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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5609 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Mancino, presso il cui studio a Ficarazzi
(PA), Corso Umberto I n. 899, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 06/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 20/12/1980 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3203/2024, emessa da questo
Tribunale in data 03-04/06/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 29/04/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso del 06/12/2024, con cui hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione, di seguito riportate integralmente:
“1) I coniugi vivranno separati e ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove vorrà; gli stessi si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi ad espletare tutte quelle attività ed a sottoscrivere quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
2) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Le parti hanno, inoltre, rappresentato che i due figli nati dall'unione coniugale e CP_1
sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 20/12/1980 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 06/12/2024 CodiceFiscale_2
e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 43, parte II, serie A, dell'anno 1980).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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