Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/1956, n. 1301
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Sentenza 28 aprile 1956

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Oggetto della tutela possessoria,nell'Azione di reintegra, e quello di ripristinare lo stato di fatto preesistente e, per il principio spoliatus ante omnia restituendus, di restituire il possessore che ha sofferto lo spoglio, nel possesso della cosa. Quando, peraltro, la cosa sia venuta totalmente a mancare, (come nel caso di distruzione) in tal caso, data l'assoluta impossibilità della reintegrazione, l'Azione suddetta manca di oggetto e non è più procedibile, convertendosi eventualmente in una Azione di danni, esperibile secondo le comuni norme.

Oggetto della tutela possessoria, nell'Azione di reintegra, è quello di ripristinare lo stato di fatto preesistente e, per il principio spoliatus ante omnia restituendus, di restituire il possessore, che ha sofferto lo spoglio, nel possesso della cosa. Quando, peraltro, la cosa sia venuta totalmente a mancare (come nel caso di distruzione) in tal caso, data l'assoluta impossibilità della reintegrazione, l'Azione suddetta manca di oggetto e non è più procedibile, convertendosi eventualmente in una Azione di danni, esperibile secondo le comuni norme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/1956, n. 1301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1301
    Data del deposito : 28 aprile 1956

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