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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00224 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00136/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Bisignano e
FA SE, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Zima n. 5;
contro
Comune di Prevalle, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via A. Diaz n. 13/C;
nei confronti N. 00136/2025 REG.RIC.
-OMISSIS-IS-.n.c., Quan-OMISSIS-.l.s.,Eco.-OMISSIS-.l. (già Repl-OMISSIS-.l.), non costituite in giudizio;
per l'annullamento
(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione del Sindaco del Comune di Prevalle del 29.11.2024, protocollo
AOO.c_h055.29/11/2024.0017096, avente ad oggetto: “Conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i. avviato in data
20/09/2024, protocollo n. 13317, per la rimozione/smaltimento dei rifiuti, presso il sito di -OMISSIS-”, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti anche se non conosciuti;
(B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dai ricorrenti il 28.7.2025: della comunicazione del Comune di Prevalle, Responsabile dell'Area Edilizia e
Urbanistica, Protocollo AOO.c_h055.30/05/2025.0007173, avente ad oggetto:
“Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 legge 241/1990) di accertamento della corretta gestione dei rifiuti collocati nel sito di -OMISSIS-”, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti anche se non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prevalle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. SS ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 00136/2025 REG.RIC.
1.- I ricorrenti sono comproprietari di un capannone con area scoperta di pertinenza sito nel Comune di Prevalle, -OMISSIS-, che avevano concesso in locazione dal
20.10.2012 alla -OMISSIS-.c. per uso commerciale.
2.- Nel 2013 era stata rilasciata a tale società un'autorizzazione unica ambientale
(“AUA”) per il recupero di rifiuti non pericolosi presso l'immobile, poi volturata alla
Quantum -OMISSIS-li avevano stipulato contratti di affitto d'azienda con la Cigala.
3.- Nel 2019, a seguito di un controllo da parte della Polizia Provinciale, dei
Carabinieri Forestali e dei Carabinieri del NOE, sul sito venne riscontrata una notevole quantità di rifiuti costituiti da materie plastiche, sia all'interno del capannone che nell'area scoperta, in assenza di idonea documentazione attestante la loro provenienza e qualità, di macchinari e personale per il loro trattamento, nonché di misure minime antincendio e per la sicurezza sul lavoro; pertanto l'immobile, nonché i rifiuti in esso contenuti, furono sottoposti a sequestro penale il 17.7.2019, convalidato due giorni dopo, e fu aperto un procedimento penale a carico dell'amministratrice della
Replastics s.r.l. e di un suo collaboratore.
4.- Il 6.10.2022, in forza dell'autorizzazione che il pubblico ministero aveva rilasciato l'11.4.2022, fu effettuato un sopralluogo da parte della polizia locale alla presenza del sig. -OMISSIS- e del suo avvocato, per verificare le esatte condizioni del sito stesso e del materiale ivi depositato.
5.- Dopo qualche mese, con due distinte lettere del 30.3.2023, i sig.ri -OMISSIS-, tramite il loro avvocato, hanno inviato al Comune la documentazione inerente ai materiali presenti nel sito, e hanno chiesto al Comune di attivare la procedura per lo smaltimento del materiale depositato; la richiesta però è rimasta insoddisfatta.
6.- Il 9.5.2023 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha chiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria l'autorizzazione ad effettuare un sopralluogo nell'immobile per verificare il rischio di incendi, considerata la presenza di attività produttive nelle vicinanze. Il sopralluogo è stato eseguito il 12.5.2023 alla presenza anche del N. 00136/2025 REG.RIC.
Comandante della Polizia locale e del Responsabile dell'area edilizia del Comune, e all'esito è stato ritenuto che vi sia uno “scarso rischio di incendio per cause interne, ma un alto rischio per cause esterne, dovuto sia alla presenza di altre attività produttive adiacenti, sia dovuto ad eventuali indebiti accessi da parte di chicchessia”,
e che parte della copertura del capannone potrebbe essere costituita da materiale contenente amianto.
7.- Il 23.6.2023 è divenuta irrevocabile, stante il rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso di essa, la sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti dell'amministratrice della Replastics e di un suo collaboratore, pronunciata dal Tribunale di Brescia il 5.10.2022, con la quale sono anche stati disposti “la confisca e lo smaltimento nei modi di legge, ove non si sia ancora provveduto in tal senso, dei materiali e dei rifiuti oggetto del sequestro operato in data 17.7.2019”.
8.- In data 12.7.2023 la Provincia di Brescia ha comunicato alla Replastics l'avvio del procedimento per la revoca dell'AUA e per l'escussione della garanzia a suo tempo prestata (il documento, citato nel ricorso come doc. 16 a pag. 4 e come doc. 26 a pag.
13, in realtà non è stato prodotto, ma la circostanza è pacifica tra le parti e risulta dal doc. 9 del Comune).
9.- Alla luce del sopralluogo del 12.5.2023, il Sindaco, con ordinanza contingibile e urgente n. 50/2023 del 25.7.2023, emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs.
267/2000, premesso di non avere provveduto allo smaltimento del materiale depositato sia perché il sito era ancora sotto sequestro, sia perché aveva in corso un'interlocuzione con la Provincia e la Regione per individuare l'autorità competente ad accertare la responsabilità per l'abbandono dei rifiuti, ha ordinato alle tre società di cui sopra e ai sig.ri -OMISSIS-, tutti in solido, di presentare entro 60 giorni al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una SCIA ai sensi del D.P.R. 151/2011
(regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) per l'attività di “stabilimenti ed impianti – depositi di N. 00136/2025 REG.RIC.
materiale plastico per oltre 50.000 kg”, con “la preventiva regolarizzazione dei presidi antincendio esistenti e l'eventuale installazione dei nuovi”.
Ha inoltre ordinato ai soli sig.ri -OMISSIS-, in qualità di comproprietari, “dal momento che non è in atto l'attività”, di presentare entro 60 giorni al Comune di
Prevalle “una perizia redatta da un tecnico qualificato, ai fini di localizzare e caratterizzare l'eventuale presenza di materiali contenente amianto, con eventuali campionamenti ed analisi dei materiali, ed in caso di accertamento della presenza di amianto della valutazione dell'Indice di Degrado di cui al D.D.G.S. [decreto del direttore generale della sanità lombarda] n. 13237 del 18/11/2008”, e si è riservato di stabilire con successivo provvedimento i tempi e le modalità delle azioni da intraprendere alla luce dei risultati della valutazione dell'Indice di Degrado.
10.- I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza davanti a questo Tribunale con ricorso notificato il 24.10.2023, introduttivo del giudizio R.G. n. -OMISSIS-, che è stato accolto con sentenza di questa Sezione del 26.7.2024 n. -OMISSIS-, la quale ha annullato l'ordinanza contingibile e urgente, limitatamente ai ricorrenti, sicché
l'ordinanza è rimasta in vigore per gli altri suoi destinatari. La suddetta sentenza ha tra l'altro ravvisato il difetto del requisito dell'impossibilità di affrontare la situazione con gli strumenti ordinari, ritenendo che il Comune possieda da lungo tempo elementi utili per accertare chi siano i soggetti responsabili dell'abbandono dei rifiuti e per ordinare ad essi di provvedere alla loro rimozione entro un determinato termine, con un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, per la cui inottemperanza sono previsti da un lato una sanzione penale (art. 255, comma 3, d.lgs.
152/2006), dall'altro l'obbligo del Comune di procedere “all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
11.- La sentenza è stata impugnata dal Comune di Prevalle e l'appello è ancora pendente (R.G. 8725/2024). N. 00136/2025 REG.RIC.
12.- Senza prestare acquiescenza alla citata sentenza, in data 20.9.2024 il Comune ha avviato il procedimento per l'eventuale adozione di un'ordinanza di rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, e lo ha concluso con provvedimento di archiviazione del 29.11.2024, emesso dal Sindaco nei confronti dei sig.ri -OMISSIS- (ai quali è stato notificato il 13.12.2024), della -OMISSIS-.c., della
Quantum Plastics s.r.l.s. e della Eco.m. s.r.l. (nuova denominazione della Replastics
s.r.l.).
L'archiviazione è stata disposta in quanto il Sindaco ha ritenuto che non sussistano né uno stato di abbandono né un deposito incontrollato di rifiuti, per le seguenti ragioni:
a) l'AUA rilasciata nel 2013, attualmente intestata alla Replastics, ha durata di quindici anni e, sebbene sia stato avviato dalla Provincia il procedimento per la sua revoca, non è stata ancora revocata, sicché l'attività deve ritenersi ancora in corso e pertanto i rifiuti non sono in stato di “abbandono” (si noti che lo stesso Sindaco, alle pagg. 2 e 5 dell'ordinanza contingibile e urgente, aveva affermato tutt'al contrario che l'attività non è in corso);
b) siccome il sito è costituito da un capannone e da un cortile interno con accesso dalla via pubblica mediante un passaggio comune con altra impresa e delimitato da muro di cinta, quindi senza possibilità di accesso dall'esterno da parte di terzi, non si può ritenere che il deposito di rifiuti sia “incontrollato”.
Il provvedimento afferma altresì che “la mancanza dei presupposti di cui al comma 3 art. 192 T.U.A., implica, di conseguenza, la responsabilità del produttore iniziale ovvero del detentore dei rifiuti, al loro trattamento, direttamente, ovvero mediante
l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna ad un ente
o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, con costo di gestione a carico del produttore iniziale nonché dai detentori, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art.
188 D.lgs. 152/2006”. N. 00136/2025 REG.RIC.
13.- I sig.ri -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento con ricorso notificato il
27.1.2025 e depositato il 4.2.2025, e il Comune si è costituito resistendovi.
14.- Il 30.5.2025 il Comune ha comunicato ai sig.ri -OMISSIS- l'avvio del procedimento per la verifica della corretta modalità di gestione dei rifiuti, secondo le modalità definite dall'art. 188 d.lgs. 152/2006, qualificando gli stessi sig.ri -OMISSIS- come detentori dei rifiuti, e ha pertanto chiesto loro di inviare la documentazione necessaria a dimostrare la corretta gestione, riservandosi di applicare i provvedimenti conseguenti, compresi quelli sanzionatori, sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite. Sebbene sia qualificata come comunicazione di avvio del procedimento, la nota reca in calce l'avviso della possibilità di proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario “avverso il presente provvedimento”.
15.- I sig.ri -OMISSIS- hanno impugnato tale atto con ricorso per motivi aggiunti notificato il 28.7.2025 e depositato il giorno seguente.
16.- L'11.8.2025 il Comune ha concluso il procedimento avviato con la suddetta nota, comunicando ai sig.ri -OMISSIS- “che il capannone e l'area esterna sono rientrati nella disponibilità della proprietà, per l'effetto accertandosi che gli obblighi di gestione rifiuti di cui all'art. 188 del TUA ricadono, attualmente, in capo alla proprietà dell'immobile”.
17.- L'8.10.2025 i ricorrenti hanno pertanto chiesto un rinvio per impugnare tale atto con motivi aggiunti, ma poi lo hanno impugnato con un ricorso autonomo (R.G. n.
1268/2025) e, nella memoria di replica ex art. 73 c.p.a., hanno chiesto la riunione dei due giudizi, che il Collegio non ritiene opportuno disporre, essendo il presente ricorso maturo per la decisione e l'altro invece da poco introdotto. All'udienza pubblica del
19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 00136/2025 REG.RIC.
1.- Con il ricorso principale i sig.ri -OMISSIS- contestano il provvedimento di archiviazione del procedimento per l'emanazione dell'ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, lamentando che il Sindaco abbia omesso di ordinare la rimozione dei rifiuti alle società Cigala, Quan-OMISSIS-sercitano e/o hanno esercitato attività nel capannone, ovvero nei confronti dei responsabili individuati nell'ambito del procedimento penale, e di verificare il procedimento di revoca dell'AUA, impiegando la relativa fideiussione nell'esercizio del potere sanzionatorio o surrogatorio per gli interventi che la citata disposizione impone al
Sindaco di eseguire in danno del responsabile.
2.- Il ricorso principale consiste in un unico motivo, articolato in una pluralità di censure, tutte prive di fondamento.
3.- In primo luogo i ricorrenti sostengono che il provvedimento sia in contrasto con la sentenza di patteggiamento del Tribunale penale di Brescia n. -OMISSIS- del 2022, che aveva ordinato il ripristino dello status quo ante, e aveva disposto la confisca ex art. 240 c.p. e lo smaltimento nei modi di legge dei materiali e dei rifiuti oggetto del sequestro operato in data 17.7.2019 (pag. 12 del ricorso).
3.1.- A parte il fatto che i ricorrenti si sono limitati ad affermare l'esistenza di tale contrasto, senza spiegare in che termini e per quali ragioni lo si dovrebbe ravvisare
(come invece avevano l'onere di fare), quell'asserito contrasto non sussiste, come emerge dalle considerazioni che seguono.
3.2.- La sentenza di patteggiamento è stata emessa per il reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., disposizione che prevede, al comma 5, che “Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente”, e, al comma 6, che
“È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato”. N. 00136/2025 REG.RIC.
La confisca non comporta il trasferimento in capo allo Stato dell'obbligo di rimozione dei rifiuti, anche perché, diversamente, non avrebbe senso prevedere – come fa la norma appena citata – che il giudice penale debba sempre disporre la confisca in favore dello Stato e al contempo ordinare il ripristino al condannato.
3.3.- La disposizione è analoga a quella di cui all'art. 256, comma 3 ter, d.lgs.
152/2006, il quale prevede che, alla sentenza di condanna o di patteggiamento per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, “consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga
a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.
Su tale disposizione si sono pronunciati sia il Consiglio di Stato sia la Cassazione penale, con considerazioni pertinenti anche al caso in esame.
3.3.1.- Cons. Stato, sez. IV, 24.4.2025 n. 3531, in un caso in cui la società appellante, gravata da obbligo di bonifica, sosteneva che, essendo sopravvenuta la confisca in sede penale, quell'obbligo si fosse trasferito in capo allo Stato, nuovo proprietario dell'area, in forza del principio dell'ambulatorietà passiva, ha affermato, al punto 10, che «non può essere accolta la richiesta della società appellante di declaratoria della inammissibilità del ricorso di primo grado, per effetto della intervenuta confisca della cava da parte dello Stato, in quanto l'art. 256, comma 3 [ter], d.lgs. n. 152/2006 fa espressamente “salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”; ne consegue che la confisca della cava da parte dello Stato non comporta il trasferimento in capo allo Stato degli obblighi di bonifica dei siti inquinati (come sostenuto dall'appellante)».
3.3.2.- Cass. pen., sez. III, 27.6.2019 n. 28175 ha affermato quanto segue a proposito dell'art. 256, comma 3 ter, d.lgs. 152/2006:
«2.1. La norma in esame deve interpretarsi quale implicito riconoscimento al giudice penale di una distinta ed autonoma sfera di intervento rispetto a quella dell'autorità N. 00136/2025 REG.RIC.
amministrativa, anche se accessoria rispetto alla sentenza di condanna, con la conseguenza che l'ordine impartito dal giudice non preclude lo svolgimento dei procedimenti amministrativi finalizzati alla eliminazione dell'illecito e, in primo luogo, quello di bonifica, in quanto una discarica abusiva comporta, di regola, la violazione dei limiti di contaminazione.
2.2. Per la qualificazione della natura dell'ordine di bonifica (e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi), deve richiamarsi il principio di carattere generale, secondo il quale, quando, in materia di ambiente e territorio, viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine finalizzato alle conseguenze dell'illecito, si ha
l'attribuzione di funzioni speciali aventi carattere amministrativo, sebbene esercitate in sede di giurisdizionale, come reiteratamente affermato sia in relazione all'ordine di demolizione urbanistica, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, che in relazione all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in tema di tutela del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (cfr, ex multis, per la natura di sanzione amministrativa avente carattere ripristinatorio, dell'ordine di demolizione,
Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv.264736 e per l'analoga di natura di sanzione amministrativa dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, Sez.3, n.
1158 del 08/11/2016, dep.11/01/2017,Rv.269357).
Ne consegue che, ponendosi il potere del Giudice di ordinare la bonifica (ed il ripristino dello stato dei luoghi) in parallelo all'autorità amministrativa titolare di autonomo potere, deve affermarsi che tale misura abbia natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale. (…)
2.4. Quanto al contenuto dell'ordine di bonifica, ritiene il Collegio, che esso va inteso come risanamento del sito inquinato, è ancorato al rispetto dei limiti di accettabilità della contaminazione in relazione alla specifica destinazione d'uso e deve avvenire secondo le specifiche norme di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 242 e ss., disponendo specificamente la norma "fatti salvi gli obblighi di bonifica", da N. 00136/2025 REG.RIC.
intendersi, quindi, quelli normativamente previsti (indicati dal Titolo V della Parte
Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006) e non potendo il giudice, in presenza di norme specifiche, modulare liberamente il contenuto degli interventi di bonifica.
Ne consegue che la procedura di bonifica dovrà avvenire secondo le procedure previste dal titolo V del D.Lgs. n. 152 del 2006, delle quali il Giudice dell'Esecuzione potrà successivamente prendere atto.
Diverso è, invece, il caso in cui il Giudice, applicando il principio generale di cui all'art. 165 c.p., subordini la sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito […]; in tale caso, la bonifica alla quale subordinare il beneficio penale non sarà necessariamente quella proceduralizzata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, ma potrà coincidere con quella stabilita concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno ambientale prodotto, soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria o di un organo tecnico appositamente delegato e che potrà eventualmente essere verificata ex post dal giudice della esecuzione (cfr Sez. 3, n. 13456 del
20.11.2006, Gritti, Rv. 236328, Sez. 3, n. 35501 del 30.5.2003, Spadetto, Rv. 225881; nonchè Sez.3, n. 37280 del 12/06/2008, Rv.241089, che ribadendo il principio ha, però, precisato che, in caso di condanna, o sentenza di patteggiamento della pena, per il reato di inquinamento previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 il giudice può subordinare la concessione del predetto beneficio alla bonifica del sito inquinato esclusivamente secondo le procedure regolamentate dal cit. D.Lgs., in virtù della norma specifica prevista del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 3)».
3.3.3.- In modo analogo si è espressa Cass. pen., sez. IV, 26.11.2015 n. 47032, la quale ha affermato che gli obblighi di bonifica e ripristino di cui all'art. 256, comma 3 ter,
d.lgs. 152/2006 costituiscono “una sanzione atipica che può essere irrogata dal giudice unicamente con la sentenza di condanna: alla quale segue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, fatti salvi appunto gli obblighi di bonifica e di ripristino suddetti. L'irrogazione di detta sanzione costituisce un N. 00136/2025 REG.RIC.
potere che il giudice esercita in via diretta e non surrogatoria, da tenere perciò distinto da quello - attribuito all'amministrazione comunale competente - di cui allo stesso D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192”.
3.4.- Può dunque concludersi, tornando al caso in esame, che l'ordine di
“smaltimento” dei rifiuti “nei modi di legge”, impartito con la sentenza di patteggiamento in questione, è rivolto ai destinatari della sentenza stessa, applica una sanzione amministrativa accessoria e non interferisce con il potere del Sindaco di ordinare la rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006: si tratta infatti di provvedimenti distinti, con presupposti diversi, che costituiscono esercizio di poteri autonomi.
Ne discende l'infondatezza della (generica) censura con cui i ricorrenti lamentano un contrasto tra il provvedimento impugnato e la sentenza di patteggiamento del
Tribunale penale.
4.- In secondo luogo i ricorrenti citano l'art. 244 d.lgs. 152/2006, il quale stabilisce che, nel caso in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda, “gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'Amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'art.
250”; tale disposizione a sua volta stabilisce che “le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente”. I ricorrenti affermano poi che il relativo provvedimento non deve essere adottato dagli organi di direzione politica ma da quelli amministrativi.
4.1.- Anche in questo caso, però, i ricorrenti omettono di spiegare per quale ragione l'art. 244 cit. sarebbe stato violato, sicché la censura è inammissibile.
Essa è comunque anche infondata, perché l'art. 244 riguarda l'accertamento della responsabilità della contaminazione di un sito inquinato, rilevante ai fini degli obblighi di bonifica, accertamento che ha una disciplina diversa, per presupposti, competenza N. 00136/2025 REG.RIC.
e contenuti del provvedimento, rispetto alla rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, regolata dall'art. 192 d.lgs. 152/2006.
L'art. 244 infatti è collocato nel titolo V della parte quarta del d.lgs. cit., dedicato alla
“bonifica di siti contaminati”, la rimozione dei rifiuti invece nel titolo I della medesima parte, dedicato alla “gestione dei rifiuti”.
Inoltre l'art. 239, comma 2, lett. a, prevede che, “Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto”, le disposizioni del titolo V, tra cui l'art. 244, non si applicano “all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto”.
