veniva altresì presentata un'istanza cautelare d'urgenza, evidenziando come il IG Pt_2
fosse privo di un valido titolo di soggiorno a seguito del rigetto definitivo della sua domanda di protezione internazionale e della scadenza, in data 21.3.2025, del suo permesso per richiesta asilo. Tale circostanza lo esponeva al rischio imminente di un provvedimento di espulsione, che avrebbe
2 irrimediabilmente pregiudicato lo svolgimento del giudizio di adozione, il quale richiede la personale e necessaria comparizione dell'adottando per la prestazione del consenso.
Con decreto inaudita altera parte del 30.5.2025, emesso ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ., il
Giudice relatore disponeva la sospensione temporanea di ogni procedura di espulsione a carico del IG sino alla data dell'udienza di merito, fissando per la conferma di tale provvedimento Pt_2
l'udienza del 19.6.2025. Con separato e coevo decreto, veniva fissata per la comparizione personale delle parti l'udienza del 16.7.2025.
All'udienza del 19.6.2025 nel subprocedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ., preso atto della regolarità delle notifiche e della mancata opposizione da parte della Questura di Treviso e della Procura della Repubblica, il Giudice relatore confermava integralmente il provvedimento cautelare emesso.
All'udienza del 16.7.2025 comparivano l'adottante e l'adottando, assistiti dal comune difensore, nonché il marito della OR , IG e il Pubblico Ministero. Pt_1 Controparte_1
In tale sede, il Giudice relatore procedeva all'audizione delle parti. La OR confermava la Pt_1
profondità del rapporto e il suo desiderio di formalizzare il legame. Il IG prestava il proprio Pt_2
pieno consenso. Venivano altresì acquisiti l'assenso del marito dell'adottante e il parere favorevole all'adozione del Pubblico Ministero.
Il Giudice relatore, all'esito dell'audizione dei presenti, invitava il procuratore a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Rimetteva quindi la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
La domanda di adozione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1) Sulla giurisdizione del giudice italiano
L'adozione del IG da parte della OR presenta profili di estraneità all'ordinamento Pt_2 Pt_1
giuridico italiano, coinvolgendo una cittadina italiana e un cittadino marocchino, e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto e di individuare la legge applicabile.
3 In via preliminare, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale. Ai sensi dell'art. 40 della L.
218/1995, i giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione qualora l'adottante o l'adottando siano cittadini italiani o residenti in Italia. Nel caso di specie, l'adottante, OR , è Parte_1
cittadina italiana, il che radica in modo inequivocabile la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana.
2) Sulla legge applicabile
Ai sensi dell'art. 38, comma primo, della L. 218/1995, “i presupposti, la costituzione e gli effetti dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante”. Essendo l'adottante di nazionalità italiana, la disciplina sostanziale del rapporto è interamente regolata dalla legge italiana e, segnatamente, dagli artt. 291 e seguenti cod. civ.
Il secondo comma del medesimo articolo fa salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda. Sul punto, il procuratore dei ricorrenti ha prodotto il testo tradotto in lingua italiana del Codice della Famiglia del Regno del
Marocco (Moudawana), dal quale emerge che tale ordinamento non solo non disciplina l'adozione di maggiorenni, ma dichiara l'adozione in generale “giuridicamente nulla” e priva di effetti giuridici di filiazione.
La legge marocchina, pertanto, non prevedendo l'istituto, è silente in merito a eventuali consensi, rendendo di conseguenza applicabile il solo regime dei consensi e degli assensi previsto dalla legge italiana.
3) Sulla sussistenza dei presupposti e dei consensi di legge
Il Collegio rileva la piena sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge italiana. In primo luogo, sono rispettati i requisiti di età di cui all'art. 291 cod. civ.: l'adottante, nata nel 1974, ha compiuto i 35 anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando, nato nel 1994. Risulta inoltre che l'adottante non ha figli, come dichiarato in atti.
4 In secondo luogo, sono stati ritualmente acquisiti tutti i consensi e gli assensi necessari. All'udienza del
16.7.2025, l'adottante e l'adottando hanno espresso personalmente il proprio consenso, come richiesto dall'art. 296 cod. civ.
In tale sede, è stato inoltre raccolto l'assenso del coniuge dell'adottante, IG ai Controparte_1
sensi dell'art. 297 cod. civ.
Infine, i ricorrenti hanno prodotto la dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori del IG debitamente sottoscritta, tradotta e apostillata, soddisfacendo così anche tale requisito. Pt_2
4) Sulla convenienza dell'adozione
L'adozione, come emerso dall'istruttoria e dalle dichiarazioni rese in udienza, risponde pienamente alla sua funzione di dare riconoscimento giuridico a un consolidato rapporto umano e affettivo, assimilabile a quello familiare, e realizza l'interesse dell'adottando. Il legame tra la OR e il IG Pt_1 Pt_2
non è né improvvisato né superficiale, ma è il frutto di un percorso di reciproca conoscenza e sostegno durato anni. Le parole utilizzate da entrambi in udienza (“è stata come una mamma per me”, “una cosa che mi dà enorme gioia”) attestano in modo genuino la natura profonda e filiale del loro rapporto.
L'adozione appare inoltre conveniente per il IG il quale, grazie anche alla stabilità affettiva e Pt_2
al supporto garantitigli dalla OR ha intrapreso un serio e proficuo percorso di integrazione Pt_1
sociale e professionale in Italia, come dimostrato dall'attività lavorativa continuativa e dal recente conseguimento di qualifiche professionali (patente C e CQC). La formalizzazione di questo legame non può che rafforzare tale percorso, garantendogli una solida rete familiare di riferimento.
Anche il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero corrobora la valutazione positiva del
Collegio.
5) Sugli effetti dell'adozione e sulla disciplina del cognome
Ai sensi dell'art. 299 cod. civ., l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
La recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 135/2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di
5 aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età. La pronuncia, tuttavia, subordina tale effetto al fatto che entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si siano espresse in tal senso.
Nel caso di specie, né in sede di originario ricorso, né nell'ambito dell'udienza del 16.7.2025, né infine all'atto della precisazione delle conclusioni, adottante e adottando hanno richiesto (nemmeno implicitamente) l'aggiunta del cognome a quello dell'adottando, in luogo dell'anteposizione. Per Pt_1
tale ragione, deve darsi piena applicazione alla regola generale prevista dal primo comma dell'art. 299 cod. civ.
L'adozione, infine, non estingue i diritti e i doveri dell'adottato verso la sua famiglia di origine, ai sensi dell'art. 300 cod. civ.
6) Sulle spese di lite
Nulla deve essere pronunciato in merito alle spese di lite, considerata la particolare natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da così provvede: Parte_1 Parte_2
- dispone farsi luogo all'adozione di nato in [...] il [...], da parte di Parte_2 Pt_1
nata a [...] il [...];
[...]
- dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile competente, nell'eseguire l'annotazione della sentenza, anteponga al cognome dell'adottato quello dell'adottante ; Pt_2 Pt_1
- nulla sulle spese;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314, primo comma, cod. civ.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Presidente dott. Andrea Carli
6 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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