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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO AR, TO
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1040/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3428/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB01239/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB01239/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB01239/2022 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1583/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
riformare la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 3428/2024 che ha rigettato il ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale II di Milano n. T9D03HB01239/2022 e per l'effetto annullare l'avviso medesimo, come più sopra illustrato, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Appellato:
- Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso confermare la sentenza di primo grado;
- Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del giudizio, è l'avviso di accertamento col quale l'amministrazione finanziaria ha accertato un maggior reddito di impresa nella misura di euro 34.245 ai fini Ires, ed un maggior valore della produzione ai fini Irap, per il medesimo importo;
ai fini iva ha accertato una maggiore imposta a debito per un importo di euro 7534, in relazione a minori costi riconosciuti dall'ufficio.
Tutto ciò scaturisce da un accertamento compiuto dall'amministrazione finanziaria la quale ha ritenuto che la società ricorrente abbia contabilizzato operazioni oggettivamente inesistenti in capo alla ditta individuale Società_1 la quale viene considerata una cartiera.
I rilievi che l'amministrazione ha mosso alla società Ricorrente_1 si fondano sui seguenti accertamenti:
a fronte degli acquisti operati dalla fornitrice tra aprile ed agosto 2017, la società Ricorrente_1 non avrebbe operato nessun pagamento fino a febbraio 2019; comunque, alla fine del 2019, residuava ancora un debito di oltre euro 24.000;
tra le società non vi era stata nessuna forma di comunicazione epistolare e quindi mail o altro;
non vi era stato nemmeno alcun sollecito di pagamento;
il trasporto della merce sarebbe avvenuto con un autocarro la cui fattura di acquisto è successiva alla data in cui la merce sarebbe stata acquistata;
il trasporto sarebbe avvenuto senza alcuna lettera accompagnatoria e quindi senza alcuna indicazione della merce trasportata;
nè sarebbe stato indicato il nome del soggetto che ha eseguito il trasporto;
peraltro, nella documentazione esibita non sarebbe stato nemmeno indicato che il trasporto fosse avvenuto con il proprio autocarro.
In primo grado la Corte di giustizia ha ritenuto che l'avviso di accertamento avesse dato puntuale indicazione dei presupposti di fatto e normativi posti a base del provvedimento.
Ed ha poi evidenziato come, a fronte degli specifici rilievi dell'ufficio, la società ricorrente non avesse fornito alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettività delle operazioni commerciali.
La società Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza sotto il profilo della carenza e insufficienza della motivazione.
Ha poi contestato che grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che le attività commerciali sarebbero del tutto inesistenti in quanto compiute con una società cartiera.
Dal canto suo l'ufficio si è costituito ribadendo la fondatezza dei propri assunti e quindi la correttezza della sentenza impegnata.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello deve essere respinto.
Secondo la giurisprudenza univoca della Suprema Corte (cfr da ultimo Cassazione Sentenza n. 2160 depositata il 22 gennaio 2024 ) in tema di operazioni oggettivamente inesistenti (in quanto espletate con una società cartiera quale fornitrice) “l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. n. 28628), ricorrendo alla prova che l'emittente è una «cartiera» o una «società fantasma», ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. V, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30937; Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, n. 4826; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2022, n. 9304; Cass., Sez. V, 12 aprile 2022, n. 11737).
Diversamente da quanto affermato dall'appellante società, i rilievi che l'amministrazione ha mosso alla società Ricorrente_1 - di cui si è dato prima conto - sono fondati in quanto ha comprovato documentalmente che: a fronte degli acquisti effettuati dalla fornitrice dopo oltre due anni residuava ancora un debito di oltre 24.000 euro;
nonostante ciò, non vi era stato alcun sollecito di pagamento da parte della società fornitrice;
le società non hanno mai dato vita ad una qualsiasi forma di comunicazione;
la società aveva affermato di avere compiuto il trasporto della merce con un autocarro la cui fattura di acquisto è tuttavia successiva alla data in cui la merce sarebbe stata acquistata;
il trasporto è avvenuto senza alcuna lettera accompagnatoria, senza alcuna indicazione della merce trasportata e senza indicazione del nome del soggetto che ha eseguito il trasporto.
A fronte dei chiarimenti richiesti, la società non ne ha fornito alcuno, limitandosi invece a rilevare la genericità delle contestazioni e la mancata offerta di prove da parte dell'amministrazione.
Invece occorre ritenere che correttamente l'amministrazione ha fatto uso di presunzioni che devono ritenersi gravi precise e concordanti e comunque idonee a ritenere comprovato la inesistenza delle operazioni commerciali oggetto dell'accertamento.
Proprio con riferimento alla rilevanza dei fatti presuntivi offerti dall'amministrazione la Corte di Cassazione con la sentenza già esaminata ( n. 2160 depositata il 22 gennaio 2024) ha affermato che “Con riferimento ai caratteri della gravità, precisione e concordanza che devono connotare necessariamente le presunzioni, le suindicate pronunce hanno chiarito che «la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche “lex artis”)», esprimendo nient'altro che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B, non essendo condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia «certa» (così Cass. n. 19485 del 2017, cit.). Infatti, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola dell'inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in senso analogo, più di recente, Cass. 06/02/2019, n. 3513 e, prima, Cass. 31/10/2011, n. 22656)".
Deve infine rammentarsi che tra la società e Agenzia delle entrate erano già intercorsi altri giudizi riferiti alle annualità 2014 e 2015 che si erano concluse sia in primo che in secondo grado con il rigetto delle domande nella società di concorrenza.
L'appello va pertanto respinto e la sentenza confermata.
Per il principio della soccombenza, la società ricorrente va condannata a rimborsare le spese del giudizio determinate in € 3.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la società ricorrente a rimborsare le spese del giudizio che liquida in € 3.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO AR, TO
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1040/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3428/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB01239/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB01239/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03HB01239/2022 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1583/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
riformare la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 3428/2024 che ha rigettato il ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale II di Milano n. T9D03HB01239/2022 e per l'effetto annullare l'avviso medesimo, come più sopra illustrato, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Appellato:
- Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso confermare la sentenza di primo grado;
- Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del giudizio, è l'avviso di accertamento col quale l'amministrazione finanziaria ha accertato un maggior reddito di impresa nella misura di euro 34.245 ai fini Ires, ed un maggior valore della produzione ai fini Irap, per il medesimo importo;
ai fini iva ha accertato una maggiore imposta a debito per un importo di euro 7534, in relazione a minori costi riconosciuti dall'ufficio.
Tutto ciò scaturisce da un accertamento compiuto dall'amministrazione finanziaria la quale ha ritenuto che la società ricorrente abbia contabilizzato operazioni oggettivamente inesistenti in capo alla ditta individuale Società_1 la quale viene considerata una cartiera.
I rilievi che l'amministrazione ha mosso alla società Ricorrente_1 si fondano sui seguenti accertamenti:
a fronte degli acquisti operati dalla fornitrice tra aprile ed agosto 2017, la società Ricorrente_1 non avrebbe operato nessun pagamento fino a febbraio 2019; comunque, alla fine del 2019, residuava ancora un debito di oltre euro 24.000;
tra le società non vi era stata nessuna forma di comunicazione epistolare e quindi mail o altro;
non vi era stato nemmeno alcun sollecito di pagamento;
il trasporto della merce sarebbe avvenuto con un autocarro la cui fattura di acquisto è successiva alla data in cui la merce sarebbe stata acquistata;
il trasporto sarebbe avvenuto senza alcuna lettera accompagnatoria e quindi senza alcuna indicazione della merce trasportata;
nè sarebbe stato indicato il nome del soggetto che ha eseguito il trasporto;
peraltro, nella documentazione esibita non sarebbe stato nemmeno indicato che il trasporto fosse avvenuto con il proprio autocarro.