L'art. 244 dunque non viene in rilievo nel caso in esame, perché non c'è stato alcun accertamento del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) su una matrice ambientale, e perché la disposizione non si applica all'abbandono di rifiuti.
Quanto alla competenza, mente l'ordinanza ex art. 244 deve essere emanata dal dirigente della provincia, l'ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192 spetta al sindaco, per espressa previsione di tale disposizione.
5.- I ricorrenti lamentano ancora che il Comune non abbia “verificato” (sic) il procedimento di revoca dell'AUA (pag. 12), avviato dalla Provincia anche nei confronti della compagnia assicuratrice per l'escussione della garanzia fideiussoria finalizzata alla copertura delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi (pag. 13), e che non abbia impiegato tale somma per il suddetto ripristino, oppure “nell'esercizio del potere sanzionatorio o surrogatorio per gli interventi che la legge le impone di eseguire in danno del responsabile” (pag. 14).
5.1.- A parte il fatto che non è chiaro in che modo, secondo i ricorrenti, il Comune possa avvalersi di una fideiussione che è stata prestata in favore di un diverso ente (la
Provincia) e disporre delle relative somme, la tesi dei ricorrenti concerne il problema delle risorse economiche necessarie per eseguire la rimozione dei rifiuti ai sensi N. 00136/2025 REG.RIC.
dell'art. 192, alla quale è tenuto il Comune nell'ipotesi in cui il responsabile non vi provveda; questo problema, però, presuppone che vi siano dei rifiuti abbandonati od oggetto di deposito incontrollato, e che pertanto vadano rimossi, la qual cosa invece è stata negata dal provvedimento impugnato. La censura quindi è fuori bersaglio, perché non va a colpire la motivazione del provvedimento impugnato.
6.- I ricorrenti lamentano altresì la violazione del principio di proporzionalità, “in forza del quale l'Amministrazione non avrebbe dovuto archiviare, ma avrebbe dovuto adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti ottemperando peraltro alla decisione del giudice penale”.
6.1.- Il richiamo al principio di proporzionalità è inconferente.
Il provvedimento impugnato, infatti, si fonda sull'assunto (sorretto da articolata motivazione, riportata sopra nel paragrafo 12 dell'esposizione dei fatti) che i rifiuti in questione non siano né abbandonati, né depositati in modo incontrollato.
Ebbene, questo assunto non viene specificamente contestato dai ricorrenti, con censure pertinenti che sottopongano a critica la motivata valutazione compiuta in proposito dal Sindaco.
Se i rifiuti non sono abbandonati né depositati in modo incontrollato, come sostiene il
Sindaco (a torto o a ragione), l'ordine di rimozione ex art. 192 non può essere emesso: non è possibile una graduazione del contenuto del provvedimento, rispetto alla quale si possa porre un problema di proporzionalità.
7.- Infine i ricorrenti lamentano l'illogicità e l'eccesso di potere del provvedimento impugnato in quanto, dopo avere ricevuto invito formale da parte della Provincia di
Brescia per l'attivazione delle procedure volte al ripristino dello stato dei luoghi, dopo avere appreso che non poteva ordinare ai signori -OMISSIS- la regolarizzazione dei presidi antincendio esistenti e l'eventuale installazione di nuovi, e dopo avere appreso che il Tribunale di Brescia con la sentenza ex art. 444 c.p.p. aveva ordinato il ripristino dello stato dell'ambiente, la confisca e lo smaltimento dei rifiuti nei modi di legge, N. 00136/2025 REG.RIC.
anziché escutere la fideiussione rilasciata con la concessione dell'AUA, e anziché attivarsi e porre in essere tutte le attività e operazioni di ripristino, ha omesso qualsiasi provvedimento e intervento addirittura asserendo che non si riscontra l'ipotesi prevista al primo comma, ossia l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, con ciò disattendendo il principio per cui era onere del Comune di Prevalle di intervenire direttamente in caso di omissioni da parte dei responsabili, peraltro condannati penalmente.
7.1.- Con tale censura viene addotta una congerie di fatti eterogenei senza spiegare, evidenziando i necessari passaggi logici, per quale ragione essi comporterebbero l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Non viene invece sottoposta a specifica critica – lo si ribadisce – la motivata valutazione del Sindaco, giusta o sbagliata che sia, sull'inesistenza di un abbandono o di un deposito incontrollato dei rifiuti in questione.
Esaminando singolarmente ciascuno dei fatti invocati dai ricorrenti, può osservarsi che:
- all'invito formale da parte della Provincia di Brescia per l'attivazione della procedura di cui all'art. 192 d.lgs. 152/2006 il Sindaco ha finalmente dato seguito, a distanza di anni (l'invito è del 7.3.2022), concludendo però per l'inesistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine di rimozione dei rifiuti: era onere dei ricorrenti censurare non l'omessa attivazione del procedimento, ma il contenuto e la motivazione del provvedimento conclusivo dello stesso, con i quali i ricorrenti invece non si sono confrontati;
- non è spiegato dai ricorrenti quale sia il nesso tra l'annullamento in primo grado, limitatamente alla loro posizione, dell'ordinanza contingibile e urgente con cui il
Sindaco ha disposto l'adozione di misure volte a prevenire il rischio di incendio dei rifiuti in questione, e la ritenuta illegittimità del provvedimento qui impugnato; N. 00136/2025 REG.RIC.
- del rapporto di autonomia tra la sentenza di patteggiamento e il provvedimento impugnato si è già detto ampiamente sopra, nel paragrafo 3;
- pure dell'omessa escussione della fideiussione rilasciata con la concessione dell'AUA si è già detto sopra, nel paragrafo 5.
Infine, l'invocato onere (rectius dovere) del Comune di Prevalle di intervenire direttamente in caso di omissione da parte dei responsabili, presuppone che vi sia a monte un abbandono o un deposito incontrollato dei rifiuti, presupposto che il Sindaco ha negato, senza che i ricorrenti abbiano formulato adeguate censure al riguardo.
8.- Passando all'esame del ricorso per motivi aggiunti, esso è inammissibile perché viene impugnata una comunicazione di avvio di un procedimento, che è atto endoprocedimentale non lesivo degli interessi dei ricorrenti (come eccepito dal
Comune).
Difatti il relativo procedimento è stato poi concluso con un vero e proprio provvedimento, che i ricorrenti hanno impugnato con separato ricorso.
Il fatto che il Comune abbia erroneamente inserito, in calce alla comunicazione di avvio del procedimento, l'avviso della possibilità di proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario “avverso il presente provvedimento”, non muta la natura della comunicazione stessa, ma rileva ai fini delle spese di lite, perché l'avere il Comune stesso indotto o contribuito a indurre in errore i ricorrenti sulla natura dell'atto, giustifica la compensazione delle spese di lite relative al ricorso per motivi aggiunti.
9.- Le spese possono essere compensate anche per il ricorso principale, considerata la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando: N. 00136/2025 REG.RIC.
1) rigetta il ricorso principale;
2) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
3) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la Eco.m s.r.l.-
OMISSIS-in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 19 novembre 2025 e 14 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
SS ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS ED LO GA N. 00136/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00224 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00136/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Bisignano e
FA SE, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Zima n. 5;
contro
Comune di Prevalle, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via A. Diaz n. 13/C;
nei confronti N. 00136/2025 REG.RIC.
