Sentenza 28 aprile 1956
Massime • 2
Oggetto della tutela possessoria,nell'Azione di reintegra, e quello di ripristinare lo stato di fatto preesistente e, per il principio spoliatus ante omnia restituendus, di restituire il possessore che ha sofferto lo spoglio, nel possesso della cosa. Quando, peraltro, la cosa sia venuta totalmente a mancare, (come nel caso di distruzione) in tal caso, data l'assoluta impossibilità della reintegrazione, l'Azione suddetta manca di oggetto e non è più procedibile, convertendosi eventualmente in una Azione di danni, esperibile secondo le comuni norme.
Oggetto della tutela possessoria, nell'Azione di reintegra, è quello di ripristinare lo stato di fatto preesistente e, per il principio spoliatus ante omnia restituendus, di restituire il possessore, che ha sofferto lo spoglio, nel possesso della cosa. Quando, peraltro, la cosa sia venuta totalmente a mancare (come nel caso di distruzione) in tal caso, data l'assoluta impossibilità della reintegrazione, l'Azione suddetta manca di oggetto e non è più procedibile, convertendosi eventualmente in una Azione di danni, esperibile secondo le comuni norme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/1956, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1956 |
Testo completo
Oggetto della tutela possessoria,nell'Azione di reintegra, e quello di ripristinare lo stato di fatto preesistente e, per il principio spoliatus ante omnia restituendus, di restituire il possessore che ha sofferto lo spoglio, nel possesso della cosa. Quando, peraltro, la cosa sia venuta totalmente a mancare, (come nel caso di distruzione) in tal caso, data l'assoluta impossibilità della reintegrazione, l'Azione suddetta manca di oggetto e non è più procedibile, convertendosi eventualmente in una Azione di danni, esperibile secondo le comuni norme.