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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/11/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di SS, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 610/2019 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Mario Signore e presso Parte_1 C.F._1
di lui elettivamente domiciliato in Formia Via XXIV Maggio n. 8 bis ……………………………Attore
contro c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Aprea ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia alla Via XX Settembre n. 10 …..…..Convenuto
e p. iva rappresentata e difesa dall'avv. Antonio F. Dell'Anno e presso il suo CP_2 P.IVA_1
studio in Gaeta Via C. Battisti 13 elettivamente domiciliata………………………………… Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 21 maggio 2025,
che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha dichiarato di aver patito gravi Parte_1
lesioni fisiche a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 9 novembre 2014, intorno alle ore 18:45,
nel territorio del Comune di Formia (LT), in Via Appia, località Santacroce, all'altezza del distributore
Q8. L'attore ha riferito che nelle predette circostanze di tempo e di luogo era alla guida del ciclomotore pagina 1 di 8 di proprietà di targato X3ZS42 e che il sinistro fu provocato Controparte_3 Controparte_4
dall'autovettura Volkswagen Golf targata CM680WJ, di proprietà e condotta da . Il Controparte_1
ha pure esposto di aver ricevuto, a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto, la somma Parte_1
di € 70.000,00 versata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con riserva di corrispondere i compensi professionali dovuti. Sul fondamento di tali presupposti il ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_1
del 09/11/14, condannare in solido alla Unipolsai Asssicurazioni al risarcimento Controparte_1
del a) danno biologico nella misura da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di richiedenda
CTU, b) del danno (non patrimoniale) per la dovuta personalizzazione del danno, operando la
maggiorazione percentuale (minimo del 41 %) del riconosciuto danno biologico, c) del danno
emergente nella misura di € 14.742 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad €
895,23 per le spese mediche documentate, il tutto con gli interessi ed alla rivalutazione monetaria”.
Si è costituita la che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda poiché la CP_5
causa in esame fu preceduta da un procedimento penale avviato a seguito della querela presentata da contro per le lesioni subite nel sinistro. La al riguardo, ha Parte_1 Controparte_1 CP_5
riferito che nel relativo processo, celebrato davanti al Giudice di Pace di SS, il si Parte_1
costituì parte civile per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quale responsabile civile. Il giudice, valutate le responsabilità di entrambi i conducenti e la congruità della somma di €70.000,00 già corrisposta al danneggiato dall'assicurazione, ritenne pienamente soddisfatte le pretese risarcitorie, assolvendo lo per intervenuta condotta riparatoria. Da tale decisione la compagnia ha quindi, dedotto che la CP_1
sentenza, divenuta definitiva, produce effetto di giudicato anche nel presente giudizio civile che risulta inammissibile poiché fondato sui medesimi fatti e sulla stessa pretesa risarcitoria già decisa in sede penale. Nel merito, la compagnia ha contestato la ricostruzione del sinistro così come ricostruita dal pagina 2 di 8 , rilevando che l'incidente si verificò per colpa prevalente o quanto meno concorrente Parte_1
del . Sul fondamento di tali presupposti la compagnia ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“… Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di SS, contrariis reiectis. In via principale ed in
rito: Dichiarare inammissibile la domanda che costituisce un'illegittima duplicazione di un
procedimento civile risarcitorio già svolto nella sua interezza ed esauritosi nell'ambito del
procedimento penale innanzi al G.P. di SS. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di
giudizio. Nel merito Accertata la prevalente e/o concorrente responsabilità del nella Parte_1
causazione del danno ed in ogni caso nell'aggravamento delle lesioni riportate, in relazione alle
accertate violazioni di norme precauzionali imperative, ritenere più che congruo l'importo risarcitorio
di € 70.000 corrisposto dalla compagnia in sede stragiudiziale. In via del tutto Controparte_6
subordinata denegare qualsiasi ulteriore richiesta risarcitoria a titolo di personalizzazione, ovvero per
danno emergente e/o rimborso di spese, non sussistendone le condizioni di legge. In ogni caso con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si è costituito che, così come eccepito dalla compagnia ha ritenuto la domanda Controparte_1
inammissibile per la definizione del procedimento penale instaurato dinanzi al Giudice di Pace di
SS e ha pure sollevato l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento di mediazione.
Nel merito il ha ritenuto che era da considerare prevalente il concorso di colpa del CP_1 Parte_1
nella causa del sinistro. Sul fondamento di tali presupposti il ha così concluso: “…venga CP_1
dichiarata inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta per quanto esposto ai punti 1) e 2)
della presente comparsa di costituzione e risposta;
-in via subordinata di merito, venga rigettata la
proposta domanda atteso che le voci di danno eventualmente dovute in ipotesi di accertata concorrente
e/o prevalente responsabilità sono state già ampiamente e satisfattivamente corrisposte dalla
UnipolSai Assicurazioni all'attore; -in via di ulteriore subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglibilità della domanda, si chiede ridursi il quantum richiesto dall'attore ai sensi dell'art. 1227
c.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con condanna dell'attore per lite temeraria alla pagina 3 di 8 somma che verrà ritenuta equa e di giustizia. Il presente giudizio è stato instaurato nonostante la
definitività della sentenza penale anche sotto il profilo risarcitorio. Ne discende un evidente abuso del
diritto.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc all'esito del quale ha ammesso le prove orali articolate dalle parti e dopo lo svolgimento dell'interrogatorio formale dell'attore ha disposto CTU medico legale nominando il dr Persona_1
.
[...]
All'udienza del 21 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Preliminarmente si rappresenta che sono infondate le eccezioni dei convenuti circa l'inammissibilità
delle richieste formulate da parte attrice riguardanti il precedente che si sarebbe formato con la sentenza penale del Giudice di Pace di SS n. 15/18 depositata il 30 gennaio 2018. In quel procedimento il Giudice revocò la costituzione di parte civile del : a fronte dell'intervenuta Parte_1
revoca della costituzione di parte civile (e quindi della perdita di efficacia di ogni provvedimento ad essa conseguenziale) l'odierno giudizio non può ritenersi o dichiararsi inammissibile.
Deve essere, parimenti, rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione poiché l'art. 5 c. 1 del d.lgs. 28/2010, che nella formulazione originaria includeva il risarcimento del danno da circolazione stradale tra le materie sottoposte a mediazione obbligatoria, è stato dichiarato incostituzionale - con efficacia retroattiva - con sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 6.12.2012. L'art. 5 è stato poi reintrodotto con il d.l. n.
69/2013, ma nella nuova formulazione non ha più l'obbligatorietà della mediazione per le controversie in materia di infortunistica stradale.
Nel merito, questo Giudice, circa la dinamica del sinistro e la ripartizione della responsabilità
condivide le statuizioni del Giudice di Pace di Gaeta n. 759/2020 del 14/12/2020 confermate in appello con sentenza n. 1023/2025 pubbl. il 19/07/2025 che hanno attribuito la pari responsabilità delle pagina 4 di 8 parti nella causa del sinistro stradale. Dall'esito di tali giudizi emerge, quindi che a parte attrice spetta il risarcimento del solo 50% delle lesioni lamentate.
L'istruttoria svolta nel corso di questo giudizio ha provato che il ha subito importanti Parte_1
conseguenze psicologiche a seguito dell'incidente; il teste ha dichiarato che l'attore, dopo Tes_1
l'incidente, era entrato in uno stato di depressione e non si sentiva di festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Il teste ha pure riferito che il era un grande appassionato della disciplina del Parte_1
bartending, che praticava con dedizione e che ha dovuto rinunciare a recarsi a Barcellona, nonostante fosse stato selezionato per un corso di specializzazione previsto per il 2015.
L'altro teste ha confermato che dopo l'incidente il non ha voluto festeggiare il Tes_2 Parte_1
suo compleanno e ha confermato che non ha potuto partecipare al corso di specializzazione di
Bartender a Barcellona.
La CTU svolta in questo giudizio ha accertato che le lesioni sono compatibili con il sinistro così come descritto nell'atto introduttivo e ha appurato che ha riportato valido trauma cranio- Parte_1
facciale con frattura dell'osso parietale di destra ed ematoma epidurale sottostante (cm6,9x3,3x6,3),
frattura delle ossa nasali, contusioni multiple. In data 10/11/2014 è stato sottoposto ad intervento
chirurgico in regime di urgenza di craniotomia ed evacuazione dell'ematoma epidurale sottostante la
frattura dell'osso parietale dx. Nei mesi successivi, oltre ai controlli di routine, è stato sottoposto a
terapia anticonvulsivante, stante la natura epilettogena della lesione ed ha quantificato in 19% danno biologico permanente in 30 giorni ITT al 100% in ulteriori 30 giorni ITP al 50%.
Dagli esiti della CTU in conformità alle Tabelle del Tribunale di Milano il avrebbe avuto Parte_1
diritto ad ottenere la somma di € 118.961,00 come da schema di calcolo che si trascrive:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni
pagina 5 di 8 Percentuale di invalidità permanente 19%
Punto danno biologico € 3.690,45
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 35%) € 1.291,66
Punto danno non patrimoniale € 4.982,11
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 64.509,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 87.087,00
Con personalizzazione massima (max 40% del danno biologico) € 112.891,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 895,00
Totale generale: € 93.157,00
Totale con personalizzazione massima € 118.961,00
Nel calcolo delle spettanze è da riconoscere la personalizzazione massima poiché in conseguenza del sinistro sono derivati postumi permanenti dell'integrità psico-fisica del periziato, consistenti in sindrome soggettiva del traumatizzato cranico, lieve sindrome vertiginosa con lieve instabilità
posturale, lievi disturbi del sonno e della concentrazione, lievi disturbi della respirazione nasale nonché pagina 6 di 8 danni dell'integrità fisionomica, consistenti in esiti cicatriziali di intervento chirurgico di craniotomia evacuativa ed esiti cicatriziali di ferite lacerocontuse suturate in regione frontale sinistro. ed in corrispondenza della piramide nasale sinistra. La personalizzazione massima, inoltre, è giustificata dal fatto che la correzione del difetto fisiognomico del volto, considerata la totale incertezza circa l'effettiva efficacia dell'intervento, non assicura l'eliminazione del pregiudizio estetico subito, ma può
comportare – in via meramente ipotetica – un miglioramento lieve e non rilevante dello stesso e Il
costo di tali procedure è stato stimato da un medico specialista in circa euro 16.000.
Come già esposto al è stata attribuita una percentuale concorsuale del 50% nella causa del Parte_1
sinistro e, pertanto, l' importo suindicato di € 118.961,00 deve essere adeguato al fattore concorsuale ed è pari ad € 59.480,50: a tali somme devono aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. La parte attrice ha ammesso però di aver trattenuto in acconto la somma di
€ 70.000 e quindi così come emerso dall'indagine tecnica essa è stata già ampiamente soddisfatta,
anche per il pagamento delle competenze stragiudiziali: la sua domanda mirava ad avere una somma superiore ai 70.000,00 euro, che gli sono stati dati, e quindi la sua richiesta di ulteriori somme risarcitorie deve essere rigettata.
Non può essere accolta la domanda di condanna della lite temeraria formulata dallo a carico CP_1
dell'attore, perché la definizione della vicenda ha richiesto un'indagine tecnica per l'accertamento delle effettive lesioni subite.
Le altre questioni devono essere assorbite.
La spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/2014 con applicazione del criterio indeterminabile basso perché la maggior parte delle questioni soggiacenti erano state già affrontate nei precedenti giudizi allegati dalle parti.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA pagina 7 di 8 le domande proposte da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite pari a € 7616,00 per compensi professionali Parte_1
oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge a favore di . Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite pari a € 7616.00 per compensi professionali Parte_1
oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge a favore della CP_5
SS, 14 novembre 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di SS, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 610/2019 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Mario Signore e presso Parte_1 C.F._1
di lui elettivamente domiciliato in Formia Via XXIV Maggio n. 8 bis ……………………………Attore
contro c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Aprea ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia alla Via XX Settembre n. 10 …..…..Convenuto
e p. iva rappresentata e difesa dall'avv. Antonio F. Dell'Anno e presso il suo CP_2 P.IVA_1
studio in Gaeta Via C. Battisti 13 elettivamente domiciliata………………………………… Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 21 maggio 2025,
che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha dichiarato di aver patito gravi Parte_1
lesioni fisiche a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 9 novembre 2014, intorno alle ore 18:45,
nel territorio del Comune di Formia (LT), in Via Appia, località Santacroce, all'altezza del distributore
Q8. L'attore ha riferito che nelle predette circostanze di tempo e di luogo era alla guida del ciclomotore pagina 1 di 8 di proprietà di targato X3ZS42 e che il sinistro fu provocato Controparte_3 Controparte_4
dall'autovettura Volkswagen Golf targata CM680WJ, di proprietà e condotta da . Il Controparte_1
ha pure esposto di aver ricevuto, a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto, la somma Parte_1
di € 70.000,00 versata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con riserva di corrispondere i compensi professionali dovuti. Sul fondamento di tali presupposti il ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_1
del 09/11/14, condannare in solido alla Unipolsai Asssicurazioni al risarcimento Controparte_1
del a) danno biologico nella misura da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di richiedenda
CTU, b) del danno (non patrimoniale) per la dovuta personalizzazione del danno, operando la
maggiorazione percentuale (minimo del 41 %) del riconosciuto danno biologico, c) del danno
emergente nella misura di € 14.742 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad €
895,23 per le spese mediche documentate, il tutto con gli interessi ed alla rivalutazione monetaria”.
Si è costituita la che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda poiché la CP_5
causa in esame fu preceduta da un procedimento penale avviato a seguito della querela presentata da contro per le lesioni subite nel sinistro. La al riguardo, ha Parte_1 Controparte_1 CP_5
riferito che nel relativo processo, celebrato davanti al Giudice di Pace di SS, il si Parte_1
costituì parte civile per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quale responsabile civile. Il giudice, valutate le responsabilità di entrambi i conducenti e la congruità della somma di €70.000,00 già corrisposta al danneggiato dall'assicurazione, ritenne pienamente soddisfatte le pretese risarcitorie, assolvendo lo per intervenuta condotta riparatoria. Da tale decisione la compagnia ha quindi, dedotto che la CP_1
sentenza, divenuta definitiva, produce effetto di giudicato anche nel presente giudizio civile che risulta inammissibile poiché fondato sui medesimi fatti e sulla stessa pretesa risarcitoria già decisa in sede penale. Nel merito, la compagnia ha contestato la ricostruzione del sinistro così come ricostruita dal pagina 2 di 8 , rilevando che l'incidente si verificò per colpa prevalente o quanto meno concorrente Parte_1
del . Sul fondamento di tali presupposti la compagnia ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“… Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di SS, contrariis reiectis. In via principale ed in
rito: Dichiarare inammissibile la domanda che costituisce un'illegittima duplicazione di un
procedimento civile risarcitorio già svolto nella sua interezza ed esauritosi nell'ambito del
procedimento penale innanzi al G.P. di SS. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di
giudizio. Nel merito Accertata la prevalente e/o concorrente responsabilità del nella Parte_1
causazione del danno ed in ogni caso nell'aggravamento delle lesioni riportate, in relazione alle
accertate violazioni di norme precauzionali imperative, ritenere più che congruo l'importo risarcitorio
di € 70.000 corrisposto dalla compagnia in sede stragiudiziale. In via del tutto Controparte_6
subordinata denegare qualsiasi ulteriore richiesta risarcitoria a titolo di personalizzazione, ovvero per
danno emergente e/o rimborso di spese, non sussistendone le condizioni di legge. In ogni caso con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si è costituito che, così come eccepito dalla compagnia ha ritenuto la domanda Controparte_1
inammissibile per la definizione del procedimento penale instaurato dinanzi al Giudice di Pace di
SS e ha pure sollevato l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento di mediazione.