-OMISSIS-IS-.n.c., Quan-OMISSIS-.l.s.,Eco.-OMISSIS-.l. (già Repl-OMISSIS-.l.), non costituite in giudizio;
per l'annullamento
(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione del Sindaco del Comune di Prevalle del 29.11.2024, protocollo
AOO.c_h055.29/11/2024.0017096, avente ad oggetto: “Conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i. avviato in data
20/09/2024, protocollo n. 13317, per la rimozione/smaltimento dei rifiuti, presso il sito di -OMISSIS-”, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti anche se non conosciuti;
(B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dai ricorrenti il 28.7.2025: della comunicazione del Comune di Prevalle, Responsabile dell'Area Edilizia e
Urbanistica, Protocollo AOO.c_h055.30/05/2025.0007173, avente ad oggetto:
“Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 legge 241/1990) di accertamento della corretta gestione dei rifiuti collocati nel sito di -OMISSIS-”, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti anche se non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prevalle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. SS ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 00136/2025 REG.RIC.
1.- I ricorrenti sono comproprietari di un capannone con area scoperta di pertinenza sito nel Comune di Prevalle, -OMISSIS-, che avevano concesso in locazione dal
20.10.2012 alla -OMISSIS-.c. per uso commerciale.
2.- Nel 2013 era stata rilasciata a tale società un'autorizzazione unica ambientale
(“AUA”) per il recupero di rifiuti non pericolosi presso l'immobile, poi volturata alla
Quantum -OMISSIS-li avevano stipulato contratti di affitto d'azienda con la Cigala.
3.- Nel 2019, a seguito di un controllo da parte della Polizia Provinciale, dei
Carabinieri Forestali e dei Carabinieri del NOE, sul sito venne riscontrata una notevole quantità di rifiuti costituiti da materie plastiche, sia all'interno del capannone che nell'area scoperta, in assenza di idonea documentazione attestante la loro provenienza e qualità, di macchinari e personale per il loro trattamento, nonché di misure minime antincendio e per la sicurezza sul lavoro; pertanto l'immobile, nonché i rifiuti in esso contenuti, furono sottoposti a sequestro penale il 17.7.2019, convalidato due giorni dopo, e fu aperto un procedimento penale a carico dell'amministratrice della
Replastics s.r.l. e di un suo collaboratore.
4.- Il 6.10.2022, in forza dell'autorizzazione che il pubblico ministero aveva rilasciato l'11.4.2022, fu effettuato un sopralluogo da parte della polizia locale alla presenza del sig. -OMISSIS- e del suo avvocato, per verificare le esatte condizioni del sito stesso e del materiale ivi depositato.
5.- Dopo qualche mese, con due distinte lettere del 30.3.2023, i sig.ri -OMISSIS-, tramite il loro avvocato, hanno inviato al Comune la documentazione inerente ai materiali presenti nel sito, e hanno chiesto al Comune di attivare la procedura per lo smaltimento del materiale depositato; la richiesta però è rimasta insoddisfatta.
6.- Il 9.5.2023 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha chiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria l'autorizzazione ad effettuare un sopralluogo nell'immobile per verificare il rischio di incendi, considerata la presenza di attività produttive nelle vicinanze. Il sopralluogo è stato eseguito il 12.5.2023 alla presenza anche del N. 00136/2025 REG.RIC.
Comandante della Polizia locale e del Responsabile dell'area edilizia del Comune, e all'esito è stato ritenuto che vi sia uno “scarso rischio di incendio per cause interne, ma un alto rischio per cause esterne, dovuto sia alla presenza di altre attività produttive adiacenti, sia dovuto ad eventuali indebiti accessi da parte di chicchessia”,
e che parte della copertura del capannone potrebbe essere costituita da materiale contenente amianto.
7.- Il 23.6.2023 è divenuta irrevocabile, stante il rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso di essa, la sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti dell'amministratrice della Replastics e di un suo collaboratore, pronunciata dal Tribunale di Brescia il 5.10.2022, con la quale sono anche stati disposti “la confisca e lo smaltimento nei modi di legge, ove non si sia ancora provveduto in tal senso, dei materiali e dei rifiuti oggetto del sequestro operato in data 17.7.2019”.
8.- In data 12.7.2023 la Provincia di Brescia ha comunicato alla Replastics l'avvio del procedimento per la revoca dell'AUA e per l'escussione della garanzia a suo tempo prestata (il documento, citato nel ricorso come doc. 16 a pag. 4 e come doc. 26 a pag.
13, in realtà non è stato prodotto, ma la circostanza è pacifica tra le parti e risulta dal doc. 9 del Comune).
9.- Alla luce del sopralluogo del 12.5.2023, il Sindaco, con ordinanza contingibile e urgente n. 50/2023 del 25.7.2023, emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs.
267/2000, premesso di non avere provveduto allo smaltimento del materiale depositato sia perché il sito era ancora sotto sequestro, sia perché aveva in corso un'interlocuzione con la Provincia e la Regione per individuare l'autorità competente ad accertare la responsabilità per l'abbandono dei rifiuti, ha ordinato alle tre società di cui sopra e ai sig.ri -OMISSIS-, tutti in solido, di presentare entro 60 giorni al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una SCIA ai sensi del D.P.R. 151/2011
(regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) per l'attività di “stabilimenti ed impianti – depositi di N. 00136/2025 REG.RIC.
materiale plastico per oltre 50.000 kg”, con “la preventiva regolarizzazione dei presidi antincendio esistenti e l'eventuale installazione dei nuovi”.
Ha inoltre ordinato ai soli sig.ri -OMISSIS-, in qualità di comproprietari, “dal momento che non è in atto l'attività”, di presentare entro 60 giorni al Comune di
Prevalle “una perizia redatta da un tecnico qualificato, ai fini di localizzare e caratterizzare l'eventuale presenza di materiali contenente amianto, con eventuali campionamenti ed analisi dei materiali, ed in caso di accertamento della presenza di amianto della valutazione dell'Indice di Degrado di cui al D.D.G.S. [decreto del direttore generale della sanità lombarda] n. 13237 del 18/11/2008”, e si è riservato di stabilire con successivo provvedimento i tempi e le modalità delle azioni da intraprendere alla luce dei risultati della valutazione dell'Indice di Degrado.
10.- I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza davanti a questo Tribunale con ricorso notificato il 24.10.2023, introduttivo del giudizio R.G. n. -OMISSIS-, che è stato accolto con sentenza di questa Sezione del 26.7.2024 n. -OMISSIS-, la quale ha annullato l'ordinanza contingibile e urgente, limitatamente ai ricorrenti, sicché
l'ordinanza è rimasta in vigore per gli altri suoi destinatari. La suddetta sentenza ha tra l'altro ravvisato il difetto del requisito dell'impossibilità di affrontare la situazione con gli strumenti ordinari, ritenendo che il Comune possieda da lungo tempo elementi utili per accertare chi siano i soggetti responsabili dell'abbandono dei rifiuti e per ordinare ad essi di provvedere alla loro rimozione entro un determinato termine, con un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, per la cui inottemperanza sono previsti da un lato una sanzione penale (art. 255, comma 3, d.lgs.
