Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 798
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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    Illegittima applicazione art. 30 L. 724/1994

    L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'errore nella dichiarazione iniziale e ha annullato l'atto di contestazione a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa da parte della società. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 798
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 798
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo