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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1764 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1764/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PEDERCINI OMBRETTA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Palazzolo sull'Oglio, Via del Dosso, n. 3
e
(c.f. ), con l'avv. MENSI SIMONA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verolanuova, Via Sant'Arcangelo Tadini,
n. 36
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 23.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.: Per_ «1) affido condiviso della figlia con collocamento prevalente e residenza presso la madre, con impegno dei genitori di consultarsi per ogni importante decisione riguardante la stessa;
2) nelle more dell'espletamento delle pratiche burocratiche necessarie al percepimento integrale dell'assegno unico in favore della IG finchè l'assegno unico non sarà materialmente Pt_1
Per_ percepito integralmente dalla medesima, a titolo di contributo nel mantenimento di il signor Parte_2 verserà alla IG la somma mensile di € 500,00 e la IG rifonderà al signor Pt_1 Pt_1 Parte_2 il 50% dell'assegno unico dalla medesima eventualmente percepito;
con decorrenza dal percepimento Per_ integrale dell'assegno unico in favore della IG a titolo di contributo nel mantenimento di Pt_1 il signor verserà alla IG € 375,00 mensili con rivalutazione ISTAT di legge (prima Parte_2 Pt_1 rivalutazione al 2026);
3) i genitori concordano che saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia. Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà richiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Quanto sopra nel rispetto del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia di seguito trascritto:
- SPESE PER LA SALUTE
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo. I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale o comunque prescritte dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari effettuati privatamente qualora erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari.
***
- SPESE PER L'ISTRUZIONE
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico non occasionale;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, II) costi privati di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private, V) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
***
- SPESE PER LA CUSTODIA DEL MINORE
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
***
- SPESE PER IL DIVERTIMENTO
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, II) corsi di lingua straniera, III) viaggi e vacanze;
Per_ I ricorrenti danno espressamente atto di aver già concordato che svolga attività ludica / sportiva
(allo stato, danza);
4) il padre frequenterà la figlia come segue:
a settimane alterne, dalle 9.00 del sabato alle 19.00 della domenica e, quella successiva, il sabato dalle
9.00 alle 19.00 con prelievo e riaccompagnamento da parte del padre;
solo in occasione di un fine settimana mensile in cui la figlia, il sabato, non pernotterà dal padre sarà la madre a recarsi presso la casa paterna a prelevare la figlia.
Ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, fermi restando l'alternanza delle festività e eventuali diversi accordi tra le parti;
5) l'assegno unico / universale spetterà integralmente alla IG;
Parte_1
6) il signor – che allo stato percepisce il 50% dell'assegno unico / universale – si impegna ad Parte_2 adempiere tempestivamente agli eventuali incombenti di sua competenza affinchè l'assegno predetto sia percepito integralmente dalla IG Pt_1
7) ambedue i coniugi sono economicamente indipendenti e hanno altresì già regolato fra di loro ogni ulteriore rapporto economico null'altro avendo reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione per i rapporti pregressi;
all'uopo, la IG dichiara di rinunciare alla rivalutazione ISTAT ad oggi Pt_1 maturata e non corrisposta;
8) i ricorrenti si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore;
9) le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti;
10) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 26.1.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Paitone (BS) il
15.5.2016, da cui era nata la figlia il 20.12.2016, premettendo che, dopo la Persona_2 comparizione delle parti in data 16.6.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 7.7.2021 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte. Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2021), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze della figlia minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 elebrato a Paitone (BS) il 15.5.2016, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, parte II^, serie A, n. 2;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1764/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PEDERCINI OMBRETTA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Palazzolo sull'Oglio, Via del Dosso, n. 3
e
(c.f. ), con l'avv. MENSI SIMONA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verolanuova, Via Sant'Arcangelo Tadini,
n. 36
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 23.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.: Per_ «1) affido condiviso della figlia con collocamento prevalente e residenza presso la madre, con impegno dei genitori di consultarsi per ogni importante decisione riguardante la stessa;
2) nelle more dell'espletamento delle pratiche burocratiche necessarie al percepimento integrale dell'assegno unico in favore della IG finchè l'assegno unico non sarà materialmente Pt_1
Per_ percepito integralmente dalla medesima, a titolo di contributo nel mantenimento di il signor Parte_2 verserà alla IG la somma mensile di € 500,00 e la IG rifonderà al signor Pt_1 Pt_1 Parte_2 il 50% dell'assegno unico dalla medesima eventualmente percepito;
con decorrenza dal percepimento Per_ integrale dell'assegno unico in favore della IG a titolo di contributo nel mantenimento di Pt_1 il signor verserà alla IG € 375,00 mensili con rivalutazione ISTAT di legge (prima Parte_2 Pt_1 rivalutazione al 2026);
3) i genitori concordano che saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia. Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà richiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Quanto sopra nel rispetto del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia di seguito trascritto:
- SPESE PER LA SALUTE
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo. I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale o comunque prescritte dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari effettuati privatamente qualora erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari.
***
- SPESE PER L'ISTRUZIONE
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico non occasionale;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, II) costi privati di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private, V) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
***
- SPESE PER LA CUSTODIA DEL MINORE
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
***
- SPESE PER IL DIVERTIMENTO
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, II) corsi di lingua straniera, III) viaggi e vacanze;
Per_ I ricorrenti danno espressamente atto di aver già concordato che svolga attività ludica / sportiva
(allo stato, danza);
4) il padre frequenterà la figlia come segue:
a settimane alterne, dalle 9.00 del sabato alle 19.00 della domenica e, quella successiva, il sabato dalle
9.00 alle 19.00 con prelievo e riaccompagnamento da parte del padre;
solo in occasione di un fine settimana mensile in cui la figlia, il sabato, non pernotterà dal padre sarà la madre a recarsi presso la casa paterna a prelevare la figlia.
Ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, fermi restando l'alternanza delle festività e eventuali diversi accordi tra le parti;
5) l'assegno unico / universale spetterà integralmente alla IG;
Parte_1
6) il signor – che allo stato percepisce il 50% dell'assegno unico / universale – si impegna ad Parte_2 adempiere tempestivamente agli eventuali incombenti di sua competenza affinchè l'assegno predetto sia percepito integralmente dalla IG Pt_1
7) ambedue i coniugi sono economicamente indipendenti e hanno altresì già regolato fra di loro ogni ulteriore rapporto economico null'altro avendo reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione per i rapporti pregressi;
all'uopo, la IG dichiara di rinunciare alla rivalutazione ISTAT ad oggi Pt_1 maturata e non corrisposta;
8) i ricorrenti si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore;
9) le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti;
10) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 26.1.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Paitone (BS) il
15.5.2016, da cui era nata la figlia il 20.12.2016, premettendo che, dopo la Persona_2 comparizione delle parti in data 16.6.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 7.7.2021 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte. Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2021), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze della figlia minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 elebrato a Paitone (BS) il 15.5.2016, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, parte II^, serie A, n. 2;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti