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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7931 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ER RA Presidente dott.ssa LA IE Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 19/12/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. GUERINI Parte_1
EL, giusta procura in atti, e nato ad [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
GUERINI EL, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 21/04/2007 a SANT'OMOBONO
TERME.
Dalla loro unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autonomo. Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 19.03.2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 5.03.2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Da ultimo, il Collegio ritiene che l'importo convenuto, ai sensi art. 5 comma 8° L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, quale assegno divorzile in unica soluzione, appare equo in relazione alla qualità ed alle capacità economiche delle parti, come emerse dalle deduzioni in atti, oltre che alla durata del matrimonio.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
2 A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in SANT'OMOBONO TERME il 21/04/2007 (trascritto nei
[...] Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2007, atto n. 4, parte II, serie A);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'OMOBONO TERME, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente
ER RA
Il Giudice estensore
LA IE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ER RA Presidente dott.ssa LA IE Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 19/12/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. GUERINI Parte_1
EL, giusta procura in atti, e nato ad [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
GUERINI EL, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 21/04/2007 a SANT'OMOBONO
TERME.
Dalla loro unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autonomo. Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 19.03.2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 5.03.2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Da ultimo, il Collegio ritiene che l'importo convenuto, ai sensi art. 5 comma 8° L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, quale assegno divorzile in unica soluzione, appare equo in relazione alla qualità ed alle capacità economiche delle parti, come emerse dalle deduzioni in atti, oltre che alla durata del matrimonio.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
2 A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in SANT'OMOBONO TERME il 21/04/2007 (trascritto nei
[...] Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2007, atto n. 4, parte II, serie A);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'OMOBONO TERME, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente
ER RA
Il Giudice estensore
LA IE
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