152/2006), dall'altro l'obbligo del Comune di procedere “all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
11.- La sentenza è stata impugnata dal Comune di Prevalle e l'appello è ancora pendente (R.G. 8725/2024). N. 00136/2025 REG.RIC.
12.- Senza prestare acquiescenza alla citata sentenza, in data 20.9.2024 il Comune ha avviato il procedimento per l'eventuale adozione di un'ordinanza di rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, e lo ha concluso con provvedimento di archiviazione del 29.11.2024, emesso dal Sindaco nei confronti dei sig.ri -OMISSIS- (ai quali è stato notificato il 13.12.2024), della -OMISSIS-.c., della
Quantum Plastics s.r.l.s. e della Eco.m. s.r.l. (nuova denominazione della Replastics
s.r.l.).
L'archiviazione è stata disposta in quanto il Sindaco ha ritenuto che non sussistano né uno stato di abbandono né un deposito incontrollato di rifiuti, per le seguenti ragioni:
a) l'AUA rilasciata nel 2013, attualmente intestata alla Replastics, ha durata di quindici anni e, sebbene sia stato avviato dalla Provincia il procedimento per la sua revoca, non è stata ancora revocata, sicché l'attività deve ritenersi ancora in corso e pertanto i rifiuti non sono in stato di “abbandono” (si noti che lo stesso Sindaco, alle pagg. 2 e 5 dell'ordinanza contingibile e urgente, aveva affermato tutt'al contrario che l'attività non è in corso);
b) siccome il sito è costituito da un capannone e da un cortile interno con accesso dalla via pubblica mediante un passaggio comune con altra impresa e delimitato da muro di cinta, quindi senza possibilità di accesso dall'esterno da parte di terzi, non si può ritenere che il deposito di rifiuti sia “incontrollato”.
Il provvedimento afferma altresì che “la mancanza dei presupposti di cui al comma 3 art. 192 T.U.A., implica, di conseguenza, la responsabilità del produttore iniziale ovvero del detentore dei rifiuti, al loro trattamento, direttamente, ovvero mediante
l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna ad un ente
o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, con costo di gestione a carico del produttore iniziale nonché dai detentori, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art.
188 D.lgs. 152/2006”. N. 00136/2025 REG.RIC.
13.- I sig.ri -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento con ricorso notificato il
27.1.2025 e depositato il 4.2.2025, e il Comune si è costituito resistendovi.
14.- Il 30.5.2025 il Comune ha comunicato ai sig.ri -OMISSIS- l'avvio del procedimento per la verifica della corretta modalità di gestione dei rifiuti, secondo le modalità definite dall'art. 188 d.lgs. 152/2006, qualificando gli stessi sig.ri -OMISSIS- come detentori dei rifiuti, e ha pertanto chiesto loro di inviare la documentazione necessaria a dimostrare la corretta gestione, riservandosi di applicare i provvedimenti conseguenti, compresi quelli sanzionatori, sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite. Sebbene sia qualificata come comunicazione di avvio del procedimento, la nota reca in calce l'avviso della possibilità di proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario “avverso il presente provvedimento”.
15.- I sig.ri -OMISSIS- hanno impugnato tale atto con ricorso per motivi aggiunti notificato il 28.7.2025 e depositato il giorno seguente.
16.- L'11.8.2025 il Comune ha concluso il procedimento avviato con la suddetta nota, comunicando ai sig.ri -OMISSIS- “che il capannone e l'area esterna sono rientrati nella disponibilità della proprietà, per l'effetto accertandosi che gli obblighi di gestione rifiuti di cui all'art. 188 del TUA ricadono, attualmente, in capo alla proprietà dell'immobile”.
17.- L'8.10.2025 i ricorrenti hanno pertanto chiesto un rinvio per impugnare tale atto con motivi aggiunti, ma poi lo hanno impugnato con un ricorso autonomo (R.G. n.
1268/2025) e, nella memoria di replica ex art. 73 c.p.a., hanno chiesto la riunione dei due giudizi, che il Collegio non ritiene opportuno disporre, essendo il presente ricorso maturo per la decisione e l'altro invece da poco introdotto. All'udienza pubblica del
19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 00136/2025 REG.RIC.
1.- Con il ricorso principale i sig.ri -OMISSIS- contestano il provvedimento di archiviazione del procedimento per l'emanazione dell'ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, lamentando che il Sindaco abbia omesso di ordinare la rimozione dei rifiuti alle società Cigala, Quan-OMISSIS-sercitano e/o hanno esercitato attività nel capannone, ovvero nei confronti dei responsabili individuati nell'ambito del procedimento penale, e di verificare il procedimento di revoca dell'AUA, impiegando la relativa fideiussione nell'esercizio del potere sanzionatorio o surrogatorio per gli interventi che la citata disposizione impone al
Sindaco di eseguire in danno del responsabile.
2.- Il ricorso principale consiste in un unico motivo, articolato in una pluralità di censure, tutte prive di fondamento.
3.- In primo luogo i ricorrenti sostengono che il provvedimento sia in contrasto con la sentenza di patteggiamento del Tribunale penale di Brescia n. -OMISSIS- del 2022, che aveva ordinato il ripristino dello status quo ante, e aveva disposto la confisca ex art. 240 c.p. e lo smaltimento nei modi di legge dei materiali e dei rifiuti oggetto del sequestro operato in data 17.7.2019 (pag. 12 del ricorso).
3.1.- A parte il fatto che i ricorrenti si sono limitati ad affermare l'esistenza di tale contrasto, senza spiegare in che termini e per quali ragioni lo si dovrebbe ravvisare
(come invece avevano l'onere di fare), quell'asserito contrasto non sussiste, come emerge dalle considerazioni che seguono.
3.2.- La sentenza di patteggiamento è stata emessa per il reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., disposizione che prevede, al comma 5, che “Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente”, e, al comma 6, che
“È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato”. N. 00136/2025 REG.RIC.
La confisca non comporta il trasferimento in capo allo Stato dell'obbligo di rimozione dei rifiuti, anche perché, diversamente, non avrebbe senso prevedere – come fa la norma appena citata – che il giudice penale debba sempre disporre la confisca in favore dello Stato e al contempo ordinare il ripristino al condannato.
3.3.- La disposizione è analoga a quella di cui all'art. 256, comma 3 ter, d.lgs.
152/2006, il quale prevede che, alla sentenza di condanna o di patteggiamento per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, “consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga
a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.
Su tale disposizione si sono pronunciati sia il Consiglio di Stato sia la Cassazione penale, con considerazioni pertinenti anche al caso in esame.