In primo grado la Corte di giustizia ha ritenuto che l'avviso di accertamento avesse dato puntuale indicazione dei presupposti di fatto e normativi posti a base del provvedimento.
Ed ha poi evidenziato come, a fronte degli specifici rilievi dell'ufficio, la società ricorrente non avesse fornito alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettività delle operazioni commerciali.
La società Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza sotto il profilo della carenza e insufficienza della motivazione.
Ha poi contestato che grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che le attività commerciali sarebbero del tutto inesistenti in quanto compiute con una società cartiera.
Dal canto suo l'ufficio si è costituito ribadendo la fondatezza dei propri assunti e quindi la correttezza della sentenza impegnata.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello deve essere respinto.
Secondo la giurisprudenza univoca della Suprema Corte (cfr da ultimo Cassazione Sentenza n. 2160 depositata il 22 gennaio 2024 ) in tema di operazioni oggettivamente inesistenti (in quanto espletate con una società cartiera quale fornitrice) “l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. n. 28628), ricorrendo alla prova che l'emittente è una «cartiera» o una «società fantasma», ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. V, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30937; Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, n. 4826; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2022, n. 9304; Cass., Sez. V, 12 aprile 2022, n. 11737).
Diversamente da quanto affermato dall'appellante società, i rilievi che l'amministrazione ha mosso alla società Ricorrente_1 - di cui si è dato prima conto - sono fondati in quanto ha comprovato documentalmente che: a fronte degli acquisti effettuati dalla fornitrice dopo oltre due anni residuava ancora un debito di oltre 24.000 euro;
nonostante ciò, non vi era stato alcun sollecito di pagamento da parte della società fornitrice;
le società non hanno mai dato vita ad una qualsiasi forma di comunicazione;
la società aveva affermato di avere compiuto il trasporto della merce con un autocarro la cui fattura di acquisto è tuttavia successiva alla data in cui la merce sarebbe stata acquistata;
il trasporto è avvenuto senza alcuna lettera accompagnatoria, senza alcuna indicazione della merce trasportata e senza indicazione del nome del soggetto che ha eseguito il trasporto.
A fronte dei chiarimenti richiesti, la società non ne ha fornito alcuno, limitandosi invece a rilevare la genericità delle contestazioni e la mancata offerta di prove da parte dell'amministrazione.
Invece occorre ritenere che correttamente l'amministrazione ha fatto uso di presunzioni che devono ritenersi gravi precise e concordanti e comunque idonee a ritenere comprovato la inesistenza delle operazioni commerciali oggetto dell'accertamento.
Proprio con riferimento alla rilevanza dei fatti presuntivi offerti dall'amministrazione la Corte di Cassazione con la sentenza già esaminata ( n. 2160 depositata il 22 gennaio 2024) ha affermato che “Con riferimento ai caratteri della gravità, precisione e concordanza che devono connotare necessariamente le presunzioni, le suindicate pronunce hanno chiarito che «la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche “lex artis”)», esprimendo nient'altro che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B, non essendo condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia «certa» (così Cass. n. 19485 del 2017, cit.). Infatti, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola dell'inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in senso analogo, più di recente, Cass. 06/02/2019, n. 3513 e, prima, Cass. 31/10/2011, n. 22656)".
Deve infine rammentarsi che tra la società e Agenzia delle entrate erano già intercorsi altri giudizi riferiti alle annualità 2014 e 2015 che si erano concluse sia in primo che in secondo grado con il rigetto delle domande nella società di concorrenza.
L'appello va pertanto respinto e la sentenza confermata.
Per il principio della soccombenza, la società ricorrente va condannata a rimborsare le spese del giudizio determinate in € 3.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la società ricorrente a rimborsare le spese del giudizio che liquida in € 3.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.