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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1475 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Giulia Marongiu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 06/04/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Pomata, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/12/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 2 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi, che hanno già interrotto la convivenza nel marzo del 2024, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale sita in Quartu Sant'Elena nella via Secca S'Arridili 18/A, corredata di tutti gli arredi ivi contenuti, rimarrà assegnata al signor , CP_1 essendo di esclusiva proprietà dei genitori del . CP_1
3) L'autovettura Ford Focus C-Max 2.0 TDCI (136CV) tg. CR752KH attualmente intestata alla signora è trasferita in esclusiva proprietà al signor Pt_1 CP_1
che provvederà agli adempimenti davanti al PRA.
[...]
4) I coniugi, che si dichiarano economicamente indipendenti l'uno dall'altra, manifestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio e si impegnano a comunicarsi vicendevolmente le variazioni della propria residenza o del proprio domicilio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1475 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Giulia Marongiu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 06/04/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Pomata, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/12/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 2 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi, che hanno già interrotto la convivenza nel marzo del 2024, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale sita in Quartu Sant'Elena nella via Secca S'Arridili 18/A, corredata di tutti gli arredi ivi contenuti, rimarrà assegnata al signor , CP_1 essendo di esclusiva proprietà dei genitori del . CP_1
3) L'autovettura Ford Focus C-Max 2.0 TDCI (136CV) tg. CR752KH attualmente intestata alla signora è trasferita in esclusiva proprietà al signor Pt_1 CP_1
che provvederà agli adempimenti davanti al PRA.
[...]
4) I coniugi, che si dichiarano economicamente indipendenti l'uno dall'altra, manifestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio e si impegnano a comunicarsi vicendevolmente le variazioni della propria residenza o del proprio domicilio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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