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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 7413/2023, rimessa in decisione sullo status con ordinanza del giorno 06.11.2024 vertente t r a
- ( , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cacciapaglia, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Nappi, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il ricorso depositato e ritualmente notificato, con il quale parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 18.06.1994 nel Comune di Ostuni (Br) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ostuni anno 1994, atto n. 43, parte 2, serie A); vista la costituzione in giudizio di parte resistente;
considerato che
dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati giusto decreto di omologazione n. cronol. 17786/2012 del 04/07/2012 RG n. 26056/2012 del Tribunale di Roma, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Considerato che
il giudizio deve proseguire sulle ulteriori questioni proposte dalle parti;
visti gli artt. 4 e 23 della legge 898/1970;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, con l'intervento del Pubblico Ministero 2
così decide, ferme restando le condizioni della separazione vigenti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( , nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nata a [...] il [...], contratto in data 18.06.1994 nel C.F._2
Comune di Ostuni (Br);
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ostuni (Br) di annotare la presente sentenza sul registro degli atti dello stato civile (anno 1994, atto n. 43, parte 2, serie A);
- dispone la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno
07.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 7413/2023, rimessa in decisione sullo status con ordinanza del giorno 06.11.2024 vertente t r a
- ( , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cacciapaglia, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Nappi, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il ricorso depositato e ritualmente notificato, con il quale parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 18.06.1994 nel Comune di Ostuni (Br) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ostuni anno 1994, atto n. 43, parte 2, serie A); vista la costituzione in giudizio di parte resistente;
considerato che
dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati giusto decreto di omologazione n. cronol. 17786/2012 del 04/07/2012 RG n. 26056/2012 del Tribunale di Roma, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Considerato che
il giudizio deve proseguire sulle ulteriori questioni proposte dalle parti;
visti gli artt. 4 e 23 della legge 898/1970;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, con l'intervento del Pubblico Ministero 2
così decide, ferme restando le condizioni della separazione vigenti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( , nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nata a [...] il [...], contratto in data 18.06.1994 nel C.F._2
Comune di Ostuni (Br);
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ostuni (Br) di annotare la presente sentenza sul registro degli atti dello stato civile (anno 1994, atto n. 43, parte 2, serie A);
- dispone la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno
07.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi