CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 798/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PROIETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8781/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 27485572310 IVA-ALIQUOTE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa;
Resistente: come da atti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 8781/2025, Ricorrente_1 SRL ha impugnato la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0125891123401, relativa all'anno di imposta iva 2022, avente ad oggetto un recupero di imposta per € 2.488,00.
La parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, affermandone l'illegittimità e deducendo l'illegittima applicazione dall'art. 30 della legge n. 724/1994 in contrasto con i principi affermati dalla Corte di giustizia UE.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A seguito dell'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società ricorrente ha impugnato una comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'art. 54 bis del
DPR n. 633/72, con la quale è stata affermata l'irregolarità della dichiarazione Iva 2023, anno d'imposta
2022, ed è stata chiesto il pagamento di euro 2.488,00 oltre sanzioni e interessi.
Con memoria depositata in corso di causa l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato e documentato di aver preso atto della dichiarazione integrativa Iva 2022, anno d'imposta 2021, presentata in data 28/05/2025, dalla quale è emerso il credito IVA contestato;
in sostanza, la Società ricorrente, mediante tale dichiarazione integrativa, ha corretto l'errore commesso nella prima presentazione, dichiarando di non essere una Società di comodo.
Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il riporto in avanti del credito IVA pari a euro
2.488,00 per l'anno 2022 (oggetto del presente contenzioso) e ha proceduto all'annullamento della partita di ruolo formatasi successivamente alla chiusura dell'istruttoria relativa alla contestata comunicazione di irregolarità (cfr. atto di sgravio n. 2025S559211).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa poiché la pretesa debitoria contestata con l'atto impugnato ha tratto origine dalla liquidazione della dichiarazione iniziale, emendata solo nel 2025, successivamente alla ricezione della comunicazione di irregolarità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
TO TI
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PROIETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8781/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 27485572310 IVA-ALIQUOTE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa;
Resistente: come da atti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 8781/2025, Ricorrente_1 SRL ha impugnato la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0125891123401, relativa all'anno di imposta iva 2022, avente ad oggetto un recupero di imposta per € 2.488,00.
La parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, affermandone l'illegittimità e deducendo l'illegittima applicazione dall'art. 30 della legge n. 724/1994 in contrasto con i principi affermati dalla Corte di giustizia UE.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A seguito dell'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società ricorrente ha impugnato una comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'art. 54 bis del
DPR n. 633/72, con la quale è stata affermata l'irregolarità della dichiarazione Iva 2023, anno d'imposta
2022, ed è stata chiesto il pagamento di euro 2.488,00 oltre sanzioni e interessi.
Con memoria depositata in corso di causa l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato e documentato di aver preso atto della dichiarazione integrativa Iva 2022, anno d'imposta 2021, presentata in data 28/05/2025, dalla quale è emerso il credito IVA contestato;
in sostanza, la Società ricorrente, mediante tale dichiarazione integrativa, ha corretto l'errore commesso nella prima presentazione, dichiarando di non essere una Società di comodo.
Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il riporto in avanti del credito IVA pari a euro
2.488,00 per l'anno 2022 (oggetto del presente contenzioso) e ha proceduto all'annullamento della partita di ruolo formatasi successivamente alla chiusura dell'istruttoria relativa alla contestata comunicazione di irregolarità (cfr. atto di sgravio n. 2025S559211).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa poiché la pretesa debitoria contestata con l'atto impugnato ha tratto origine dalla liquidazione della dichiarazione iniziale, emendata solo nel 2025, successivamente alla ricezione della comunicazione di irregolarità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
TO TI