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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2509/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 709/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 23/01/2023, non notificata, pendente
TRA con sede legale in Milano, al Largo Augusto 1/a, Parte_1
ang. Via Verziere 13, Codice Fiscale, Registro delle Imprese e Partita
Iva n. , in persona del suo procuratore speciale, dott. P.IVA_1
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._1
, in virtù di procura speciale del 18 gennaio 2018 per notaio
[...]
di Milano, rep. n. 31404, racc. n. 9827, rappresentata e Persona_1
difesa dall'avv. Giulio Rotoli (C.F. , come da C.F._2
procura resa in calce all'atto di citazione;
APPELLANTE
E , in persona del Ministro p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: cessione del credito, interessi moratori.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 07/07/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva come segue: “in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente l'opposizione spiegata avverso il provvedimento monitorio siccome infondata in fatto ed in diritto, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo n. 8103/2018; - in subordine, in accoglimento dell'appello proposto, modificare parzialmente la sentenza di primo grado solo nella parte in cui ha stabilito la decorrenza degli interessi per le fatture dell'anno 2014, ovvero ha riconosciuto gli interessi moratori “dal 19.10.2018 sulla somma di euro 12.145,44 (6.368,25 + 5.577,10) e fino al soddisfo”, -e, per l'effetto, in parziale modifica delle statuizioni del primo grado, condannare il al pagamento degli interessi Controparte_2
moratori ex art. 5 D. L.vo 231/02 per la fattura n. 4500010203 del
13.08.2014 di € 6.368,25 dalla data di scadenza del 2.09.2014 fino all'effettivo soddisfo e per la fattura n. 4500005319 del 29.07.2014 di €
5.577,10 dalla data di scadenza del 18.08.2014 fino all'effettivo soddisfo;
- con condanna del opponente al pagamento di spese e CP_2
competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 2/13 Con atto di citazione notificato in data 6.12.2018, il
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2
8103/2018 emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale si ingiungeva il pagamento, in favore di quale cessionaria della Parte_1
del credito di € 22.220,40, oltre interessi ex D. L.gs. Controparte_3
231/02, decorrenti, questi, dalle date previste per il pagamento in ciascuna delle fatture sino al saldo, nonché spese e competenze della procedura. Il citato credito originava da n. 5 fatture, depositate agli atti, emesse da a titolo di corrispettivo della Controparte_3
somministrata energia nei confronti del Commissariato di Polizia di
Santa Maria Capua Vetere.
In particolare, domandava il pagamento del Parte_1
credito relativo alle seguenti fatture: nn. 4500005319 del 29.7.2014 per euro 5.577,19, 4500010203 del 13.8.2014 per euro 6.368,25,
4601045782 del 14.10.2015 per euro 3.948,20, 460128738 del
13.11.2015 per euro 2.547,53 e 4601351073 del 10.12.2015 per euro
3.779,23.
Rispetto alle stesse, il , nell'opporsi al decreto ingiuntivo, CP_2
deduceva che il credito azionato da controparte in via monitoria, risultava essere, alla data della presentazione del ricorso, parzialmente inesigibile. In particolare, deduceva che n. 2 delle complessive 5 fatture depositate, le nn. 450005319 del 29.07.2014 per € 5.577,10 e n.
4500010203 del 13.08.2014 per € 6.368,25, non risultavano essere state trasmesse, all'ingiunto debitore, mediante il prescritto Sistema di
Interscambio. Conseguentemente, non potendo l'Amministrazione
pag. 3/13 accettare fatture trasmesse con modalità diverse da quelle prescritte, se ne deduceva l'impossibilità per la stessa di procedere al pagamento delle citate fatture. Nulla contestava, invece, l'opponente rispetto alla rimanente parte del credito, da intendersi dunque riconosciuto, e, anzi, rispetto ad esso, deduceva la imminente predisposizione dei mandati di pagamento da parte dell'Amministrazione. Ciò premesso,
l'opponente richiedeva al giudice di prime cure di “revocare il decreto opposto nella parte in cui ingiunge il pagamento delle fatture n.
4500005319 del 29.7.2014, per l'importo di euro 5.577,19, e n.
4500010203 del 13.8.2014, per l'importo di euro 6.368,25, in quanto inesigibili per i suesposti motivi”.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e contestando in punto di fatto le difese di controparte. L'opposta società asseriva, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la tempestiva trasmissione di tutte le fatture mediante il prescritto SDI con conseguente esigibilità del credito alla data di scadenza indicato nei riferiti documenti contabili. A sostegno delle proprie argomentazioni, Parte_1
provvedeva, poi, al deposito della documentazione attestante l'esistenza del credito, le condizioni contrattuali, l'atto di cessione concluso con i file telematici di trasmissione delle Controparte_3
fatture n. 4500005319 del 29.7.2014, per l'importo di euro 5.577,19, e n. 4500010203 del 13.8.2014 con i relativi file di esito. Sulla scorta di tali deduzioni, la convenuta concludeva come segue: “Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto in giuntivo opposto in
pag. 4/13 quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né si presenta di pronta soluzione, ovvero, in subordine, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente alla somma non contestata pari a € 10.274,96, oltre interessi ex D.Lvo - Nel merito, rigettare l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto
e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo;
Condannare il
opponente al pagamento di spese e competenze del presente CP_2
giudizio. 231/02, ai sensi del novellato art. 648 - I comma, 2^ parte”.
Il Tribunale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la parte di credito non contestata calcolata in euro 10.274,96 oltre interessi moratori dalla data di scadenza di ciascuna delle tre fatture non oggetto di opposizione, emetteva all'esito la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1)revoca il decreto ingiuntivo n.
8103/2018; 2)condanna il al pagamento in favore Controparte_2
di della somma di euro 22.420,40 con interessi Parte_1
moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal 4.11.2015 sulla somma di euro
3.948,20, dal 4.12.2015 sulla somma di euro 2.547,53, dal31.12.2015 sulla somma di euro 3.779,23 e dal 19.10.2018 sulla somma di euro
12.145,44 e fino al saldo;
3)condanna il al Controparte_2
pagamento delle spese del giudizio di opposizione sostenute da
[...]
che liquida in euro 4.000,00 oltre rimborso forfetario i.v.a. Parte_1
e c.p.a.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., proponeva Parte_1
pag. 5/13 appello, mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data 25.05.2023, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma per i motivi appresso esaminati, chiedeva che fossero accolte le conclusioni in precedenza trascritte.
All'esito della prima udienza, differita al 29.09.2023 e tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la Corte, dichiarata, con ordinanza del 09.10.2023, la contumacia del ritualmente citato
, rinviava all'udienza del 10.10.2025 per la Controparte_2
rimessione della causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art
352 c.p.c.
Quindi, disposta la sostituzione della citata udienza mediante il deposito di note scritte ex art 127 c.p.c., depositate le memorie di cui all'art. 352 nn. 1 e 2 c.p.c., nonchè le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza emessa in data 10.10.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado osservava: “Il ha Controparte_2
eccepito l'inesigibilità del credito con riguardo alla somma di euro
12.145,44 corrispondente alla somma degli importi di euro 5.777,19 e di euro 6.368,25 delle fatture nn. 4500005319 e 4500010203 in quanto tali documenti non erano stati emessi trasmessi secondo la disciplina legale.
L'opposta non ha contestato la disciplina indicata dal Ministero ed ha sostenuto di averla rispettata. Ciò detto, deve affermarsi che l'opposta
pag. 6/13 non ha dimostrato, come avrebbe dovuto in ragione della contestazione dell'opponente, la regolare emissione e trasmissione delle fatture nn.
4500005319 del 29.07.2014 e 4500010203 del 13.8.2014. Consegue che, con riguardo alla somma di euro 12.145,44 (euro 5.577,19 + euro
6.368,25) il è tenuto a corrispondere gli interessi moratori dal CP_2
19.10.2018 momento in cui è stato depositato il ricorso monitorio.
Consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, che il
[...]
deve essere condannato al pagamento della somma di euro CP_2
22.420,40 con interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal
4.11.2015 sulla somma di euro 3.948,20, dal 4.12.2015 sulla somma di euro 2.547,53, dal 31.12.2015 sulla somma di euro 3.779,23 e dal
19.10.2018 sulla somma di euro 12.145,44. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza”.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante, nell'impugnare la sentenza, lamentava l'errore in cui era incorso il primo Giudice, in punto di mancata trasmissione delle fatture nn. 4500005319 del 29.07.2014 e
4500010203 del 13.8.2014, con conseguente ritenuta inesigibilità delle stesse.
L'appellante deduceva che il Tribunale aveva omesso di valutare correttamente la prova documentale, da essa tempestivamente allegata in giudizio già con la comparsa di costituzione, rappresentata dai file
XML, relativi alla trasmissione delle ridette fatture, e dal file, parimenti telematico, riportante l'esito della trasmissione. Opinava, in conclusione, che dai citati file il Tribunale avrebbe dovuto trarre la pag. 7/13 prova del puntuale rispetto della vigente normativa in materia di trasmissione delle fatture elettroniche e che, il debitore, pur avendo ricevuto le fatture, non avrebbe proceduto a “lavorarle” nei termini previsti. Tanto poteva affermarsi in base alla lettura del file “esiti”, il quale, recava, come stato delle fatture, quello “decorrenza termini”.
Tale ultima indicazione, attestava, ad avviso dell'appellante, l'avvenuta consegna delle stesse al debitore e l'ulteriore circostanza che l'ente non aveva provveduto a registrare sul sistema la formale
“accettazione” della stessa nei 15 giorni successivi alla sua consegna.
Richiedeva, pertanto, anche con riferimento alle citate fatture, il riconoscimento degli interessi moratori sin dalla data di scadenza delle fatture medesime e non, come aveva invece ritenuto il Giudice di prime cure, dalla data di deposito della domanda di ingiunzione. Con riferimento all'individuazione della data di scadenza delle fatture deduceva che, secondo le condizioni contrattuali di fornitura, pure allegate nel primo grado, il pagamento doveva avvenire decorsi 20 giorni dalla data di emissione della fattura.
§ 5.
L'appello è fondato.
Preliminarmente, giova osservare che oggetto del presente giudizio è
l'esatta determinazione del dies a quo di esigibilità del credito vantato da in relazione alle fatture nn. 4500005319 del Parte_1
29.07.2014 di euro 5.577,19 e 4500010203 del 13.8.2014 di euro
6.368,25.
pag. 8/13 Pertanto, non essendo stato sollevato, in via incidentale, alcun motivo di gravame circa la sorte capitale, né, del pari, circa la decorrenza degli interessi moratori in relazione alle ulteriori fatture nn. 4601045782 del 14.10.2015 per euro 3.948,20, 460128738 del 13.11.2015 per euro
2.547,53 e 4601351073 del 10.12.2015 per euro 3.779,23, su dette questioni si è formato il giudicato per acquiescenza.
Tanto premesso, deve affermarsi che dalla documentazione, tempestivamente depositata in atti, si evince chiaramente che l'
[...]
creditore cedente, aveva trasmesso le fatture n. CP_3
4500005319 del 29.07.2014 e 4500010203 del 13.8.2014 nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di fatturazione elettronica.
infatti, aveva depositato sia i file XML di Parte_1
trasmissione delle singole fatture che il file di esito, dal quale si evinceva quale esito della trasmissione la cosiddetta “decorrenza termini”.
Come l'appellante ha ampiamente illustrato e, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate, tale messaggio viene restituito dal SDI al mittente qualora la fattura emessa sia stata consegnata al destinatario.
Dal momento della consegna, il debitore ha 15 giorni di tempo per poter lavorare la fattura registrandone l'accettazione a sistema.
Laddove, invece, tale termine sia inutilmente decorso per inerzia del debitore il sistema restituisce l'esito sopra descritto.
Atteso che risulta provata in atti l'avvenuta trasmissione delle fatture da parte del creditore e che tale prova non risulta superata da contrari pag. 9/13 elementi di prova, deve affermarsi la debenza degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 sin dalla data di scadenza di tutte le azionate fatture.
Invero, l'art. 4 del citato D. Lgs. 231 del 2002 stabilisce la debenza degli stessi, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Tale termine, come documentato da era indicato nelle Parte_1
condizioni contrattuali di e, specificatamente, Controparte_3
indicato in ciascuna delle fatture oggetto del presente gravame.
Verificato altresì che non ricorre nel caso di specie un'ipotesi nella quale l'Amministrazione era tenuta per legge o per contratto ad emettere formale atto di accettazione della fornitura, può ritenersi che la mancata accettazione nei termini delle fatture da parte dell'amministrazione sia da imputarsi a propria esclusiva ed inescusabile inerzia.
Ad abundantiam, occorre sottolineare che la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 210, laddove ha disposto il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea con conseguente impossibilità di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica, non ha previsto alcuna causa di inesigibilità dei crediti, ma ha soltanto introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione.
pag. 10/13 Per tutti i motivi sopra esposti la pronuncia di primo grado deve essere riformata laddove ha affermato che i crediti relativi alle fatture nn.
4500005319 e 4500010203 fossero inesigibili, dovendo piuttosto ritenersi che il pagamento del corrispettivo fosse esigibile al momento della scadenza indicato in fattura.
Conseguentemente, ritenuto fondato l'unico motivo di appello, si deve, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannare il
[...]
, al pagamento della sorta capitale già ritenuta dovuta dal CP_2
primo Giudice, pari ad euro 22.420,40, con interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal 4.11.2015 sulla somma di euro 3.948,20, dal
4.12.2015 sulla somma di euro 2.547,53, dal 31.12.2015 sulla somma di euro 3.779,23 (decorrenze, queste ultime, già riconosciute dal
Tribunale), nonché dal 18.08.2014 sulla somma di euro 5.577,19, dal
2.09.2014 somma di euro 6.368,25, importi, gli ultimi due, oggetto delle due fatture (rispettivamente n. 4500005319 del 29.07.2014 e n.
4500010203 del 13.08.2014) per le quali il Tribunale aveva erroneamente stabilito una decorrenza successiva.
§ 6.
Le spese processuali del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellato e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 1.101,00 e ad euro 5.200,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta pag. 11/13 eccezione per le fasi di trattazione e decisoria, in relazione alle quali appare equo il riconoscimento dei minimi stante la ridotta attività difensiva espletata.
Alcuna statuizione deve adottarsi, invece, riguardo al capo della sentenza di primo grado che liquidava, in favore dell'odierna appellante, le spese processuali, in difetto di appello sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al Controparte_2
pagamento, in favore di della somma di Parte_1
euro 22.420,40, oltre gli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs.
231/2002 dal 4.11.2015 sulla somma di euro 3.948,20, dal
4.12.2015 sulla somma di euro 2.547,53, dal 31.12.2015 sulla somma di euro 3.779,23, dal 18.08.2014 sulla somma di euro
5.577,19, dal 2.09.2014 somma di euro 6.368,25 e fino al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna il alla rifusione, in favore Controparte_2
dell'appellante, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 174,00 per esborsi, euro 1.994,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
pag. 12/13 Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2509/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 709/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 23/01/2023, non notificata, pendente
TRA con sede legale in Milano, al Largo Augusto 1/a, Parte_1
ang. Via Verziere 13, Codice Fiscale, Registro delle Imprese e Partita
Iva n. , in persona del suo procuratore speciale, dott. P.IVA_1
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._1
, in virtù di procura speciale del 18 gennaio 2018 per notaio
[...]
di Milano, rep. n. 31404, racc. n. 9827, rappresentata e Persona_1
difesa dall'avv. Giulio Rotoli (C.F. , come da C.F._2
procura resa in calce all'atto di citazione;
APPELLANTE
E , in persona del Ministro p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: cessione del credito, interessi moratori.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 07/07/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva come segue: “in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente l'opposizione spiegata avverso il provvedimento monitorio siccome infondata in fatto ed in diritto, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo n. 8103/2018; - in subordine, in accoglimento dell'appello proposto, modificare parzialmente la sentenza di primo grado solo nella parte in cui ha stabilito la decorrenza degli interessi per le fatture dell'anno 2014, ovvero ha riconosciuto gli interessi moratori “dal 19.10.2018 sulla somma di euro 12.145,44 (6.368,25 + 5.577,10) e fino al soddisfo”, -e, per l'effetto, in parziale modifica delle statuizioni del primo grado, condannare il al pagamento degli interessi Controparte_2
moratori ex art. 5 D. L.vo 231/02 per la fattura n. 4500010203 del
13.08.2014 di € 6.368,25 dalla data di scadenza del 2.09.2014 fino all'effettivo soddisfo e per la fattura n. 4500005319 del 29.07.2014 di €
5.577,10 dalla data di scadenza del 18.08.2014 fino all'effettivo soddisfo;
- con condanna del opponente al pagamento di spese e CP_2
competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 2/13 Con atto di citazione notificato in data 6.12.2018, il
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2
8103/2018 emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale si ingiungeva il pagamento, in favore di quale cessionaria della Parte_1
del credito di € 22.220,40, oltre interessi ex D. L.gs. Controparte_3
231/02, decorrenti, questi, dalle date previste per il pagamento in ciascuna delle fatture sino al saldo, nonché spese e competenze della procedura. Il citato credito originava da n. 5 fatture, depositate agli atti, emesse da a titolo di corrispettivo della Controparte_3
somministrata energia nei confronti del Commissariato di Polizia di
Santa Maria Capua Vetere.
