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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/12/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3142/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to PAOLISSO GIOVANNA, con elezione di CP_1 domicilio presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to MARZOCCO MAURO Controparte_2
FERNANDO, con elezione di domicilio presso il difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, , premesso di aver contratto CP_1 matrimonio concordatario con in FOGGIA il 29/12/2003, che Controparte_2 dall'unione coniugale nasceva il figlio (il 2.05.2005), che il Tribunale di Foggia, Persona_1 con sentenza n. 111/2015, dichiarava la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di 1 separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Con memoria del 17.10.2025, si costituiva il resistente, contestando le richieste di controparte e non opponendosi alla richiesta sullo status.
Con istanza congiunta del 4.11.2025, le parti rappresentavano di aver trovato un accordo in merito alle condizioni del divorzio e depositavano patti sottoscritti dalle stesse.
All'udienza del 17.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto della domanda congiunta di trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto e del deposito dei patti sottoscritti dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il
P.M. rassegnava parere favorevole il 28.11.2025.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni indicate nella istanza di trasformazione del giudizio da giudiziale in congiunto sottoscritta il 4.11.2025.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella procedura congiunta alle condizioni indicate nella scrittura privata depositata in data
12.11.2025.
Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e
2 personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
Dette condizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole minore, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi di cui alla precitata scrittura.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in FOGGIA il 29/12/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2003, parte II, serie A, n. 686 );
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. omologa e prende atto delle condizioni indicate nella convenzione del 4.11.2025, sottoscritta dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
01/12/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3142/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to PAOLISSO GIOVANNA, con elezione di CP_1 domicilio presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to MARZOCCO MAURO Controparte_2
FERNANDO, con elezione di domicilio presso il difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, , premesso di aver contratto CP_1 matrimonio concordatario con in FOGGIA il 29/12/2003, che Controparte_2 dall'unione coniugale nasceva il figlio (il 2.05.2005), che il Tribunale di Foggia, Persona_1 con sentenza n. 111/2015, dichiarava la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di 1 separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Con memoria del 17.10.2025, si costituiva il resistente, contestando le richieste di controparte e non opponendosi alla richiesta sullo status.
Con istanza congiunta del 4.11.2025, le parti rappresentavano di aver trovato un accordo in merito alle condizioni del divorzio e depositavano patti sottoscritti dalle stesse.
All'udienza del 17.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto della domanda congiunta di trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto e del deposito dei patti sottoscritti dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il
P.M. rassegnava parere favorevole il 28.11.2025.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni indicate nella istanza di trasformazione del giudizio da giudiziale in congiunto sottoscritta il 4.11.2025.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella procedura congiunta alle condizioni indicate nella scrittura privata depositata in data
12.11.2025.
Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e
2 personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
Dette condizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole minore, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi di cui alla precitata scrittura.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in FOGGIA il 29/12/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2003, parte II, serie A, n. 686 );
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. omologa e prende atto delle condizioni indicate nella convenzione del 4.11.2025, sottoscritta dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
01/12/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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