Nel merito il ha ritenuto che era da considerare prevalente il concorso di colpa del CP_1 Parte_1
nella causa del sinistro. Sul fondamento di tali presupposti il ha così concluso: “…venga CP_1
dichiarata inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta per quanto esposto ai punti 1) e 2)
della presente comparsa di costituzione e risposta;
-in via subordinata di merito, venga rigettata la
proposta domanda atteso che le voci di danno eventualmente dovute in ipotesi di accertata concorrente
e/o prevalente responsabilità sono state già ampiamente e satisfattivamente corrisposte dalla
UnipolSai Assicurazioni all'attore; -in via di ulteriore subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglibilità della domanda, si chiede ridursi il quantum richiesto dall'attore ai sensi dell'art. 1227
c.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con condanna dell'attore per lite temeraria alla pagina 3 di 8 somma che verrà ritenuta equa e di giustizia. Il presente giudizio è stato instaurato nonostante la
definitività della sentenza penale anche sotto il profilo risarcitorio. Ne discende un evidente abuso del
diritto.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc all'esito del quale ha ammesso le prove orali articolate dalle parti e dopo lo svolgimento dell'interrogatorio formale dell'attore ha disposto CTU medico legale nominando il dr Persona_1
.
[...]
All'udienza del 21 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Preliminarmente si rappresenta che sono infondate le eccezioni dei convenuti circa l'inammissibilità
delle richieste formulate da parte attrice riguardanti il precedente che si sarebbe formato con la sentenza penale del Giudice di Pace di SS n. 15/18 depositata il 30 gennaio 2018. In quel procedimento il Giudice revocò la costituzione di parte civile del : a fronte dell'intervenuta Parte_1
revoca della costituzione di parte civile (e quindi della perdita di efficacia di ogni provvedimento ad essa conseguenziale) l'odierno giudizio non può ritenersi o dichiararsi inammissibile.
Deve essere, parimenti, rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione poiché l'art. 5 c. 1 del d.lgs. 28/2010, che nella formulazione originaria includeva il risarcimento del danno da circolazione stradale tra le materie sottoposte a mediazione obbligatoria, è stato dichiarato incostituzionale - con efficacia retroattiva - con sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 6.12.2012. L'art. 5 è stato poi reintrodotto con il d.l. n.
69/2013, ma nella nuova formulazione non ha più l'obbligatorietà della mediazione per le controversie in materia di infortunistica stradale.
Nel merito, questo Giudice, circa la dinamica del sinistro e la ripartizione della responsabilità
condivide le statuizioni del Giudice di Pace di Gaeta n. 759/2020 del 14/12/2020 confermate in appello con sentenza n. 1023/2025 pubbl. il 19/07/2025 che hanno attribuito la pari responsabilità delle pagina 4 di 8 parti nella causa del sinistro stradale. Dall'esito di tali giudizi emerge, quindi che a parte attrice spetta il risarcimento del solo 50% delle lesioni lamentate.
L'istruttoria svolta nel corso di questo giudizio ha provato che il ha subito importanti Parte_1
conseguenze psicologiche a seguito dell'incidente; il teste ha dichiarato che l'attore, dopo Tes_1
l'incidente, era entrato in uno stato di depressione e non si sentiva di festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Il teste ha pure riferito che il era un grande appassionato della disciplina del Parte_1
bartending, che praticava con dedizione e che ha dovuto rinunciare a recarsi a Barcellona, nonostante fosse stato selezionato per un corso di specializzazione previsto per il 2015.
L'altro teste ha confermato che dopo l'incidente il non ha voluto festeggiare il Tes_2 Parte_1
suo compleanno e ha confermato che non ha potuto partecipare al corso di specializzazione di
Bartender a Barcellona.
La CTU svolta in questo giudizio ha accertato che le lesioni sono compatibili con il sinistro così come descritto nell'atto introduttivo e ha appurato che ha riportato valido trauma cranio- Parte_1
facciale con frattura dell'osso parietale di destra ed ematoma epidurale sottostante (cm6,9x3,3x6,3),
frattura delle ossa nasali, contusioni multiple. In data 10/11/2014 è stato sottoposto ad intervento
chirurgico in regime di urgenza di craniotomia ed evacuazione dell'ematoma epidurale sottostante la
frattura dell'osso parietale dx. Nei mesi successivi, oltre ai controlli di routine, è stato sottoposto a
terapia anticonvulsivante, stante la natura epilettogena della lesione ed ha quantificato in 19% danno biologico permanente in 30 giorni ITT al 100% in ulteriori 30 giorni ITP al 50%.
Dagli esiti della CTU in conformità alle Tabelle del Tribunale di Milano il avrebbe avuto Parte_1
diritto ad ottenere la somma di € 118.961,00 come da schema di calcolo che si trascrive:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni
pagina 5 di 8 Percentuale di invalidità permanente 19%
Punto danno biologico € 3.690,45
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 35%) € 1.291,66
Punto danno non patrimoniale € 4.982,11
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 64.509,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 87.087,00
Con personalizzazione massima (max 40% del danno biologico) € 112.891,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 895,00
Totale generale: € 93.157,00
Totale con personalizzazione massima € 118.961,00
Nel calcolo delle spettanze è da riconoscere la personalizzazione massima poiché in conseguenza del sinistro sono derivati postumi permanenti dell'integrità psico-fisica del periziato, consistenti in sindrome soggettiva del traumatizzato cranico, lieve sindrome vertiginosa con lieve instabilità
posturale, lievi disturbi del sonno e della concentrazione, lievi disturbi della respirazione nasale nonché pagina 6 di 8 danni dell'integrità fisionomica, consistenti in esiti cicatriziali di intervento chirurgico di craniotomia evacuativa ed esiti cicatriziali di ferite lacerocontuse suturate in regione frontale sinistro. ed in corrispondenza della piramide nasale sinistra. La personalizzazione massima, inoltre, è giustificata dal fatto che la correzione del difetto fisiognomico del volto, considerata la totale incertezza circa l'effettiva efficacia dell'intervento, non assicura l'eliminazione del pregiudizio estetico subito, ma può
comportare – in via meramente ipotetica – un miglioramento lieve e non rilevante dello stesso e Il
costo di tali procedure è stato stimato da un medico specialista in circa euro 16.000.
Come già esposto al è stata attribuita una percentuale concorsuale del 50% nella causa del Parte_1
sinistro e, pertanto, l' importo suindicato di € 118.961,00 deve essere adeguato al fattore concorsuale ed è pari ad € 59.480,50: a tali somme devono aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. La parte attrice ha ammesso però di aver trattenuto in acconto la somma di
€ 70.000 e quindi così come emerso dall'indagine tecnica essa è stata già ampiamente soddisfatta,
anche per il pagamento delle competenze stragiudiziali: la sua domanda mirava ad avere una somma superiore ai 70.000,00 euro, che gli sono stati dati, e quindi la sua richiesta di ulteriori somme risarcitorie deve essere rigettata.
Non può essere accolta la domanda di condanna della lite temeraria formulata dallo a carico CP_1
dell'attore, perché la definizione della vicenda ha richiesto un'indagine tecnica per l'accertamento delle effettive lesioni subite.
Le altre questioni devono essere assorbite.
La spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/2014 con applicazione del criterio indeterminabile basso perché la maggior parte delle questioni soggiacenti erano state già affrontate nei precedenti giudizi allegati dalle parti.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA pagina 7 di 8 le domande proposte da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite pari a € 7616,00 per compensi professionali Parte_1
oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge a favore di . Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite pari a € 7616.00 per compensi professionali Parte_1
oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge a favore della CP_5
SS, 14 novembre 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
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