In particolare, domandava il pagamento del Parte_1
credito relativo alle seguenti fatture: nn. 4500005319 del 29.7.2014 per euro 5.577,19, 4500010203 del 13.8.2014 per euro 6.368,25,
4601045782 del 14.10.2015 per euro 3.948,20, 460128738 del
13.11.2015 per euro 2.547,53 e 4601351073 del 10.12.2015 per euro
3.779,23.
Rispetto alle stesse, il , nell'opporsi al decreto ingiuntivo, CP_2
deduceva che il credito azionato da controparte in via monitoria, risultava essere, alla data della presentazione del ricorso, parzialmente inesigibile. In particolare, deduceva che n. 2 delle complessive 5 fatture depositate, le nn. 450005319 del 29.07.2014 per € 5.577,10 e n.
4500010203 del 13.08.2014 per € 6.368,25, non risultavano essere state trasmesse, all'ingiunto debitore, mediante il prescritto Sistema di
Interscambio. Conseguentemente, non potendo l'Amministrazione
pag. 3/13 accettare fatture trasmesse con modalità diverse da quelle prescritte, se ne deduceva l'impossibilità per la stessa di procedere al pagamento delle citate fatture. Nulla contestava, invece, l'opponente rispetto alla rimanente parte del credito, da intendersi dunque riconosciuto, e, anzi, rispetto ad esso, deduceva la imminente predisposizione dei mandati di pagamento da parte dell'Amministrazione. Ciò premesso,
l'opponente richiedeva al giudice di prime cure di “revocare il decreto opposto nella parte in cui ingiunge il pagamento delle fatture n.
4500005319 del 29.7.2014, per l'importo di euro 5.577,19, e n.
4500010203 del 13.8.2014, per l'importo di euro 6.368,25, in quanto inesigibili per i suesposti motivi”.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e contestando in punto di fatto le difese di controparte. L'opposta società asseriva, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la tempestiva trasmissione di tutte le fatture mediante il prescritto SDI con conseguente esigibilità del credito alla data di scadenza indicato nei riferiti documenti contabili. A sostegno delle proprie argomentazioni, Parte_1
provvedeva, poi, al deposito della documentazione attestante l'esistenza del credito, le condizioni contrattuali, l'atto di cessione concluso con i file telematici di trasmissione delle Controparte_3
fatture n. 4500005319 del 29.7.2014, per l'importo di euro 5.577,19, e n. 4500010203 del 13.8.2014 con i relativi file di esito. Sulla scorta di tali deduzioni, la convenuta concludeva come segue: “Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto in giuntivo opposto in
pag. 4/13 quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né si presenta di pronta soluzione, ovvero, in subordine, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente alla somma non contestata pari a € 10.274,96, oltre interessi ex D.Lvo - Nel merito, rigettare l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto
e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo;
Condannare il
opponente al pagamento di spese e competenze del presente CP_2
giudizio. 231/02, ai sensi del novellato art. 648 - I comma, 2^ parte”.
Il Tribunale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la parte di credito non contestata calcolata in euro 10.274,96 oltre interessi moratori dalla data di scadenza di ciascuna delle tre fatture non oggetto di opposizione, emetteva all'esito la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1)revoca il decreto ingiuntivo n.
8103/2018; 2)condanna il al pagamento in favore Controparte_2
di della somma di euro 22.420,40 con interessi Parte_1
moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal 4.11.2015 sulla somma di euro
3.948,20, dal 4.12.2015 sulla somma di euro 2.547,53, dal31.12.2015 sulla somma di euro 3.779,23 e dal 19.10.2018 sulla somma di euro
12.145,44 e fino al saldo;
3)condanna il al Controparte_2
pagamento delle spese del giudizio di opposizione sostenute da
[...]
che liquida in euro 4.000,00 oltre rimborso forfetario i.v.a. Parte_1
e c.p.a.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., proponeva Parte_1
pag. 5/13 appello, mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data 25.05.2023, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma per i motivi appresso esaminati, chiedeva che fossero accolte le conclusioni in precedenza trascritte.
All'esito della prima udienza, differita al 29.09.2023 e tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la Corte, dichiarata, con ordinanza del 09.10.2023, la contumacia del ritualmente citato
, rinviava all'udienza del 10.10.2025 per la Controparte_2
rimessione della causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art
352 c.p.c.
Quindi, disposta la sostituzione della citata udienza mediante il deposito di note scritte ex art 127 c.p.c., depositate le memorie di cui all'art. 352 nn. 1 e 2 c.p.c., nonchè le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza emessa in data 10.10.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado osservava: “Il ha Controparte_2
eccepito l'inesigibilità del credito con riguardo alla somma di euro
12.145,44 corrispondente alla somma degli importi di euro 5.777,19 e di euro 6.368,25 delle fatture nn. 4500005319 e 4500010203 in quanto tali documenti non erano stati emessi trasmessi secondo la disciplina legale.
L'opposta non ha contestato la disciplina indicata dal Ministero ed ha sostenuto di averla rispettata. Ciò detto, deve affermarsi che l'opposta
pag. 6/13 non ha dimostrato, come avrebbe dovuto in ragione della contestazione dell'opponente, la regolare emissione e trasmissione delle fatture nn.
4500005319 del 29.07.2014 e 4500010203 del 13.8.2014. Consegue che, con riguardo alla somma di euro 12.145,44 (euro 5.577,19 + euro
6.368,25) il è tenuto a corrispondere gli interessi moratori dal CP_2
19.10.2018 momento in cui è stato depositato il ricorso monitorio.
Consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, che il
[...]
deve essere condannato al pagamento della somma di euro CP_2
22.420,40 con interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal
4.11.2015 sulla somma di euro 3.948,20, dal 4.12.2015 sulla somma di euro 2.547,53, dal 31.12.2015 sulla somma di euro 3.779,23 e dal
19.10.2018 sulla somma di euro 12.145,44. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza”.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante, nell'impugnare la sentenza, lamentava l'errore in cui era incorso il primo Giudice, in punto di mancata trasmissione delle fatture nn. 4500005319 del 29.07.2014 e
4500010203 del 13.8.2014, con conseguente ritenuta inesigibilità delle stesse.
L'appellante deduceva che il Tribunale aveva omesso di valutare correttamente la prova documentale, da essa tempestivamente allegata in giudizio già con la comparsa di costituzione, rappresentata dai file
XML, relativi alla trasmissione delle ridette fatture, e dal file, parimenti telematico, riportante l'esito della trasmissione. Opinava, in conclusione, che dai citati file il Tribunale avrebbe dovuto trarre la pag. 7/13 prova del puntuale rispetto della vigente normativa in materia di trasmissione delle fatture elettroniche e che, il debitore, pur avendo ricevuto le fatture, non avrebbe proceduto a “lavorarle” nei termini previsti. Tanto poteva affermarsi in base alla lettura del file “esiti”, il quale, recava, come stato delle fatture, quello “decorrenza termini”.
Tale ultima indicazione, attestava, ad avviso dell'appellante, l'avvenuta consegna delle stesse al debitore e l'ulteriore circostanza che l'ente non aveva provveduto a registrare sul sistema la formale
“accettazione” della stessa nei 15 giorni successivi alla sua consegna.
Richiedeva, pertanto, anche con riferimento alle citate fatture, il riconoscimento degli interessi moratori sin dalla data di scadenza delle fatture medesime e non, come aveva invece ritenuto il Giudice di prime cure, dalla data di deposito della domanda di ingiunzione. Con riferimento all'individuazione della data di scadenza delle fatture deduceva che, secondo le condizioni contrattuali di fornitura, pure allegate nel primo grado, il pagamento doveva avvenire decorsi 20 giorni dalla data di emissione della fattura.
§ 5.
L'appello è fondato.
Preliminarmente, giova osservare che oggetto del presente giudizio è
l'esatta determinazione del dies a quo di esigibilità del credito vantato da in relazione alle fatture nn. 4500005319 del Parte_1
29.07.2014 di euro 5.577,19 e 4500010203 del 13.8.2014 di euro
6.368,25.
pag. 8/13 Pertanto, non essendo stato sollevato, in via incidentale, alcun motivo di gravame circa la sorte capitale, né, del pari, circa la decorrenza degli interessi moratori in relazione alle ulteriori fatture nn. 4601045782 del 14.10.2015 per euro 3.948,20, 460128738 del 13.11.2015 per euro
2.547,53 e 4601351073 del 10.12.2015 per euro 3.779,23, su dette questioni si è formato il giudicato per acquiescenza.