3.3.1.- Cons. Stato, sez. IV, 24.4.2025 n. 3531, in un caso in cui la società appellante, gravata da obbligo di bonifica, sosteneva che, essendo sopravvenuta la confisca in sede penale, quell'obbligo si fosse trasferito in capo allo Stato, nuovo proprietario dell'area, in forza del principio dell'ambulatorietà passiva, ha affermato, al punto 10, che «non può essere accolta la richiesta della società appellante di declaratoria della inammissibilità del ricorso di primo grado, per effetto della intervenuta confisca della cava da parte dello Stato, in quanto l'art. 256, comma 3 [ter], d.lgs. n. 152/2006 fa espressamente “salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”; ne consegue che la confisca della cava da parte dello Stato non comporta il trasferimento in capo allo Stato degli obblighi di bonifica dei siti inquinati (come sostenuto dall'appellante)».
3.3.2.- Cass. pen., sez. III, 27.6.2019 n. 28175 ha affermato quanto segue a proposito dell'art. 256, comma 3 ter, d.lgs. 152/2006:
«2.1. La norma in esame deve interpretarsi quale implicito riconoscimento al giudice penale di una distinta ed autonoma sfera di intervento rispetto a quella dell'autorità N. 00136/2025 REG.RIC.
amministrativa, anche se accessoria rispetto alla sentenza di condanna, con la conseguenza che l'ordine impartito dal giudice non preclude lo svolgimento dei procedimenti amministrativi finalizzati alla eliminazione dell'illecito e, in primo luogo, quello di bonifica, in quanto una discarica abusiva comporta, di regola, la violazione dei limiti di contaminazione.
2.2. Per la qualificazione della natura dell'ordine di bonifica (e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi), deve richiamarsi il principio di carattere generale, secondo il quale, quando, in materia di ambiente e territorio, viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine finalizzato alle conseguenze dell'illecito, si ha
l'attribuzione di funzioni speciali aventi carattere amministrativo, sebbene esercitate in sede di giurisdizionale, come reiteratamente affermato sia in relazione all'ordine di demolizione urbanistica, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, che in relazione all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in tema di tutela del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (cfr, ex multis, per la natura di sanzione amministrativa avente carattere ripristinatorio, dell'ordine di demolizione,
Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv.264736 e per l'analoga di natura di sanzione amministrativa dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, Sez.3, n.
1158 del 08/11/2016, dep.11/01/2017,Rv.269357).
Ne consegue che, ponendosi il potere del Giudice di ordinare la bonifica (ed il ripristino dello stato dei luoghi) in parallelo all'autorità amministrativa titolare di autonomo potere, deve affermarsi che tale misura abbia natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale. (…)
2.4. Quanto al contenuto dell'ordine di bonifica, ritiene il Collegio, che esso va inteso come risanamento del sito inquinato, è ancorato al rispetto dei limiti di accettabilità della contaminazione in relazione alla specifica destinazione d'uso e deve avvenire secondo le specifiche norme di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 242 e ss., disponendo specificamente la norma "fatti salvi gli obblighi di bonifica", da N. 00136/2025 REG.RIC.
intendersi, quindi, quelli normativamente previsti (indicati dal Titolo V della Parte
Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006) e non potendo il giudice, in presenza di norme specifiche, modulare liberamente il contenuto degli interventi di bonifica.
Ne consegue che la procedura di bonifica dovrà avvenire secondo le procedure previste dal titolo V del D.Lgs. n. 152 del 2006, delle quali il Giudice dell'Esecuzione potrà successivamente prendere atto.
Diverso è, invece, il caso in cui il Giudice, applicando il principio generale di cui all'art. 165 c.p., subordini la sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito […]; in tale caso, la bonifica alla quale subordinare il beneficio penale non sarà necessariamente quella proceduralizzata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, ma potrà coincidere con quella stabilita concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno ambientale prodotto, soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria o di un organo tecnico appositamente delegato e che potrà eventualmente essere verificata ex post dal giudice della esecuzione (cfr Sez. 3, n. 13456 del
20.11.2006, Gritti, Rv. 236328, Sez. 3, n. 35501 del 30.5.2003, Spadetto, Rv. 225881; nonchè Sez.3, n. 37280 del 12/06/2008, Rv.241089, che ribadendo il principio ha, però, precisato che, in caso di condanna, o sentenza di patteggiamento della pena, per il reato di inquinamento previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 il giudice può subordinare la concessione del predetto beneficio alla bonifica del sito inquinato esclusivamente secondo le procedure regolamentate dal cit. D.Lgs., in virtù della norma specifica prevista del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 3)».
3.3.3.- In modo analogo si è espressa Cass. pen., sez. IV, 26.11.2015 n. 47032, la quale ha affermato che gli obblighi di bonifica e ripristino di cui all'art. 256, comma 3 ter,
d.lgs. 152/2006 costituiscono “una sanzione atipica che può essere irrogata dal giudice unicamente con la sentenza di condanna: alla quale segue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, fatti salvi appunto gli obblighi di bonifica e di ripristino suddetti. L'irrogazione di detta sanzione costituisce un N. 00136/2025 REG.RIC.
potere che il giudice esercita in via diretta e non surrogatoria, da tenere perciò distinto da quello - attribuito all'amministrazione comunale competente - di cui allo stesso D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192”.
3.4.- Può dunque concludersi, tornando al caso in esame, che l'ordine di
“smaltimento” dei rifiuti “nei modi di legge”, impartito con la sentenza di patteggiamento in questione, è rivolto ai destinatari della sentenza stessa, applica una sanzione amministrativa accessoria e non interferisce con il potere del Sindaco di ordinare la rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006: si tratta infatti di provvedimenti distinti, con presupposti diversi, che costituiscono esercizio di poteri autonomi.
Ne discende l'infondatezza della (generica) censura con cui i ricorrenti lamentano un contrasto tra il provvedimento impugnato e la sentenza di patteggiamento del
Tribunale penale.
4.- In secondo luogo i ricorrenti citano l'art. 244 d.lgs. 152/2006, il quale stabilisce che, nel caso in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda, “gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'Amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'art.
250”; tale disposizione a sua volta stabilisce che “le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente”. I ricorrenti affermano poi che il relativo provvedimento non deve essere adottato dagli organi di direzione politica ma da quelli amministrativi.
4.1.- Anche in questo caso, però, i ricorrenti omettono di spiegare per quale ragione l'art. 244 cit. sarebbe stato violato, sicché la censura è inammissibile.
Essa è comunque anche infondata, perché l'art. 244 riguarda l'accertamento della responsabilità della contaminazione di un sito inquinato, rilevante ai fini degli obblighi di bonifica, accertamento che ha una disciplina diversa, per presupposti, competenza N. 00136/2025 REG.RIC.
e contenuti del provvedimento, rispetto alla rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, regolata dall'art. 192 d.lgs. 152/2006.
L'art. 244 infatti è collocato nel titolo V della parte quarta del d.lgs. cit., dedicato alla
“bonifica di siti contaminati”, la rimozione dei rifiuti invece nel titolo I della medesima parte, dedicato alla “gestione dei rifiuti”.
Inoltre l'art. 239, comma 2, lett. a, prevede che, “Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto”, le disposizioni del titolo V, tra cui l'art. 244, non si applicano “all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto”.
L'art. 244 dunque non viene in rilievo nel caso in esame, perché non c'è stato alcun accertamento del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) su una matrice ambientale, e perché la disposizione non si applica all'abbandono di rifiuti.
Quanto alla competenza, mente l'ordinanza ex art. 244 deve essere emanata dal dirigente della provincia, l'ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192 spetta al sindaco, per espressa previsione di tale disposizione.
5.- I ricorrenti lamentano ancora che il Comune non abbia “verificato” (sic) il procedimento di revoca dell'AUA (pag. 12), avviato dalla Provincia anche nei confronti della compagnia assicuratrice per l'escussione della garanzia fideiussoria finalizzata alla copertura delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi (pag. 13), e che non abbia impiegato tale somma per il suddetto ripristino, oppure “nell'esercizio del potere sanzionatorio o surrogatorio per gli interventi che la legge le impone di eseguire in danno del responsabile” (pag. 14).
5.1.- A parte il fatto che non è chiaro in che modo, secondo i ricorrenti, il Comune possa avvalersi di una fideiussione che è stata prestata in favore di un diverso ente (la
Provincia) e disporre delle relative somme, la tesi dei ricorrenti concerne il problema delle risorse economiche necessarie per eseguire la rimozione dei rifiuti ai sensi N. 00136/2025 REG.RIC.
dell'art. 192, alla quale è tenuto il Comune nell'ipotesi in cui il responsabile non vi provveda; questo problema, però, presuppone che vi siano dei rifiuti abbandonati od oggetto di deposito incontrollato, e che pertanto vadano rimossi, la qual cosa invece è stata negata dal provvedimento impugnato. La censura quindi è fuori bersaglio, perché non va a colpire la motivazione del provvedimento impugnato.
6.- I ricorrenti lamentano altresì la violazione del principio di proporzionalità, “in forza del quale l'Amministrazione non avrebbe dovuto archiviare, ma avrebbe dovuto adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti ottemperando peraltro alla decisione del giudice penale”.
6.1.- Il richiamo al principio di proporzionalità è inconferente.
Il provvedimento impugnato, infatti, si fonda sull'assunto (sorretto da articolata motivazione, riportata sopra nel paragrafo 12 dell'esposizione dei fatti) che i rifiuti in questione non siano né abbandonati, né depositati in modo incontrollato.
Ebbene, questo assunto non viene specificamente contestato dai ricorrenti, con censure pertinenti che sottopongano a critica la motivata valutazione compiuta in proposito dal Sindaco.
Se i rifiuti non sono abbandonati né depositati in modo incontrollato, come sostiene il
Sindaco (a torto o a ragione), l'ordine di rimozione ex art. 192 non può essere emesso: non è possibile una graduazione del contenuto del provvedimento, rispetto alla quale si possa porre un problema di proporzionalità.
7.- Infine i ricorrenti lamentano l'illogicità e l'eccesso di potere del provvedimento impugnato in quanto, dopo avere ricevuto invito formale da parte della Provincia di
Brescia per l'attivazione delle procedure volte al ripristino dello stato dei luoghi, dopo avere appreso che non poteva ordinare ai signori -OMISSIS- la regolarizzazione dei presidi antincendio esistenti e l'eventuale installazione di nuovi, e dopo avere appreso che il Tribunale di Brescia con la sentenza ex art. 444 c.p.p. aveva ordinato il ripristino dello stato dell'ambiente, la confisca e lo smaltimento dei rifiuti nei modi di legge, N. 00136/2025 REG.RIC.
anziché escutere la fideiussione rilasciata con la concessione dell'AUA, e anziché attivarsi e porre in essere tutte le attività e operazioni di ripristino, ha omesso qualsiasi provvedimento e intervento addirittura asserendo che non si riscontra l'ipotesi prevista al primo comma, ossia l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, con ciò disattendendo il principio per cui era onere del Comune di Prevalle di intervenire direttamente in caso di omissioni da parte dei responsabili, peraltro condannati penalmente.
7.1.- Con tale censura viene addotta una congerie di fatti eterogenei senza spiegare, evidenziando i necessari passaggi logici, per quale ragione essi comporterebbero l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Non viene invece sottoposta a specifica critica – lo si ribadisce – la motivata valutazione del Sindaco, giusta o sbagliata che sia, sull'inesistenza di un abbandono o di un deposito incontrollato dei rifiuti in questione.
Esaminando singolarmente ciascuno dei fatti invocati dai ricorrenti, può osservarsi che:
- all'invito formale da parte della Provincia di Brescia per l'attivazione della procedura di cui all'art. 192 d.lgs. 152/2006 il Sindaco ha finalmente dato seguito, a distanza di anni (l'invito è del 7.3.2022), concludendo però per l'inesistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine di rimozione dei rifiuti: era onere dei ricorrenti censurare non l'omessa attivazione del procedimento, ma il contenuto e la motivazione del provvedimento conclusivo dello stesso, con i quali i ricorrenti invece non si sono confrontati;
- non è spiegato dai ricorrenti quale sia il nesso tra l'annullamento in primo grado, limitatamente alla loro posizione, dell'ordinanza contingibile e urgente con cui il
Sindaco ha disposto l'adozione di misure volte a prevenire il rischio di incendio dei rifiuti in questione, e la ritenuta illegittimità del provvedimento qui impugnato; N. 00136/2025 REG.RIC.
- del rapporto di autonomia tra la sentenza di patteggiamento e il provvedimento impugnato si è già detto ampiamente sopra, nel paragrafo 3;
- pure dell'omessa escussione della fideiussione rilasciata con la concessione dell'AUA si è già detto sopra, nel paragrafo 5.
Infine, l'invocato onere (rectius dovere) del Comune di Prevalle di intervenire direttamente in caso di omissione da parte dei responsabili, presuppone che vi sia a monte un abbandono o un deposito incontrollato dei rifiuti, presupposto che il Sindaco ha negato, senza che i ricorrenti abbiano formulato adeguate censure al riguardo.
8.- Passando all'esame del ricorso per motivi aggiunti, esso è inammissibile perché viene impugnata una comunicazione di avvio di un procedimento, che è atto endoprocedimentale non lesivo degli interessi dei ricorrenti (come eccepito dal
Comune).
Difatti il relativo procedimento è stato poi concluso con un vero e proprio provvedimento, che i ricorrenti hanno impugnato con separato ricorso.
Il fatto che il Comune abbia erroneamente inserito, in calce alla comunicazione di avvio del procedimento, l'avviso della possibilità di proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario “avverso il presente provvedimento”, non muta la natura della comunicazione stessa, ma rileva ai fini delle spese di lite, perché l'avere il Comune stesso indotto o contribuito a indurre in errore i ricorrenti sulla natura dell'atto, giustifica la compensazione delle spese di lite relative al ricorso per motivi aggiunti.
9.- Le spese possono essere compensate anche per il ricorso principale, considerata la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando: N. 00136/2025 REG.RIC.
1) rigetta il ricorso principale;
2) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
3) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la Eco.m s.r.l.-
OMISSIS-in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 19 novembre 2025 e 14 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
LO GA, Presidente
SS ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS ED LO GA N. 00136/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.