Tanto premesso, deve affermarsi che dalla documentazione, tempestivamente depositata in atti, si evince chiaramente che l'
[...]
creditore cedente, aveva trasmesso le fatture n. CP_3
4500005319 del 29.07.2014 e 4500010203 del 13.8.2014 nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di fatturazione elettronica.
infatti, aveva depositato sia i file XML di Parte_1
trasmissione delle singole fatture che il file di esito, dal quale si evinceva quale esito della trasmissione la cosiddetta “decorrenza termini”.
Come l'appellante ha ampiamente illustrato e, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate, tale messaggio viene restituito dal SDI al mittente qualora la fattura emessa sia stata consegnata al destinatario.
Dal momento della consegna, il debitore ha 15 giorni di tempo per poter lavorare la fattura registrandone l'accettazione a sistema.
Laddove, invece, tale termine sia inutilmente decorso per inerzia del debitore il sistema restituisce l'esito sopra descritto.
Atteso che risulta provata in atti l'avvenuta trasmissione delle fatture da parte del creditore e che tale prova non risulta superata da contrari pag. 9/13 elementi di prova, deve affermarsi la debenza degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 sin dalla data di scadenza di tutte le azionate fatture.
Invero, l'art. 4 del citato D. Lgs. 231 del 2002 stabilisce la debenza degli stessi, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Tale termine, come documentato da era indicato nelle Parte_1
condizioni contrattuali di e, specificatamente, Controparte_3
indicato in ciascuna delle fatture oggetto del presente gravame.
Verificato altresì che non ricorre nel caso di specie un'ipotesi nella quale l'Amministrazione era tenuta per legge o per contratto ad emettere formale atto di accettazione della fornitura, può ritenersi che la mancata accettazione nei termini delle fatture da parte dell'amministrazione sia da imputarsi a propria esclusiva ed inescusabile inerzia.
Ad abundantiam, occorre sottolineare che la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 210, laddove ha disposto il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea con conseguente impossibilità di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica, non ha previsto alcuna causa di inesigibilità dei crediti, ma ha soltanto introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione.
pag. 10/13 Per tutti i motivi sopra esposti la pronuncia di primo grado deve essere riformata laddove ha affermato che i crediti relativi alle fatture nn.
4500005319 e 4500010203 fossero inesigibili, dovendo piuttosto ritenersi che il pagamento del corrispettivo fosse esigibile al momento della scadenza indicato in fattura.
Conseguentemente, ritenuto fondato l'unico motivo di appello, si deve, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannare il
[...]
, al pagamento della sorta capitale già ritenuta dovuta dal CP_2
primo Giudice, pari ad euro 22.420,40, con interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal 4.11.2015 sulla somma di euro 3.948,20, dal
4.12.2015 sulla somma di euro 2.547,53, dal 31.12.2015 sulla somma di euro 3.779,23 (decorrenze, queste ultime, già riconosciute dal
Tribunale), nonché dal 18.08.2014 sulla somma di euro 5.577,19, dal
2.09.2014 somma di euro 6.368,25, importi, gli ultimi due, oggetto delle due fatture (rispettivamente n. 4500005319 del 29.07.2014 e n.
4500010203 del 13.08.2014) per le quali il Tribunale aveva erroneamente stabilito una decorrenza successiva.
§ 6.
Le spese processuali del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellato e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 1.101,00 e ad euro 5.200,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta pag. 11/13 eccezione per le fasi di trattazione e decisoria, in relazione alle quali appare equo il riconoscimento dei minimi stante la ridotta attività difensiva espletata.
Alcuna statuizione deve adottarsi, invece, riguardo al capo della sentenza di primo grado che liquidava, in favore dell'odierna appellante, le spese processuali, in difetto di appello sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al Controparte_2
pagamento, in favore di della somma di Parte_1
euro 22.420,40, oltre gli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs.
231/2002 dal 4.11.2015 sulla somma di euro 3.948,20, dal
4.12.2015 sulla somma di euro 2.547,53, dal 31.12.2015 sulla somma di euro 3.779,23, dal 18.08.2014 sulla somma di euro
5.577,19, dal 2.09.2014 somma di euro 6.368,25 e fino al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna il alla rifusione, in favore Controparte_2
dell'appellante, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 174,00 per esborsi, euro 1.994,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
pag. 12/13 Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
pag. 13/13